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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1221
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
, nata in [...]̀ il 15.07.1979 in proprio ed unitamente a Persona_1 [...]
, nato in [...]̀ il 16.10.1980 entrambi in qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli , nata in [...]̀ il 30.04.2016 e Persona_2 [...]
nato in [...]̀ il 07.12.2018; nato in Persona_3 Controparte_2
Perù il 15.12.1953; , nata in [...]̀ il 29.09.2000; Controparte_3
ato in Perù il 14.01.1999; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...]̀ il 27.12.1950; , nato in [...]̀ il 12.01.1978;
[...] Controparte_6 CP_7
, nato in [...]̀ il 05.07.1973 in proprio ed unitamente a Parte_1 [...]
, nata in [...]̀ il 17.12.1973 entrambi in qualità di esercenti la Controparte_8
responsabilità genitoriale sul figlio , nato in [...]̀ il 27.06.2007; Persona_4 [...]
nato in [...]̀ il 03.06.2005; , nato in [...]̀ il CP_9 Controparte_10
21.08.1975 in proprio ed unitamente a , nata in [...]̀ Controparte_11
il 23.04.1977 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...]
, nata in [...] il [...], , Persona_5 Controparte_12
nata in [...]̀ il 22.10.2008 e , nata in [...]̀ il 21.04.2014; Controparte_13 [...]
, nato in [...]̀ il 17.03.1989 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Parte_2
Paiano, C.F. , PEC come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_14
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, - Accertare e dichiarare che , , Persona_1 Persona_2 [...]
Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_15 Controparte_9 Persona_4
, ,
[...] Controparte_10 Persona_5 CP_12
, , ono cittadini
[...] Controparte_13 Parte_2 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chieri (TO), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Chieri
(TO). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_14
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il Persona_6
07.05.1879 a Chieri - Torino (cfr. doc. in atti n. 6), la quale successivamente emigrava in Perù senza mai naturalizzarsi cittadina peruviana come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla
Repubblica del Perù – Soprintendenza Nazionale Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che: “effettuata la verifica ne Registro d'Iscrizione e di Titoli di Nazionalità Peruviana, non registra iscrizione corrispondente a … .” (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_14
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_16
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione tra e in data 22.07.1901 nel Comune Persona_6 Persona_7
di Provinciale del Bajo Amazonas Iquitos – Perù nasceva (cfr. doc. in atti n. 8), il Controparte_4
quale in data 15.03.1946 a Lima – Perù sposava cfr. doc. in Persona_8
atti n. 9);
- dalla predetta unione coniugale nascevano in Perù:
1. il 31.07.1949 (cfr. doc. in atti n. 10), che in data 6.10.1972 Persona_9
sposava (cfr. doc. in atti n. 11), dalla cui coppia nascevano i ricorrenti: Persona_10
- il 05.07.1973 (cfr. doc. in atti n. 12), che a sua volta il CP_15 CP_10
11.08.2001 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 13), ed insieme Controparte_8
generavano il 03.06.2005 (cfr. doc. in atti n. 14) e il 27.06.2007 Controparte_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 15); Persona_4
- il 21.08.1975(cfr. doc. in atti n. 16), che l'1.11.2003 Controparte_10
sposava (cfr. doc. in atti n. 17), dalla cui unione nascevano: il Controparte_11
03.03.2006 (cfr. doc. in atti n. 18); il 22.10.2008 Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 19); il 21.04.2014 Controparte_12 Controparte_13
(cfr. doc. in atti n. 20);
[...]
- il 17.03.1989 (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_2 CP_10
2. nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22), la quale in Persona_11
data 22.11.1976 sposava cfr. doc. in atti n. 23), i quali generavano: Persona_12
- il 12.01.1978 ( cfr. doc. in atti n. 24), che in data 5.05.2005 Controparte_6
convolava a nozze con Consiglieri Woll (cfr. doc. in atti n. 25); Persona_13
- il 15.07.1979 (cfr. doc. in atti n. 26), la quale 12.04.2014 Persona_1
sposava (cfr. doc. in atti n. 27), dalla cui relazione Controparte_1
nascevano: il 30.04.2016 (cfr. doc. in atti n. 28), il 07.12.2018 e Persona_2 [...]
(doc. 29); Persona_3 - l 15.12.1953 (cfr. doc. in atti n. 30), il quale in Controparte_2
data 19.09.1991 sposava (cfr. doc. in atti n. 31), ed insieme Persona_14 CP_17
generavano: il 14.01.1999 (cfr. doc. in atti n. 32) Parte_3
e il 29.09.2000 (cfr. doc. in atti n. 33). Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 6) e dal certificato di matrimonio del figlio (cfr. doc. in atti n. 9) nel Controparte_4
quale si legge che la stessa fosse di nazionalità italiana. In quanto italiana, dunque, Per_6
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato in Perù in [...]
[...] Controparte_4
22.07.1901 (cfr. doc. in atti n. 8), il quale dalla relazione con Persona_15
cittadina peruviana, nacquero due figlie il 31.07.1949 (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 10) e nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22). Persona_11
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_6 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_6
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio figlio Persona_6
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_4 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_15
, , ,
[...] Persona_4 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Persona_5 Controparte_12 [...]
, eterminando i rapporti di filiazione la Controparte_13 Parte_2
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_14
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Persona_1
in Perù il 15.07.1979; nata in [...]̀ il 30.04.2016; Persona_2 Persona_3
nato in [...]̀ il 07.12.2018; nato in [...]̀ il
[...] Controparte_2
15.12.1953; , nata in [...]̀ il 29.09.2000; Controparte_3 [...]
, nato in [...]̀ il 14.01.1999; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...]̀ il 27.12.1950; , nato in [...]̀ il 12.01.1978;
[...] Controparte_6 [...]
, nato in [...]̀ il 05.07.1973; , nato in [...]̀ il Controparte_15 Persona_4
27.06.2007; nato in [...]̀ il 03.06.2005; Controparte_9 Controparte_10
, nato in [...]̀ il 21.08.1975; , nata in [...] il
[...] Persona_5
03.03.2006; , nata in [...]̀ il 22.10.2008; Controparte_12 CP_13 Per_5
, nata in [...]̀ il 21.04.2014; nato in [...]̀ il
[...] Parte_2
17.03.1989 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_16
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
, nata in [...]̀ il 15.07.1979 in proprio ed unitamente a Persona_1 [...]
, nato in [...]̀ il 16.10.1980 entrambi in qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli , nata in [...]̀ il 30.04.2016 e Persona_2 [...]
nato in [...]̀ il 07.12.2018; nato in Persona_3 Controparte_2
Perù il 15.12.1953; , nata in [...]̀ il 29.09.2000; Controparte_3
ato in Perù il 14.01.1999; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...]̀ il 27.12.1950; , nato in [...]̀ il 12.01.1978;
[...] Controparte_6 CP_7
, nato in [...]̀ il 05.07.1973 in proprio ed unitamente a Parte_1 [...]
, nata in [...]̀ il 17.12.1973 entrambi in qualità di esercenti la Controparte_8
responsabilità genitoriale sul figlio , nato in [...]̀ il 27.06.2007; Persona_4 [...]
nato in [...]̀ il 03.06.2005; , nato in [...]̀ il CP_9 Controparte_10
21.08.1975 in proprio ed unitamente a , nata in [...]̀ Controparte_11
il 23.04.1977 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...]
, nata in [...] il [...], , Persona_5 Controparte_12
nata in [...]̀ il 22.10.2008 e , nata in [...]̀ il 21.04.2014; Controparte_13 [...]
, nato in [...]̀ il 17.03.1989 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Parte_2
Paiano, C.F. , PEC come da procura in atti C.F._1 Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_14
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, - Accertare e dichiarare che , , Persona_1 Persona_2 [...]
Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_15 Controparte_9 Persona_4
, ,
[...] Controparte_10 Persona_5 CP_12
, , ono cittadini
[...] Controparte_13 Parte_2 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chieri (TO), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Chieri
(TO). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_14
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il Persona_6
07.05.1879 a Chieri - Torino (cfr. doc. in atti n. 6), la quale successivamente emigrava in Perù senza mai naturalizzarsi cittadina peruviana come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla
Repubblica del Perù – Soprintendenza Nazionale Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che: “effettuata la verifica ne Registro d'Iscrizione e di Titoli di Nazionalità Peruviana, non registra iscrizione corrispondente a … .” (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_14
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_16
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione tra e in data 22.07.1901 nel Comune Persona_6 Persona_7
di Provinciale del Bajo Amazonas Iquitos – Perù nasceva (cfr. doc. in atti n. 8), il Controparte_4
quale in data 15.03.1946 a Lima – Perù sposava cfr. doc. in Persona_8
atti n. 9);
- dalla predetta unione coniugale nascevano in Perù:
1. il 31.07.1949 (cfr. doc. in atti n. 10), che in data 6.10.1972 Persona_9
sposava (cfr. doc. in atti n. 11), dalla cui coppia nascevano i ricorrenti: Persona_10
- il 05.07.1973 (cfr. doc. in atti n. 12), che a sua volta il CP_15 CP_10
11.08.2001 si sposava con (cfr. doc. in atti n. 13), ed insieme Controparte_8
generavano il 03.06.2005 (cfr. doc. in atti n. 14) e il 27.06.2007 Controparte_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 15); Persona_4
- il 21.08.1975(cfr. doc. in atti n. 16), che l'1.11.2003 Controparte_10
sposava (cfr. doc. in atti n. 17), dalla cui unione nascevano: il Controparte_11
03.03.2006 (cfr. doc. in atti n. 18); il 22.10.2008 Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 19); il 21.04.2014 Controparte_12 Controparte_13
(cfr. doc. in atti n. 20);
[...]
- il 17.03.1989 (cfr. doc. in atti n. 21); Parte_2 CP_10
2. nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22), la quale in Persona_11
data 22.11.1976 sposava cfr. doc. in atti n. 23), i quali generavano: Persona_12
- il 12.01.1978 ( cfr. doc. in atti n. 24), che in data 5.05.2005 Controparte_6
convolava a nozze con Consiglieri Woll (cfr. doc. in atti n. 25); Persona_13
- il 15.07.1979 (cfr. doc. in atti n. 26), la quale 12.04.2014 Persona_1
sposava (cfr. doc. in atti n. 27), dalla cui relazione Controparte_1
nascevano: il 30.04.2016 (cfr. doc. in atti n. 28), il 07.12.2018 e Persona_2 [...]
(doc. 29); Persona_3 - l 15.12.1953 (cfr. doc. in atti n. 30), il quale in Controparte_2
data 19.09.1991 sposava (cfr. doc. in atti n. 31), ed insieme Persona_14 CP_17
generavano: il 14.01.1999 (cfr. doc. in atti n. 32) Parte_3
e il 29.09.2000 (cfr. doc. in atti n. 33). Controparte_3
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 6) e dal certificato di matrimonio del figlio (cfr. doc. in atti n. 9) nel Controparte_4
quale si legge che la stessa fosse di nazionalità italiana. In quanto italiana, dunque, Per_6
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato in Perù in [...]
[...] Controparte_4
22.07.1901 (cfr. doc. in atti n. 8), il quale dalla relazione con Persona_15
cittadina peruviana, nacquero due figlie il 31.07.1949 (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 10) e nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 22). Persona_11
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_6 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, potesse Persona_6
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta al proprio figlio Persona_6
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Controparte_4 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_15
, , ,
[...] Persona_4 Controparte_9 Controparte_10
, , ,
[...] Persona_5 Controparte_12 [...]
, eterminando i rapporti di filiazione la Controparte_13 Parte_2
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_14
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Persona_1
in Perù il 15.07.1979; nata in [...]̀ il 30.04.2016; Persona_2 Persona_3
nato in [...]̀ il 07.12.2018; nato in [...]̀ il
[...] Controparte_2
15.12.1953; , nata in [...]̀ il 29.09.2000; Controparte_3 [...]
, nato in [...]̀ il 14.01.1999; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...]̀ il 27.12.1950; , nato in [...]̀ il 12.01.1978;
[...] Controparte_6 [...]
, nato in [...]̀ il 05.07.1973; , nato in [...]̀ il Controparte_15 Persona_4
27.06.2007; nato in [...]̀ il 03.06.2005; Controparte_9 Controparte_10
, nato in [...]̀ il 21.08.1975; , nata in [...] il
[...] Persona_5
03.03.2006; , nata in [...]̀ il 22.10.2008; Controparte_12 CP_13 Per_5
, nata in [...]̀ il 21.04.2014; nato in [...]̀ il
[...] Parte_2
17.03.1989 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_16
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta