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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 843/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Federica Ballistreri giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Amico per procura a margine della memoria di costituzione. RESISTENTE
E ENI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 RACC 7313 a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: crediti di lavoro.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.2.2025 premetteva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa nella qualità di badante della IG.ra con orario di lavoro a tempo pieno Parte_2
a far data dall'8.11.2022, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato solo in data
1.4.2023 in regime part-time con inquadramento quale collaboratore familiare non convivente.
Riferiva che in data 20.1.2024 la IG.ra n.q. di amministratrice di sostegno della CP_1
le aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro “a causa delle mutate eIGenze Pt_2 familiari dovute all'aggravarsi delle condizioni di salute del datore di lavoro che necessitano il ricovero in una struttura”, a cui aveva fatto seguito il decesso della . Pt_2
Assumeva di essere rimasta creditrice della complessiva somma di euro 11.515,92 a titolo di differenze retributive, comprensive del lavoro festivo e domenicale prestato, di ferie non godute, tredicesima mensilità, indennità di preavviso e t.f.r.
Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte alla corresponsione in proprio favore della suindicata somma, oltre al risarcimento dei danni e al versamento della contribuzione previdenziale omessa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17.4.2025, dichiarava di CP_2 avere interesse a conseguire il versamento dei contributi eventualmente dovuti (e nei limiti della prescrizione), nei confronti di e ne chiedeva la condanna al versamento. Spese CP_1 vinte.
Con memoria depositata in data 18.4.2015 si costituiva in giudizio anche CP_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando, nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
In proposito giova premettere sul piano generale che “il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre
2 l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni” (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n.11321).
Nel caso di specie parte convenuta eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio facendo rilevare di essere stata amministratrice di sostegno della datrice di lavoro deceduta. L'eccezione è fondata. Parte_2
Come correttamente eccepito dalla resistente, l'amministratore di sostegno non risponde personalmente dei debiti del beneficiario, cioè della persona che assiste;
tanto vale sia per i debiti già esistenti al momento della sua nomina sia per quelli successivamente contratti durante il periodo di amministrazione. Ne consegue che, deceduta la IG.ra , Pt_2 CP_1 giammai può rispondere dei debiti di quest'ultima, in relazione ai quali unici responsabili sono gli eredi.
Senz'altro tardiva e, dunque, inammissibile è la deduzione, anticipata dalla ricorrente con il preverbale e dedotta nel corso della discussione orale, secondo la quale la sarebbe stata CP_1 convenuta quale datore di lavoro di fatto della per aver superato i limiti del mandato del Pt_1 giudice tutelare. Si tratta di argomentazione del tutto nuova e contrastante con quanto dedotto in ricorso, in cui la è stata inequivocabilmente chiamata in causa non in proprio bensì CP_3 quale amministratore di sostegno della DE . Parte_2
Parimenti inammissibile è la richiesta di acquisizione della dichiarazione di successione di al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi: non si Parte_2 tratterebbe, infatti, di integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari né di obbligati solidali, bensì di chiamare in causa i soggetti legittimati passivi non tempestivamente citati.
La rilevata carenza di legittimazione passiva di nei termini sopra esposti rende CP_3 superfluo ogni ulteriore accertamento ed impone il rigetto del ricorso.
3.- Le ragioni della decisione, che non involgono il merito della questione di diritto sottesa alla presente controversia, giustificano tuttavia la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17.2.2025 contro e nei confronti dell' , in persona CP_1 CP_2
3 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 6 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 843/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Federica Ballistreri giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Amico per procura a margine della memoria di costituzione. RESISTENTE
E ENI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 RACC 7313 a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: crediti di lavoro.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.2.2025 premetteva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa nella qualità di badante della IG.ra con orario di lavoro a tempo pieno Parte_2
a far data dall'8.11.2022, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato solo in data
1.4.2023 in regime part-time con inquadramento quale collaboratore familiare non convivente.
Riferiva che in data 20.1.2024 la IG.ra n.q. di amministratrice di sostegno della CP_1
le aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro “a causa delle mutate eIGenze Pt_2 familiari dovute all'aggravarsi delle condizioni di salute del datore di lavoro che necessitano il ricovero in una struttura”, a cui aveva fatto seguito il decesso della . Pt_2
Assumeva di essere rimasta creditrice della complessiva somma di euro 11.515,92 a titolo di differenze retributive, comprensive del lavoro festivo e domenicale prestato, di ferie non godute, tredicesima mensilità, indennità di preavviso e t.f.r.
Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte alla corresponsione in proprio favore della suindicata somma, oltre al risarcimento dei danni e al versamento della contribuzione previdenziale omessa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17.4.2025, dichiarava di CP_2 avere interesse a conseguire il versamento dei contributi eventualmente dovuti (e nei limiti della prescrizione), nei confronti di e ne chiedeva la condanna al versamento. Spese CP_1 vinte.
Con memoria depositata in data 18.4.2015 si costituiva in giudizio anche CP_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando, nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
In proposito giova premettere sul piano generale che “il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre
2 l'accertamento dell'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto, riguardando il merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni” (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n.11321).
Nel caso di specie parte convenuta eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio facendo rilevare di essere stata amministratrice di sostegno della datrice di lavoro deceduta. L'eccezione è fondata. Parte_2
Come correttamente eccepito dalla resistente, l'amministratore di sostegno non risponde personalmente dei debiti del beneficiario, cioè della persona che assiste;
tanto vale sia per i debiti già esistenti al momento della sua nomina sia per quelli successivamente contratti durante il periodo di amministrazione. Ne consegue che, deceduta la IG.ra , Pt_2 CP_1 giammai può rispondere dei debiti di quest'ultima, in relazione ai quali unici responsabili sono gli eredi.
Senz'altro tardiva e, dunque, inammissibile è la deduzione, anticipata dalla ricorrente con il preverbale e dedotta nel corso della discussione orale, secondo la quale la sarebbe stata CP_1 convenuta quale datore di lavoro di fatto della per aver superato i limiti del mandato del Pt_1 giudice tutelare. Si tratta di argomentazione del tutto nuova e contrastante con quanto dedotto in ricorso, in cui la è stata inequivocabilmente chiamata in causa non in proprio bensì CP_3 quale amministratore di sostegno della DE . Parte_2
Parimenti inammissibile è la richiesta di acquisizione della dichiarazione di successione di al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi: non si Parte_2 tratterebbe, infatti, di integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari né di obbligati solidali, bensì di chiamare in causa i soggetti legittimati passivi non tempestivamente citati.
La rilevata carenza di legittimazione passiva di nei termini sopra esposti rende CP_3 superfluo ogni ulteriore accertamento ed impone il rigetto del ricorso.
3.- Le ragioni della decisione, che non involgono il merito della questione di diritto sottesa alla presente controversia, giustificano tuttavia la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 17.2.2025 contro e nei confronti dell' , in persona CP_1 CP_2
3 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 6 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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