TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2986/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2986/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
, RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 17/06/2025 ad ore 12:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. LUCAIOLI DANIELA oggi sostituito dall'avv. Erika Pirani. Parte_1
Per l'avv. NOVELLI PIERO. Controparte_1
L'avv. Pirani precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 e discute riportandosi alle note conclusive. Eccepisce la tardività del deposito delle note di controparte in quanto depositate oltre il termine assegnato dal giudice, inoltre reitera la richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrizione per le ragioni esposte nella memoria conclusionale,
L'avv. Novelli fa presente che la comparsa conclusionale è stata ritualmente depositata nei termini, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive alle quali si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2986/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCAIOLI Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in Piazza Cavour n. 2 Ancona presso il difensore avv.
LUCAIOLI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI PIERO, elettivamente domiciliato in Corso P.IVA_1
Mazzini n. 107 Ancona presso il difensore avv. NOVELLI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo pari ad Controparte_1
€. 2.845,00 in forza del contratto di assicurazione “For Family” n. 007B0030 per aver subito danni a beni presenti nella propria abitazione nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €. 40.000,00.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che in data 13.7.2015 stipulava con la compagnia di assicurazione polizza assicurativa contraddistinta al n. Controparte_1
007B0030 che garantiva, tra le altre cose, danni derivanti da fenomeno elettrico e da danno atmosferico, ha riferito che, a seguito di una perturbazione atmosferica abbattutasi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2016 a Senigallia, aveva subito danni a beni presenti nella propria abitazione, che rientravano nelle condizioni di polizza, ha allegato di essere stato sottoposto a procedimento penale per frode assicurativa, ha precisato di essere stato definitivamente assolto con sentenza dell'ottobre 2021, ha dedotto di avere inutilmente richiesto l'indennizzo all'assicurazione, nonché i danni morali e materiali, in particolare aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi da un'accusa ingiusta e il pagamento dei danni morali subiti a seguito della illegittima condotta della convenuta.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.10.2022 si è costituita la società
[...]
la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia CP_1
assicurativa per essere maturato il termine di due anni previsto dalla norma dal giorno di verificazione dell'evento, senza il compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione,
ha contestato la fondatezza della domanda non essendo stata fornita la prova dell'ammontare del danno, dell'esistenza del nesso causale tra l'evento atmosferico e il danneggiamento, ha evidenziato che il danneggiamento della tenda parasole non rientrava nella garanzia assicurativa, ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni in quanto l'attore, nell'ambito del processo penale, aveva omesso di proporre espressa domanda di condanna del querelante al rimborso delle spese processuali, ha rappresentato che essa pagina 3 di 8 compagnia aveva presentato la querela basandosi sulla relazione redatta dal perito fiduciario che aveva fornito elementi tali da ritenere inattendibile la documentazione fotografica fornita dall'assicurato in ordine al danno alla tenda parasole, sicchè non erano configurabili né il dolo, né la colpa grave con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
In sede di deposito di note di trattazione scritta, parte convenuta ha allegato la documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle spese legali sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale da parte della compagnia di assicurazione Controparte_4
[...]
Parte attrice ha chiesto l'inutilizzabilità della documentazione in quanto il deposito era avvenuto in violazione delle norme sulla privacy, e portava a conoscenza che in altra sede aveva promosso un giudizio per utilizzo illegittimo dei dati personali da parte della convenuta.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva che il deposito della memoria conclusiva (6.6.2025), da parte della convenuta, è tempestivo essendo stato rispettato il termine assegnato dal giudice.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2952 co. 2 c.c.
Come è noto, ai sensi del citato disposto normativo, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data del verificarsi del sinistro-rischio assicurato-che segna il momento in cui il diritto stesso sorge e può essere esercitato.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il danneggiamento di beni presenti nella sua proprietà ebbe a verificarsi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2016 e che in data pagina 4 di 8 26.7.2016 lo stesso presentava denuncia di sinistro alla chiedendo, in esecuzione della CP_1
polizza stipulata in data 13.7.2015, il risarcimento del danno subito.
Tuttavia, la documentazione versata in atti depone per l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato, non avendo quest'ultimo allegato alcuna comunicazione utile ai fini dell'interruzione del relativo termine successivamente alla denuncia di sinistro presentata in data 26.07.2016 e prima della richiesta risarcitoria reiterata a mezzo del proprio difensore in data 12.02.2022.
Inoltre, irrilevante, ai fini del computo del termine prescrizionale, è l'instaurazione di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti (nella specie tentata truffa in danno dell'assicuratore).
La Corte di legittimità ha risolto negativamente la questione se il decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivante dal contratto di assicurazione resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato per frode assicurativa in relazione all'art. 2935 c.c.,
Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 c.c.), la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c. non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisone possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato.
Il corso della prescrizione, in pendenza di un procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “la prescrizione del diritto all'indennizzo non può subire sospensione in relazione alla pendenza di un processo penale,
ancorchè vertente su fatti che spieghino rilevanza sul rapporto assicurativo, tenuto conto che tale situazione non rientra fra le tassative ipotesi di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., non costituendo, dunque, di per sé fatto impeditivo del decorso della prescrizione, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva. In tal caso, la pendenza del giudizio penale pagina 5 di 8 rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto che, a norma dell'art. 2935 c.c.,
impedisce il decorso della prescrizione” (Cass. civ. n.5322/2003, Cass. civ. n. 21601/2010 e
Cass. civ. n. 15921/2014).
Di tale eventuale accordo, tuttavia, non è stata fornita, nella vicenda in esame, alcuna allegazione, non avendo parte attrice neppure prospettato siffatta questione.
La prescrizione non è stata neppure interrotta dal fatto che la società assicurativa si è
costituita parte civile nel procedimento penale, infatti nel presente giudizio, la causa petendi è
il contratto di assicurazione e non il fatto illecito in sé considerato.
Né, per gli stessi motivi, trova applicazione l'art. 2947 c.c., trattandosi di una norma che riguarda il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e non i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Sarebbe stato onere dell'attore manifestare con atti idonei la volontà di far valere il diritto entro i termini di maturazione della prescrizione.
Ciò posto, essendo il termine di prescrizione biennale decorso senza che il abbia Pt_1
compiuto atti interruttivi idonei, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa.
Parte attrice ha svolto domanda di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità
extracontrattuale, per essere stata posta sotto accusa, per un reato mai commesso, a seguito della querela presentata dalla procedimento conclusosi con sentenza di Controparte_1
assoluzione perché il fatto non sussiste, chiedendo il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale e il pagamento dei danni non patrimoniali.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della richiesta, in quanto parte attrice avrebbe dovuto svolgere la predetta domanda nell'ambito del procedimento penale.
L'eccezione è infondata, infatti, l'azione in sede penale è limitata al rimborso delle spese processuali, ed eventualmente, al risarcimento dei danni patrimoniali, mentre in sede civile, a differenza della sede penale, si può ottenere il risarcimento di tutti i danni, anche quelli non patrimoniali.
pagina 6 di 8 Ebbene, il danno patrimoniale riguarda la lesione del patrimonio del soggetto, sia in termini di perdita subita (danno emergente) che di mancato guadagno (lucro cessante), in quest'ottica, il rimborso delle spese di assistenza legale ha natura di danno emergente, il risarcimento non deve portare a un arricchimento ingiustificato del danneggiato, ma deve tener conto di eventuali benefici che il danneggiato ha ricevuto dalla stessa situazione che ha causato la perdita, pertanto, nella liquidazione del danno deve tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, ovvero anche da terzi,
ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ciò posto parte convenuta ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle spese legali sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale da parte della compagnia di assicurazione . Controparte_4
Parte attrice ha contestato la produzione chiedendone l'inutilizzabilità ai fini del decidere per violazione delle norme sulla privacy.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sul punto, affermando che la disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (Cass. 15327/2009).
Pertanto, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa.
Inoltre, il fatto del pagamento deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ne consegue che la documentazione è utilizzabile ai fini del decidere, pertanto, a parte attrice non può essere riconosciuto il risarcimento a titolo di danno patrimoniale, avendo già
ottenuto il rimborso delle spese legali dalla società CP_4
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale lamentando di essere stato offeso nella propria dignità personale e nella propria reputazione.
pagina 7 di 8 Non è condivisibile quanto affermato da parte convenuta circa gli elementi costitutivi della fattispecie, in quanto la ricorrenza del dolo di cui al reato di calunnia è previsto unicamente per il risarcimento da denuncia/querela infondata per i reati perseguibili d'ufficio.
Ciò posto, il danno non patrimoniale, costituendo un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
L'attore non ha fornito la prova dei danni asseritamente subiti, che sono stati indicati in maniera generica.
Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2986/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
, RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 17/06/2025 ad ore 12:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. LUCAIOLI DANIELA oggi sostituito dall'avv. Erika Pirani. Parte_1
Per l'avv. NOVELLI PIERO. Controparte_1
L'avv. Pirani precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1 e discute riportandosi alle note conclusive. Eccepisce la tardività del deposito delle note di controparte in quanto depositate oltre il termine assegnato dal giudice, inoltre reitera la richiesta di rigetto dell'eccezione di prescrizione per le ragioni esposte nella memoria conclusionale,
L'avv. Novelli fa presente che la comparsa conclusionale è stata ritualmente depositata nei termini, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusive alle quali si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2986/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCAIOLI Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in Piazza Cavour n. 2 Ancona presso il difensore avv.
LUCAIOLI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI PIERO, elettivamente domiciliato in Corso P.IVA_1
Mazzini n. 107 Ancona presso il difensore avv. NOVELLI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo pari ad Controparte_1
€. 2.845,00 in forza del contratto di assicurazione “For Family” n. 007B0030 per aver subito danni a beni presenti nella propria abitazione nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €. 40.000,00.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che in data 13.7.2015 stipulava con la compagnia di assicurazione polizza assicurativa contraddistinta al n. Controparte_1
007B0030 che garantiva, tra le altre cose, danni derivanti da fenomeno elettrico e da danno atmosferico, ha riferito che, a seguito di una perturbazione atmosferica abbattutasi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2016 a Senigallia, aveva subito danni a beni presenti nella propria abitazione, che rientravano nelle condizioni di polizza, ha allegato di essere stato sottoposto a procedimento penale per frode assicurativa, ha precisato di essere stato definitivamente assolto con sentenza dell'ottobre 2021, ha dedotto di avere inutilmente richiesto l'indennizzo all'assicurazione, nonché i danni morali e materiali, in particolare aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi da un'accusa ingiusta e il pagamento dei danni morali subiti a seguito della illegittima condotta della convenuta.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.10.2022 si è costituita la società
[...]
la quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia CP_1
assicurativa per essere maturato il termine di due anni previsto dalla norma dal giorno di verificazione dell'evento, senza il compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione,
ha contestato la fondatezza della domanda non essendo stata fornita la prova dell'ammontare del danno, dell'esistenza del nesso causale tra l'evento atmosferico e il danneggiamento, ha evidenziato che il danneggiamento della tenda parasole non rientrava nella garanzia assicurativa, ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni in quanto l'attore, nell'ambito del processo penale, aveva omesso di proporre espressa domanda di condanna del querelante al rimborso delle spese processuali, ha rappresentato che essa pagina 3 di 8 compagnia aveva presentato la querela basandosi sulla relazione redatta dal perito fiduciario che aveva fornito elementi tali da ritenere inattendibile la documentazione fotografica fornita dall'assicurato in ordine al danno alla tenda parasole, sicchè non erano configurabili né il dolo, né la colpa grave con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
In sede di deposito di note di trattazione scritta, parte convenuta ha allegato la documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle spese legali sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale da parte della compagnia di assicurazione Controparte_4
[...]
Parte attrice ha chiesto l'inutilizzabilità della documentazione in quanto il deposito era avvenuto in violazione delle norme sulla privacy, e portava a conoscenza che in altra sede aveva promosso un giudizio per utilizzo illegittimo dei dati personali da parte della convenuta.
La causa è stata istruita mediante prova per testi, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si osserva che il deposito della memoria conclusiva (6.6.2025), da parte della convenuta, è tempestivo essendo stato rispettato il termine assegnato dal giudice.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo non può trovare accoglimento e deve essere rigettata, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2952 co. 2 c.c.
Come è noto, ai sensi del citato disposto normativo, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre dalla data del verificarsi del sinistro-rischio assicurato-che segna il momento in cui il diritto stesso sorge e può essere esercitato.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il danneggiamento di beni presenti nella sua proprietà ebbe a verificarsi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2016 e che in data pagina 4 di 8 26.7.2016 lo stesso presentava denuncia di sinistro alla chiedendo, in esecuzione della CP_1
polizza stipulata in data 13.7.2015, il risarcimento del danno subito.
Tuttavia, la documentazione versata in atti depone per l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato, non avendo quest'ultimo allegato alcuna comunicazione utile ai fini dell'interruzione del relativo termine successivamente alla denuncia di sinistro presentata in data 26.07.2016 e prima della richiesta risarcitoria reiterata a mezzo del proprio difensore in data 12.02.2022.
Inoltre, irrilevante, ai fini del computo del termine prescrizionale, è l'instaurazione di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti (nella specie tentata truffa in danno dell'assicuratore).
La Corte di legittimità ha risolto negativamente la questione se il decorso della prescrizione relativa al diritto all'indennità derivante dal contratto di assicurazione resti sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato per frode assicurativa in relazione all'art. 2935 c.c.,
Stante la tassatività e la non suscettibilità di applicazione analogica dei casi di interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice (artt. 2943, 2944, 2941, 2942 c.c.), la prescrizione di cui all'art. 2935 c.c. non è interrotta, né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato, la cui decisone possa influire sull'esistenza (o meno) del diritto azionato.
Il corso della prescrizione, in pendenza di un procedimento penale, può essere interrotto dall'interessato con reiterate intimazioni di pagamento.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte: “la prescrizione del diritto all'indennizzo non può subire sospensione in relazione alla pendenza di un processo penale,
ancorchè vertente su fatti che spieghino rilevanza sul rapporto assicurativo, tenuto conto che tale situazione non rientra fra le tassative ipotesi di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., non costituendo, dunque, di per sé fatto impeditivo del decorso della prescrizione, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva. In tal caso, la pendenza del giudizio penale pagina 5 di 8 rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto che, a norma dell'art. 2935 c.c.,
impedisce il decorso della prescrizione” (Cass. civ. n.5322/2003, Cass. civ. n. 21601/2010 e
Cass. civ. n. 15921/2014).
Di tale eventuale accordo, tuttavia, non è stata fornita, nella vicenda in esame, alcuna allegazione, non avendo parte attrice neppure prospettato siffatta questione.
La prescrizione non è stata neppure interrotta dal fatto che la società assicurativa si è
costituita parte civile nel procedimento penale, infatti nel presente giudizio, la causa petendi è
il contratto di assicurazione e non il fatto illecito in sé considerato.
Né, per gli stessi motivi, trova applicazione l'art. 2947 c.c., trattandosi di una norma che riguarda il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e non i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Sarebbe stato onere dell'attore manifestare con atti idonei la volontà di far valere il diritto entro i termini di maturazione della prescrizione.
Ciò posto, essendo il termine di prescrizione biennale decorso senza che il abbia Pt_1
compiuto atti interruttivi idonei, il Tribunale accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa.
Parte attrice ha svolto domanda di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità
extracontrattuale, per essere stata posta sotto accusa, per un reato mai commesso, a seguito della querela presentata dalla procedimento conclusosi con sentenza di Controparte_1
assoluzione perché il fatto non sussiste, chiedendo il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale e il pagamento dei danni non patrimoniali.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della richiesta, in quanto parte attrice avrebbe dovuto svolgere la predetta domanda nell'ambito del procedimento penale.
L'eccezione è infondata, infatti, l'azione in sede penale è limitata al rimborso delle spese processuali, ed eventualmente, al risarcimento dei danni patrimoniali, mentre in sede civile, a differenza della sede penale, si può ottenere il risarcimento di tutti i danni, anche quelli non patrimoniali.
pagina 6 di 8 Ebbene, il danno patrimoniale riguarda la lesione del patrimonio del soggetto, sia in termini di perdita subita (danno emergente) che di mancato guadagno (lucro cessante), in quest'ottica, il rimborso delle spese di assistenza legale ha natura di danno emergente, il risarcimento non deve portare a un arricchimento ingiustificato del danneggiato, ma deve tener conto di eventuali benefici che il danneggiato ha ricevuto dalla stessa situazione che ha causato la perdita, pertanto, nella liquidazione del danno deve tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, ovvero anche da terzi,
ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante.
Ciò posto parte convenuta ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle spese legali sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale da parte della compagnia di assicurazione . Controparte_4
Parte attrice ha contestato la produzione chiedendone l'inutilizzabilità ai fini del decidere per violazione delle norme sulla privacy.
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sul punto, affermando che la disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali è derogabile quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (Cass. 15327/2009).
Pertanto, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa.
Inoltre, il fatto del pagamento deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ne consegue che la documentazione è utilizzabile ai fini del decidere, pertanto, a parte attrice non può essere riconosciuto il risarcimento a titolo di danno patrimoniale, avendo già
ottenuto il rimborso delle spese legali dalla società CP_4
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale lamentando di essere stato offeso nella propria dignità personale e nella propria reputazione.
pagina 7 di 8 Non è condivisibile quanto affermato da parte convenuta circa gli elementi costitutivi della fattispecie, in quanto la ricorrenza del dolo di cui al reato di calunnia è previsto unicamente per il risarcimento da denuncia/querela infondata per i reati perseguibili d'ufficio.
Ciò posto, il danno non patrimoniale, costituendo un danno-conseguenza, deve essere allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.
L'attore non ha fornito la prova dei danni asseritamente subiti, che sono stati indicati in maniera generica.
Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8