Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2023, n. 12107
CASS
Sentenza 8 maggio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Dott. Margherita Maria Leone. La controversia ha visto contrapporsi una società cooperativa, ricorrente, e un lavoratore, controricorrente, in merito alla revocazione di una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di TFR. La società ha sostenuto di aver acquisito un documento successivo alla sentenza, attestante il pagamento del TFR da parte del precedente datore di lavoro, e ha chiesto la revoca della condanna.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la questione sollevata non rientrava nei presupposti per la revocazione, in quanto era già stato proposto appello contro la sentenza del Tribunale. Inoltre, la Corte ha sottolineato l'assenza di specificità nel ricorso, nonché la mancanza di prove riguardo alla data di acquisizione del documento e al suo contenuto. La decisione si fonda su principi di specificità e di legittimità del ricorso, confermando la condanna della società al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2023, n. 12107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12107
    Data del deposito : 8 maggio 2023

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