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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7827/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7827/2019 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI MARZIO CLAUDIA pres.
AVV. LANZILLOTTA PAOLO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GENTILE MARCO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7827 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Paolo Lanzillotta (C.F. - PEC C.F._1
e dall'avv. Claudia Di Marzio (C.F. – Email_1 C.F._2
E PEC: arino.rm. ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2 Email_3 Pt_1 comunale sita in , largo Palazzo Colonna n. 1, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLANTE – E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Gentile (C.F. – PEC ) ed C.F._4 Email_5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli n. 96, giusta procura in atti
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 23/9/2019, il Parte_1
(in seguito anche solo o ente territoriale) ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 CP_1 per la riforma della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 1065/2019
[...]
pagina 2 di 17 pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5145/2017, promosso da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Si controverte della domanda proposta dall'ing. per ottenere la liquidazione e il Controparte_1 pagamento dei suoi compensi correlati all'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento della Sala
Conferenze di Villa Desideri, affidatogli dal con deliberazione di giunta nr. 332 del Parte_1
22/12/1998. Il ricorrente, dopo aver ottenuto un acconto dei suoi compensi, ha chiesto il parere dell'ordine professionale e, all'esito, stante il perdurante inadempimento dell'amministrazione comunale, ha agito in giudizio per chiedere la condanna del al pagamento della somma di € Pt_1
74.426,82 o, in subordine il minor importo di € 65.880,74 oltre alla maggiorazione del 25% previsto in contratto, detratto l'acconto ricevuto, con l'applicazione degli interessi moratori previsti dal D.lgs.
231/02. La difesa comunale, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la nullità della convenzione con cui il aveva deliberato di affidare direttamente al professionista l'incarico di progettazione e Pt_1 comunque, la sua inefficacia, dovendo l'attore semmai richiedere i compensi a coloro che gli avevano affidato l'incarico. All'udienza del 23/1/2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario e, pertanto, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Accerta e dichiara il diritto dell'ing. al pagamento dei compensi professionali da parte del Controparte_1 Parte_1
relativamente all'incarico oggetto di domanda. 2) Condanna per l'effetto il
[...] Parte_1
a versare all'attore, quale saldo residuo, la somma di € 30.909,10 oltre iva e oneri accessori di legge, con la maggiorazione degli interessi moratori al saggio legale con la decorrenza riportata in motivazione. 3) Condanna inoltre il convenuto a rimborsare alla controparte le spese Pt_1 processuali che liquida in & 10.000,00 (€ 2.000 studio;
€ 1.500 fase introduttiva;
€ 4.000 trattazione;
€ 2.500 fase decisionale ex art. 281 sexies cpc) oltre iva e accessori di legge e il rimborso delle spese generali. 4) Ordina alla cancelleria la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'eventuale accertamento del danno erariale relativamente agli interessi moratori e alle spese di soccombenza.”
§ 4. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti come esposti, in accoglimento del presente appello: - In via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 c.p.c la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale pagina 3 di 17 riforma dell'impugnata sentenza n. 1065/19, in particolare dei capi 1), 2), 3) e 4), rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in primo grado nei confronti del Parte_1
perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- In via
[...] istruttoria, disporre l'espletamento delle operazioni peritali, già richieste in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”
§ 5. — costituitosi nella fase cautelare del procedimento con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 26/2/2020 e nella fase di merito con memoria difensiva depositata il
2171/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo con la seconda memoria di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma 1. dichiarare inammissibile l'appello o, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato per i motivi sopra indicati;
2. in caso di accoglimento anche parziale, determinare l'importo del compenso spettante all'ing. e condannare il CP_1 Parte_1 al relativo pagamento;
3. con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, sia per la fase cautelare che per la fase di merito.”.
§ 6. — In data 4/3/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/4/2021 si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa nel merito con modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la Corte d'appello si è riservata e con ordinanza del
30/4/2021 ha respinto la richiesta la richiesta di Ctu proposta dall'appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Contraddittorietà.
Difetto di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta.”. La parte appellante, in sintesi, lamenta una omissione contenuta nella sentenza gravata circa gli eccepiti fatti estintivi della pretesa del professionista in relazione alla richiesta di compensi per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico.
Si legge in proposito nell'atto d'appello: “Sia consentita fin da ora una precisazione: gli atti introduttivi del muovono da una impostazione concettuale che si potrebbe definire CP_1
“omnicomprensiva”, perché avente ad oggetto tutti gli interventi eseguiti all'interno del compendio pagina 4 di 17 denominato “Villa Desideri”; l'attore, nel ricorso introduttivo, usa indifferentemente i termini
“Teatro” e “Sala Conferenze”. Nella impostazione attorea, infatti, il titolo – letteralmente relativo alla Sala Conferenze Villa Desideri – consentirebbe la proposizione di una domanda contrattuale avente ad oggetto la progettazione preliminare ed esecutiva del Teatro Villa Desideri (si v. le sopra riportate conclusioni del , nonché il frontespizio dei progetti di cui si chiede il pagamento – CP_1 docc. 3 e 6/Marcoccio). Solo con la memoria ex art. 183, c.6, n.1, cpc il , al dichiarato fine CP_1 di ovviare ad una confusione terminologica che si intenderebbe addebitare al (ma che in Pt_1 realtà, come si è visto, è propria del ricorso), distingue tra le attività relative alla Sala Conferenze
“Villa Desideri”, oggetto di giudizio e quelle, estranee al giudizio, relative al “Teatro Villa Desideri”, asseritamente disciplinate con diverse convenzioni. A questo punto il con la memoria ex art. Pt_1
183, c.6, n.2, precisava che – se, aderendo alle impostazioni attoree, le attività relative alla Sala
Conferenze e al Teatro di Villa Desideri dovevano ritenersi distinte – non v'era alcun titolo a sostegno della domanda contrattuale di pagamento della progettazione preliminare e definitiva del “Teatro
Villa Desideri” poiché la Convenzione 16/4/1999 aveva ad appunto ad oggetto la (diversa) “Sala
Conferenze” Villa Desideri. Con la medesima memoria istruttoria, dunque, il Comune chiedeva disporsi, in caso di contestazioni sul punto, CTU finalizzata a verificare se la progettazione oggetto del presente giudizio fosse relativa ad una Sala Conferenze e se le opere eseguite fossero attinenti alla progettazione oggetto della convenzione del 1999; nonché CTU economico-contabile volta a quantificare il valore delle opere di completamento funzionale e degli arredi della Sala Conferenze, oggetto della D.G.C. 332/98 e delle spettanze dovute all'ing. per la progettazione della sola CP_1
Sala Conferenze Villa Desideri, unica opera riconducibile alla convenzione del 1999. Ebbene, su tutte le sopra indicate circostanze, la sentenza nulla ha statuito, salvo il generico ed immotivato riferimento all'esistenza di un contratto tra le parti avente forma scritta (la sentenza dà infatti per “Assodato tale aspetto di natura formale che, nel caso concreto, trova positivo riscontro nel disciplinare su richiamato costituente l'accordo intercorso tra il e il professionista”). È dunque evidente Pt_1
l'omessa pronuncia e la violazione dell'obbligo, di derivazione costituzionale, di pronunciarsi su tutte le domande: il potere di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che si possa farlo immotivatamente e non esime il Giudice, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni per le quali sia addivenuto ad una conclusione, anziché ad un'altra.”
L'appellante precisa quindi quanto segue: “Né può ritenersi che il Tribunale abbia legittimamente omesso tale analisi in considerazione della tardività della questione: circostanza, questa, pure erroneamente posta a fondamento della mancata ammissione della CTU “su nuove circostanze non dedotte negli atti introduttivi finalizzati a definire il thema decidendum” (così pagina 5 di 17 l'ordinanza 15/1/19). Come si è visto è infatti l'attore, per primo, a non compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa laddove, nel ricorso introduttivo, usa i termini “Sala Conferenze” e
“Teatro” quali sinonimi. La precisazione è infatti svolta soltanto con la prima memoria ex art. 183,
c.6, cpc, sicché il ha tempestivamente replicato a tale precisazione con la seconda memoria Pt_1 istruttoria. In altre parole, solo con la prima memoria istruttoria le prestazioni relative al “Teatro” e alla “Sala Conferenza” andrebbero tenute distinte perché oggetto di separati incarichi e contratti. È dunque solo in sede di replica a tale deduzione che il ha potuto (tempestivamente)
contro
- Pt_1 dedurre l'insussistenza di un titolo relativo alla progettazione preliminare e definitiva del Teatro, quale immobile “distinto” dalla Sala Conferenza.”.
Il giudice a quo risulta essersi pronunciato sulla eccezione sollevata dal convenuto Pt_1 nella ordinanza del 15/1/2019, nella quale si legge: “Rilevato che il , nella memoria Parte_1 difensiva con cui si è costituito in giudizio, ha eccepito vizi di nullità e inefficacia della convenzione/disciplinare che ha regolamentato il rapporto negoziale col professionista, senza contestare altri aspetti della vicenda, derivandone che non si ravvisa alcuna esigenza di affidare ad un esperto le indagini richieste dalla difesa del nella seconda memoria ex art. 183 cpc, Pt_1 soprattutto su nuove circostanza non dedotte negli atti introduttivi finalizzati a definire il thema decidendum”.
Il motivo è inammissibile.
Il primo scritto difensivo nel quale il ha eccepito che l'attore avesse chiesto Parte_1 il compenso per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico per cui è causa (ovvero per la progettazione preliminare e definitiva del Teatro Villa Desideri, mentre la convenzione prodotta in giudizio ha ad oggetto il completamento di una sala conferenze interna al
Parco di Villa Desideri) è la seconda memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 c. VI c.p.c., a seguito dell'assegnazione dei rispettivi termini concessi dal giudice alle parti in occasione del mutamento del rito in ordinario, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Ebbene, secondo quanto prevede l'art. 183, il secondo termine è concesso alle parti per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Ciò posto, risulta che il non abbia depositato una memoria ai sensi del primo termine Pt_1 di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., con la quale avrebbe potuto precisare o modificare le domande e le eccezioni proposte.
pagina 6 di 17 Emerge parimenti dagli atti che la parte attrice, con la prima memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 c. VI c.p.c., non abbia proposto eccezioni o domande nuove, né modificato quelle avanzate con l'atto introduttivo, limitandosi a chiarire che parte dei compensi indicati dal nella Parte_1 comparsa di costituzione come versati al ricorrente, si riferivano ad incarichi diversi da quello oggetto di contenzioso e ad esso successivi.
Ne deriva che il con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., avrebbe potuto e dovuto Pt_1 indicare solo i mezzi di prova e le produzioni documentali, astenendosi dalla introduzione di eccezioni nuove.
La conseguente delimitazione delle difese del convenuto nell'ambito della invalidità o inefficacia della convenzione/disciplinare di conferimento dell'incarico al , peraltro CP_1 confermata dalla implicita rinunzia derivante dalla mancata riproposizione della detta eccezione in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Velletri (essendosi la difesa dell'ente riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo), comporta la inammissibilità del suddetto motivo di gravame.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418
c.c. Travisamento dei fatti dei fatti e falsità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4,
d.lgs. 157/95 e dell'art. 17, l. 109/94. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1442 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25, l. 109/94.”.
Si legge sul punto sulla sentenza impugnata: “Nel merito, la difesa comunale non mette affatto in discussione l'avvenuto espletamento dell'incarico da parte del professionista, né la completezza del lavoro svolto, bensì la stessa legittimità e/o validità dell'atto di conferimento dell'incarico, tanto da comportare il rigetto della domanda. Dalla disamina della documentazione allegata dalla difesa dell'ing. risulta la determinazione dirigenziale con cui il gli aveva conferito CP_1 Pt_1
l'incarico di progettazione dei lavori di completamento della sala conferenze e il correlato coordinamento della sicurezza - la nr. 332 del 22/12/1998 - con uno stanziamento in bilancio di
48.000.000 di vecchie lire (L.-36.000.000 per la progettazione e L. 12.000.000 per il coordinamento), inclusi oneri accessori, oltre al 20% per spese, nonché il disciplinare in data 16/4/1999 che ha regolamentato il rapporto contrattuale tra l'ente locale e il professionista. Nello specifico, il suddetto disciplinare riporta anche il compenso pattuito, calcolato in via presuntiva in complessivi 17.843.140 di vecchie lire per la progettazione e 7.640.000 di vecchie lire per il coordinamento della sicurezza, già scontato del 20% ed esclusi gli oneri accessori (iva e cassa professionale), con la clausola che gli onorari sarebbero stati comunque definiti “a consuntivo”, con l'ulteriore inciso che “Tali compensi potranno variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle opere progettate e delle pagina 7 di 17 prestazioni realmente effettuate” (art. 4 del disciplinare). Nell' art. 7, inoltre, le parti hanno concordato che l'onorario dell'ing. sarebbe stato calcolato “a seconda delle varie classi e CP_1 categorie di opere, dalle tabelle A, B ed E allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143 che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e architetto, e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti ", per poi aggiungere che “A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si attribuiscono presuntivamente alle opere oggetto del presente disciplinare la classe 1 categ. D della tabella A allegata alla legge 2.3.1949, n. 143 per importo presunto dei lavori di circa L. 350.000.000” (…..) le censure mosse dalla difesa di parte convenuta vertono sulla violazione della disciplina pubblicistica relativa l'affidamento degli incarichi secondo le regole dell'evidenza pubblica e, secondariamente, sulla mancanza dell'impegno di spesa con la correlata attestazione della copertura finanziaria, tale da rendere l'ente comunale carente di legittimazione (o meglio, titolarità sostanziale) passiva rispetto alla pretesa creditoria. Quanto alla prima eccezione ritiene il Giudicante che il regime stabilito dall'art. 17, comma 12 della legge
109/1994 - vigente all'epoca dell'incarico - faceva sì che le attività di redazione di progetti potevano essere affidate con incarico diretto ad un professionista di fiducia solo per un importo stimato inferiore ad attuali 40.000 euro, mentre per importi superiori (sino a 200.000) doveva procedersi alla gara pubblica. Non vi è dubbio, a parere di questo Giudice, che la disposizione su richiamata utilizzi una formula previsionale laddove fa espresso riferimento ad un importo “stimato” all'epoca dell'incarico che, evidentemente, non può che correlarsi al valore complessivo dell'opera da progettare, dal momento che la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri erano (e tuttora sono) calcolate prevalentemente in percentuale rispetto all'importo dell'opera o, diversamente, per quantitativi salvo il residuale ricorso al sistema delle vacazioni (artt. 2 e 3 della legge 143/1949). Al riguardo, il cennato disciplinare si conforma esattamente a tale disposizione, non solo perché richiama il tariffario (comma 1), ma anche perché attribuisce presuntivamente alle opere il valore di 350 milioni di vecchie lire e le classifica come rientranti nella classe 1%, categoria D della tabella A allegata alla legge 143. Non vi è dubbio che l'importo “presumibile” delle opere, quale parametro cui rapportare il compenso del professionista, è nel corso del tempo lievitato dall'originaria stima dei 350 milioni di lire sino a raggiungere l'importo finale di € 318.000,00 circa. Orbene, l'assunto che i compensi professionali spettanti all'ing. per l'attività espletata siano superiori a tale limite non è CP_1 affatto condiviso, perché il parametro del compenso non dipende dall'importo che il professionista richiede all'amministrazione, bensì dal calcolo tariffario basato sui parametri previsti dalla legge professionale del 1949. Sviluppando tale calcolo in virtù dell'analitica elencazione delle prestazioni rese dall'attore riportata nella parcella presentata all'Ordine professionale per il prescritto parere di pagina 8 di 17 congruità (doc. 19 fasc. attore), risulterebbe un importo di € 51.162,31 di cui € 34.980,12 per la progettazione, £ 9.746,18 per il coordinamento della sicurezza e il residuo per vacazioni. Del resto, la stessa amministrazione comunale, attraverso il suo ufficio tecnico, senza mai sollevare per inciso le contestazioni che oggi coltiva, ha validato la congruità del compenso a consuntivo richiesto dal tecnico di € 78.912,43 oltre oneri di legge, attestando che residuava pertanto un saldo debitorio, detratto l'acconto versato di € 20.253,21 al netto di iva e accessori, di € 58.659,22 oltre iva e accessori
(nota del nr. 13721 prot. del 17/3/2016). A fronte di tale importo la contestazione Parte_1 sollevata dalla difesa del non coglie nel segno, tenuto conto che la obiettiva marginalità tra il Pt_1
“valore stimato” del compenso approvato dalla Giunta Comunale e riportato nel disciplinare e quello dovuto secondo il tariffario professionale è coerente con la originaria stima previsionale di massima che, all'evidenza, non poteva stabilire aprioristicamente l'esatto importo dovuto. E ciò è insito nella stessa logica sottesa alla disciplina normativa di cui al richiamato art. 17 della legge 109, la cui corretta interpretazione porta a ritenere che la previsione di spesa relativa al compenso, proprio perché basata su una stima, consente di pervenire a possibili correttivi, anche in eccedenza, ove mai l'importo delle opere, cui giocoforza gli onorari vanno parametrati, possa lievitare purché entro limiti contenuti, coerenti per l'appunto con la stima. Dunque, la dedotta violazione della disciplina sulla quale si è radicato l''incarico al professionista non è tale e, pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa comunale va respinta”.
Deduce l'appellante che il Tribunale: “ha ritenuto lecito l'affidamento diretto al in CP_1 considerazione del “lieve” scostamento tra l'importo stimato delle prestazioni professionali (pari a
24.789,93 €) e quello effettivo (pari a 51.162,31 €): più del doppio. L'assunto, come anticipato, deriva da una lettura assolutamente parziale e incompleta degli atti di causa posto che, con riferimento al medesimo intervento sull'immobile “Villa Desideri” il ha assommato su di sé il ruolo di: a) CP_1
Direttore dei lavori di realizzazione degli impianti illuminotecnico, amplificazione, isolamento acustico e audiovisivo della Sala Conferenze Villa Desideri (si v. le premesse della D.G.C. 332/1998 – doc. 1, p. 2 ss. –, ove si legge che “il direttore dei lavori ing. ha segnalato che per Controparte_1 rendere completamente funzionale la occorre procedere … alla Parte_2 esecuzione di altri e ulteriori lavori”; da qui la necessità di affidare gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione dei lavori qui in discussione): dalla lettura della medesima D.G.C. 332/1998 emerge che i compensi per tale attività sono quantificati in 14.720.000 £, oggi pari a 7.602,25 €; b) Affidatario dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva della
Sala Conferenze Villa Desideri (incarico di cui al presente giudizio): per tale incarico il corrispettivo accertato giudizialmente dal Tribunale di Velletri è pari a 51.162,31 €; c) Affidatario dell'incarico per pagina 9 di 17 la progettazione esecutiva della Sala Teatro Villa desideri (doc.a/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 30.000,00 €; d) Affidatario dell'incarico per l'espletamento dell'indagine geognostica e geofisica relativo all'intervento “recupero sala Teatro Villa Desideri” e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (doc.b/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 14.971,84 €; e) Affidatario dell'incarico per direzione lavori opere in cemento armato e per l'espletamento delle indagini geologiche - intervento “recupero sala Teatro
Villa Desideri” (doc.c/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 8.170,16 € per la direzione lavori delle opere in c.a. e di 3.630,00 € per l'espletamento delle indagini geologiche.
Sfugge, dunque, come possa considerarsi marginale lo scostamento rispetto alla soglia comunitaria (si ribadisce: pari a 40.000€), laddove è documentale che per il medesimo intervento il abbia CP_1 affidamenti diretti e convenzioni per oltre 115.000 € !!! Di certo a tali conclusioni non può addivenirsi mediante un artificioso frazionamento delle attività professionali, poiché, al contrario è noto che la stima del corrispettivo dell'incarico tecnico deve comprendere tutti i servizi affidati all'esterno. La normativa rubricata prevede infatti che “Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno” (art. 17, c.12 bis, l. 109/94) e che “nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione” (art. 4, c.2, d.lgs. 157/95)”.
Aggiunge il che: “Il Tribunale di Velletri, in definitiva, ha poggiato la propria Pt_1 decisione sul mero “differenziale” tra la soglia normativa per procedere agli affidamenti diretti (€
40.000) e quanto astrattamente dovuto al secondo il parere di congruità relativo alla fase CP_1 di progettazione preliminare e definitiva (€ 51.162,31), senza in alcun modo prendere posizione sulle circostanze, pur tempestivamente dedotte e sopra schematicamente riportate, in ordine agli affidamenti diretti ricevuti dal in relazione al medesimo immobile, quale direttore lavori opere in CP_1 cemento armato e per l'espletamento delle indagini geologiche, affidatario della progettazione esecutiva, direttore lavori opere in cemento armato, affidatario incarichi per l'espletamento delle indagini geologiche, geognostiche e geofisiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Tali osservazioni sono appunto state radicalmente pretermesse in patente violazione dell'obbligo di pronunciarsi su tutte le domande, a tutela del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., inteso quale garanzia assicurata dall'ordinamento al cittadino di far valere le proprie ragioni in giudizio. Al contrario sono, queste, circostanze da cui derivano violazioni di legge rilevanti ai fini del decidere: il Tribunale avrebbe quindi dovuto valorizzare i documenti di causa al fine di concludere che la messe di incarichi ricevuti in relazione al medesimo compendio e agli stessi lavori ha portato ad affidamenti diretti palesemente sopra soglia. Alle medesime conclusioni si giunge anche pagina 10 di 17 senza la valutazione di cui sopra, tenendo conto che il valore del contratto ha una “impennata” di oltre il 125% (dovendo il far fronte al pagamento di ulteriori € 30.909,10, rispetto ai Pt_1
24.789,91 € impegnati e interamente corrisposti) e si pone pertanto anche in violazione della disciplina delle varianti prevista dall'art. 25, l. 109/94, applicabile ratione temporis, secondo cui “l'importo in aumento … non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”. Per l'effetto, il Tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare la domanda contrattuale del , perché basata su un titolo invalido per violazione CP_1 delle regole relative all'evidenza pubblica.
Il motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato.
Invero l'eccezione relativa alle molteplicità delle prestazioni rese nel tempo dall'ing. CP_1 con riferimento agli interventi sull'immobile “Villa Desideri” che avrebbe portato ad affidamenti diretti complessivamente sopra soglia è stata proposta per la prima volta in sede di appello ed è dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Va precisato, al riguardo, che nella citata memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., il
[...]
si era limitato - come si è detto tardivamente - ad eccepire che il professionista avesse Parte_1 chiesto il compenso per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico per cui è causa e pur avendo citato i diversi incarichi conferiti nel tempo al medesimo, non aveva eccepito che il avesse posto in essere “un artificioso frazionamento delle attività CP_1 professionali” per rimanere sotto soglia e ottenere così l'affidamento da parte dell'ente territoriale con incarico diretto.
Il motivo di appello è invece infondato nella parte in cui fa riferimento al superamento del limite di € 40.000,00 con conseguente violazione dell'art. 17, c.12, L. 109/94, per avere il CP_1 richiesto una somma superiore all'importo stimato nel disciplinare.
Risulta dagli atti che l'incarico oggetto di giudizio era stato conferito mediante affidamento diretto a professionista di fiducia ai sensi dell'art. 17, c.12, l. 109/94, trattandosi di compensi inferiori a
40.000 Ecu (cfr. Delibera Giunta Comunale 332/98 allegata ai fascicoli di primo grado di entrambe le parti).
L'art. 17, comma 12, della L. 11/2/1994 n.109 (nel testo applicabile alla fattispecie e dunque precedente alla modifica introdotta con L. 1/8/2002 n. 166), prevede, tra l'altro, che "per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU (ora euro), le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia".
Appare evidente che la norma faccia riferimento all'importo stimato per l'incarico di progettazione, il che porta a ritenere che l'ente territoriale possa ricorrere all'affidamento diretto pagina 11 di 17 allorché ritenga ragionevolmente di dover corrispondere al progettista un compenso inferiore alla suddetta cifra di 40.000 euro.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato, in proposito, con motivazione condivisibile, che ai sensi dell'art. 17 comma 12 L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo vigente precedentemente alla modifica introdotta con la L. 1 agosto 2002 n. 166), l'amministrazione può procedere, per gli incarichi di progettazione, all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lett. d) ed e) di propria fiducia, allorché ritenga - sulla base di un giudizio prognostico, condotto alla stregua di una valutazione "ex ante" delle diverse voci della tariffa professionale da applicare - di dover corrispondere al progettista un compenso inferiore alla cifra di 40.000 euro;
e laddove la previsione si fondi su dati certi e verificabili e sia sorretta da criteri logici, nessun appunto potrà essere mosso alla stazione appaltante, per il fatto che poi gli onorari dovuti siano risultati di importo più elevato rispetto a quello ipotizzato e superiore a 40.000 euro, e ciò tanto più nel caso in cui il divario tra l'importo stimato e quello effettivamente da pagare sia contenuto entro limiti ragionevoli, e sia frutto di quel tanto di opinabilità che è, normalmente, insita in ogni valutazione anticipata (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna), 27/03/2003, n. 370).
Nel caso concreto il Giudice a quo ha determinato l'importo spettante al professionista sulla base della legge professionale, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del disciplinare, in € 51.162,31, di cui € 34.980,12 per la progettazione, £ 9.746,18 per il coordinamento della sicurezza e il residuo per vacazioni e tale importo, come la sua modalità di calcolo, non è oggetto di impugnazione.
Parimenti non è stato contestato che la previsione di spesa elaborata nell'art. 4 del disciplinare
(£ 17.843.140 per la progettazione e £ 7.640.000 per il coordinamento della sicurezza, già scontato del
20% esclusi IVA e tasse, per complessive £ 25.483.140 pari a € 13.160,94) si fondi su dati certi e verificabili e sia sorretta da criteri logici.
Può dunque concludersi, alla luce del suddetto principio giurisprudenziale, che alcun appunto possa essere mosso per il fatto che poi gli onorari dovuti siano risultati di importo ben più elevato rispetto a quello ipotizzato ma comunque di non molto superiore al limite di € 40.000,00, con conseguente insussistenza della denunciata nullità ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 17, L. n.
109/94.
Né appare applicabile alla fattispecie il limite stabilito dall'art. 25 della L. 109/94, riferendosi la norma alle varianti in corso d'opera e non all'attività di progettazione di cui al citato art. 17.
Va evidenziato, in ogni caso, che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 25 della L.
109/94 è stata sollevata per la prima volta in appello.
§ 7.3 — Il terzo motivo di gravame è intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 35,
d.lgs. 77/1995. Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Contraddittorietà.” pagina 12 di 17 Si legge sul punto sulla sentenza impugnata: “Passando a scrutinare la seconda eccezione, nella delibera nr. 332/98 della Giunta comunale è riportato sia l'impegno di spesa, che il capitolo di bilancio cui imputarla, in linea con la disposizione contenuta nell'art. 35 del DLgs 77/1995, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico, il quale stabiliva che “Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno -contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e ['attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142". L'eventuale superamento dell'impegno di spesa, come è accaduto nella vicenda in contestazione, non ha comportato alcuna violazione delle norme di contabilità per le ragioni riportate nel precedente paragrafo, se non l'esigenza di riassestare contabilmente l'eccedenza di spesa. Al riguardo, il Giudice contabile, nell'affrontare la tematica, ha distinto tra la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, comprendente le obbligazioni giuridiche sorte al di fuori del rispetto dei principi gestionali della spesa in assenza del preventivo impegno di spesa;
rispetto alla diversa figura delle “passività pregresse” derivante dall'insorgere di maggiori oneri per spese già impegnate. Si è in proposito detto che “fatti successivi, non prevedibili al momento dell'originario impegno di spesa ... costituiscono una legittima causa giuridica per la spesa da sostenere e consentono, quindi, di assumere il relativo impegno in bilancio. In questa ipotesi, anzi, il ricorso all'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio contrasterebbe con i principi di contabilità pubblica” (Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia parere 19/2009; conforme anche
Corte dei Conti, sezione di controllo Lombardia, del 19 luglio 2013, n. 339; Corte dei Conti, sezione di controllo Lombardia, del 5 febbraio 2014, n. 41). Si tratta, in buona sostanza, di “spese che, a differenze dei primi (debiti fuori bilancio), riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ai sensi dell'art. 183 Tuel) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 Tuel). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio [...]
e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa é costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 Tuel), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 Tuel)". Dunque, è giuridicamente inconsistente l'assunto di parte convenuta che vorrebbe affrancare il dall'obbligazione di Pt_1 pagamento riversandola, giusta. la disposizione dell'art. 35 del D,Lgs 77/95, sul responsabile del servizio che aveva sottoscritto il disciplinare con il professionista, sicché l'ente locale è il solo ad essere titolare, dal lato passivo, del rapporto contrattuale intercorso con l'ing. ”. CP_1
pagina 13 di 17 Deduce l'appellante che: “è anche errato il capo della sentenza con il quale si perviene al rigetto dell'eccezione di inefficacia del contratto nei confronti dell'Ente. Anzitutto, i fatti: si è sopra visto che l'impegno di spesa contenuto nella determina a contrarre è pari a 48.000.000 £ (oggi
24.789,91 €); è anche incontestato – ne dà atto lo stesso Tribunale – che tale somma sia già stata integralmente corrisposta al . Sennonché lo stesso , e con questi il Tribunale, CP_1 CP_1 hanno ritenuto tale compenso insufficiente a remunerare le prestazioni professionali rese, dovendo il far fronte al pagamento di ulteriori € 30.909,10: cifra, questa, pari al 125% di quella a suo Pt_1 tempo impegnata e pagata!! Sul punto il Tribunale rileva che non vi sarebbe alcuna violazione delle norme di contabilità, se non l'esigenza di riassestare contabilmente l'eccedenza di spesa. L'assunto è errato, per l'ovvia considerazione che una tale interpretazione finisce per legittimare radicali elusioni delle regole di contabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, regole a loro volta inderogabili perché poste a tutela dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione oltreché a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario generale dell'ente locale. (….). Il
Tribunale di Velletri, nella sentenza impugnata, corrobora la propria opzione interpretativa citando l'orientamento della giurisprudenza contabile che ammette integrazioni degli impegni contabili assunti. Tale precedente giurisprudenziale è però citato in maniera non corretta poiché, all'opposto di quanto opinato dal giudice a quo, sia l'orientamento che consente di integrare l'originario impegno di spesa, che quello più radicale che impone di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio hanno una base comune: quella di avere riguardo a scostamenti di massima che però si avvicinino il più possibile alla spesa definitivamente sostenuta. Diversamente è a dirsi “qualora la previsione iniziale ed il relativo impegno siano non veritieri in quanto la spesa preventivata di discosta in modo sensibile dalla spesa effettivamente sostenuta” (Corte Conti, sez. Liguria, n. 55/2013). In tali casi, consimili a quelli qui in discussione (si ribadisce: la posta qui in discussione costituisce un aumento del 125% dell'importo impegnato e pagato!), è infatti ritenuto unanimemente necessario il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio: diversamente opinando, infatti, si creerebbe un vulnus alla sana e prudente gestione finanziaria in quanto, di fatto, spetta all'Ente ricondurre la spesa all'interno della gestione di bilancio, individuando le risorse necessarie alla copertura finanziaria. Correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale, in applicazione della normativa rubricata la quale – è noto – prevede una frattura del rapporto organico tra funzionario e PA, avrebbe dovuto rigettare la domanda del per l'inefficacia del titolo a CP_1 fondamento della pretesa contrattuale”.
Il motivo è fondato.
pagina 14 di 17 Risulta dagli atti che il disciplinare di incarico all'ing. per la progettazione Controparte_1
(preliminare, definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento della Sala Conferenze di Villa Desideri (rep. 3205/1999) conteneva - come si è detto - un impegno di spesa per £ 25.483.140 (£ 17.843.140 per la progettazione e £ 7.640.000 per il coordinamento della sicurezza, già scontato del 20% esclusi IVA e tasse), pari a € 13.160,94 (art. 4,
c.3, disciplinare rep. 3205 del 16/4/99 allegato ai fascicoli di primo grado di entrambe le parti) e che, per l'espletamento di tale incarico, l'ing. ha ricevuto dal l'importo di € 24.789,93 CP_1 Pt_1
(cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta), come peraltro confermato dal medesimo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..
Va premesso che per gli Enti Locali la liquidazione di una spesa può avvenire ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 77/1995 (vigente ratione temporis poi sostituito dall'art. 184, primo comma del
T.U.E.L.) solo nei limiti dell'impegno definitivo assunto e che l'assunzione di tale impegno necessita, ai sensi del precedente art. 27 (vigente ratione temporis poi sostituito dall'art. 191, primo comma del
T.U.E.L.), la costituzione di un vincolo di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
Ebbene, secondo l'orientamento prevalente in materia delle Sezioni Regionali di Controllo della
Corte dei Conti - che questa Corte condivide - ogni qualvolta si verifichi uno scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa del bilancio (cfr. Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto, Delib. n. 7 del 2008; Corte dei Conti Campania, Sez. Controllo, 27 marzo 2014 n. 35; Corte dei Conti Liguria, Sez. Controllo, 17 giugno 2013 n. 55; Corte dei Conti Marche, Sez. Controllo, 14 gennaio 2013 n. 2).
Ne deriva che nel caso in cui l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale - a parte ogni considerazione sulla valutazione della congruità della parcella, sulla effettiva realizzazione delle attività fatturate e sulla corretta applicazione degli scaglioni tariffari - costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuto dal ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 77/1995 (vigente ratione Controparte_2 temporis poi sostituito dall'art. 194, primo comma del T.U.E.L.) per essere liquidato al professionista.
Si tratta, in particolare, del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1: acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 (poi 191 T.U.E.L.), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
pagina 15 di 17 Ne deriva che nel caso concreto, atteso l'evidente scostamento tra l'impegno contabile assunto, pari a € 13.160,94, e la somma definitiva da pagare, pari a € 51.162,31, in mancanza di formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del il titolo vantato dal è per la Pt_1 CP_1 parte eccedente inefficace e, pertanto, nulla può essere liquidato al medesimo a parte quanto già versato dall'ente.
§ 8. — Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto dal va Parte_1 pertanto accolto e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, le domande avanzate da devono essere rigettate. Controparte_1
§ 9. — Alla riforma della sentenza di primo grado consegue una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame proposto in via subordinata e rubricato: “Sulle spese di lite. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10/3/14, n.
55. Difetto di motivazione”.
§ 10. — In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa da €
26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 6.738,00.
§ 11. — Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 8.469,00
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Velletri pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5145/2017, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande avanzate da Controparte_1
2. Condanna a rifondere al le spese di lite del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 6.738,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 9.273,00 di cui € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 12/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 17 di 17
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7827/2019 All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI MARZIO CLAUDIA pres.
AVV. LANZILLOTTA PAOLO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GENTILE MARCO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7827 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Paolo Lanzillotta (C.F. - PEC C.F._1
e dall'avv. Claudia Di Marzio (C.F. – Email_1 C.F._2
E PEC: arino.rm. ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Email_2 Email_3 Pt_1 comunale sita in , largo Palazzo Colonna n. 1, giusta procura in atti Pt_1
- APPELLANTE – E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._3
Gentile (C.F. – PEC ) ed C.F._4 Email_5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli n. 96, giusta procura in atti
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 23/9/2019, il Parte_1
(in seguito anche solo o ente territoriale) ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 CP_1 per la riforma della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 1065/2019
[...]
pagina 2 di 17 pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5145/2017, promosso da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Si controverte della domanda proposta dall'ing. per ottenere la liquidazione e il Controparte_1 pagamento dei suoi compensi correlati all'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento della Sala
Conferenze di Villa Desideri, affidatogli dal con deliberazione di giunta nr. 332 del Parte_1
22/12/1998. Il ricorrente, dopo aver ottenuto un acconto dei suoi compensi, ha chiesto il parere dell'ordine professionale e, all'esito, stante il perdurante inadempimento dell'amministrazione comunale, ha agito in giudizio per chiedere la condanna del al pagamento della somma di € Pt_1
74.426,82 o, in subordine il minor importo di € 65.880,74 oltre alla maggiorazione del 25% previsto in contratto, detratto l'acconto ricevuto, con l'applicazione degli interessi moratori previsti dal D.lgs.
231/02. La difesa comunale, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la nullità della convenzione con cui il aveva deliberato di affidare direttamente al professionista l'incarico di progettazione e Pt_1 comunque, la sua inefficacia, dovendo l'attore semmai richiedere i compensi a coloro che gli avevano affidato l'incarico. All'udienza del 23/1/2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario e, pertanto, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Accerta e dichiara il diritto dell'ing. al pagamento dei compensi professionali da parte del Controparte_1 Parte_1
relativamente all'incarico oggetto di domanda. 2) Condanna per l'effetto il
[...] Parte_1
a versare all'attore, quale saldo residuo, la somma di € 30.909,10 oltre iva e oneri accessori di legge, con la maggiorazione degli interessi moratori al saggio legale con la decorrenza riportata in motivazione. 3) Condanna inoltre il convenuto a rimborsare alla controparte le spese Pt_1 processuali che liquida in & 10.000,00 (€ 2.000 studio;
€ 1.500 fase introduttiva;
€ 4.000 trattazione;
€ 2.500 fase decisionale ex art. 281 sexies cpc) oltre iva e accessori di legge e il rimborso delle spese generali. 4) Ordina alla cancelleria la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'eventuale accertamento del danno erariale relativamente agli interessi moratori e alle spese di soccombenza.”
§ 4. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti come esposti, in accoglimento del presente appello: - In via pregiudiziale e cautelare sospendere ex art. 283 c.p.c la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale pagina 3 di 17 riforma dell'impugnata sentenza n. 1065/19, in particolare dei capi 1), 2), 3) e 4), rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in primo grado nei confronti del Parte_1
perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- In via
[...] istruttoria, disporre l'espletamento delle operazioni peritali, già richieste in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”
§ 5. — costituitosi nella fase cautelare del procedimento con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 26/2/2020 e nella fase di merito con memoria difensiva depositata il
2171/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo con la seconda memoria di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma 1. dichiarare inammissibile l'appello o, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato per i motivi sopra indicati;
2. in caso di accoglimento anche parziale, determinare l'importo del compenso spettante all'ing. e condannare il CP_1 Parte_1 al relativo pagamento;
3. con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, sia per la fase cautelare che per la fase di merito.”.
§ 6. — In data 4/3/2020 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito della quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di inibitoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 27/4/2021 si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa nel merito con modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la Corte d'appello si è riservata e con ordinanza del
30/4/2021 ha respinto la richiesta la richiesta di Ctu proposta dall'appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola in quattro motivi di impugnazione.
§ 7.1 — Il primo motivo è così rubricato: “Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Contraddittorietà.
Difetto di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta.”. La parte appellante, in sintesi, lamenta una omissione contenuta nella sentenza gravata circa gli eccepiti fatti estintivi della pretesa del professionista in relazione alla richiesta di compensi per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico.
Si legge in proposito nell'atto d'appello: “Sia consentita fin da ora una precisazione: gli atti introduttivi del muovono da una impostazione concettuale che si potrebbe definire CP_1
“omnicomprensiva”, perché avente ad oggetto tutti gli interventi eseguiti all'interno del compendio pagina 4 di 17 denominato “Villa Desideri”; l'attore, nel ricorso introduttivo, usa indifferentemente i termini
“Teatro” e “Sala Conferenze”. Nella impostazione attorea, infatti, il titolo – letteralmente relativo alla Sala Conferenze Villa Desideri – consentirebbe la proposizione di una domanda contrattuale avente ad oggetto la progettazione preliminare ed esecutiva del Teatro Villa Desideri (si v. le sopra riportate conclusioni del , nonché il frontespizio dei progetti di cui si chiede il pagamento – CP_1 docc. 3 e 6/Marcoccio). Solo con la memoria ex art. 183, c.6, n.1, cpc il , al dichiarato fine CP_1 di ovviare ad una confusione terminologica che si intenderebbe addebitare al (ma che in Pt_1 realtà, come si è visto, è propria del ricorso), distingue tra le attività relative alla Sala Conferenze
“Villa Desideri”, oggetto di giudizio e quelle, estranee al giudizio, relative al “Teatro Villa Desideri”, asseritamente disciplinate con diverse convenzioni. A questo punto il con la memoria ex art. Pt_1
183, c.6, n.2, precisava che – se, aderendo alle impostazioni attoree, le attività relative alla Sala
Conferenze e al Teatro di Villa Desideri dovevano ritenersi distinte – non v'era alcun titolo a sostegno della domanda contrattuale di pagamento della progettazione preliminare e definitiva del “Teatro
Villa Desideri” poiché la Convenzione 16/4/1999 aveva ad appunto ad oggetto la (diversa) “Sala
Conferenze” Villa Desideri. Con la medesima memoria istruttoria, dunque, il Comune chiedeva disporsi, in caso di contestazioni sul punto, CTU finalizzata a verificare se la progettazione oggetto del presente giudizio fosse relativa ad una Sala Conferenze e se le opere eseguite fossero attinenti alla progettazione oggetto della convenzione del 1999; nonché CTU economico-contabile volta a quantificare il valore delle opere di completamento funzionale e degli arredi della Sala Conferenze, oggetto della D.G.C. 332/98 e delle spettanze dovute all'ing. per la progettazione della sola CP_1
Sala Conferenze Villa Desideri, unica opera riconducibile alla convenzione del 1999. Ebbene, su tutte le sopra indicate circostanze, la sentenza nulla ha statuito, salvo il generico ed immotivato riferimento all'esistenza di un contratto tra le parti avente forma scritta (la sentenza dà infatti per “Assodato tale aspetto di natura formale che, nel caso concreto, trova positivo riscontro nel disciplinare su richiamato costituente l'accordo intercorso tra il e il professionista”). È dunque evidente Pt_1
l'omessa pronuncia e la violazione dell'obbligo, di derivazione costituzionale, di pronunciarsi su tutte le domande: il potere di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che si possa farlo immotivatamente e non esime il Giudice, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni per le quali sia addivenuto ad una conclusione, anziché ad un'altra.”
L'appellante precisa quindi quanto segue: “Né può ritenersi che il Tribunale abbia legittimamente omesso tale analisi in considerazione della tardività della questione: circostanza, questa, pure erroneamente posta a fondamento della mancata ammissione della CTU “su nuove circostanze non dedotte negli atti introduttivi finalizzati a definire il thema decidendum” (così pagina 5 di 17 l'ordinanza 15/1/19). Come si è visto è infatti l'attore, per primo, a non compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa laddove, nel ricorso introduttivo, usa i termini “Sala Conferenze” e
“Teatro” quali sinonimi. La precisazione è infatti svolta soltanto con la prima memoria ex art. 183,
c.6, cpc, sicché il ha tempestivamente replicato a tale precisazione con la seconda memoria Pt_1 istruttoria. In altre parole, solo con la prima memoria istruttoria le prestazioni relative al “Teatro” e alla “Sala Conferenza” andrebbero tenute distinte perché oggetto di separati incarichi e contratti. È dunque solo in sede di replica a tale deduzione che il ha potuto (tempestivamente)
contro
- Pt_1 dedurre l'insussistenza di un titolo relativo alla progettazione preliminare e definitiva del Teatro, quale immobile “distinto” dalla Sala Conferenza.”.
Il giudice a quo risulta essersi pronunciato sulla eccezione sollevata dal convenuto Pt_1 nella ordinanza del 15/1/2019, nella quale si legge: “Rilevato che il , nella memoria Parte_1 difensiva con cui si è costituito in giudizio, ha eccepito vizi di nullità e inefficacia della convenzione/disciplinare che ha regolamentato il rapporto negoziale col professionista, senza contestare altri aspetti della vicenda, derivandone che non si ravvisa alcuna esigenza di affidare ad un esperto le indagini richieste dalla difesa del nella seconda memoria ex art. 183 cpc, Pt_1 soprattutto su nuove circostanza non dedotte negli atti introduttivi finalizzati a definire il thema decidendum”.
Il motivo è inammissibile.
Il primo scritto difensivo nel quale il ha eccepito che l'attore avesse chiesto Parte_1 il compenso per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico per cui è causa (ovvero per la progettazione preliminare e definitiva del Teatro Villa Desideri, mentre la convenzione prodotta in giudizio ha ad oggetto il completamento di una sala conferenze interna al
Parco di Villa Desideri) è la seconda memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 c. VI c.p.c., a seguito dell'assegnazione dei rispettivi termini concessi dal giudice alle parti in occasione del mutamento del rito in ordinario, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Ebbene, secondo quanto prevede l'art. 183, il secondo termine è concesso alle parti per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Ciò posto, risulta che il non abbia depositato una memoria ai sensi del primo termine Pt_1 di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., con la quale avrebbe potuto precisare o modificare le domande e le eccezioni proposte.
pagina 6 di 17 Emerge parimenti dagli atti che la parte attrice, con la prima memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 c. VI c.p.c., non abbia proposto eccezioni o domande nuove, né modificato quelle avanzate con l'atto introduttivo, limitandosi a chiarire che parte dei compensi indicati dal nella Parte_1 comparsa di costituzione come versati al ricorrente, si riferivano ad incarichi diversi da quello oggetto di contenzioso e ad esso successivi.
Ne deriva che il con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., avrebbe potuto e dovuto Pt_1 indicare solo i mezzi di prova e le produzioni documentali, astenendosi dalla introduzione di eccezioni nuove.
La conseguente delimitazione delle difese del convenuto nell'ambito della invalidità o inefficacia della convenzione/disciplinare di conferimento dell'incarico al , peraltro CP_1 confermata dalla implicita rinunzia derivante dalla mancata riproposizione della detta eccezione in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Velletri (essendosi la difesa dell'ente riportata alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo), comporta la inammissibilità del suddetto motivo di gravame.
§ 7.2 — Il secondo motivo di appello è rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418
c.c. Travisamento dei fatti dei fatti e falsità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4,
d.lgs. 157/95 e dell'art. 17, l. 109/94. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1442 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25, l. 109/94.”.
Si legge sul punto sulla sentenza impugnata: “Nel merito, la difesa comunale non mette affatto in discussione l'avvenuto espletamento dell'incarico da parte del professionista, né la completezza del lavoro svolto, bensì la stessa legittimità e/o validità dell'atto di conferimento dell'incarico, tanto da comportare il rigetto della domanda. Dalla disamina della documentazione allegata dalla difesa dell'ing. risulta la determinazione dirigenziale con cui il gli aveva conferito CP_1 Pt_1
l'incarico di progettazione dei lavori di completamento della sala conferenze e il correlato coordinamento della sicurezza - la nr. 332 del 22/12/1998 - con uno stanziamento in bilancio di
48.000.000 di vecchie lire (L.-36.000.000 per la progettazione e L. 12.000.000 per il coordinamento), inclusi oneri accessori, oltre al 20% per spese, nonché il disciplinare in data 16/4/1999 che ha regolamentato il rapporto contrattuale tra l'ente locale e il professionista. Nello specifico, il suddetto disciplinare riporta anche il compenso pattuito, calcolato in via presuntiva in complessivi 17.843.140 di vecchie lire per la progettazione e 7.640.000 di vecchie lire per il coordinamento della sicurezza, già scontato del 20% ed esclusi gli oneri accessori (iva e cassa professionale), con la clausola che gli onorari sarebbero stati comunque definiti “a consuntivo”, con l'ulteriore inciso che “Tali compensi potranno variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle opere progettate e delle pagina 7 di 17 prestazioni realmente effettuate” (art. 4 del disciplinare). Nell' art. 7, inoltre, le parti hanno concordato che l'onorario dell'ing. sarebbe stato calcolato “a seconda delle varie classi e CP_1 categorie di opere, dalle tabelle A, B ed E allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143 che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e architetto, e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti ", per poi aggiungere che “A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si attribuiscono presuntivamente alle opere oggetto del presente disciplinare la classe 1 categ. D della tabella A allegata alla legge 2.3.1949, n. 143 per importo presunto dei lavori di circa L. 350.000.000” (…..) le censure mosse dalla difesa di parte convenuta vertono sulla violazione della disciplina pubblicistica relativa l'affidamento degli incarichi secondo le regole dell'evidenza pubblica e, secondariamente, sulla mancanza dell'impegno di spesa con la correlata attestazione della copertura finanziaria, tale da rendere l'ente comunale carente di legittimazione (o meglio, titolarità sostanziale) passiva rispetto alla pretesa creditoria. Quanto alla prima eccezione ritiene il Giudicante che il regime stabilito dall'art. 17, comma 12 della legge
109/1994 - vigente all'epoca dell'incarico - faceva sì che le attività di redazione di progetti potevano essere affidate con incarico diretto ad un professionista di fiducia solo per un importo stimato inferiore ad attuali 40.000 euro, mentre per importi superiori (sino a 200.000) doveva procedersi alla gara pubblica. Non vi è dubbio, a parere di questo Giudice, che la disposizione su richiamata utilizzi una formula previsionale laddove fa espresso riferimento ad un importo “stimato” all'epoca dell'incarico che, evidentemente, non può che correlarsi al valore complessivo dell'opera da progettare, dal momento che la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri erano (e tuttora sono) calcolate prevalentemente in percentuale rispetto all'importo dell'opera o, diversamente, per quantitativi salvo il residuale ricorso al sistema delle vacazioni (artt. 2 e 3 della legge 143/1949). Al riguardo, il cennato disciplinare si conforma esattamente a tale disposizione, non solo perché richiama il tariffario (comma 1), ma anche perché attribuisce presuntivamente alle opere il valore di 350 milioni di vecchie lire e le classifica come rientranti nella classe 1%, categoria D della tabella A allegata alla legge 143. Non vi è dubbio che l'importo “presumibile” delle opere, quale parametro cui rapportare il compenso del professionista, è nel corso del tempo lievitato dall'originaria stima dei 350 milioni di lire sino a raggiungere l'importo finale di € 318.000,00 circa. Orbene, l'assunto che i compensi professionali spettanti all'ing. per l'attività espletata siano superiori a tale limite non è CP_1 affatto condiviso, perché il parametro del compenso non dipende dall'importo che il professionista richiede all'amministrazione, bensì dal calcolo tariffario basato sui parametri previsti dalla legge professionale del 1949. Sviluppando tale calcolo in virtù dell'analitica elencazione delle prestazioni rese dall'attore riportata nella parcella presentata all'Ordine professionale per il prescritto parere di pagina 8 di 17 congruità (doc. 19 fasc. attore), risulterebbe un importo di € 51.162,31 di cui € 34.980,12 per la progettazione, £ 9.746,18 per il coordinamento della sicurezza e il residuo per vacazioni. Del resto, la stessa amministrazione comunale, attraverso il suo ufficio tecnico, senza mai sollevare per inciso le contestazioni che oggi coltiva, ha validato la congruità del compenso a consuntivo richiesto dal tecnico di € 78.912,43 oltre oneri di legge, attestando che residuava pertanto un saldo debitorio, detratto l'acconto versato di € 20.253,21 al netto di iva e accessori, di € 58.659,22 oltre iva e accessori
(nota del nr. 13721 prot. del 17/3/2016). A fronte di tale importo la contestazione Parte_1 sollevata dalla difesa del non coglie nel segno, tenuto conto che la obiettiva marginalità tra il Pt_1
“valore stimato” del compenso approvato dalla Giunta Comunale e riportato nel disciplinare e quello dovuto secondo il tariffario professionale è coerente con la originaria stima previsionale di massima che, all'evidenza, non poteva stabilire aprioristicamente l'esatto importo dovuto. E ciò è insito nella stessa logica sottesa alla disciplina normativa di cui al richiamato art. 17 della legge 109, la cui corretta interpretazione porta a ritenere che la previsione di spesa relativa al compenso, proprio perché basata su una stima, consente di pervenire a possibili correttivi, anche in eccedenza, ove mai l'importo delle opere, cui giocoforza gli onorari vanno parametrati, possa lievitare purché entro limiti contenuti, coerenti per l'appunto con la stima. Dunque, la dedotta violazione della disciplina sulla quale si è radicato l''incarico al professionista non è tale e, pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa comunale va respinta”.
Deduce l'appellante che il Tribunale: “ha ritenuto lecito l'affidamento diretto al in CP_1 considerazione del “lieve” scostamento tra l'importo stimato delle prestazioni professionali (pari a
24.789,93 €) e quello effettivo (pari a 51.162,31 €): più del doppio. L'assunto, come anticipato, deriva da una lettura assolutamente parziale e incompleta degli atti di causa posto che, con riferimento al medesimo intervento sull'immobile “Villa Desideri” il ha assommato su di sé il ruolo di: a) CP_1
Direttore dei lavori di realizzazione degli impianti illuminotecnico, amplificazione, isolamento acustico e audiovisivo della Sala Conferenze Villa Desideri (si v. le premesse della D.G.C. 332/1998 – doc. 1, p. 2 ss. –, ove si legge che “il direttore dei lavori ing. ha segnalato che per Controparte_1 rendere completamente funzionale la occorre procedere … alla Parte_2 esecuzione di altri e ulteriori lavori”; da qui la necessità di affidare gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione dei lavori qui in discussione): dalla lettura della medesima D.G.C. 332/1998 emerge che i compensi per tale attività sono quantificati in 14.720.000 £, oggi pari a 7.602,25 €; b) Affidatario dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva della
Sala Conferenze Villa Desideri (incarico di cui al presente giudizio): per tale incarico il corrispettivo accertato giudizialmente dal Tribunale di Velletri è pari a 51.162,31 €; c) Affidatario dell'incarico per pagina 9 di 17 la progettazione esecutiva della Sala Teatro Villa desideri (doc.a/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 30.000,00 €; d) Affidatario dell'incarico per l'espletamento dell'indagine geognostica e geofisica relativo all'intervento “recupero sala Teatro Villa Desideri” e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (doc.b/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 14.971,84 €; e) Affidatario dell'incarico per direzione lavori opere in cemento armato e per l'espletamento delle indagini geologiche - intervento “recupero sala Teatro
Villa Desideri” (doc.c/Marcoccio): per tale incarico il corrispettivo previsto è pari a 8.170,16 € per la direzione lavori delle opere in c.a. e di 3.630,00 € per l'espletamento delle indagini geologiche.
Sfugge, dunque, come possa considerarsi marginale lo scostamento rispetto alla soglia comunitaria (si ribadisce: pari a 40.000€), laddove è documentale che per il medesimo intervento il abbia CP_1 affidamenti diretti e convenzioni per oltre 115.000 € !!! Di certo a tali conclusioni non può addivenirsi mediante un artificioso frazionamento delle attività professionali, poiché, al contrario è noto che la stima del corrispettivo dell'incarico tecnico deve comprendere tutti i servizi affidati all'esterno. La normativa rubricata prevede infatti che “Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno” (art. 17, c.12 bis, l. 109/94) e che “nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione” (art. 4, c.2, d.lgs. 157/95)”.
Aggiunge il che: “Il Tribunale di Velletri, in definitiva, ha poggiato la propria Pt_1 decisione sul mero “differenziale” tra la soglia normativa per procedere agli affidamenti diretti (€
40.000) e quanto astrattamente dovuto al secondo il parere di congruità relativo alla fase CP_1 di progettazione preliminare e definitiva (€ 51.162,31), senza in alcun modo prendere posizione sulle circostanze, pur tempestivamente dedotte e sopra schematicamente riportate, in ordine agli affidamenti diretti ricevuti dal in relazione al medesimo immobile, quale direttore lavori opere in CP_1 cemento armato e per l'espletamento delle indagini geologiche, affidatario della progettazione esecutiva, direttore lavori opere in cemento armato, affidatario incarichi per l'espletamento delle indagini geologiche, geognostiche e geofisiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Tali osservazioni sono appunto state radicalmente pretermesse in patente violazione dell'obbligo di pronunciarsi su tutte le domande, a tutela del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., inteso quale garanzia assicurata dall'ordinamento al cittadino di far valere le proprie ragioni in giudizio. Al contrario sono, queste, circostanze da cui derivano violazioni di legge rilevanti ai fini del decidere: il Tribunale avrebbe quindi dovuto valorizzare i documenti di causa al fine di concludere che la messe di incarichi ricevuti in relazione al medesimo compendio e agli stessi lavori ha portato ad affidamenti diretti palesemente sopra soglia. Alle medesime conclusioni si giunge anche pagina 10 di 17 senza la valutazione di cui sopra, tenendo conto che il valore del contratto ha una “impennata” di oltre il 125% (dovendo il far fronte al pagamento di ulteriori € 30.909,10, rispetto ai Pt_1
24.789,91 € impegnati e interamente corrisposti) e si pone pertanto anche in violazione della disciplina delle varianti prevista dall'art. 25, l. 109/94, applicabile ratione temporis, secondo cui “l'importo in aumento … non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”. Per l'effetto, il Tribunale avrebbe quindi dovuto rigettare la domanda contrattuale del , perché basata su un titolo invalido per violazione CP_1 delle regole relative all'evidenza pubblica.
Il motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato.
Invero l'eccezione relativa alle molteplicità delle prestazioni rese nel tempo dall'ing. CP_1 con riferimento agli interventi sull'immobile “Villa Desideri” che avrebbe portato ad affidamenti diretti complessivamente sopra soglia è stata proposta per la prima volta in sede di appello ed è dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Va precisato, al riguardo, che nella citata memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., il
[...]
si era limitato - come si è detto tardivamente - ad eccepire che il professionista avesse Parte_1 chiesto il compenso per la progettazione di un'opera diversa da quella oggetto del conferimento dell'incarico per cui è causa e pur avendo citato i diversi incarichi conferiti nel tempo al medesimo, non aveva eccepito che il avesse posto in essere “un artificioso frazionamento delle attività CP_1 professionali” per rimanere sotto soglia e ottenere così l'affidamento da parte dell'ente territoriale con incarico diretto.
Il motivo di appello è invece infondato nella parte in cui fa riferimento al superamento del limite di € 40.000,00 con conseguente violazione dell'art. 17, c.12, L. 109/94, per avere il CP_1 richiesto una somma superiore all'importo stimato nel disciplinare.
Risulta dagli atti che l'incarico oggetto di giudizio era stato conferito mediante affidamento diretto a professionista di fiducia ai sensi dell'art. 17, c.12, l. 109/94, trattandosi di compensi inferiori a
40.000 Ecu (cfr. Delibera Giunta Comunale 332/98 allegata ai fascicoli di primo grado di entrambe le parti).
L'art. 17, comma 12, della L. 11/2/1994 n.109 (nel testo applicabile alla fattispecie e dunque precedente alla modifica introdotta con L. 1/8/2002 n. 166), prevede, tra l'altro, che "per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU (ora euro), le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia".
Appare evidente che la norma faccia riferimento all'importo stimato per l'incarico di progettazione, il che porta a ritenere che l'ente territoriale possa ricorrere all'affidamento diretto pagina 11 di 17 allorché ritenga ragionevolmente di dover corrispondere al progettista un compenso inferiore alla suddetta cifra di 40.000 euro.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato, in proposito, con motivazione condivisibile, che ai sensi dell'art. 17 comma 12 L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo vigente precedentemente alla modifica introdotta con la L. 1 agosto 2002 n. 166), l'amministrazione può procedere, per gli incarichi di progettazione, all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lett. d) ed e) di propria fiducia, allorché ritenga - sulla base di un giudizio prognostico, condotto alla stregua di una valutazione "ex ante" delle diverse voci della tariffa professionale da applicare - di dover corrispondere al progettista un compenso inferiore alla cifra di 40.000 euro;
e laddove la previsione si fondi su dati certi e verificabili e sia sorretta da criteri logici, nessun appunto potrà essere mosso alla stazione appaltante, per il fatto che poi gli onorari dovuti siano risultati di importo più elevato rispetto a quello ipotizzato e superiore a 40.000 euro, e ciò tanto più nel caso in cui il divario tra l'importo stimato e quello effettivamente da pagare sia contenuto entro limiti ragionevoli, e sia frutto di quel tanto di opinabilità che è, normalmente, insita in ogni valutazione anticipata (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna), 27/03/2003, n. 370).
Nel caso concreto il Giudice a quo ha determinato l'importo spettante al professionista sulla base della legge professionale, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del disciplinare, in € 51.162,31, di cui € 34.980,12 per la progettazione, £ 9.746,18 per il coordinamento della sicurezza e il residuo per vacazioni e tale importo, come la sua modalità di calcolo, non è oggetto di impugnazione.
Parimenti non è stato contestato che la previsione di spesa elaborata nell'art. 4 del disciplinare
(£ 17.843.140 per la progettazione e £ 7.640.000 per il coordinamento della sicurezza, già scontato del
20% esclusi IVA e tasse, per complessive £ 25.483.140 pari a € 13.160,94) si fondi su dati certi e verificabili e sia sorretta da criteri logici.
Può dunque concludersi, alla luce del suddetto principio giurisprudenziale, che alcun appunto possa essere mosso per il fatto che poi gli onorari dovuti siano risultati di importo ben più elevato rispetto a quello ipotizzato ma comunque di non molto superiore al limite di € 40.000,00, con conseguente insussistenza della denunciata nullità ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 17, L. n.
109/94.
Né appare applicabile alla fattispecie il limite stabilito dall'art. 25 della L. 109/94, riferendosi la norma alle varianti in corso d'opera e non all'attività di progettazione di cui al citato art. 17.
Va evidenziato, in ogni caso, che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 25 della L.
109/94 è stata sollevata per la prima volta in appello.
§ 7.3 — Il terzo motivo di gravame è intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 35,
d.lgs. 77/1995. Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Contraddittorietà.” pagina 12 di 17 Si legge sul punto sulla sentenza impugnata: “Passando a scrutinare la seconda eccezione, nella delibera nr. 332/98 della Giunta comunale è riportato sia l'impegno di spesa, che il capitolo di bilancio cui imputarla, in linea con la disposizione contenuta nell'art. 35 del DLgs 77/1995, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico, il quale stabiliva che “Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno -contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e ['attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142". L'eventuale superamento dell'impegno di spesa, come è accaduto nella vicenda in contestazione, non ha comportato alcuna violazione delle norme di contabilità per le ragioni riportate nel precedente paragrafo, se non l'esigenza di riassestare contabilmente l'eccedenza di spesa. Al riguardo, il Giudice contabile, nell'affrontare la tematica, ha distinto tra la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, comprendente le obbligazioni giuridiche sorte al di fuori del rispetto dei principi gestionali della spesa in assenza del preventivo impegno di spesa;
rispetto alla diversa figura delle “passività pregresse” derivante dall'insorgere di maggiori oneri per spese già impegnate. Si è in proposito detto che “fatti successivi, non prevedibili al momento dell'originario impegno di spesa ... costituiscono una legittima causa giuridica per la spesa da sostenere e consentono, quindi, di assumere il relativo impegno in bilancio. In questa ipotesi, anzi, il ricorso all'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio contrasterebbe con i principi di contabilità pubblica” (Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia parere 19/2009; conforme anche
Corte dei Conti, sezione di controllo Lombardia, del 19 luglio 2013, n. 339; Corte dei Conti, sezione di controllo Lombardia, del 5 febbraio 2014, n. 41). Si tratta, in buona sostanza, di “spese che, a differenze dei primi (debiti fuori bilancio), riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ai sensi dell'art. 183 Tuel) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 Tuel). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio [...]
e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa é costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 Tuel), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 Tuel)". Dunque, è giuridicamente inconsistente l'assunto di parte convenuta che vorrebbe affrancare il dall'obbligazione di Pt_1 pagamento riversandola, giusta. la disposizione dell'art. 35 del D,Lgs 77/95, sul responsabile del servizio che aveva sottoscritto il disciplinare con il professionista, sicché l'ente locale è il solo ad essere titolare, dal lato passivo, del rapporto contrattuale intercorso con l'ing. ”. CP_1
pagina 13 di 17 Deduce l'appellante che: “è anche errato il capo della sentenza con il quale si perviene al rigetto dell'eccezione di inefficacia del contratto nei confronti dell'Ente. Anzitutto, i fatti: si è sopra visto che l'impegno di spesa contenuto nella determina a contrarre è pari a 48.000.000 £ (oggi
24.789,91 €); è anche incontestato – ne dà atto lo stesso Tribunale – che tale somma sia già stata integralmente corrisposta al . Sennonché lo stesso , e con questi il Tribunale, CP_1 CP_1 hanno ritenuto tale compenso insufficiente a remunerare le prestazioni professionali rese, dovendo il far fronte al pagamento di ulteriori € 30.909,10: cifra, questa, pari al 125% di quella a suo Pt_1 tempo impegnata e pagata!! Sul punto il Tribunale rileva che non vi sarebbe alcuna violazione delle norme di contabilità, se non l'esigenza di riassestare contabilmente l'eccedenza di spesa. L'assunto è errato, per l'ovvia considerazione che una tale interpretazione finisce per legittimare radicali elusioni delle regole di contabilità relative alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, regole a loro volta inderogabili perché poste a tutela dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione oltreché a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario generale dell'ente locale. (….). Il
Tribunale di Velletri, nella sentenza impugnata, corrobora la propria opzione interpretativa citando l'orientamento della giurisprudenza contabile che ammette integrazioni degli impegni contabili assunti. Tale precedente giurisprudenziale è però citato in maniera non corretta poiché, all'opposto di quanto opinato dal giudice a quo, sia l'orientamento che consente di integrare l'originario impegno di spesa, che quello più radicale che impone di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio hanno una base comune: quella di avere riguardo a scostamenti di massima che però si avvicinino il più possibile alla spesa definitivamente sostenuta. Diversamente è a dirsi “qualora la previsione iniziale ed il relativo impegno siano non veritieri in quanto la spesa preventivata di discosta in modo sensibile dalla spesa effettivamente sostenuta” (Corte Conti, sez. Liguria, n. 55/2013). In tali casi, consimili a quelli qui in discussione (si ribadisce: la posta qui in discussione costituisce un aumento del 125% dell'importo impegnato e pagato!), è infatti ritenuto unanimemente necessario il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio: diversamente opinando, infatti, si creerebbe un vulnus alla sana e prudente gestione finanziaria in quanto, di fatto, spetta all'Ente ricondurre la spesa all'interno della gestione di bilancio, individuando le risorse necessarie alla copertura finanziaria. Correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale, in applicazione della normativa rubricata la quale – è noto – prevede una frattura del rapporto organico tra funzionario e PA, avrebbe dovuto rigettare la domanda del per l'inefficacia del titolo a CP_1 fondamento della pretesa contrattuale”.
Il motivo è fondato.
pagina 14 di 17 Risulta dagli atti che il disciplinare di incarico all'ing. per la progettazione Controparte_1
(preliminare, definitiva ed esecutiva) e per il coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di completamento della Sala Conferenze di Villa Desideri (rep. 3205/1999) conteneva - come si è detto - un impegno di spesa per £ 25.483.140 (£ 17.843.140 per la progettazione e £ 7.640.000 per il coordinamento della sicurezza, già scontato del 20% esclusi IVA e tasse), pari a € 13.160,94 (art. 4,
c.3, disciplinare rep. 3205 del 16/4/99 allegato ai fascicoli di primo grado di entrambe le parti) e che, per l'espletamento di tale incarico, l'ing. ha ricevuto dal l'importo di € 24.789,93 CP_1 Pt_1
(cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta), come peraltro confermato dal medesimo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c..
Va premesso che per gli Enti Locali la liquidazione di una spesa può avvenire ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 77/1995 (vigente ratione temporis poi sostituito dall'art. 184, primo comma del
T.U.E.L.) solo nei limiti dell'impegno definitivo assunto e che l'assunzione di tale impegno necessita, ai sensi del precedente art. 27 (vigente ratione temporis poi sostituito dall'art. 191, primo comma del
T.U.E.L.), la costituzione di un vincolo di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
Ebbene, secondo l'orientamento prevalente in materia delle Sezioni Regionali di Controllo della
Corte dei Conti - che questa Corte condivide - ogni qualvolta si verifichi uno scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa del bilancio (cfr. Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto, Delib. n. 7 del 2008; Corte dei Conti Campania, Sez. Controllo, 27 marzo 2014 n. 35; Corte dei Conti Liguria, Sez. Controllo, 17 giugno 2013 n. 55; Corte dei Conti Marche, Sez. Controllo, 14 gennaio 2013 n. 2).
Ne deriva che nel caso in cui l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale - a parte ogni considerazione sulla valutazione della congruità della parcella, sulla effettiva realizzazione delle attività fatturate e sulla corretta applicazione degli scaglioni tariffari - costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuto dal ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 77/1995 (vigente ratione Controparte_2 temporis poi sostituito dall'art. 194, primo comma del T.U.E.L.) per essere liquidato al professionista.
Si tratta, in particolare, del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1: acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 (poi 191 T.U.E.L.), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
pagina 15 di 17 Ne deriva che nel caso concreto, atteso l'evidente scostamento tra l'impegno contabile assunto, pari a € 13.160,94, e la somma definitiva da pagare, pari a € 51.162,31, in mancanza di formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del il titolo vantato dal è per la Pt_1 CP_1 parte eccedente inefficace e, pertanto, nulla può essere liquidato al medesimo a parte quanto già versato dall'ente.
§ 8. — Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto dal va Parte_1 pertanto accolto e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, le domande avanzate da devono essere rigettate. Controparte_1
§ 9. — Alla riforma della sentenza di primo grado consegue una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame proposto in via subordinata e rubricato: “Sulle spese di lite. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10/3/14, n.
55. Difetto di motivazione”.
§ 10. — In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n. 55/2014 (valore della causa da €
26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 6.738,00.
§ 11. — Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 8.469,00
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Velletri pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 5145/2017, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande avanzate da Controparte_1
2. Condanna a rifondere al le spese di lite del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 6.738,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e le spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi € 9.273,00 di cui € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 12/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
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