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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 706/2021 promossa da:
(CF: ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. PICA ALFIERI GABRIELE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
DONATI LUISELLA (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribuna le di Prato e pubblicata il 14/10/2020
CONCLUSIONI
In data 11.07.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 22 Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 488/2020 pronunciata dal Tribunale di Prato nella persona del Giudice Dott. Michele Sirgiovanni in data 13.10.2020, all'esito della causa civile n. 814/2017 R.G., pubblicata il 14.10.2020 al n. rep. 1376/2020 e mai notificata: - in tesi, accertata e dichiarata la condotta diligente di nell'aver Parte_1 autorizzato la disposizione di bonifico del 25.06.2010 ordinata dal Sig. CP_2 all'epoca socio ed amministratore della rigettare la domanda della Controparte_1 società e condannarla alla restituzione, in favore della Banca, di quanto ricevuto in adempimento della pronuncia di primo grado, oltre interessi;
- in ipotesi, in caso di conferma della sentenza del Tribunale in punto di responsabilità della CP_3 riformare il capo di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, applicando il tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda (10.03.2017) fino a quella della pronuncia di primo grado (14.10.2020) ed il tasso legale da questa data a quella di effettivo soddisfo (23.02.2021), escludendo la rivalutazione monetaria. Conseguentemente, condannare la alla restituzione in favore della della differenza Controparte_1 CP_3 tra quanto percepito a titolo di interessi e rivalutazione monetaria e quanto di sua reale spettanza. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata CP_1
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta ed ivi: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso da Parte_1
in persona del vice direttore generale Dott. e la
[...] Parte_2 conseguente richiesta di riforma della sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribunale di Prato in data 13.10.2020 e pubblicata in data 14.10.2020 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, ex art. 348 bis c.p.c., con conferma della sentenza di primo grado anzidetta di accoglimento della domanda formulata da in persona del legale CP_4 rappresentante Sig. nel merito, rigettare l'appello promosso in tesi ed CP_5 in ipotesi da in persona del vice direttore Parte_1 generale Dott. avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Parte_2
Tribunale di Prato in data 13.10.2020 e pubblicata in data 14.10.2020 e, in genere,
pagina 2 di 22 tutte le domande avanzate nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi CP_5 esposti nella narrativa del presente atto, con conferma della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda formulata da in persona del CP_1 legale rappresentante Sig. Vittoria di spese e competenze di entrambi CP_5
i gradi di giudizio”. In via istruttoria. Per quanto occorrer possa - ritenendo questa difesa ricorrere già prova evidente del cattivo operato della banca nel consentire l'operazione di bonifico per cui pende causa, si rinnovano le richieste avanzate in primo grado: - di esibizione, ad opera dell'avversaria, dell'originale ed in maniera integrale del documento 2 siccome costituito da un formato “uso protocollo” privo dei protocolli recanti numero 1/3 e 2/3; - di esibizione, ad opera dell'avversaria, di tutte le contabili di sportello - ma non solo - concernenti le varie operazioni compiute sul conto corrente n. 263 000 003062 55 dal momento della sua apertura e fino all'aprile dell'anno 2012, allorquando diveniva unipersonale (si CP_1 vedano i docc.
1-2 allegati all'atto di citazione) le quali, come noto, non vengono mai consegnate all'utente ma unicamente trattenute dalla banca dopo aver acquisito le dovute sottoscrizioni che, nel caso di specie - si ripete - sono state costantemente apposte da entrambi i soci di Sigg.ri e Controparte_1 CP_2 CP_5
- di esibizione, nei confronti dell'avversaria, te n. 37 s Sig. acceso presso la stessa banca avversaria, dalla quale visione soltanto si CP_2 ren ibile evincere la destinazione dell'importo per cui pende causa, con equivalente richiesta di esibizione dei conti e/o depositi ulteriori dove la medesima è giunta a confluire in seguito, ovvero con indicazione dei soggetti terzi beneficiari, nei confronti dei quali si demanda procedersi con analoga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.; - della prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui ai capitoli 1, 2 e 3 della memoria 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. siccome dirette a dimostrare che l'Istituto di Credito conoscesse anche le difficoltà economiche di nonché il sicuro carattere esemplificativo, ma non CP_1 esaustivo, dell iportate in atto costitutivo e qualificate come di straordinaria amministrazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 488/2020 pubblicata il 14/10/2020, il Tribunale di Prato, ha così deciso:
“a) condanna la banca convenuta, nei limiti e per le causali indicati in motivazione, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 50.000,00, con rivalutazione
pagina 3 di 22 ed interessi di cui all'art 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo pagamento;
b) condanna, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in complessive € 13.430,00, per compenso di avvocato ed €
812,98 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda introdotta con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2017 dalla con cui aveva convenuto, innanzi CP_1 al Tribunale di Prato, la , (incorporante Parte_1 per fusione la Controparte_6
), per far accertare e dichiarare l'invalidità della disposizione di bonifico,
[...] dell'importo di € 50.000,00, autorizzata sul c/c n. 263 000 003062-55 ad essa intestato ed effettuata a firma dell'amministratore con conseguente CP_2 condanna della al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria, in favore della società attrice, in tesi a titolo di responsabilità contrattuale, in ipotesi a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La aveva premesso: di essere una società unipersonale fino al 2012 CP_1 era costituita da due soci, e , che l'avevano amministrata CP_5 CP_2 in via congiunta;
di avere intrattenuto, da oltre un decennio, con la
[...]
, un rapporto di conto Controparte_6 corrente identificato col n. 263000003062-55; che ogni operazione di rilievo economico era stata effettuata con firma congiunta da entrambi i soci, circostanza a conoscenza dell'Istituto di credito, in quanto così regolata in tutti i precedenti rapporti, compresi il conto corrente n. 3062; che il 25.06.2010, la aveva CP_3 inspiegabilmente eseguito un bonifico bancario dell'importo di € 50.000,00 a favore pagina 4 di 22 di , esclusivo sottoscrittore della relativa contabile, con addebito sul CP_2 conto corrente della società, nonostante fossero note alla Banca le difficoltà personali del e delle società di cui faceva parte. CP_2
A detta dell'attrice era configurabile pertanto la responsabilità della per la CP_3 condotta posta in essere, contraria all'art 1856 c.c., che integrava una cooperazione colposa nell'illecito commesso dal predetto amministratore della società in contrasto con l'obbligo di fedeltà e quindi la richiesta di un danno risarcibile.
Si era costituita la Controparte_7 che aveva contestato gli addebiti ad essa mossi da parte attrice,
[...] chiedendo il rigetto della domanda, poiché a suo dire non sussisteva alcuna propria responsabilità avendo essa sempre avuto un comportamento corretto: infatti, la disposizione di bonifico effettuata a sola firma di in data 25.06.2010 CP_2 non esorbitava dalle funzioni dell'amministratore, né era in contrasto con l'oggetto sociale, in quanto nella causale dell'operazione vi era la dicitura “Anticipo socio”, in grado di apparire, a prima vista, conforme all'attività di riparto degli utili, tipica dell'esercizio di un'attività di impresa in forma societaria. Pertanto, a detta della convenuta, la propria assenza di colpa avrebbe dovuto far venir meno anche qualsiasi censura a titolo di cooperazione colposa nell'illecito dell'amministratore e dunque a titolo di responsabilità extracontrattuale, difettandone gli elementi costitutivi.
A fronte della propria condanna, con atto di citazione, regolarmente notificato, la
(di seguito CCC o BANCA o anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, articolati sotto vari profili:
pagina 5 di 22 1) Erronea condanna della al pagamento in favore dell'attrice, della somma CP_3 di € 50.000,00, con rivalutazione ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza - Erroneo esame del materiale probatorio in atti, eccedendo per alcuni aspetti in ultra-petizione, laddove aveva ritenuto sussistente la responsabilità della nella causazione di un danno alla società attrice, CP_3 quantificandolo nella somma oggetto di una disposizione di bonifico autorizzata su firma di uno solo dei soci amministratori - Contraddittorietà della decisione;
2) Sulla correttezza dell'operato della in base all'atto costitutivo della CP_3
- La valutazione del primo Giudice sulla conformità dell'operazione Controparte_1 all'oggetto sociale;
3) Sulla correttezza dell'operato della in base alla documentazione bancaria CP_3 sottoscritta dalla Controparte_1
4) Sull'assenza di colpa della per non manifesta anomalia dell'operazione - CP_3
Contraddittorietà della sentenza di primo grado e travisamento dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità;
5) Sul fatto illecito del vizio di ultra-petizione; in ogni caso, assenza di prova CP_2 nel merito - Impossibilità di addebito alla per cooperazione colposa;
CP_3
6) Sull' erronea qualificazione del danno e comunque assenza di prova del maggior danno;
7) Sull' erronea statuizione in punto di applicazione di interessi e rivalutazione -
Erronea qualificazione della somma liquidata come debito di valore.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel pagina 6 di 22 merito, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, sono infondate le eccezioni di rito sollevate dalla CP_1 atteso che il proposto appello, sebbene ai limiti dell'ammissibilità, comunque contiene i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c., per quanto espresso dalla sentenza n. 27199/17 delle S.U. della Cassazione. Del pari va respinta anche l'eccepita inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. previgente, del c.d. “filtro in appello”, superata dal passaggio in decisione della lite.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame va esaminata congiuntamente a quella dedotta nei successivi motivi due, tre, quattro
e cinque, stante la connessione degli argomenti con cui, sostanzialmente,
l'APPELLANTE contesta la decisione impugnata, per aver il Tribunale ritenuto sussistente l'inadempimento della dagli obblighi di CP_3 diligenza dell'accorto banchiere, sulla stessa gravanti e, per tale via, responsabile sia contrattualmente, sia per fatto illecito in relazione alla cooperazione colposa nella condotta illecita extracontrattuale posta in essere da terzi.
A sostegno della chiesta riforma, CCC nello specifico sostiene che:
pagina 7 di 22 sub 1) il primo Giudice avrebbe preso in considerazione elementi ben diversi e non sottoposti dalla alla sua attenzione quali: l'asserita presenza di CP_1 un'appropriazione indebita, un conflitto di interessi rilevante;
l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 1394 c.c., e anche a voler ipotizzare che tali elementi potessero essere inclusi nella causa petendi già introdotta dalla , tuttavia gli stessi CP_1 sarebbero stati mal interpretati dal giudicante;
sub 2) sussisterebbe una contraddizione nella motivazione della decisione laddove il Tribunale avrebbe ritenuto dapprima l'assenza di responsabilità della e CP_3
l'avrebbe poi condannata alla restituzione dell'importo di cui al bonifico in parola;
risulterebbe incomprensibile che la medesima condotta potesse essere giuridicamente qualificata come illecito (penale), in assenza di specifica prova da parte della società correntista. Non si potrebbe del pari ritenere corretto il richiamo all'indimostrato conflitto d'interessi del in quanto la era CP_2 CP_1 composta all'epoca da due soci, entrambi amministratori, i quali in precedenza avevano dato corso ad operazioni analoghe, senza sollevare alcuna perplessità in merito. Inoltre, l'atto compiuto in conflitto d'interessi, per essere annullabile ex art. 1394 c.c., avrebbe dovuto essere almeno potenzialmente pregiudizievole per la società, ma la circostanza non era emersa dalle prove raccolte in primo grado. sub 3) la decisione sarebbe errata anche sotto il profilo della cooperazione colposa e quindi, nessun addebito avrebbe potuto essere attribuito alla sia perché CP_3 mancherebbe la colpa, sia perché i fatti su cui la colpa avrebbe dovuto basarsi erano stati rilevati per la prima volta dal Giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sia perché comunque non era stata provata l'esistenza di un fatto illecito altrui in cui la avrebbe cooperato. CP_3
Ciò premesso la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da contrariare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
pagina 8 di 22 Per priorità logico-giuridica va esaminata la censura con cui l'APPELLANTE lamenta un vizio di nullità della decisione sostenendo che la stessa sarebbe stata emessa ultra petita partium, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La censura va disattesa non ravvisando il Collegio nella decisione impugnata la sussistenza del vizio di ultra-petizione.
A tale riguardo, va osservato che la domanda originariamente formulata dalla con l'atto di citazione era abbastanza ampia per cui l'interpretazione CP_1 della stessa da parte del Giudice certamente ricomprendeva gli argomenti posti poi alla base della sua decisione.
Nell'atto introduttivo la , invero, aveva riportato i fatti di causa e CP_1 allegato la responsabilità della per la condotta dalla stessa posta in essere, CP_3 contraria ai suoi obblighi e per avere essa con detta condotta, colposamente cooperato nell'illecito commesso dall'amministratore della società, in contrasto con l'obbligo di fedeltà del medesimo verso quest'ultima.
Il Tribunale si è quindi limitato ad interpretare la realtà dei fatti narrati e tratto le dovute conseguenze, applicando le norme di diritto e i principi giurisprudenziali di legittimità e merito giuridiche che regolano la materia, senza, tuttavia, violare le emergenze processuali e incorrere nel vizio motivazionale come sosterebbe l'APPELLANTE.
Rileva ancora la Corte che l'infondatezza del motivo in argomento emerge anche dall'esame delle difese svolte dalla con la memoria ex art. 183 c.p.c., n.2 CP_3
c.p.c. (cfr.pag.7, mem.), laddove ha allegato “Di conseguenza, è infondata anche
l'ulteriore contestazione mossa alla Banca, quella a titolo di cooperazione colposa nell'illecito dell'amministratore…”, per cui la decisione del Tribunale nel valutare gli detti elementi non è viziata ex art.112 c.p.c.
pagina 9 di 22 Il Tribunale, correttamente, attraverso un minuzioso esame dei fatti di causa interpretati nel solco della giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 7956 del
31.3.2010) e in parte richiamando anche la dottrina, ha ritenuto che la responsabilità della fosse ravvisabile nel dovere di esecuzione del contratto CP_3 secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario e quindi sulla medesima, alla quale la società aveva affidato i propri depositi.
Del pari, la decisione non può ritenersi contraddittoria, come sosterrebbe la CP_3 che non coglie il nucleo della stessa, laddove si consideri che, a pag. 7, il Tribunale
- dopo aver analizzato i vari aspetti della vertenza quali: l'interpretazione del contratto di C/C n.3062/55, la ricostruzione della volontà contrattuale, la non opponibilità ai terzi in buona fede della limitazioni della rappresentanza (cfr. par.1\2) - ha motivato che : “ Sulla scorta di tali considerazioni, può convenirsi con la difesa della banca convenuta che la stessa circostanza della presenza di altri bonifici a firma congiunta, aventi identica causale e non contestati, dimostra
l'assenza di indicazioni in tal senso desumibili dalla indicazione “finanziamento socio”, e quindi non consente di qualificare l'atto come certamente estraneo all'oggetto sociale, anche se rileva comunque ai fini della valutazione della condotta della banca, per come si avrà modo di seguito di spiegare”.
Il primo giudice quindi, ha fatto discendere la responsabilità della in ragione CP_3 del fatto che quest'ultima – su cui gravava il relativo onere probatorio – prima di consentire ad un'operazione anomala siffatta, avrebbe dovuto informare la
, in considerazione del dovere di protezione dell'altro CP_1 contraente, afferente all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.
Nondimeno, rispetto a tale condivisibile decisione, la si limita a negare, CP_3 apoditticamente, la propria responsabilità, sostenendo che l'operazione non fosse da considerare “anomala” e non contrastando, con argomenti specifici, tale ratio
pagina 10 di 22 decidendi, se non riproponendo le stesse difese di primo grado richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice nei paragrafi i e 2 (pagg.4-6).
Per una migliore comprensione appare utile richiamare i passaggi motivazionali del
Tribunale (cfr. parg.3 pagg. 8-13): “Invero, se anche il era munito del CP_2 potere rappresentativo della di sottoscrivere disgiuntamente Controparte_1 ordine di bonifico, in concreto la condotta posta in essere della banca non appare conforme alla diligenza contrattuale, integrata dagli obblighi accessori di buona fede.
Tale convinzione era originata dal fatto che “la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass., sez. III, n 11123/2015). Da lungo tempo oramai la giurisprudenza […] ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. […] In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili. Merita di essere sottolineata quell'attenta dottrina che ha tratto dagli art. 1218 e 2729 c.c. spunto per ritenere sussistenti i presupposti di una vera e propria presunzione di responsabilità della banca in caso di azione diretta a far dichiarare l'inadempimento contrattuale invertendo altresì l'onere della prova: spetterà quindi alla banca, utilizzando ogni mezzo di prova, dimostrare di aver adottato la diligenza necessaria
pagina 11 di 22 sufficiente a dimostrare il proprio adempimento…. Ora, dai fatti allegati, non oggetto di specifiche contestazioni, è chiaramente risultato come nel caso di specie il bonifico abbia rappresentato lo strumento per sottrarre dal patrimonio sociale una somma di importo considerevole a beneficio personale dell'amministratore, con rilevanza sia sul piano penale, configurando la fattispecie di reato di cui all'art 646
c.p., che dal punto di vista strettamente civilistico, integrando inadempimento ai doveri di fedeltà gravanti sull'amministratore […]
Quindi il Tribunale applicando al caso concreto la struttura negoziale del mandato, ha ritenuto “che non può non essere considerato che l'ordine di bonifico … era palesemente viziato, in quanto configurava atto negoziale in evidente conflitto di interessi, e già in astratto per ciò solo potenzialmente suscettibile di essere annullato, ai sensi dell'art 1394 c.c.
Dando, nella situazione concreta, particolare rilievo alla circostanza […] “che analoghe operazioni del medesimo tenore siano state adottate attraverso la sottoscrizione congiunta, aggrava la condotta della banca che vi ha dato esecuzione dal punto di vista degli obblighi di diligenza professionale che qualificano l'elemento soggettivo della colpa. Secondo il perimetro interpretativo sopra richiamato, il contegno della banca, di fronte ad una operazione anomala, risulterebbe già di per sé idoneo ad integrare ipotesi di responsabilità aquiliana per lesione del diritto di credito del correntista, attuata nella forma della cooperazione colposa del terzo all'inadempimento da parte dell'amministratore del proprio obbligo di fedeltà nei riguardi della società amministrata, reso possibile appunto dal comportamento colposo della banca. Entro lo schema dell'art. 2043 c.c., il danno ingiusto suscettibile di risarcimento, infatti, anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, etiologicamente riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto (Cass.13 giugno 2006, n. 13673)”.
pagina 12 di 22 L'indagine del Tribunale, come indicato dalla S.C. attraverso i principi espressi nella sentenza Cass. n. 7956/2010, è proseguita anche in relazione ad una responsabilità contrattuale della “il comportamento della banca appare produttivo, per la CP_3 banca stessa, di responsabilità contrattuale. […] Anche nella presente vicenda, il dovere di protezione dell'altro contraente, afferente all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, avrebbe dovuto indurre la banca, prima di consentire ad operazioni siffatte, ad informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva. La banca, dando esecuzione all'ordine di bonifico, ha in definitiva favorito un'operazione in evidente conflitto di interessi , in quanto avente ad oggetto un trasferimento di somme a favore dello stesso ordinante, finalizzato
a consentire l'illecito dell'amministratore in danno della società, non può perciò non configurare un'ipotesi di violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'adempimento del mandato conferito alla banca medesima con il contratto di conto corrente, tanto più in relazione alle disposizioni impartite congiuntamente dagli amministratori in ipotesi analoghe. Tutto ciò appare sufficiente a giustificare
l'addebito di responsabilità a carico della banca”.
La Corte ritiene corretto quanto argomentato dal Tribunale in ordine alla violazione sia del principio del neminem laedere, sia del principio di buona fede contrattuale, laddove la ha dato corso all'ordine impartito, pur in assenza di una previa CP_3 informazione alla società, in persona dell'amministratore diverso da quello CP_5
(il che aveva posto in essere l'operazione manifestamente lesiva. CP_2
La sentenza di primo grado si sottrae alla censura prospettata, avendo il giudice di prime cure correttamente inquadrato il comportamento della oltre che nello CP_3 schema della responsabilità aquiliana, in quello della responsabilità contrattuale, in violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. correttamente, avendo accertato sia l'esecuzione, da parte della della CP_3
pagina 13 di 22 disposizione impartita solo da uno dei due soci sul conto corrente della , CP_1 pur in presenza di una circostanza anomala, idonea a ledere l'interesse di quest'ultima sia la mancata relativa preventiva informazione specifica della medesima società correntista prima della sua esecuzione di tale anomala disposizione di bonifico.
Rilevasi al riguardo che, come da costante insegnamento della S.C. la responsabilità contrattuale della Banca, “è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n.
29711 del 29/12/2020).
La precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante è prevista dall'art. 2 Cost. che impone il dovere di solidarietà sociale nonché dagli artt. 1175
e 1375 c.c. che sanciscono obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
Nella fattispecie, la anche laddove volesse sostenere che l'operazione di CP_3 bonifico fosse avvenuta su richiesta dalla società correntista, ha comunque svolto un'attività per conto di quest'ultima, nell'esercizio della quale avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nei termini sopra indicati.
Il ragionamento svolto dal Tribunale trova conferma anche con riferimento al fatto illecito extracontrattuale in relazione alla ritenuta cooperazione nell'illecito del terzo, atteso che l'accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla
è espressione di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente CP_3
pagina 14 di 22 della medesima, in quanto tale, idoneo a integrare anche il contestato requisito dell'elemento soggettivo colposo, in relazione all'alto grado di diligenza richiesto.
In sintesi, non avendo la provato di aver esattamente adempiuto e CP_3 comunque di essersi comportata come un accorto banchiere, nel rispetto degli artt.
2 Cost e 1175 e 1375 c.c., a fronte della mancata informazione all'altro legale rappresentante della , di un'operazione anomala, i motivi di appello CP_1 vanno respinti.
II. Ulteriormente, in ipotesi, la ha articolato due motivi di gravame CP_3 con riferimento al danno risarcibile e alla sua quantificazione.
La critica contenuta nel sesto motivo di gravame denuncia un error in iudicando, per avere il Giudice di primo grado erroneamente qualificato il danno e comunque l'assenza di prova del maggiore danno.
In particolare, il motivo è incentrato sull'errato riconoscimento del danno risarcibile, per avere il Tribunale affermato che “Nel caso in esame, nella liquidazione del danno deve tenersi conto che, secondo quanto è incontestato, l'omesso controllo ha determinato la perdita patrimoniale rappresentata dall'intero bonifico effettuato a favore dell'amministratore infedele, senza che sul punto siano state sollevate specifiche contestazioni dalla resistente”, mentre a detta dell'APPELLANTE, tale ratio decidendi non terrebbe conto in primo luogo, del fatto che “al momento del compimento della disposizione di bonifico non vi erano elementi tali da far ritenere che l'operazione fosse in conflitto d'interessi e tale da generare un danno alla società ed in secondo luogo, del fatto che la non si sarebbe CP_1 preoccupata, di offrire elementi atti a qualificare giuridicamente la condotta del come illecita civilmente e penalmente, come invece ritenuto in maniera del CP_2 tutto inedita e assertiva dalla sentenza del Tribunale.
pagina 15 di 22 La Corte – richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla condotta colposa della - rileva l'infondatezza del motivo, ove si consideri che l'ammanco sul CP_3 conto corrente della di una somma così rilevante, certamente riveste i CP_1 caratteri del pregiudizio che può essere provato per presunzioni, al pari del nesso causale tra la condotta della e tale danno. CP_3
Infatti, in primo luogo va ravvisata la violazione dell'obbligo informativo e di protezione ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost. e quindi la condotta omissiva della riveste, infatti, di per sé sola, efficacia causale determinante rispetto al CP_3 danno subito dalla secondo le regole della causalità adeguata, per il CP_1 solo fatto del contatto tra le due.
Inoltre, in applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c. poiché non sussiste una chiara e specifica contestazione sull'entità del bonifico de quo, correttamente il Tribunale ha ritenuto provato il danno sofferto dalla in misura corrispondente all'importo, pari ad € 50.000,00, del bonifico CP_1 emesso su ordine del solo respingendo, invece, la domanda di risarcimento CP_2 di altre voci di danno, pur effettuata dalla predetta società, in quanto il danneggiante è tenuto a risarcire il danno, che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 1223 e 2056 c.c.), “ed appare evidente che parte convenuta non possa farsi carico della situazione debitoria a diverso titolo della società, tanto meno dimostrabile attraverso la invocata CTU”.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. Col settimo motivo la denuncia l'error in iudicando in cui sarebbe CP_3 incorso il giudice di prime cure in punto di interessi.
L'APPELLANTE si duole del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata gravemente ingiusta anche nella statuizione in punto di interessi, affermando: “A pag. 12 il Giudice ritiene il debito di valore, e pertanto condanna la al CP_3
pagina 16 di 22 pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, quarto e quinto comma, c.c. oltre alla rivalutazione monetaria secondo le tabelle ISTAT “dalla data dell'evento dannoso
(25 giugno 2010) alla presente pronuncia […]. Dalla data della presente pronuncia, sulle somme complessivamente riconosciute e determinate in applicazione dei criteri indicati, sono dovuti i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo”.
Tale censura si fonda su un duplice ordine di motivi: sub a) In primo luogo con riferimento alla somma bonificata non è possibile parlare di debito di valore. Siamo infatti in presenza di una somma liquida fin dal principio, di cui la società appellata ha chiesto la restituzione e che costituisce pertanto debito di valuta. La rivalutazione monetaria potrebbe pertanto essere dovuta solo in caso di dimostrazione di un maggior danno subìto (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
14289/2018); cosa che non è avvenuta nel giudizio di primo grado;
sub b) Il secondo ordine di considerazioni riguarda l'erronea applicazione dell'art.
1284, quarto e quinto comma, c.c., o comunque una formulazione di motivazione
e dispositivo equivoca, che ha portato la ad un esborso eccessivo per CP_3 interessi. Il Giudice di primo grado, invece, nel dispositivo, ha statuito che la CP_3
è tenuta a pagare “rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza”. Controparte ha pertanto richiesto gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., fin dal 25.06.2010, sommandoli alla rivalutazione monetaria per il medesimo periodo. Si tratta di una manifesta violazione di Legge, che non trova peraltro alcuna giustificazione nella motivazione della sentenza. A pag. 12, infatti, il Giudice afferma che si debba tenere conto, oltre che degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., “anche della svalutazione monetaria […] secondo le tabelle dell'I.S.T.A.T. […] dalla data dell'evento dannoso”. Pare quindi, a ben vedere, che la decorrenza “dalla data dell'evento dannoso” sia da intendere con riferimento alla sola rivalutazione monetaria (comunque non applicabile al caso di specie), avendo
pagina 17 di 22 gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. una diversa decorrenza chiaramente prevista dalla Legge. Tuttavia, il dispositivo della sentenza è formulato in modo ambiguo, contraddittorio con la motivazione, posto che sembra autorizzare la decorrenza dei suddetti interessi contra legem” (cfr. pagg.36\37 app.)
La Corte ritiene che il motivo sia infondato ove si consideri con particolare riguardo al primo profilo sopra enunciato sub a), che nel caso di specie la condanna al risarcimento del danno deriva da un fatto illecito e quindi la sua natura è quella di debito di valore.
Ciò vale anche per l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, la quale - come nella fattispecie, relativa, come detto, oltre che alla cooperazione colposa nella condotta distrattiva del anche alla violazione degli obblighi informativi - “costituisce, CP_2 al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art.
1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie”. (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
La S.C. con pronuncia n. 24468 del 04/11/2020 ha chiarito, proprio con riferimento al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una
pagina 18 di 22 necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.
Sotto il profilo dell'illecito aquiliano e contrattuale per inadempimento di obblighi non pecuniari, oltre al risarcimento del danno sono quindi dovuti la rivalutazione monetaria progressiva (anno per anno) e gli interessi compensativi dalla data dell'illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sino al saldo effettivo.
Il profilo sub b) risulta invece fondato. Al riguardo si richiama principio di diritto espresso dalla S.C. nella sentenza n. 19063/2023 secondo cui “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
(Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì
pagina 19 di 22 dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1,
c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Dal momento che la si è lamentata proprio dell'eccessiva determinazione CP_3 del saggio degli interessi compensativi ed essendo tale doglianza fondata, reputa il
Collegio di poter parametrare il saggio degli interessi compensativi non a quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. relativa agli interessi nelle obbligazioni pecuniarie maturati dopo la domanda giudiziale, bensì a quello di cui all'art. 1284 comma 1
c.c. tanto più se si consideri che nella motivazione della sentenza innanzi richiamata
(n. 19063/2023) la Cassazione ha chiarito che […]”Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo
i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati...”.
In tal senso dunque la sentenza appellata va riformata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittoriosa la ) le spese CP_1 processuali del doppio grado del giudizio devono essere compensate per ¼ ed essere poste a carico della per la residua parte, nella misura liquidata in CP_3
pagina 20 di 22 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribunale di e
[...] pubblicata il 14/10/2020, così provvede:
- ACCOGLIE IN PARTE l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, CONDANNA l'APPELLANTE al pagamento in favore della predetta società della somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria progressiva
(anno per anno) ed interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali al tasso sopra indicato, sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;
- RESPINGE per il resto l'appello;
- DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate in ragione di ¼ tra le parti e CONDANNA al pagamento in Parte_1 favore di della residua parte delle stesse spese Controparte_1 che si liquidano per l'intero, in € 7.616,00 quelle di primo grado ed in € 6.946,00 quelle del presente grado di giudizio, per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 7.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
pagina 21 di 22 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 706/2021 promossa da:
(CF: ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. PICA ALFIERI GABRIELE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
DONATI LUISELLA (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribuna le di Prato e pubblicata il 14/10/2020
CONCLUSIONI
In data 11.07.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 22 Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 488/2020 pronunciata dal Tribunale di Prato nella persona del Giudice Dott. Michele Sirgiovanni in data 13.10.2020, all'esito della causa civile n. 814/2017 R.G., pubblicata il 14.10.2020 al n. rep. 1376/2020 e mai notificata: - in tesi, accertata e dichiarata la condotta diligente di nell'aver Parte_1 autorizzato la disposizione di bonifico del 25.06.2010 ordinata dal Sig. CP_2 all'epoca socio ed amministratore della rigettare la domanda della Controparte_1 società e condannarla alla restituzione, in favore della Banca, di quanto ricevuto in adempimento della pronuncia di primo grado, oltre interessi;
- in ipotesi, in caso di conferma della sentenza del Tribunale in punto di responsabilità della CP_3 riformare il capo di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, applicando il tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda (10.03.2017) fino a quella della pronuncia di primo grado (14.10.2020) ed il tasso legale da questa data a quella di effettivo soddisfo (23.02.2021), escludendo la rivalutazione monetaria. Conseguentemente, condannare la alla restituzione in favore della della differenza Controparte_1 CP_3 tra quanto percepito a titolo di interessi e rivalutazione monetaria e quanto di sua reale spettanza. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata CP_1
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta ed ivi: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello promosso da Parte_1
in persona del vice direttore generale Dott. e la
[...] Parte_2 conseguente richiesta di riforma della sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribunale di Prato in data 13.10.2020 e pubblicata in data 14.10.2020 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, ex art. 348 bis c.p.c., con conferma della sentenza di primo grado anzidetta di accoglimento della domanda formulata da in persona del legale CP_4 rappresentante Sig. nel merito, rigettare l'appello promosso in tesi ed CP_5 in ipotesi da in persona del vice direttore Parte_1 generale Dott. avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Parte_2
Tribunale di Prato in data 13.10.2020 e pubblicata in data 14.10.2020 e, in genere,
pagina 2 di 22 tutte le domande avanzate nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante Sig. , in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi CP_5 esposti nella narrativa del presente atto, con conferma della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda formulata da in persona del CP_1 legale rappresentante Sig. Vittoria di spese e competenze di entrambi CP_5
i gradi di giudizio”. In via istruttoria. Per quanto occorrer possa - ritenendo questa difesa ricorrere già prova evidente del cattivo operato della banca nel consentire l'operazione di bonifico per cui pende causa, si rinnovano le richieste avanzate in primo grado: - di esibizione, ad opera dell'avversaria, dell'originale ed in maniera integrale del documento 2 siccome costituito da un formato “uso protocollo” privo dei protocolli recanti numero 1/3 e 2/3; - di esibizione, ad opera dell'avversaria, di tutte le contabili di sportello - ma non solo - concernenti le varie operazioni compiute sul conto corrente n. 263 000 003062 55 dal momento della sua apertura e fino all'aprile dell'anno 2012, allorquando diveniva unipersonale (si CP_1 vedano i docc.
1-2 allegati all'atto di citazione) le quali, come noto, non vengono mai consegnate all'utente ma unicamente trattenute dalla banca dopo aver acquisito le dovute sottoscrizioni che, nel caso di specie - si ripete - sono state costantemente apposte da entrambi i soci di Sigg.ri e Controparte_1 CP_2 CP_5
- di esibizione, nei confronti dell'avversaria, te n. 37 s Sig. acceso presso la stessa banca avversaria, dalla quale visione soltanto si CP_2 ren ibile evincere la destinazione dell'importo per cui pende causa, con equivalente richiesta di esibizione dei conti e/o depositi ulteriori dove la medesima è giunta a confluire in seguito, ovvero con indicazione dei soggetti terzi beneficiari, nei confronti dei quali si demanda procedersi con analoga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.; - della prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui ai capitoli 1, 2 e 3 della memoria 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. siccome dirette a dimostrare che l'Istituto di Credito conoscesse anche le difficoltà economiche di nonché il sicuro carattere esemplificativo, ma non CP_1 esaustivo, dell iportate in atto costitutivo e qualificate come di straordinaria amministrazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 488/2020 pubblicata il 14/10/2020, il Tribunale di Prato, ha così deciso:
“a) condanna la banca convenuta, nei limiti e per le causali indicati in motivazione, al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 50.000,00, con rivalutazione
pagina 3 di 22 ed interessi di cui all'art 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo pagamento;
b) condanna, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in complessive € 13.430,00, per compenso di avvocato ed €
812,98 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda introdotta con atto di citazione, notificato il 10 marzo 2017 dalla con cui aveva convenuto, innanzi CP_1 al Tribunale di Prato, la , (incorporante Parte_1 per fusione la Controparte_6
), per far accertare e dichiarare l'invalidità della disposizione di bonifico,
[...] dell'importo di € 50.000,00, autorizzata sul c/c n. 263 000 003062-55 ad essa intestato ed effettuata a firma dell'amministratore con conseguente CP_2 condanna della al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria, in favore della società attrice, in tesi a titolo di responsabilità contrattuale, in ipotesi a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La aveva premesso: di essere una società unipersonale fino al 2012 CP_1 era costituita da due soci, e , che l'avevano amministrata CP_5 CP_2 in via congiunta;
di avere intrattenuto, da oltre un decennio, con la
[...]
, un rapporto di conto Controparte_6 corrente identificato col n. 263000003062-55; che ogni operazione di rilievo economico era stata effettuata con firma congiunta da entrambi i soci, circostanza a conoscenza dell'Istituto di credito, in quanto così regolata in tutti i precedenti rapporti, compresi il conto corrente n. 3062; che il 25.06.2010, la aveva CP_3 inspiegabilmente eseguito un bonifico bancario dell'importo di € 50.000,00 a favore pagina 4 di 22 di , esclusivo sottoscrittore della relativa contabile, con addebito sul CP_2 conto corrente della società, nonostante fossero note alla Banca le difficoltà personali del e delle società di cui faceva parte. CP_2
A detta dell'attrice era configurabile pertanto la responsabilità della per la CP_3 condotta posta in essere, contraria all'art 1856 c.c., che integrava una cooperazione colposa nell'illecito commesso dal predetto amministratore della società in contrasto con l'obbligo di fedeltà e quindi la richiesta di un danno risarcibile.
Si era costituita la Controparte_7 che aveva contestato gli addebiti ad essa mossi da parte attrice,
[...] chiedendo il rigetto della domanda, poiché a suo dire non sussisteva alcuna propria responsabilità avendo essa sempre avuto un comportamento corretto: infatti, la disposizione di bonifico effettuata a sola firma di in data 25.06.2010 CP_2 non esorbitava dalle funzioni dell'amministratore, né era in contrasto con l'oggetto sociale, in quanto nella causale dell'operazione vi era la dicitura “Anticipo socio”, in grado di apparire, a prima vista, conforme all'attività di riparto degli utili, tipica dell'esercizio di un'attività di impresa in forma societaria. Pertanto, a detta della convenuta, la propria assenza di colpa avrebbe dovuto far venir meno anche qualsiasi censura a titolo di cooperazione colposa nell'illecito dell'amministratore e dunque a titolo di responsabilità extracontrattuale, difettandone gli elementi costitutivi.
A fronte della propria condanna, con atto di citazione, regolarmente notificato, la
(di seguito CCC o BANCA o anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, articolati sotto vari profili:
pagina 5 di 22 1) Erronea condanna della al pagamento in favore dell'attrice, della somma CP_3 di € 50.000,00, con rivalutazione ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza - Erroneo esame del materiale probatorio in atti, eccedendo per alcuni aspetti in ultra-petizione, laddove aveva ritenuto sussistente la responsabilità della nella causazione di un danno alla società attrice, CP_3 quantificandolo nella somma oggetto di una disposizione di bonifico autorizzata su firma di uno solo dei soci amministratori - Contraddittorietà della decisione;
2) Sulla correttezza dell'operato della in base all'atto costitutivo della CP_3
- La valutazione del primo Giudice sulla conformità dell'operazione Controparte_1 all'oggetto sociale;
3) Sulla correttezza dell'operato della in base alla documentazione bancaria CP_3 sottoscritta dalla Controparte_1
4) Sull'assenza di colpa della per non manifesta anomalia dell'operazione - CP_3
Contraddittorietà della sentenza di primo grado e travisamento dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità;
5) Sul fatto illecito del vizio di ultra-petizione; in ogni caso, assenza di prova CP_2 nel merito - Impossibilità di addebito alla per cooperazione colposa;
CP_3
6) Sull' erronea qualificazione del danno e comunque assenza di prova del maggior danno;
7) Sull' erronea statuizione in punto di applicazione di interessi e rivalutazione -
Erronea qualificazione della somma liquidata come debito di valore.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel pagina 6 di 22 merito, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, sono infondate le eccezioni di rito sollevate dalla CP_1 atteso che il proposto appello, sebbene ai limiti dell'ammissibilità, comunque contiene i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c., per quanto espresso dalla sentenza n. 27199/17 delle S.U. della Cassazione. Del pari va respinta anche l'eccepita inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. previgente, del c.d. “filtro in appello”, superata dal passaggio in decisione della lite.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame va esaminata congiuntamente a quella dedotta nei successivi motivi due, tre, quattro
e cinque, stante la connessione degli argomenti con cui, sostanzialmente,
l'APPELLANTE contesta la decisione impugnata, per aver il Tribunale ritenuto sussistente l'inadempimento della dagli obblighi di CP_3 diligenza dell'accorto banchiere, sulla stessa gravanti e, per tale via, responsabile sia contrattualmente, sia per fatto illecito in relazione alla cooperazione colposa nella condotta illecita extracontrattuale posta in essere da terzi.
A sostegno della chiesta riforma, CCC nello specifico sostiene che:
pagina 7 di 22 sub 1) il primo Giudice avrebbe preso in considerazione elementi ben diversi e non sottoposti dalla alla sua attenzione quali: l'asserita presenza di CP_1 un'appropriazione indebita, un conflitto di interessi rilevante;
l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 1394 c.c., e anche a voler ipotizzare che tali elementi potessero essere inclusi nella causa petendi già introdotta dalla , tuttavia gli stessi CP_1 sarebbero stati mal interpretati dal giudicante;
sub 2) sussisterebbe una contraddizione nella motivazione della decisione laddove il Tribunale avrebbe ritenuto dapprima l'assenza di responsabilità della e CP_3
l'avrebbe poi condannata alla restituzione dell'importo di cui al bonifico in parola;
risulterebbe incomprensibile che la medesima condotta potesse essere giuridicamente qualificata come illecito (penale), in assenza di specifica prova da parte della società correntista. Non si potrebbe del pari ritenere corretto il richiamo all'indimostrato conflitto d'interessi del in quanto la era CP_2 CP_1 composta all'epoca da due soci, entrambi amministratori, i quali in precedenza avevano dato corso ad operazioni analoghe, senza sollevare alcuna perplessità in merito. Inoltre, l'atto compiuto in conflitto d'interessi, per essere annullabile ex art. 1394 c.c., avrebbe dovuto essere almeno potenzialmente pregiudizievole per la società, ma la circostanza non era emersa dalle prove raccolte in primo grado. sub 3) la decisione sarebbe errata anche sotto il profilo della cooperazione colposa e quindi, nessun addebito avrebbe potuto essere attribuito alla sia perché CP_3 mancherebbe la colpa, sia perché i fatti su cui la colpa avrebbe dovuto basarsi erano stati rilevati per la prima volta dal Giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sia perché comunque non era stata provata l'esistenza di un fatto illecito altrui in cui la avrebbe cooperato. CP_3
Ciò premesso la Corte ritiene che le argomentazioni critiche espresse nei motivi d'appello innanzi riportati siano infondate non essendo tali da contrariare le condivisibili statuizioni del primo Giudice.
pagina 8 di 22 Per priorità logico-giuridica va esaminata la censura con cui l'APPELLANTE lamenta un vizio di nullità della decisione sostenendo che la stessa sarebbe stata emessa ultra petita partium, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
La censura va disattesa non ravvisando il Collegio nella decisione impugnata la sussistenza del vizio di ultra-petizione.
A tale riguardo, va osservato che la domanda originariamente formulata dalla con l'atto di citazione era abbastanza ampia per cui l'interpretazione CP_1 della stessa da parte del Giudice certamente ricomprendeva gli argomenti posti poi alla base della sua decisione.
Nell'atto introduttivo la , invero, aveva riportato i fatti di causa e CP_1 allegato la responsabilità della per la condotta dalla stessa posta in essere, CP_3 contraria ai suoi obblighi e per avere essa con detta condotta, colposamente cooperato nell'illecito commesso dall'amministratore della società, in contrasto con l'obbligo di fedeltà del medesimo verso quest'ultima.
Il Tribunale si è quindi limitato ad interpretare la realtà dei fatti narrati e tratto le dovute conseguenze, applicando le norme di diritto e i principi giurisprudenziali di legittimità e merito giuridiche che regolano la materia, senza, tuttavia, violare le emergenze processuali e incorrere nel vizio motivazionale come sosterebbe l'APPELLANTE.
Rileva ancora la Corte che l'infondatezza del motivo in argomento emerge anche dall'esame delle difese svolte dalla con la memoria ex art. 183 c.p.c., n.2 CP_3
c.p.c. (cfr.pag.7, mem.), laddove ha allegato “Di conseguenza, è infondata anche
l'ulteriore contestazione mossa alla Banca, quella a titolo di cooperazione colposa nell'illecito dell'amministratore…”, per cui la decisione del Tribunale nel valutare gli detti elementi non è viziata ex art.112 c.p.c.
pagina 9 di 22 Il Tribunale, correttamente, attraverso un minuzioso esame dei fatti di causa interpretati nel solco della giurisprudenza di legittimità (sent. Cass. n. 7956 del
31.3.2010) e in parte richiamando anche la dottrina, ha ritenuto che la responsabilità della fosse ravvisabile nel dovere di esecuzione del contratto CP_3 secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario e quindi sulla medesima, alla quale la società aveva affidato i propri depositi.
Del pari, la decisione non può ritenersi contraddittoria, come sosterrebbe la CP_3 che non coglie il nucleo della stessa, laddove si consideri che, a pag. 7, il Tribunale
- dopo aver analizzato i vari aspetti della vertenza quali: l'interpretazione del contratto di C/C n.3062/55, la ricostruzione della volontà contrattuale, la non opponibilità ai terzi in buona fede della limitazioni della rappresentanza (cfr. par.1\2) - ha motivato che : “ Sulla scorta di tali considerazioni, può convenirsi con la difesa della banca convenuta che la stessa circostanza della presenza di altri bonifici a firma congiunta, aventi identica causale e non contestati, dimostra
l'assenza di indicazioni in tal senso desumibili dalla indicazione “finanziamento socio”, e quindi non consente di qualificare l'atto come certamente estraneo all'oggetto sociale, anche se rileva comunque ai fini della valutazione della condotta della banca, per come si avrà modo di seguito di spiegare”.
Il primo giudice quindi, ha fatto discendere la responsabilità della in ragione CP_3 del fatto che quest'ultima – su cui gravava il relativo onere probatorio – prima di consentire ad un'operazione anomala siffatta, avrebbe dovuto informare la
, in considerazione del dovere di protezione dell'altro CP_1 contraente, afferente all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.
Nondimeno, rispetto a tale condivisibile decisione, la si limita a negare, CP_3 apoditticamente, la propria responsabilità, sostenendo che l'operazione non fosse da considerare “anomala” e non contrastando, con argomenti specifici, tale ratio
pagina 10 di 22 decidendi, se non riproponendo le stesse difese di primo grado richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice nei paragrafi i e 2 (pagg.4-6).
Per una migliore comprensione appare utile richiamare i passaggi motivazionali del
Tribunale (cfr. parg.3 pagg. 8-13): “Invero, se anche il era munito del CP_2 potere rappresentativo della di sottoscrivere disgiuntamente Controparte_1 ordine di bonifico, in concreto la condotta posta in essere della banca non appare conforme alla diligenza contrattuale, integrata dagli obblighi accessori di buona fede.
Tale convinzione era originata dal fatto che “la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass., sez. III, n 11123/2015). Da lungo tempo oramai la giurisprudenza […] ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela. […] In altri termini è stato ritenuto che per il carattere dell'attività svolta dalle banche è dovuto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili. Merita di essere sottolineata quell'attenta dottrina che ha tratto dagli art. 1218 e 2729 c.c. spunto per ritenere sussistenti i presupposti di una vera e propria presunzione di responsabilità della banca in caso di azione diretta a far dichiarare l'inadempimento contrattuale invertendo altresì l'onere della prova: spetterà quindi alla banca, utilizzando ogni mezzo di prova, dimostrare di aver adottato la diligenza necessaria
pagina 11 di 22 sufficiente a dimostrare il proprio adempimento…. Ora, dai fatti allegati, non oggetto di specifiche contestazioni, è chiaramente risultato come nel caso di specie il bonifico abbia rappresentato lo strumento per sottrarre dal patrimonio sociale una somma di importo considerevole a beneficio personale dell'amministratore, con rilevanza sia sul piano penale, configurando la fattispecie di reato di cui all'art 646
c.p., che dal punto di vista strettamente civilistico, integrando inadempimento ai doveri di fedeltà gravanti sull'amministratore […]
Quindi il Tribunale applicando al caso concreto la struttura negoziale del mandato, ha ritenuto “che non può non essere considerato che l'ordine di bonifico … era palesemente viziato, in quanto configurava atto negoziale in evidente conflitto di interessi, e già in astratto per ciò solo potenzialmente suscettibile di essere annullato, ai sensi dell'art 1394 c.c.
Dando, nella situazione concreta, particolare rilievo alla circostanza […] “che analoghe operazioni del medesimo tenore siano state adottate attraverso la sottoscrizione congiunta, aggrava la condotta della banca che vi ha dato esecuzione dal punto di vista degli obblighi di diligenza professionale che qualificano l'elemento soggettivo della colpa. Secondo il perimetro interpretativo sopra richiamato, il contegno della banca, di fronte ad una operazione anomala, risulterebbe già di per sé idoneo ad integrare ipotesi di responsabilità aquiliana per lesione del diritto di credito del correntista, attuata nella forma della cooperazione colposa del terzo all'inadempimento da parte dell'amministratore del proprio obbligo di fedeltà nei riguardi della società amministrata, reso possibile appunto dal comportamento colposo della banca. Entro lo schema dell'art. 2043 c.c., il danno ingiusto suscettibile di risarcimento, infatti, anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, etiologicamente riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato, ogni qual volta il comportamento del terzo abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto (Cass.13 giugno 2006, n. 13673)”.
pagina 12 di 22 L'indagine del Tribunale, come indicato dalla S.C. attraverso i principi espressi nella sentenza Cass. n. 7956/2010, è proseguita anche in relazione ad una responsabilità contrattuale della “il comportamento della banca appare produttivo, per la CP_3 banca stessa, di responsabilità contrattuale. […] Anche nella presente vicenda, il dovere di protezione dell'altro contraente, afferente all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, avrebbe dovuto indurre la banca, prima di consentire ad operazioni siffatte, ad informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva. La banca, dando esecuzione all'ordine di bonifico, ha in definitiva favorito un'operazione in evidente conflitto di interessi , in quanto avente ad oggetto un trasferimento di somme a favore dello stesso ordinante, finalizzato
a consentire l'illecito dell'amministratore in danno della società, non può perciò non configurare un'ipotesi di violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'adempimento del mandato conferito alla banca medesima con il contratto di conto corrente, tanto più in relazione alle disposizioni impartite congiuntamente dagli amministratori in ipotesi analoghe. Tutto ciò appare sufficiente a giustificare
l'addebito di responsabilità a carico della banca”.
La Corte ritiene corretto quanto argomentato dal Tribunale in ordine alla violazione sia del principio del neminem laedere, sia del principio di buona fede contrattuale, laddove la ha dato corso all'ordine impartito, pur in assenza di una previa CP_3 informazione alla società, in persona dell'amministratore diverso da quello CP_5
(il che aveva posto in essere l'operazione manifestamente lesiva. CP_2
La sentenza di primo grado si sottrae alla censura prospettata, avendo il giudice di prime cure correttamente inquadrato il comportamento della oltre che nello CP_3 schema della responsabilità aquiliana, in quello della responsabilità contrattuale, in violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. correttamente, avendo accertato sia l'esecuzione, da parte della della CP_3
pagina 13 di 22 disposizione impartita solo da uno dei due soci sul conto corrente della , CP_1 pur in presenza di una circostanza anomala, idonea a ledere l'interesse di quest'ultima sia la mancata relativa preventiva informazione specifica della medesima società correntista prima della sua esecuzione di tale anomala disposizione di bonifico.
Rilevasi al riguardo che, come da costante insegnamento della S.C. la responsabilità contrattuale della Banca, “è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n.
29711 del 29/12/2020).
La precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante è prevista dall'art. 2 Cost. che impone il dovere di solidarietà sociale nonché dagli artt. 1175
e 1375 c.c. che sanciscono obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
Nella fattispecie, la anche laddove volesse sostenere che l'operazione di CP_3 bonifico fosse avvenuta su richiesta dalla società correntista, ha comunque svolto un'attività per conto di quest'ultima, nell'esercizio della quale avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nei termini sopra indicati.
Il ragionamento svolto dal Tribunale trova conferma anche con riferimento al fatto illecito extracontrattuale in relazione alla ritenuta cooperazione nell'illecito del terzo, atteso che l'accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla
è espressione di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente CP_3
pagina 14 di 22 della medesima, in quanto tale, idoneo a integrare anche il contestato requisito dell'elemento soggettivo colposo, in relazione all'alto grado di diligenza richiesto.
In sintesi, non avendo la provato di aver esattamente adempiuto e CP_3 comunque di essersi comportata come un accorto banchiere, nel rispetto degli artt.
2 Cost e 1175 e 1375 c.c., a fronte della mancata informazione all'altro legale rappresentante della , di un'operazione anomala, i motivi di appello CP_1 vanno respinti.
II. Ulteriormente, in ipotesi, la ha articolato due motivi di gravame CP_3 con riferimento al danno risarcibile e alla sua quantificazione.
La critica contenuta nel sesto motivo di gravame denuncia un error in iudicando, per avere il Giudice di primo grado erroneamente qualificato il danno e comunque l'assenza di prova del maggiore danno.
In particolare, il motivo è incentrato sull'errato riconoscimento del danno risarcibile, per avere il Tribunale affermato che “Nel caso in esame, nella liquidazione del danno deve tenersi conto che, secondo quanto è incontestato, l'omesso controllo ha determinato la perdita patrimoniale rappresentata dall'intero bonifico effettuato a favore dell'amministratore infedele, senza che sul punto siano state sollevate specifiche contestazioni dalla resistente”, mentre a detta dell'APPELLANTE, tale ratio decidendi non terrebbe conto in primo luogo, del fatto che “al momento del compimento della disposizione di bonifico non vi erano elementi tali da far ritenere che l'operazione fosse in conflitto d'interessi e tale da generare un danno alla società ed in secondo luogo, del fatto che la non si sarebbe CP_1 preoccupata, di offrire elementi atti a qualificare giuridicamente la condotta del come illecita civilmente e penalmente, come invece ritenuto in maniera del CP_2 tutto inedita e assertiva dalla sentenza del Tribunale.
pagina 15 di 22 La Corte – richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla condotta colposa della - rileva l'infondatezza del motivo, ove si consideri che l'ammanco sul CP_3 conto corrente della di una somma così rilevante, certamente riveste i CP_1 caratteri del pregiudizio che può essere provato per presunzioni, al pari del nesso causale tra la condotta della e tale danno. CP_3
Infatti, in primo luogo va ravvisata la violazione dell'obbligo informativo e di protezione ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost. e quindi la condotta omissiva della riveste, infatti, di per sé sola, efficacia causale determinante rispetto al CP_3 danno subito dalla secondo le regole della causalità adeguata, per il CP_1 solo fatto del contatto tra le due.
Inoltre, in applicazione del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c. poiché non sussiste una chiara e specifica contestazione sull'entità del bonifico de quo, correttamente il Tribunale ha ritenuto provato il danno sofferto dalla in misura corrispondente all'importo, pari ad € 50.000,00, del bonifico CP_1 emesso su ordine del solo respingendo, invece, la domanda di risarcimento CP_2 di altre voci di danno, pur effettuata dalla predetta società, in quanto il danneggiante è tenuto a risarcire il danno, che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 1223 e 2056 c.c.), “ed appare evidente che parte convenuta non possa farsi carico della situazione debitoria a diverso titolo della società, tanto meno dimostrabile attraverso la invocata CTU”.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. Col settimo motivo la denuncia l'error in iudicando in cui sarebbe CP_3 incorso il giudice di prime cure in punto di interessi.
L'APPELLANTE si duole del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata gravemente ingiusta anche nella statuizione in punto di interessi, affermando: “A pag. 12 il Giudice ritiene il debito di valore, e pertanto condanna la al CP_3
pagina 16 di 22 pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, quarto e quinto comma, c.c. oltre alla rivalutazione monetaria secondo le tabelle ISTAT “dalla data dell'evento dannoso
(25 giugno 2010) alla presente pronuncia […]. Dalla data della presente pronuncia, sulle somme complessivamente riconosciute e determinate in applicazione dei criteri indicati, sono dovuti i soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo”.
Tale censura si fonda su un duplice ordine di motivi: sub a) In primo luogo con riferimento alla somma bonificata non è possibile parlare di debito di valore. Siamo infatti in presenza di una somma liquida fin dal principio, di cui la società appellata ha chiesto la restituzione e che costituisce pertanto debito di valuta. La rivalutazione monetaria potrebbe pertanto essere dovuta solo in caso di dimostrazione di un maggior danno subìto (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
14289/2018); cosa che non è avvenuta nel giudizio di primo grado;
sub b) Il secondo ordine di considerazioni riguarda l'erronea applicazione dell'art.
1284, quarto e quinto comma, c.c., o comunque una formulazione di motivazione
e dispositivo equivoca, che ha portato la ad un esborso eccessivo per CP_3 interessi. Il Giudice di primo grado, invece, nel dispositivo, ha statuito che la CP_3
è tenuta a pagare “rivalutazione e interessi di cui all'art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza”. Controparte ha pertanto richiesto gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., fin dal 25.06.2010, sommandoli alla rivalutazione monetaria per il medesimo periodo. Si tratta di una manifesta violazione di Legge, che non trova peraltro alcuna giustificazione nella motivazione della sentenza. A pag. 12, infatti, il Giudice afferma che si debba tenere conto, oltre che degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., “anche della svalutazione monetaria […] secondo le tabelle dell'I.S.T.A.T. […] dalla data dell'evento dannoso”. Pare quindi, a ben vedere, che la decorrenza “dalla data dell'evento dannoso” sia da intendere con riferimento alla sola rivalutazione monetaria (comunque non applicabile al caso di specie), avendo
pagina 17 di 22 gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. una diversa decorrenza chiaramente prevista dalla Legge. Tuttavia, il dispositivo della sentenza è formulato in modo ambiguo, contraddittorio con la motivazione, posto che sembra autorizzare la decorrenza dei suddetti interessi contra legem” (cfr. pagg.36\37 app.)
La Corte ritiene che il motivo sia infondato ove si consideri con particolare riguardo al primo profilo sopra enunciato sub a), che nel caso di specie la condanna al risarcimento del danno deriva da un fatto illecito e quindi la sua natura è quella di debito di valore.
Ciò vale anche per l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, la quale - come nella fattispecie, relativa, come detto, oltre che alla cooperazione colposa nella condotta distrattiva del anche alla violazione degli obblighi informativi - “costituisce, CP_2 al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art.
1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie”. (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020).
La S.C. con pronuncia n. 24468 del 04/11/2020 ha chiarito, proprio con riferimento al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una
pagina 18 di 22 necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”.
Sotto il profilo dell'illecito aquiliano e contrattuale per inadempimento di obblighi non pecuniari, oltre al risarcimento del danno sono quindi dovuti la rivalutazione monetaria progressiva (anno per anno) e gli interessi compensativi dalla data dell'illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. sino al saldo effettivo.
Il profilo sub b) risulta invece fondato. Al riguardo si richiama principio di diritto espresso dalla S.C. nella sentenza n. 19063/2023 secondo cui “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
(Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì
pagina 19 di 22 dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1,
c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”.
Dal momento che la si è lamentata proprio dell'eccessiva determinazione CP_3 del saggio degli interessi compensativi ed essendo tale doglianza fondata, reputa il
Collegio di poter parametrare il saggio degli interessi compensativi non a quello di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. relativa agli interessi nelle obbligazioni pecuniarie maturati dopo la domanda giudiziale, bensì a quello di cui all'art. 1284 comma 1
c.c. tanto più se si consideri che nella motivazione della sentenza innanzi richiamata
(n. 19063/2023) la Cassazione ha chiarito che […]”Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo
i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati...”.
In tal senso dunque la sentenza appellata va riformata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittoriosa la ) le spese CP_1 processuali del doppio grado del giudizio devono essere compensate per ¼ ed essere poste a carico della per la residua parte, nella misura liquidata in CP_3
pagina 20 di 22 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 488/2020 emessa dal Tribunale di e
[...] pubblicata il 14/10/2020, così provvede:
- ACCOGLIE IN PARTE l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, CONDANNA l'APPELLANTE al pagamento in favore della predetta società della somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria progressiva
(anno per anno) ed interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma
1 c.c. dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché dei soli interessi legali al tasso sopra indicato, sull'importo complessivo dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;
- RESPINGE per il resto l'appello;
- DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate in ragione di ¼ tra le parti e CONDANNA al pagamento in Parte_1 favore di della residua parte delle stesse spese Controparte_1 che si liquidano per l'intero, in € 7.616,00 quelle di primo grado ed in € 6.946,00 quelle del presente grado di giudizio, per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 7.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
pagina 21 di 22 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22