Art. 17. Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all' articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'articolo 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall' articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall' articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1 luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo. (1) (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto che "il fondo di cui al presente articolo 17, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003".
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 20 gennaio 2006, n. 107 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 , ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 , continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 223,12 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2005;
b) euro 9,56 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il fondo di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 , ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 , e dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 , continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2007; b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2007.
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.
Nell'ambito del fondo di cui al comma l una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il fondo di cui al presente articolo continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2009.
e la retribuzione di risultato 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all' articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'articolo 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall' articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall' articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1 luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo. (1) (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto che "il fondo di cui al presente articolo 17, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003".
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 20 gennaio 2006, n. 107 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 , ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 , continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 223,12 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2005;
b) euro 9,56 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere sulla competenza 2006." -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il fondo di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114 , ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144 , e dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107 , continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2007; b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dal 31 dicembre 2007.
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.
Nell'ambito del fondo di cui al comma l una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 13 agosto 2010, n. 206 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il fondo di cui al presente articolo continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2009.