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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6515/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6515/2024;
avente a oggetto: “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto”
TRA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale Amministratrice Unica e legale rappresentante p.t. della (C.F. e P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale P.IVA_1
Altamura (C.F. ), tutti elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio sito in Napoli alla via Cervantes
n. 55/5;
ricorrenti
E
, in persona del Controparte_2
Viceprefetto dott. Viceprefetto Controparte_3
dirigente reggente dell'Area III-ter, delegato dal Prefetto di con provvedimento Prot. n. 13021 del 30.01.2023; CP_2
resistente
E
, in persona del Questore p.t., Controparte_4 rapp.ta e difesa dal dott. Vitale Vincenzo, Dirigente della
Divisione P.A.S.I.
Resistente
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente presentava opposizione avverso i seguenti atti: contestazioni di violazione amministrativa n.
24/2024/PG; n. 25/2024/PG; n. 26/2024/PG; verbale di
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sequestro amministrativo del 03.10.2024; verbale di notifica e contestuale esecuzione del decreto di confisca n.
0138389 del 14.10.2024. In via gradata chiedeva di annullare la confisca e disporre la restituzione di tutti i beni o di quelli detenuti in conto vendita.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. CP_2
Solo in data 26.02.2025 si costituiva la Questura, chiedendo il rigetto, con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia.
In fatto
Parte ricorrente premette che in data 03.10.2024, intorno alle 10:00, gli Agenti di PG presso il Tarì di Marcianise effettuavano un'ispezione a seguito della quale provvedevano a notificare n. 3 verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa: il verbale n.
24/2024/PG del 03.10.2024 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 17-bis commi 1 e 2 TULPS in quanto
“quale titolare di autorizzazione prevista dall'art. 1 del
TULPS esercitava l'attività tramite un rappresentante non autorizzato, identificato per ”; il verbale n. Parte_2
25/2024/PG del 03.10.2024 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 128 comma 2 del R.D. 773/1931 TULPS in relazione all'art. 247 comma 1 del R.D. 635/1940 del
TULPS, e dell'art. 17-bis comma 3 del TULPS in quanto
“quale commerciante di oggetti preziosi non nuovi, non
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indicava nel registro delle operazioni di compravendita i dati richiesti dalla Legge” e verbale n. 26/2024/PG del
07.10.2024 con cui veniva contestata la violazione dell'art. 127 R.D. 773/1931 con la sanzione prevista dall'art. 705 commi 1 e 2 c.p. a mente del quale “chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività…”. Premette, altresì, che con successivo verbale di sequestro amministrativo ex art. 13 l.
689/1981 del 03.10.2024 venivano sequestrati i beni indicati, nonché che con verbale di notifica e contestuale esecuzione del decreto di confisca n. 0138389 del
14.10.2024 venivano confiscati gli orologi di cui ai beni sequestrati. Si sofferma sulle contestazioni. Afferma, in relazione al primo verbale, che non Parte_2
stava compiendo alcuna attività di compravendita ma aveva solo ed esclusivamente mansioni di pulizia dei locali.
Afferma, altresì, che la non avrebbe potuto Parte_2
compiere attività di institore e/o commesso perché non era in possesso delle chiavi delle vetrine e delle teche e nemmeno a conoscenza dei prezzi e dei tipi dei beni presenti all'interno dell'esercizio commerciale, nonché che la titolare si era solo momentaneamente assentata dall'esercizio commerciale proprio per rendere più libero lo spazio di manovra, dimenticando solo di esporre un cartello che preannunciasse la momentanea chiusura
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dell'esercizio commerciale per il tempo necessario alla pulizia dei locali. Rappresenta, circa il secondo verbale, che non si è sottratta a nessun obbligo normativamente prescritto avendo regolarmente provveduto all'identificazione della provenienza dei beni e all'esatta individuazione dei soggetti dai quali tali beni sono stati acquistati, avendo adempiuto alla certezza della datazione, pur non avendo riportato nel registro vidimato le operazioni degli acquisti dei beni. Precisa che le schede esibite agli agenti accertatori sono tutte contrassegnate da marche da bollo con data certa e da numerazione progressiva, con indicazione dei bonifici effettuati per l'acquisto. Ritiene che se la norma tende a tutelare una fattispecie prescrivendo una certa formalità, nell'ipotesi in cui non si sia rispettata tale formalità ma si sia comunque perseguito il bene tutelato non è possibile, per il solo fatto del mancato rispetto della formalità, irrogare la medesima sanzione stabilita nel caso in cui si sia agito senza tutelare il bene perseguito dalla prescrizione normativa. Ritiene, altresì, che la sanzione irrogata deve essere annullata o ridimensionata. Rappresenta, altresì, di aver indicato di poter esibire il registro telematico ma la PS ha opposto rifiuto alla visione adducendo che lo stesso non avrebbe potuto sostituire quello cartaceo. Sostiene che tale rifiuto integri gli estremi di una condotta non conforme al giusto andamento della PA in quanto dal 03.09.2018 è entrato in funzione il registro degli operatori previsto dal d.lgs.
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92/2017 cui necessariamente dovranno iscriversi tutti coloro che intendano svolgere attività di commercio di preziosi usati. Chiarisce, in proposito, che una delle novità principali introdotte dalla normativa è l'abolizione del registro richiesto dall'art. 128 TULPS. Evidenzia, in relazione alla terza contravvenzione, che essa risulta assorbita dalle considerazioni svolte in relazione alla contestazione n. 24/2024 con l'ulteriore censura dell'illegittima duplicazione della sanzione. Evidenzia, altresì, che se, però, come si evincerebbe dal decreto di confisca 0138389, la sanzione non è riferibile alla presenza di ma alla circostanza che con la licenza Parte_2 della Questura di è stata svolta attività di CP_2
commercio al dettaglio di oggetti preziosi, compiendo operazioni di mediazione o attività dirette alla loro commercializzazione anche per il tramite del fratello con numerosissimi precedenti di Parte_3
Polizia, eventuali colpe dei fratelli non debbano ricadere sulle sorelle e, comunque, manca qualsiasi indicazione della mediazione che avrebbe prestato il Parte_3
nella attività di commercializzazione dei beni
[...] sequestrati e poi confiscati. Aggiunge che manca l'indicazione del profilo di mediazione e la mediazione dovrebbe riferirsi proprio ai beni confiscati. Contesta il sequestro e la confisca, ritenendoli strumenti abnormi.
Afferma che, comunque, la confisca risulta attivata su presupposti fuorvianti. Riferisce che i beni n. 8 e n. 10 di
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cui all'elenco riportato (Rolex cod 7134A552, di proprietà di e Rolex 3Y741192 di proprietà di CP_5 [...]
) sono detenuti solo a titolo di conto vendita e CP_6
pertanto, essendo di proprietà di terzi, devono essere esclusi dal provvedimento di confisca e dissequestrati.
La prefettura si sofferma sulle operazioni che hanno portato al ricorso. Afferma di aver emesso il provvedimento di confisca in quanto atto dovuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 4 della l. 689/1981, in conseguenza della ricezione dei verbali di accertamento e di sequestro amministrativo, fidefacenti fino a querela di falso e dai quali emerge che la ricorrente ha esercitato l'attività di commercio al dettaglio di oggetti preziosi con una licenza di P.S. rilasciata per il solo commercio all'ingrosso, tramite un rappresentante non autorizzato, nonché senza aver mai indicato nel registro delle operazioni di compravendita i dati richiesti dalla legge sin dall'inizio dell'attività, in violazione delle prescrizioni di legge e di quelle contenute nella licenza medesima. Ritiene che il provvedimento prefettizio non lasci spazio a interpretazione circa i beni da sottoporre a confisca e i beni da dissequestrare e restituire ai legittimi proprietari. Rappresenta che la confisca è atto dovuto espressione di attività vincolata. Si sofferma sulla legittimità della motivazione.
Con note di trattazione successive parte ricorrente afferma che l'istruttoria condotta appare imperniata su elementi
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presuntivi. Afferma, altresì, che vi è l'erronea presupposizione che la legale rappresentante abbia la stessa residenza di . Rappresenta che Parte_3
erroneamente si ritiene che l'addetta alla pulizia sia preposta alla vendita nonostante al momento dell'ispezione nessun bene fosse nella materiale disponibilità della medesima e la stessa fosse stata trovata nel mentre stava lavando a terra e rassettando il bagno. Rappresenta, altresì, che, al momento dell'ispezione, la , su Parte_2
invito degli agenti di PG, ha chiamato Parte_1 per riferire della ispezione e la legale rappresentante, per sincerarsi di cosa stesse accadendo, si è collegata, dal proprio cellulare, al sistema di videosorveglianza dei locali.
Aggiunge che si trovava in compagnia del fratello, che nel frattempo guidava la propria macchina e che, avendo il cellulare occupato dal collegamento con il sistema di videosorveglianza, ha utilizzato il cellulare del fratello per chiamare la . Aggiunge, altresì, che il Parte_2
era sì a conoscenza della posizione Parte_3 della chiave della cassaforte e della sua combinazione ma tali circostanze non possono costituire una piena prova di un coinvolgimento gestorio. Sostiene che il riferimento a trascorsi di polizia di non si fonda su Parte_3
sentenze di condanna passate in giudicato ma solo su notizie di reato. Contesta la tardività della costituzione della . CP_2
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La Questura di afferma che CP_2 Parte_2 risultava essere una lavoratrice irregolare in quanto la lettera per l'assunzione risulta firmata solo il 04.10.2024.
Ritiene che sia poco plausibile che la fosse Parte_2
all'interno del locale per svolgere mansioni di addetta alle pulizie. Afferma, altresì, che la era da sola Parte_2
all'interno del locale e che la titolare era risultata assente sin dall'inizio dell'attività di controllo. Sostiene come sia poco credibile che la si fosse allontanata Parte_3
dimenticandosi di esporre il cartello della sospensione momentanea dell'attività. Indica che la , Parte_2 comunque, veniva accreditata in data 22.01.2024 quale collaboratrice della Richiama la licenza del CP_1
19.11.2020 nella quale è indicato l'obbligo di annotazione sull'apposito registro. Evidenzia che la non ha Parte_3
mai richiesto all'Autorità di P.S. il rilascio della concessione o l'integrazione dell'autorizzazione con quella di “compro oro”. Indica che l'attività di commercio è stata fatta al dettaglio e non all'ingrosso. Evidenzia, altresì, che era l'effettivo gestore della ditta, stante Parte_3
l'attività svolta alla presenza della PG.
In diritto
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini che seguono.
In primis va annullato il verbale n. 24/2024/PG in quanto il medesimo si fonda sulla circostanza che in sede di
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ispezione è stata rinvenuta quale Parte_2 esercente l'attività; aspetto, questo, che non può dirsi adeguatamente provato. Come si evince dalla documentazione in atti e, in particolare, proprio dal verbale di primo accesso ispettivo n. 7/34 del 03.10.2024 la è stata sì rinvenuta nella sede della Parte_2
ricorrente ma è espressamente specificato che “il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività”: “addetta alle pulizie”. La circostanza che la stesse svolgendo Parte_2
anche attività di compravendita si fonda, a ben vedere, su di una labile e troppo vaga presunzione. Tanto lo si evince chiaramente da quanto indicato nel rapporto informativo della Questura agli atti nel quale, infatti, si legge “appare poco credibile che la sig. si fosse allontanata, Parte_3
dimenticando di esporre un cartello che preannunciasse la momentanea sospensione della sua attività”. Ciononostante da nessuna parte si evince che la sia stata Parte_2
trovata nello svolgimento di attività di commercio dei preziosi e, anzi, stesso proprio nel richiamato rapporto informativo, nell'affrontare la diversa (e non avente rilevanza nel presente giudizio) tematica dell'assenza di un regolare contratto di lavoro, è dato leggersi che “appare plausibile che la sig.ra fosse all'interno del locale oggetto di controllo, a svolgere mansioni di “addetto alle pulizie” ancor prima di firmare la lettera di assunzione”.
In assenza di elementi certi che possano indurre a ritenere che la stesse esercitando l'attività di Parte_2
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commercio di preziosi, essendo presenti solo fragili elementi presuntivi, deve ritenersi che non vi siano sufficienti prove della responsabilità, sul punto, dell'opponente, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 11 d.lgs. 150/2011.
Va parimenti annullato il verbale n. 25/2024/PG. Se, infatti, è vero che, come confermato dalla stessa parte ricorrente, non sono state riportate, nel registro cartaceo vidimato, le operazioni degli acquisti dei beni, è anche altrettanto vero che parte ricorrente ha depositato le schede riguardanti i beni oggetto di sequestro e successiva confisca da cui si evince il rispetto di quanto richiesto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 92/2017, aspetto che può comportare il superamento della necessaria tenuta anche del registro di cui all'art. 128 comma 2 , in forza dell'art. 6 comma CP_7
4 d.lgs. 92/2017, in forza del quale “L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773”.
A ben vedere, d'altronde, è stesso l'autorità irrogante la sanzione ad aver accertato l'aspetto di cui sopra. Nel richiamato rapporto informativo della di , CP_4 CP_2
infatti, è dato leggersi che parte ricorrente ha effettuato le operazioni di acquisto dei preziosi “applicando e attenendosi alle disposizioni del decreto legislativo
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25.05.2017 n.92”. La ragione della sanzione, tuttavia, è rinvenibile nella circostanza che “non risulta che la sig.ra abbia mai richiesto all' Autorità di P.S. deputata Parte_3
a tale concessione e/o di integrare l'autorizzazione ottenuta il 19.11.2020 con quella di compro oro”.
Secondo quanto riportato dalla stessa Questura nel richiamato rapporto, in altri termini, la sanzione si baserebbe sulla circostanza che parte ricorrente avrebbe utilizzato le modalità prescritte dal d.lgs. 92/2017 e non quelle di cui all'art. 128 TULPS pur non avendone la legittimazione in assenza di autorizzazione a svolgere attività di compro oro. Ebbene, detto aspetto risulta smentito da quanto depositato da parte ricorrente e, in particolar modo, dal documento “ISCRIZIONE NEL
REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO EX ART.3,
COMMA 1, DEL D.LGS 25 MAGGIO 2017, N.92” datato
31.05.2024 (e, dunque, in data antecedente alle schede riportate e riguardanti i preziosi sequestrati) nel quale, in relazione alla è indicato che “Al CP_1 completamento del Procedimento suindicato, si informa che
l'istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro
Oro è stata accolta, come si potrà evincere dal Registro stesso pubblicato sul portale dell'Organismo, al quale si rimanda per ogni altra informazione”.
Va confermato, invece, l'ultimo verbale.
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In proposito, invero, occorre tener presente che esso si fonda non solo sulla circostanza che l'attività di commercio delle cose preziose è stata effettuata anche per il tramite di
(aspetto che, come si evince da quanto Parte_3
riportati dai verbalizzanti nella relazione di servizio al dirigente della divisione P.A.S., si fonda su elementi sì presuntivi ma, stavolta, tutt'altro che precari, quali la dichiarazione della di essere stata incaricata di Parte_2
svolgere la sua attività lavorativa da e Parte_3
la condotta tenuta da alla presenza Parte_3 degli operatori, come riportata nella relazione) ma anche, se non soprattutto, sulla premessa che parte ricorrente ha posto in commercio al dettaglio oggetti preziosi pur avendo licenza con cui veniva “autorizzata al solo commercio all'ingrosso”, come espressamente specificato nel decreto di confisca e non contestato da parte ricorrente che, sul punto, nel ricorso si limita genericamente a riferite della
“indimostrata attività di mediazione del Parte_3
e della vendita al dettaglio” senza sull'altro riferire in maniera specifica e dettagliata. Detto aspetto, d'altronde, è stato accertato dai verbalizzanti (come riportato nel rapporto informativo) in forza dalla circostanza che le schede di cui al registro elettronico risultano “intestate a persone fisiche che dichiarano di cedere in conto vendita oggetti preziosi usati”.
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Ora, nonostante l'opposizione in relazione al suddetto verbale vada respinta, sia il sequestro che la correlata e successiva confisca vanno annullati.
Dalla documentazione versata agli atti, infatti, non può non osservarsi come il sequestro sia conseguente alle prime due verbalizzazioni e non alla terza. Non a caso,
d'altronde, i verbali n. 24/2024/PG e n. 25/2024/PG e il verbale di sequestro sono stati emessi nella medesima data
(03.10.2024) mentre il verbale n. 26/2024/PG è datato
07.10.2024.
Se, però, il sequestro è consequenziale ai verbali n.
24/2024/PG e n. 25/2024/PG e questi ultimi vanno annullati, detto annullamento non può che comportare, conseguentemente, la caducazione anche del sequestro e, quindi e a catena, della successiva, correlata e conseguente confisca.
In definitiva, dunque, l'opposizione va parzialmente accolta e vanno annullati i verbali n. 24/2024/PG; n.
25/2024/PG; il verbale di sequestro, il verbale di notifica ed esecuzione della confisca e il decreto di confisca. Circa quest'ultimo, seppur è vero che esso non è stato espressamente richiamato (si fa riferimento al verbale di notifica ed esecuzione) è anche altrettanto vero che parte ricorrente ha comunque domandato la caducazione anche
“di tutti gli atti ad essa relativi, consequenziali e/o comunque connessi”.
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Sulle spese
Considerato che la domanda è stata solo in parte accolta, si ritiene che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Revoca la dichiarazione di contumacia della CP_4
;
[...]
• Accoglie parzialmente l'opposizione, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto annulla i verbali di contestazione di violazione amministrativa n. 24/2024/PG e n. 25/2024/PG;
• Annulla il verbale di sequestro amministrativo del
03.10.2024;
• Annulla il decreto di confisca n. 0138389 del 14.10.2024;
• Annulla il verbale di notifica e contestuale esecuzione del decreto di confisca;
• Rigetta l'opposizione in relazione al verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 26/2024/PG;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 10.04.2025.
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IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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