Sentenza 19 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2004, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EL DO, LO EL IU RI quali eredi di Lo LL RG, rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo Salvago, del Foro di Agrigento, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via Anapo, n. 46, presso lo studio dell'avv. Settimio Corbo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Dott. Rocco Familiari, rapp.to e difeso dall'avv. Claudio Sadurny, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 134, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 04545/2001 depositata l'08 gennaio 2001, R.G. n. 01687/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 gennaio 2004 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Claudio Sadurny per l'Inpdap.
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Agrigento rigettava l'appello avverso la sentenza del PR della stessa città resa in data 10 ottobre 1997 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da CO e US MA Lo LL, quali eredi di RG Lo LL, contro l'Inadel - Istituto Nazionale Assicurazione Dipendenti Enti Locali, oggi INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica, per la liquidazione della indennità premio di fine servizio maturata a favore della propria dante causa. Il PR, a sua volta, aveva rigettato la domanda per effetto di sentenza negativa di rigetto della detta liquidazione emessa dal medesimo PR in data 08 novembre/17 dicembre 1988, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Osservava, in sintesi, il Tribunale: il giudicato negativo di rigetto della domanda di cui alla sentenza del PR in data 08 novembre 1988, previo rigetto di istanza di rimessione alla Corte Costituzionale, sussisteva anche se la domanda attuale era stata riproposta proprio perché nelle more erano intervenute la legge n. 440 del 1987, di conversione del decreto legge n. 359 del 1987, che disponeva la possibilità per gli eredi senza limitazione alcuna di fruire dell'indennità di fine servizio maturata dal dante causa, con applicabilità alle cessazioni di servizio non anteriori al 3 maggio 1982 (art. 6 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge n. 153 del 1988), nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 821
del 1988, che, a sua volta, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968; alla data della proposizione della domanda in sede giudiziale, e quindi alla decisione poi passata in giudicato, le fonti normative or ora citate erano già presenti nel panorama giuridico e la stessa citata decisione della Corte delle leggi era stata emessa, e quindi già in quel giudizio potevano essere fatte valere, o comunque fatte valere in prosieguo di impugnazione di essa;
il principio del ne bis in idem, espressione del fondamentale concetto della certezza del diritto, impediva il riesame della questione per effetto del giudicato sostanziale, ancorché la domanda fosse stata riproposta con mutate ragioni di diritto a suo fondamento;
era irrilevante, infine, che tale giudicato fosse intervenuto sulla questione risolta ai sensi della disposizione ex art. 3 della legge n. 152 del 1968, espunta dall'ordinamento giuridico, perché l'assunto non incideva sulla irrevocabilità della decisione senza apposito intervento legislativo.
Ricorrono per l'annullamento della sentenza Lo LL CO e US MA affidandosi ad unico articolato motivo di censura. L'inpdap si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso Lo LL CO e US MA denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 161 c.p.c., e 12 delle preleggi, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Essi deducono: la decisione dell'08 novembre 1988 del PR di Agrigento era stata emessa in base a norma di legge, ritenendola applicabile al caso di specie e formulata in senso contrario alla domanda, e tuttavia tale norma era inesistente, perché espunta dall'ordinamento giuridico con la sentenza n. 821 del 1988 della Corte Costituzionale; tale pronuncia di rigetto della domanda non poteva non riferirsi che alla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 152 del 1968, ritenuta erroneamente vigente e legittima, e quindi alla infondatezza della domanda in base ad essa proposta;
la successiva richiesta nel giudizio in corso, proposta su diversa normativa, pertanto, non era affatto pregiudicata dalla citata decisione, perché estranea all'oggetto della causa risolta in base a disposizione normativa inesistente;
in assenza del presupposto della norma di legge posta a fondamento della decisione di primo grado, quest'ultima non assumeva neanche la valenza di statuizione giurisdizionale, presupposto indefettibile per l'esistenza del giudicato.
Il ricorso è infondato.
Pacifici i presupposti di fatto: Lo LL RG è deceduta, in attività di servizio, il 04 febbraio 1987, senza prole e senza marito e genitori;
i di lei eredi, fratelli Lo LL CO e MA US, hanno chiesto all'Inadel il 04 maggio 1987 il premio di fine servizio, e la domanda è stata rigettata per la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152; il provvedimento è stato impugnato con ricorso al PR, che,
nonostante l'intervento legislativo ex lege n. 740 del 1987, di conversione del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, e quello della sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 14 luglio 1988, con sentenza 08 novembre/17 dicembre 1988, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale della citata disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 152 del 1968, ha rigettato la domanda perché infondata ai sensi della medesima norma;
la decisione pretorile non è stata impugnata e i pretesi beneficiari hanno proposta nuova domanda allo stesso Istituto in data 23 febbraio 1990, disattesa, questa volta, stante la sentenza pretorile 8 novembre/17 dicembre 1988 negativa del diritto, passata in giudicato;
analoghe le decisione del PR successivamente adito e quindi del giudice di appello.
La decisione impugnata è corretta.
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale il principio che "... il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico - giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti, ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico - giuridico della pronuncia;
pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum), dovendo peraltro rilevarsi che la causa petendi non va confusa con le singole ragioni, di fatto o di diritto, fatta valere dalle parti nei due giudizi" (Cass. 08 ottobre 2002, n. 14414), tenuto conto che la qualificazione giuridica della domanda è operata dal giudice alla stregua del criterio del cosiddetto petitum sostanziale, cioè della causa petendi, quest'ultima costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, siccome individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata in astratto dal diritto positivo.
Ed allora, correttamente la sentenza impugnata si esprime nel senso della totale irrilevanza della prospettata argomentazione circa la diversità delle due domande in riferimento alla diversa normativa posta a fondamento di esse. Già la Corte ha avuto di affermare in proposito che "non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione di una legge (o atto equiparato) intervenuta prima della sentenza di primo grado senza che in proposito la suddetta sentenza sia stata investita di alcuna censura, dovendosi ritenere sul punto formato il giudicato e non potendo i motivi del ricorso per cassazione investire questioni che non siano state oggetto del giudizio di secondo grado" (fra le tante e da ultime, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12430, Cass. 23 aprile 2001, n. 0 5998, Cass. 19 gennaio 2000, n. 00 600), e quindi, e a maggior ragione, non può essere invocata in altro giudizio.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004