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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto:“ opposizione avverso intimazioni di pagamento”, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in LI TO (SA) in Corso Mazzini n.79, presso lo studio degli avv.ti Emilio Miglino e Claudio Scola, dai quali è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2
con Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 / 1998, nonché
[...] della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, n. rep. 37521 / Persona_1 racc. 5762 del 3 luglio 2014, rappr.to e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello
in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 a rogito C.F._2 dott. Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio in Persona_2
Salerno, C.so Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede di Salerno, CP_1 comunicazioni potranno essere inviate tramite la seguente pec:
t Email_1
RESISTENTE
NONCHE' - Controparte_3 Controparte_4 subentrato a titolo universale nei rapporti di Controparte_5 incorporante ed - Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.225, con sede in Roma, Via Giuseppe
Grezar n. 14, iscritto al n. RM – 1516984 del Repertorio Economico
Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, Cod. Fisc, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: ; PEC: P.IVA_2
t; Ente strumentale all' Email_2 CP_3
ai sensi dell'art. 1 del suddetto Decreto Legge;
di nazionalità italiana, in
[...] persona del Procuratore Speciale, Responsabile del Contenzioso Regionale – Atti
Introduttivi del Giudizio della Direzione Regionale Campania, Dr.
[...]
(C.F: ), in forza di procura speciale rilasciata in CP_9 C.F._3 data 25.07.2019 dal Dott. (CF: ) nella Persona_3 C.F._4 sua qualità di Presidente dell' ”Agenzia delle Entrate-Riscossione” per Notar
[...]
con studio in Roma, Via Lorenzo Respighi,10 – Rep. N. 44.862 – Raccolta Per_4
n. 25.790 - rapp.ta e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv.
Mariagrazia Pomposelli (C.F: ), presso il cui studio elett.te C.F._5 dom.lia, in Salerno, Viale G.Verdi, 29/D, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. n. 112/2008 all'indirizzo di PEC .salerno.it, Email_3 CP_10 comunicato al al proprio Ordine ai sensi della Legge n. 2/2009, od ai numeri di fax:
089/331701 – 338107;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 4.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 2 di 6 Con ricorso depositato in data 19 novembre 2019 il ricorrente , Parte_1 proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo basato sulle cartelle di pagamento emesse dall'agente del servizio di riscossione tributi per la provincia di
Salerno, , nonchè ad alcuni avvisi di addebito Controparte_11 emessi e notificati dall' CP_1
Tanto premesso l'istante faceva rilevare: - la prescrizione quinquennale del credito;
-
l'illegittimità della proporzione della sanzione applicata e concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare estinte per prescrizione le pretese avanzate dai resistenti con l'atto di accertamento impugnato.
Si costituivano in giudizio sia l' e sia la società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 che nel contestare la domanda concludevano testualmente…“- In via CP_1 preliminare e principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per carenza dell'interesse ad agire;
- In via preliminare e principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' - CP_1
Nel merito ed in via principale respingere il ricorso siccome inammissibile e/o infondato - Nel merito e in via subordinata condannare parte opponente al pagamento della somma determinanda in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo …Competenze e spese come per legge.”
Si costituiva in giudizio anche l' che concludeva per il rigetto Controparte_3 della domanda in quanto inammissibile ed infondata, oltre vittoria di spese di causa.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra. Ritiene codesto Tribunale che la tesi del ricorrente vada condivisa, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata. In particolare le Sezioni Unite con ordinanza n. 23397/2016 hanno rilevato quanto segue:
"(…) La norma è chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni:
Pag. 3 di 6 a) essa risponde alla medesima logica del comma 4 del precedente art. 19, secondo cui "fino al discarico di cui al comma 3", resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio creditore di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell' si avvale anche del potere di cui al D.P.R. 29 settembre Controparte_3
1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51,comma 2, n. 7), (norme che prevedono iniziative di ufficio in materia di accertamento e riscossione, rispettivamente, in materia delle imposte sui redditi e di
IVA);
b) fa - utilizzando una espressione ellittica - riferimento al temine di prescrizione decennale, che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 2016, n.13418 cit.), benchè, come si è detto, la Corte costituzionale abbia considerato spesso iniqua per il contribuente l'applicazione di un termine così lungo di prescrizione e abbia anche affermato l'irragionevolezza del trasferimento sul contribuente di termini decadenziali o prescrizionali fissati per attività interne dell'Amministrazione (vedi
Corte Cost. ord. n. 352 del 2004 e sent. n. 280 del 2005, già citate);
c) nel suo complessivo contenuto risulta incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione dei contributivi assicurativi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui si è detto(vedi: Cass., Sez. lav.,
15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140;
Id. 5ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131, tutte citate sopra al punto18.6).
In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 cit., comma
6, risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola
Pag. 4 di 6 generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa".
Ritenendo di dar seguito all'orientamento così esposto e rispetto al quale non ci sono ragioni per discostarsi, il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008/2012, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, il credito per cui è causa si è prescritto e le spese di lite, in ragione della materia trattata vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 19.11.2019 da , nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' in persona dei rispettivi legali Controparte_11 rappresentanti p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma pretesa dai resistenti di cui all'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania 4.3.2025
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto:“ opposizione avverso intimazioni di pagamento”, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in LI TO (SA) in Corso Mazzini n.79, presso lo studio degli avv.ti Emilio Miglino e Claudio Scola, dai quali è rappresentato e difeso come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2
con Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 / 1998, nonché
[...] della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, n. rep. 37521 / Persona_1 racc. 5762 del 3 luglio 2014, rappr.to e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello
in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 a rogito C.F._2 dott. Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio in Persona_2
Salerno, C.so Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede di Salerno, CP_1 comunicazioni potranno essere inviate tramite la seguente pec:
t Email_1
RESISTENTE
NONCHE' - Controparte_3 Controparte_4 subentrato a titolo universale nei rapporti di Controparte_5 incorporante ed - Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.225, con sede in Roma, Via Giuseppe
Grezar n. 14, iscritto al n. RM – 1516984 del Repertorio Economico
Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, Cod. Fisc, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: ; PEC: P.IVA_2
t; Ente strumentale all' Email_2 CP_3
ai sensi dell'art. 1 del suddetto Decreto Legge;
di nazionalità italiana, in
[...] persona del Procuratore Speciale, Responsabile del Contenzioso Regionale – Atti
Introduttivi del Giudizio della Direzione Regionale Campania, Dr.
[...]
(C.F: ), in forza di procura speciale rilasciata in CP_9 C.F._3 data 25.07.2019 dal Dott. (CF: ) nella Persona_3 C.F._4 sua qualità di Presidente dell' ”Agenzia delle Entrate-Riscossione” per Notar
[...]
con studio in Roma, Via Lorenzo Respighi,10 – Rep. N. 44.862 – Raccolta Per_4
n. 25.790 - rapp.ta e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv.
Mariagrazia Pomposelli (C.F: ), presso il cui studio elett.te C.F._5 dom.lia, in Salerno, Viale G.Verdi, 29/D, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. n. 112/2008 all'indirizzo di PEC .salerno.it, Email_3 CP_10 comunicato al al proprio Ordine ai sensi della Legge n. 2/2009, od ai numeri di fax:
089/331701 – 338107;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 4.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 2 di 6 Con ricorso depositato in data 19 novembre 2019 il ricorrente , Parte_1 proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo basato sulle cartelle di pagamento emesse dall'agente del servizio di riscossione tributi per la provincia di
Salerno, , nonchè ad alcuni avvisi di addebito Controparte_11 emessi e notificati dall' CP_1
Tanto premesso l'istante faceva rilevare: - la prescrizione quinquennale del credito;
-
l'illegittimità della proporzione della sanzione applicata e concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare estinte per prescrizione le pretese avanzate dai resistenti con l'atto di accertamento impugnato.
Si costituivano in giudizio sia l' e sia la società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 che nel contestare la domanda concludevano testualmente…“- In via CP_1 preliminare e principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per carenza dell'interesse ad agire;
- In via preliminare e principale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' - CP_1
Nel merito ed in via principale respingere il ricorso siccome inammissibile e/o infondato - Nel merito e in via subordinata condannare parte opponente al pagamento della somma determinanda in corso di giudizio oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al saldo …Competenze e spese come per legge.”
Si costituiva in giudizio anche l' che concludeva per il rigetto Controparte_3 della domanda in quanto inammissibile ed infondata, oltre vittoria di spese di causa.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra. Ritiene codesto Tribunale che la tesi del ricorrente vada condivisa, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata. In particolare le Sezioni Unite con ordinanza n. 23397/2016 hanno rilevato quanto segue:
"(…) La norma è chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni:
Pag. 3 di 6 a) essa risponde alla medesima logica del comma 4 del precedente art. 19, secondo cui "fino al discarico di cui al comma 3", resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio creditore di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell' si avvale anche del potere di cui al D.P.R. 29 settembre Controparte_3
1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51,comma 2, n. 7), (norme che prevedono iniziative di ufficio in materia di accertamento e riscossione, rispettivamente, in materia delle imposte sui redditi e di
IVA);
b) fa - utilizzando una espressione ellittica - riferimento al temine di prescrizione decennale, che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 2016, n.13418 cit.), benchè, come si è detto, la Corte costituzionale abbia considerato spesso iniqua per il contribuente l'applicazione di un termine così lungo di prescrizione e abbia anche affermato l'irragionevolezza del trasferimento sul contribuente di termini decadenziali o prescrizionali fissati per attività interne dell'Amministrazione (vedi
Corte Cost. ord. n. 352 del 2004 e sent. n. 280 del 2005, già citate);
c) nel suo complessivo contenuto risulta incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione dei contributivi assicurativi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui si è detto(vedi: Cass., Sez. lav.,
15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140;
Id. 5ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131, tutte citate sopra al punto18.6).
In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 cit., comma
6, risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola
Pag. 4 di 6 generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa".
Ritenendo di dar seguito all'orientamento così esposto e rispetto al quale non ci sono ragioni per discostarsi, il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008/2012, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, il credito per cui è causa si è prescritto e le spese di lite, in ragione della materia trattata vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 19.11.2019 da , nei confronti dell' e Parte_1 CP_1 dell' in persona dei rispettivi legali Controparte_11 rappresentanti p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma pretesa dai resistenti di cui all'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania 4.3.2025
Il G.D.L.
Dott. Mario Miele
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