CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona del Giudice Giuseppe De Tullio, in data 22/25 febbraio 2019 e contrad- distinta dal n. 346/2019, iscritto al n. 2102/2019 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Guerriero (codice fi- scale ) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale , con sede legale in San Michele di Serino (AV), Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Felloniche n. 24, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
NONCHÈ la (codice fiscale , con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata dal dr. (codice fiscale Controparte_3
), nato a [...] il [...], suo procuratore speciale giusta la C.F._3
procura conferitagli mediante l'atto pubblico rogato dal Notaio di Milano il 24 Persona_1
aprile 2024, rep. n. 17192, racc. n. 9511, e tecnicamente rappresentata e difesa dagli avv.ti Fer- dinando Frasca (codice fiscale e Nicoletta Pescatore (codice fiscale C.F._4
) - appellata e appellante incidentale - C.F._5
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata il 23 aprile 2019 alla e il 24 Controparte_2
aprile 2019 alla ppellava a questa Corte avverso la sentenza Controparte_1 CP_4
del Tribunale di Avellino n. 346/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019 e che non risulta notificata, con la quale le società convenute erano state condannate in solido a pagargli (soltanto) ‹‹la somma di Euro 735,00 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima de- valutata al 7.5.2014 e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza, ed oltre, ancora, interessi legali da tale ultima data e su tale ultima somma fino all'ef- fettivo pagamento››, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lui patiti in conse- guenza delle lesioni personali riportate a causa di un sinistro verificatosi in San Michele di Serino
(AV), nel piazzale antistante la sede della ubicata alla Via Felloniche n. 24, Controparte_1
verso le 11.00 del 7 maggio 2014 e del quale era stato ritenuto responsabile Controparte_5
, conducente dell'autoveicolo Fiat Strada targato CZ104XK di proprietà della stessa Pt_2
ed assicurato per la responsabilità civile derivante dalla sua circolazione con la
[...] [...]
sulla base delle seguenti considerazioni: Controparte_2
‹‹Per quanto attiene al risarcimento del danno alla persona, il Tribunale rileva che il
CTU, dr. , ha ritenuto che le lesioni ed i postumi riportati da non Persona_2 Parte_1 risultano legati da alcun nesso eziologico con l'evento di cui è causa, ma trovano origine nella pregressa condizione patologica da cui era affetto il danneggiato da epoca anteriore all'inci- dente.
Il CTU, infatti, ha rilevato che “… in data 5.8.2010, presso il centro Neu- Parte_1 romed di è stato sottoposto ad intervento di laminectomia completa di L5 e di Lami- Pt_3 nectomia parziale di L4 e di S1 con successiva decompressione dei forami e dei recessi. Data la pregressa condizione patologica, dunque, in concreto il si lamenta di un aggravamento Pt_1 delle sue condizioni dovute al sinistro, essendo stato colpito in retromarcia nello stesso punto in cui era già stato sottoposto ad intervento chirurgico;
…”. In realtà, come risulta in atti,
era affetto da stenosi del canale lombare sin dal 2010. Parte_1
Il CTU ha segnalato la grave incongruenza in cui è incorso l'attore, che, dopo l'inve- stimento non si è recato al Pronto Soccorso (non vi è quindi alcun referto sulle lesioni effetti- vamente riportate nell'immediatezza dell'incidente) ed è stato sottoposto il giorno successivo al sinistro (8.5.2014) a visita “programmata” in ragione della sua preesistente patologia e non per conseguenza dell'incidente.
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Inoltre, il CTU ha evidenziato che, all'esito di tale visita (dell'8.5.2014) “Non risultano accertati traumi diretti e recenti;
non sono descritti ematomi o ecchimosi da urto;
non è riferita una sintomatologia acuta traumatica, né il paziente né tantomeno l'ortopedico che ha visitato il soggetto hanno dato rilievo alcuno all'evento.
Si tratta, allora, pianamente dell'esito di una visita di controllo di soggetto già sottoposto ad intervento nel 2010, con morbilità pregressa e non risolta, anzi in parte recidivata.
Non emerge che al medico, nel corso della visita immediatamente successiva al sinistro, sia stato riferito del sinistro del giorno precedente;
non sono accertate o riferite condizioni acute da trauma recente;
non sono descritti ematomi o ecchimosi o dolore ad una regione traumatiz- zata.
Specialmente se la visita era effettuata a causa dell'avvenuto trauma, come la parte in sede di visita sostiene, ciò doveva emergere.
Solo in data 22.5.2014 è stato rilasciato un certificato nel quale si dà atto di una lombo- sciatalgia da “recente trauma riferito” (senza specificazioni), con prescrizione di terapia e ri- poso.”.
Il CTU, in definitiva, ha opinato che i postumi dai quali risulta afflitto attualmente
sono derivati dalle sue precedenti condizioni di salute e non dall'incidente occor- Parte_1 sogli il 7.5.2014 nel piazzale della Rileva, infatti, l'ausiliario che l'attore (“Pre- Controparte_1 senta una cronica lombalgia che lo limita nell'esecuzione dell'attività quotidiana e tale sinto- matologia è tutta riconducibile alla malattia di base ed agli interventi subiti. Il quadro sintoma- tologico è perfettamente sovrapponibile a quello già presente all'epoca del primo intervento, ma non può ritenersi con alta probabilità che l'aggravamento/recidiva sia stato causato dall'in- vestimento.”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, supportate dall'indagine medico-le- gale, il Tribunale ritiene, in definitiva, di escludere il nesso di causalità tra i postumi perma- nenti riportati da e l'evento in controversia. Parte_1
Tuttavia, all'istante possono essere riconosciuti i danni da invalidità temporanea par- ziale, ritenuto dal CTU compatibili con l'evento (“… essendo accaduto un incidente che poco o nulla ha avuto come conseguenza nelle sorti chirurgiche del paziente, può riconoscersi solo un periodo di invalidità temporanea: giorni 10 di invalidità temporanea al 50 % e giorni 10 di invalidità al 25 %.”)».
Infatti, secondo il , il consulente tecnico d'ufficio e, quindi, il Giudice di primo grado Pt_1
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
avevano errato nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità tra i postumi invalidanti per- manenti da lui allegati e il sinistro di cui egli era rimasto vittima il 7 maggio 2014.
Il chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata, previa l'eventuale rinno- Pt_1
vazione della consulenza tecnica d'ufficio, con la condanna delle società convenute a risarcirgli i danni conseguenti alle invalidità causategli da detto sinistro e determinate dal proprio consu- lente tecnico in ‹‹IPP 15% ITT GG. 20 ITP AL 50% GG.15 ITP AL 25% GG.10».
I.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 31 luglio 2019, la Controparte_2
ha eccepito innanzitutto l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso appello sic-
[...]
come irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche ap- portatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e ne ha comunque contestato la fondatezza e per- tanto, sia pur evidenziando che la domanda del nei suoi confronti avrebbe dovuto essere Pt_1
integralmente rigettata poiché il sinistro de quo costituiva un infortunio sul lavoro ed era avve- nuto in un luogo privato non soggetto al pubblico transito, ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente tra le parti le «spese di lite» (con questo sintagma la medesima società intendendo evidentemente far riferimento soltanto alle spese di rappresentanza e difesa che il medesimo primo Giudice ha definito «spese di giudizio» e tenuto distinte da quelle per le spese e i compensi liquidati in fa- vore del consulente tecnico d'ufficio), anziché porle a carico dell'attore, tenuto conto del pres- soché integrale rigetto della domanda da quest'ultimo formulata.
I.3. La invece rimaneva contumace e tale veniva dichiarata all'udienza Controparte_1
collegiale del 24 settembre 2019.
I.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello del , al contrario di quanto sostenuto dalla Pt_1 Controparte_2
deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella
[...]
specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritine di doversi discostare, giacché, tutto sommato, consente di comprendere le critiche mosse dagli appellanti alla sentenza
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appellata e di rapportarle alla motivazione e alle statuizioni di tale sentenza e alla domanda conclusivamente formulata dall'appellante.
II.1.2. Le critiche con esso rivolte alla sentenza appellata sono però, ad avviso di questa
Corte, del tutto infondate.
Esse infatti, in sostanza, si fondano esclusivamente sulle osservazioni formulate dal consulente tecnico del , dr. , alla relazione della consulenza tecnica Pt_1 Persona_3
d'ufficio del dr. , alle quali quest'ultimo ha risposto con le considerazioni in parte ripor- Per_2
tate nella motivazione della sentenza appellata (v. supra, § I.1), che,. come evidentemente rite- nuto dal primo Giudice, anche questa Corte reputa esaurienti e del tutto persuasive e tali da escludere che possa dirsi provata, sia pur alla stregua del criterio della probabilità preponde- rante o del più probabile che non, la sussistenza di un nesso di causalità giuridicamente rile- vante tra l'invalidità permanente di cui il dr. ha riconosciuto afflitto il e il sinistro di Per_2 Pt_1
cui quest'ultimo rimase vittima il 7 maggio 2014.
Afferma infatti in proposito il dr. quanto segue: Per_2
«Sono noti i principi del più probabile che non che governano la materia e, nel caso in esame, data l'accertata morbilità pregressa, non può concludersi, in termini di più probabile che non, quanto al rapporto tra il sinistro e l'intervento successivo.
Peraltro, all'attualità il paziente presenta esiti permanenti del tutto sovrapponibili a quelli già presenti all'esito del primo intervento, come detto.
Infatti la sintomatologia algica presente all'attualità era presente anche prima.
Le manovre di flesso estensione degli arti inferiori sono buone ma producono intenso dolore alla schiena con la forzatura dei movimenti estremi e sono tipica conseguenza della patologia e degli interventi subiti.
Il paziente presenta zoppia per iperestesie e per problematiche di ipostenia che coin- volgo tutti e quattro gli arti.
A ben vedere si tratta di esiti già descritti nel certificato dell'8.5.2014 di cui si è detto e che lo scrivente riconduce con certezza a morbilità pregressa.
La rigidità del busto è caratteristica del tipo di intervento effettuato che però non è in diretta causalità con il sinistro.
Non può non evidenzia[r]si che poi il consulente di parte descrive come Persona_3 aggravamento cagionato dal sinistro quanto contenuto nel certificato dell'8 che invece, per tutte le ragioni già dette, non riferisce affatto di una riacutizzazione/peggioramento dovuta al
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sinistro, poiché in quella sede il sinistro non fu riferito né sono certificate evidenze da trauma diretto o altro: il riferimento è solo alla descrizione di una condizione patologica sicuramente già presente e accertata peraltro all'esito di una visita di controllo già programmata da tempo.
Infatti, dal certificato si desume che il controllo clinico riscontra esiti chirurgici di la- minect[o]mia completa di L5 e parziale L4 S1.
Deve anche aggiungersi che gli interventi subiti, cioè la discectomia (laminectomia) e la fusione vertebrale (artrodesi vertebrale) si eseguono per una compressione del canale ver- tebrale dovuta ad artrosi e ad ernie discali. E' una terapia chirurgica molto diffusa che si esegue con relativo basso rischio e che necessita di reintervento in caso di recidiva.
La patologia di base che porta a questo intervento ha poco o nulla a che vedere con il trauma in genere (cioè con eventi traumatici); piuttosto trova eziologia in uno stato artritico- artrosico cronico ed evolutivo che a lungo andare necessita dell'intervento come ultima solu- zione, oggi sempre più proposta dati i mezzi diagnostici e terapeutici adottati.
Quindi non si ravvede, secondo il principio del più probabile che non, nello specifico caso in questione, un nesso di causalità trauma-interventopatologia-sintomatologia in atto».
L'appello del va pertanto senz'altro rigettato. Pt_1
II.2. Neppure l'appello incidentalmente proposto, sia pur senza dichiararlo esplicita- mente, dalla merita poi di essere accolto. Controparte_2
Vero è che nella specie non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado per la «sostanziale soccombenza reciproca» ravvisata dal primo Giudice in considerazione
«dell'accoglimento della domanda in misura limitatissima rispetto alla richiesta originaria dell'attore», giacché non è configurabile la «soccombenza reciproca» cui si riferisce la suddetta previsione normativa nel caso in cui, come nella specie, un'unica domanda sia accolta in mi- sura, sia pur notevolmente, ridotta, bensì «esclusivamente in presenza di una pluralità di do- mande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi»2.
Ma, al contrario di quanto sostenuto dalla il sia pur solo Controparte_2
parziale accoglimento dell'unica domanda del non avrebbe mai consentito al primo Giu- Pt_1
dice di ritenere legittimamente quest'ultimo soccombente e di porre dunque a suo carico le spese di rappresentanza e difesa di detta società.
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.3. In linea con quanto s'è detto in precedenza a proposito dell'interpretazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il e la devono invece essere considerati reci- Pt_1 Controparte_2
procamente soccombenti nel processo d'appello, sicché le rispettive spese di rappresentanza e difesa ben possono essere e vanno integralmente compensate tra le medesime parti alla stre- gua di una valutazione complessiva delle ragioni e dell'esito delle loro infondate impugnazioni, nonché delle loro rispettive presumibili condizioni economiche.
II.4. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per gli appelli da loro rispettivamente proposti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con citazione no- Parte_1
tificata alla il 23 aprile 2019 e alla l 24 aprile 2019 Controparte_2 Controparte_1
e su quello incidentalmente proposto dalla con la comparsa di ri- Controparte_2
sposta depositata il 31 luglio 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 346/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019:
A) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti costituite e dichiara irripetibili nei confronti della e spese di rappresentanza e difesa del processo d'appello; Controparte_1
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di ciascuno degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 27199/2017 e Cass. 21336/2017. 2 Così Cass., SS.UU., 32061/2022.
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in persona del Giudice Giuseppe De Tullio, in data 22/25 febbraio 2019 e contrad- distinta dal n. 346/2019, iscritto al n. 2102/2019 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12 novembre 2024 e pendente TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Guerriero (codice fi- scale ) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale , con sede legale in San Michele di Serino (AV), Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Felloniche n. 24, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
NONCHÈ la (codice fiscale , con sede legale in Milano, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata dal dr. (codice fiscale Controparte_3
), nato a [...] il [...], suo procuratore speciale giusta la C.F._3
procura conferitagli mediante l'atto pubblico rogato dal Notaio di Milano il 24 Persona_1
aprile 2024, rep. n. 17192, racc. n. 9511, e tecnicamente rappresentata e difesa dagli avv.ti Fer- dinando Frasca (codice fiscale e Nicoletta Pescatore (codice fiscale C.F._4
) - appellata e appellante incidentale - C.F._5
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata il 23 aprile 2019 alla e il 24 Controparte_2
aprile 2019 alla ppellava a questa Corte avverso la sentenza Controparte_1 CP_4
del Tribunale di Avellino n. 346/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019 e che non risulta notificata, con la quale le società convenute erano state condannate in solido a pagargli (soltanto) ‹‹la somma di Euro 735,00 oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma predetta, ma prima de- valutata al 7.5.2014 e poi di nuovo via via rivalutata anno per anno fino alla data della presente sentenza, ed oltre, ancora, interessi legali da tale ultima data e su tale ultima somma fino all'ef- fettivo pagamento››, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lui patiti in conse- guenza delle lesioni personali riportate a causa di un sinistro verificatosi in San Michele di Serino
(AV), nel piazzale antistante la sede della ubicata alla Via Felloniche n. 24, Controparte_1
verso le 11.00 del 7 maggio 2014 e del quale era stato ritenuto responsabile Controparte_5
, conducente dell'autoveicolo Fiat Strada targato CZ104XK di proprietà della stessa Pt_2
ed assicurato per la responsabilità civile derivante dalla sua circolazione con la
[...] [...]
sulla base delle seguenti considerazioni: Controparte_2
‹‹Per quanto attiene al risarcimento del danno alla persona, il Tribunale rileva che il
CTU, dr. , ha ritenuto che le lesioni ed i postumi riportati da non Persona_2 Parte_1 risultano legati da alcun nesso eziologico con l'evento di cui è causa, ma trovano origine nella pregressa condizione patologica da cui era affetto il danneggiato da epoca anteriore all'inci- dente.
Il CTU, infatti, ha rilevato che “… in data 5.8.2010, presso il centro Neu- Parte_1 romed di è stato sottoposto ad intervento di laminectomia completa di L5 e di Lami- Pt_3 nectomia parziale di L4 e di S1 con successiva decompressione dei forami e dei recessi. Data la pregressa condizione patologica, dunque, in concreto il si lamenta di un aggravamento Pt_1 delle sue condizioni dovute al sinistro, essendo stato colpito in retromarcia nello stesso punto in cui era già stato sottoposto ad intervento chirurgico;
…”. In realtà, come risulta in atti,
era affetto da stenosi del canale lombare sin dal 2010. Parte_1
Il CTU ha segnalato la grave incongruenza in cui è incorso l'attore, che, dopo l'inve- stimento non si è recato al Pronto Soccorso (non vi è quindi alcun referto sulle lesioni effetti- vamente riportate nell'immediatezza dell'incidente) ed è stato sottoposto il giorno successivo al sinistro (8.5.2014) a visita “programmata” in ragione della sua preesistente patologia e non per conseguenza dell'incidente.
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Inoltre, il CTU ha evidenziato che, all'esito di tale visita (dell'8.5.2014) “Non risultano accertati traumi diretti e recenti;
non sono descritti ematomi o ecchimosi da urto;
non è riferita una sintomatologia acuta traumatica, né il paziente né tantomeno l'ortopedico che ha visitato il soggetto hanno dato rilievo alcuno all'evento.
Si tratta, allora, pianamente dell'esito di una visita di controllo di soggetto già sottoposto ad intervento nel 2010, con morbilità pregressa e non risolta, anzi in parte recidivata.
Non emerge che al medico, nel corso della visita immediatamente successiva al sinistro, sia stato riferito del sinistro del giorno precedente;
non sono accertate o riferite condizioni acute da trauma recente;
non sono descritti ematomi o ecchimosi o dolore ad una regione traumatiz- zata.
Specialmente se la visita era effettuata a causa dell'avvenuto trauma, come la parte in sede di visita sostiene, ciò doveva emergere.
Solo in data 22.5.2014 è stato rilasciato un certificato nel quale si dà atto di una lombo- sciatalgia da “recente trauma riferito” (senza specificazioni), con prescrizione di terapia e ri- poso.”.
Il CTU, in definitiva, ha opinato che i postumi dai quali risulta afflitto attualmente
sono derivati dalle sue precedenti condizioni di salute e non dall'incidente occor- Parte_1 sogli il 7.5.2014 nel piazzale della Rileva, infatti, l'ausiliario che l'attore (“Pre- Controparte_1 senta una cronica lombalgia che lo limita nell'esecuzione dell'attività quotidiana e tale sinto- matologia è tutta riconducibile alla malattia di base ed agli interventi subiti. Il quadro sintoma- tologico è perfettamente sovrapponibile a quello già presente all'epoca del primo intervento, ma non può ritenersi con alta probabilità che l'aggravamento/recidiva sia stato causato dall'in- vestimento.”).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, supportate dall'indagine medico-le- gale, il Tribunale ritiene, in definitiva, di escludere il nesso di causalità tra i postumi perma- nenti riportati da e l'evento in controversia. Parte_1
Tuttavia, all'istante possono essere riconosciuti i danni da invalidità temporanea par- ziale, ritenuto dal CTU compatibili con l'evento (“… essendo accaduto un incidente che poco o nulla ha avuto come conseguenza nelle sorti chirurgiche del paziente, può riconoscersi solo un periodo di invalidità temporanea: giorni 10 di invalidità temporanea al 50 % e giorni 10 di invalidità al 25 %.”)».
Infatti, secondo il , il consulente tecnico d'ufficio e, quindi, il Giudice di primo grado Pt_1
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
avevano errato nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità tra i postumi invalidanti per- manenti da lui allegati e il sinistro di cui egli era rimasto vittima il 7 maggio 2014.
Il chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata, previa l'eventuale rinno- Pt_1
vazione della consulenza tecnica d'ufficio, con la condanna delle società convenute a risarcirgli i danni conseguenti alle invalidità causategli da detto sinistro e determinate dal proprio consu- lente tecnico in ‹‹IPP 15% ITT GG. 20 ITP AL 50% GG.15 ITP AL 25% GG.10».
I.2. Costituendosi tempestivamente in giudizio il 31 luglio 2019, la Controparte_2
ha eccepito innanzitutto l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso appello sic-
[...]
come irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche ap- portatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e ne ha comunque contestato la fondatezza e per- tanto, sia pur evidenziando che la domanda del nei suoi confronti avrebbe dovuto essere Pt_1
integralmente rigettata poiché il sinistro de quo costituiva un infortunio sul lavoro ed era avve- nuto in un luogo privato non soggetto al pubblico transito, ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella sola parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente tra le parti le «spese di lite» (con questo sintagma la medesima società intendendo evidentemente far riferimento soltanto alle spese di rappresentanza e difesa che il medesimo primo Giudice ha definito «spese di giudizio» e tenuto distinte da quelle per le spese e i compensi liquidati in fa- vore del consulente tecnico d'ufficio), anziché porle a carico dell'attore, tenuto conto del pres- soché integrale rigetto della domanda da quest'ultimo formulata.
I.3. La invece rimaneva contumace e tale veniva dichiarata all'udienza Controparte_1
collegiale del 24 settembre 2019.
I.4. Nessuna delle parti costituite modificava poi le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello del , al contrario di quanto sostenuto dalla Pt_1 Controparte_2
deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella
[...]
specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritine di doversi discostare, giacché, tutto sommato, consente di comprendere le critiche mosse dagli appellanti alla sentenza
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appellata e di rapportarle alla motivazione e alle statuizioni di tale sentenza e alla domanda conclusivamente formulata dall'appellante.
II.1.2. Le critiche con esso rivolte alla sentenza appellata sono però, ad avviso di questa
Corte, del tutto infondate.
Esse infatti, in sostanza, si fondano esclusivamente sulle osservazioni formulate dal consulente tecnico del , dr. , alla relazione della consulenza tecnica Pt_1 Persona_3
d'ufficio del dr. , alle quali quest'ultimo ha risposto con le considerazioni in parte ripor- Per_2
tate nella motivazione della sentenza appellata (v. supra, § I.1), che,. come evidentemente rite- nuto dal primo Giudice, anche questa Corte reputa esaurienti e del tutto persuasive e tali da escludere che possa dirsi provata, sia pur alla stregua del criterio della probabilità preponde- rante o del più probabile che non, la sussistenza di un nesso di causalità giuridicamente rile- vante tra l'invalidità permanente di cui il dr. ha riconosciuto afflitto il e il sinistro di Per_2 Pt_1
cui quest'ultimo rimase vittima il 7 maggio 2014.
Afferma infatti in proposito il dr. quanto segue: Per_2
«Sono noti i principi del più probabile che non che governano la materia e, nel caso in esame, data l'accertata morbilità pregressa, non può concludersi, in termini di più probabile che non, quanto al rapporto tra il sinistro e l'intervento successivo.
Peraltro, all'attualità il paziente presenta esiti permanenti del tutto sovrapponibili a quelli già presenti all'esito del primo intervento, come detto.
Infatti la sintomatologia algica presente all'attualità era presente anche prima.
Le manovre di flesso estensione degli arti inferiori sono buone ma producono intenso dolore alla schiena con la forzatura dei movimenti estremi e sono tipica conseguenza della patologia e degli interventi subiti.
Il paziente presenta zoppia per iperestesie e per problematiche di ipostenia che coin- volgo tutti e quattro gli arti.
A ben vedere si tratta di esiti già descritti nel certificato dell'8.5.2014 di cui si è detto e che lo scrivente riconduce con certezza a morbilità pregressa.
La rigidità del busto è caratteristica del tipo di intervento effettuato che però non è in diretta causalità con il sinistro.
Non può non evidenzia[r]si che poi il consulente di parte descrive come Persona_3 aggravamento cagionato dal sinistro quanto contenuto nel certificato dell'8 che invece, per tutte le ragioni già dette, non riferisce affatto di una riacutizzazione/peggioramento dovuta al
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sinistro, poiché in quella sede il sinistro non fu riferito né sono certificate evidenze da trauma diretto o altro: il riferimento è solo alla descrizione di una condizione patologica sicuramente già presente e accertata peraltro all'esito di una visita di controllo già programmata da tempo.
Infatti, dal certificato si desume che il controllo clinico riscontra esiti chirurgici di la- minect[o]mia completa di L5 e parziale L4 S1.
Deve anche aggiungersi che gli interventi subiti, cioè la discectomia (laminectomia) e la fusione vertebrale (artrodesi vertebrale) si eseguono per una compressione del canale ver- tebrale dovuta ad artrosi e ad ernie discali. E' una terapia chirurgica molto diffusa che si esegue con relativo basso rischio e che necessita di reintervento in caso di recidiva.
La patologia di base che porta a questo intervento ha poco o nulla a che vedere con il trauma in genere (cioè con eventi traumatici); piuttosto trova eziologia in uno stato artritico- artrosico cronico ed evolutivo che a lungo andare necessita dell'intervento come ultima solu- zione, oggi sempre più proposta dati i mezzi diagnostici e terapeutici adottati.
Quindi non si ravvede, secondo il principio del più probabile che non, nello specifico caso in questione, un nesso di causalità trauma-interventopatologia-sintomatologia in atto».
L'appello del va pertanto senz'altro rigettato. Pt_1
II.2. Neppure l'appello incidentalmente proposto, sia pur senza dichiararlo esplicita- mente, dalla merita poi di essere accolto. Controparte_2
Vero è che nella specie non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di rappresentanza e difesa del processo di primo grado per la «sostanziale soccombenza reciproca» ravvisata dal primo Giudice in considerazione
«dell'accoglimento della domanda in misura limitatissima rispetto alla richiesta originaria dell'attore», giacché non è configurabile la «soccombenza reciproca» cui si riferisce la suddetta previsione normativa nel caso in cui, come nella specie, un'unica domanda sia accolta in mi- sura, sia pur notevolmente, ridotta, bensì «esclusivamente in presenza di una pluralità di do- mande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi»2.
Ma, al contrario di quanto sostenuto dalla il sia pur solo Controparte_2
parziale accoglimento dell'unica domanda del non avrebbe mai consentito al primo Giu- Pt_1
dice di ritenere legittimamente quest'ultimo soccombente e di porre dunque a suo carico le spese di rappresentanza e difesa di detta società.
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.3. In linea con quanto s'è detto in precedenza a proposito dell'interpretazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., il e la devono invece essere considerati reci- Pt_1 Controparte_2
procamente soccombenti nel processo d'appello, sicché le rispettive spese di rappresentanza e difesa ben possono essere e vanno integralmente compensate tra le medesime parti alla stre- gua di una valutazione complessiva delle ragioni e dell'esito delle loro infondate impugnazioni, nonché delle loro rispettive presumibili condizioni economiche.
II.4. Infine, in ossequio a quando disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per gli appelli da loro rispettivamente proposti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con citazione no- Parte_1
tificata alla il 23 aprile 2019 e alla l 24 aprile 2019 Controparte_2 Controparte_1
e su quello incidentalmente proposto dalla con la comparsa di ri- Controparte_2
sposta depositata il 31 luglio 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 346/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019:
A) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti costituite e dichiara irripetibili nei confronti della e spese di rappresentanza e difesa del processo d'appello; Controparte_1
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di ciascuno degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da loro rispettiva- mente dovuto per l'appello da loro rispettivamente proposto.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2102/2019 r.g.aa.cc. c. 1 Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 27199/2017 e Cass. 21336/2017. 2 Così Cass., SS.UU., 32061/2022.