CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 605/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9FCRA1002832025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso. Resistente: insiste per il rigetto.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con l'atto in epigrafe l'Ufficio ha ritenuto che le attività descritte dalla Società non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta, ex art. 3, D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/2014 e sostituito con l'art. 1, co. 35, Legge 190/2014, in quanto assenti gli elementi di novità e creatività richiesti dalla normativa e, quindi, procede per il recupero del suddetto credito utilizzato dalla contribuente.
Ricorre la Ricorrente_2 s.p.a. eccependo:
l'illegittimità dell'atto poichè l'Agenzia non ha richiesto il parere preventivo del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, come previsto dall'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015;
l'illegittima applicazione retroattiva dei criteri interpretativi ripresi dal Manuale di Frascati e recepiti nelle nuove linee guida del 2024;
Illegittimità delle sanzioni di cui all'art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/1997 irrogate dall'Ufficio in quanto trattasi di credito non spettante e non già inesistente e conseguente illegittimità dell'atto di recupero per intervenuta decadenza dei termini di notifica di cui all'art.
6-bis della Legge 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce confermando la legittimità dell'atto e della conseguente ripresa erariale.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il ricorso, conformemente a plurime e prevalenti sentenze di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria ( nn. 268 e 92 anno 2025, 659, 599, 557, 124, 61 e 28 anno 2024,
419, 400 e 300 anno 2023, precisando che quest'ultima è stata confermata dalla CGT II° Grado Lombardia con sentenza n. 1855/25).
Ai sensi dell' art. 8 del D.M. 27.05.2015 nel caso in cui durante le attività di verifica effettuate dall'Agenzia delle Entrate, “si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”.
Il termine “può” isolatamente considerato sembra riferirsi a una mera facoltà ma tale facoltà diviene cogente quando vi è necessità di valutazioni di carattere tecnico che esulano dalla competenza meramente fiscale e contabile dell' amministrativo ente impositore.
La necessità del parere del MISE è stata riconosciuta anche dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle
Entrate, con la Circolare n. 31/E/2020, laddove si afferma che “in relazione alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile” gli Uffici sono sostanzialmente tenuti a
“provvedere all'acquisizione di ogni elemento tecnico utile al caso attraverso il confronto diretto con il Mi.S. E.”. Nel caso di specie la Società_1 produce altresì, a riprova della ammissibilità al beneficio fiscale, relazione stilata del Prof. Ing. Nominativo_1, iscritto all'albo dei certificatori per attività di R&S gestito dal MIMIT, ovvero dal medesimo soggetto al quale l'Ufficio avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere un parere preventivo;
detta relazione, sebbene di parte e successiva all' inizio dell'attività accertativa, contiene esplicite valutazioni di quegli essenziali elementi di natura tecnica la cui carenza è stata solo dichiarata dall'AdE. Alla luce delle suesposte deduzioni, assorbita nella decisione ogni ulteriore eccezione proposta dai contendenti, il Collegio accoglie il ricorso.
Considerato che la diatriba è sorta essenzialmente per contrasti su valutazioni da effettuarsi in prevalenza sotto l'aspetto tecnico, si reputa opportuno disporre la totale equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo,11.2.2026
Il Presidente ll Relatore
SS ET AN EL EC
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 605/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9FCRA1002832025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso. Resistente: insiste per il rigetto.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con l'atto in epigrafe l'Ufficio ha ritenuto che le attività descritte dalla Società non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta, ex art. 3, D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/2014 e sostituito con l'art. 1, co. 35, Legge 190/2014, in quanto assenti gli elementi di novità e creatività richiesti dalla normativa e, quindi, procede per il recupero del suddetto credito utilizzato dalla contribuente.
Ricorre la Ricorrente_2 s.p.a. eccependo:
l'illegittimità dell'atto poichè l'Agenzia non ha richiesto il parere preventivo del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, come previsto dall'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015;
l'illegittima applicazione retroattiva dei criteri interpretativi ripresi dal Manuale di Frascati e recepiti nelle nuove linee guida del 2024;
Illegittimità delle sanzioni di cui all'art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/1997 irrogate dall'Ufficio in quanto trattasi di credito non spettante e non già inesistente e conseguente illegittimità dell'atto di recupero per intervenuta decadenza dei termini di notifica di cui all'art.
6-bis della Legge 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce confermando la legittimità dell'atto e della conseguente ripresa erariale.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il ricorso, conformemente a plurime e prevalenti sentenze di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria ( nn. 268 e 92 anno 2025, 659, 599, 557, 124, 61 e 28 anno 2024,
419, 400 e 300 anno 2023, precisando che quest'ultima è stata confermata dalla CGT II° Grado Lombardia con sentenza n. 1855/25).
Ai sensi dell' art. 8 del D.M. 27.05.2015 nel caso in cui durante le attività di verifica effettuate dall'Agenzia delle Entrate, “si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”.
Il termine “può” isolatamente considerato sembra riferirsi a una mera facoltà ma tale facoltà diviene cogente quando vi è necessità di valutazioni di carattere tecnico che esulano dalla competenza meramente fiscale e contabile dell' amministrativo ente impositore.
La necessità del parere del MISE è stata riconosciuta anche dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle
Entrate, con la Circolare n. 31/E/2020, laddove si afferma che “in relazione alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile” gli Uffici sono sostanzialmente tenuti a
“provvedere all'acquisizione di ogni elemento tecnico utile al caso attraverso il confronto diretto con il Mi.S. E.”. Nel caso di specie la Società_1 produce altresì, a riprova della ammissibilità al beneficio fiscale, relazione stilata del Prof. Ing. Nominativo_1, iscritto all'albo dei certificatori per attività di R&S gestito dal MIMIT, ovvero dal medesimo soggetto al quale l'Ufficio avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere un parere preventivo;
detta relazione, sebbene di parte e successiva all' inizio dell'attività accertativa, contiene esplicite valutazioni di quegli essenziali elementi di natura tecnica la cui carenza è stata solo dichiarata dall'AdE. Alla luce delle suesposte deduzioni, assorbita nella decisione ogni ulteriore eccezione proposta dai contendenti, il Collegio accoglie il ricorso.
Considerato che la diatriba è sorta essenzialmente per contrasti su valutazioni da effettuarsi in prevalenza sotto l'aspetto tecnico, si reputa opportuno disporre la totale equa compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo,11.2.2026
Il Presidente ll Relatore
SS ET AN EL EC