Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere sospensivo 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2025, proposto da:
IL OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Università degli studi di Verona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SI PA e AU LI OS, non costituite in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 5905/2024.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, e uditi per le parti l’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti e l’avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Considerato che l’appello cautelare non presenta profili di fumus boni iuris , atteso che:
- la riserva dei posti ai c.d. quartini è prevista dalla legge e appare ragionevole, mentre la questione della redistribuzione dei posti (in tesi) non coperti fuoriesce dagli atti impugnati;
- non pare irragionevole la strutturazione della selezione sulla banca dati di n. 3.500 quesiti, articolata sulla possibilità di due tentativi (il secondo dei quali più in là nel tempo e perciò con maggiore tempo a disposizione per i candidati per prepararsi) e con la presenza (senz’altro legittima) di quiz di logica, come tali non puramente funzionali alle capacità mnemoniche, le quali comunque non sono irrilevanti nell’ambito di un corso di studi medici;
- la doglianza sul mancato controllo capillare dei concorrenti e sull’anomala serie di punteggi alti o altissimi nelle prove svolte presso talune sedi universitarie si rivela generica e non assistita da idonei elementi probatori, mentre quella sul quesito n. 43 (in relazione al quale la risposta considerata esatta dalla P.A. contrasterebbe con la risposta esatta del quesito n. 642) non appare sorretta da un effettivo interesse alla sua proposizione da parte della ricorrente (la quale nemmeno chiarisce se la risposta da lei fornita sia stata considerata esatta o errata);
- la doglianza sulla determinazione del contingente dei posti per l’ammissione ai corsi di laurea è generica e non considera che il contingente non è dato dal solo fabbisogno di professionalità, ma anche dall’offerta formativa che le Università sono in grado di offrire;
- infine, la doglianza relativa al ritenuto diritto di parte appellante di essere esonerata dalla prova di ammissione in virtù dei titoli accademici posseduti è infondata, in quanto ai sensi dell’allegato 3, punto 10, del d.m. n. 472/2024, l’iscrizione agli anni successivi avviene di norma a seguito della pubblicazione di apposito “avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11647), laddove la deroga a tale procedura, contemplata dal precedente punto 9, riguarda esclusivamente i “candidati collocati in posizione utile in graduatoria” e, quindi, coloro che hanno superato il test di ammissione;
Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l’appello pur compensando le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, respinge l'appello (Ricorso numero: 1217/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO