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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 246/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa,
sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e Giuseppe Angelo
Rizzo;
- Attore;
contro
, in persona del sindaco pro tempore, sito in , via Crisa Controparte_1 Controparte_2 CP_1
n. 280, P. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda;
P.IVA_2
- Convenuto
avente a OGGETTO
pagina 1 di 15 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.852.465,97 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre
[...]
interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il
, a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 1.852.465,97, quale saldo Parte_1
dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno
dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo. Con il favore delle spese” In sede di precisazione delle conclusioni, così la curatela attrice: “- in via preliminare, revocare l'ordinanza del 14 luglio 2024, e
ammettere le richieste istruttore della Curatela come indicate nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 28.11.2023, e cioè: 1) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del Controparte_1
di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le
attività di raccolta effettuate dalla;
2) ammettersi CTU contabile al fine di verificare la Parte_1
esatta quantificazione dell'importo ancora dovuto dal convenuto alla società fallita, tenendo CP_1
conto delle contestazioni dell'amministrazione convenuta in ordine alla correttezza degli importi
richiesti e alla luce dei pagamenti eseguiti dall'amministrazione convenuta;
3) nel merito accogliere la
domanda così come proposta con l'atto di citazione”.
Parte convenuta: “1- In accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo primo, dichiarare
l'inesistenza, la nullità o comunque annullare e/o dichiarare inefficace la notifica dell'atto introduttivo
del giudizio inviato dall'attore all'indirizzo “ ssoro.en.it”, poiché non notificato Email_1 CP_1
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dichiarando, per l'effetto, la nullità della notifica e del
giudizio introdotto.
2- in subordine, sempre preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di cui al pagina 2 di 15 superiore motivo secondo, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Enna Adito in favore del
Tribunale delle Imprese di Palermo, competente per materia e per territorio.
3- Ancora
preliminarmente ed in subordine, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo terzo,
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione e delle
domande spiegate per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art.
32 dello Statuto della 4- In ultimo ed ancora preliminarmente, in accoglimento Parte_1
dell'eccezione di cui al superiore motivo quarto, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva
e soggettiva, si chiede al Decidente di voler disporre, anche ai sensi dell'art. 274 c.p., la riunione del
presente giudizio, avente nr. 246/2022 RG a quello, più vecchio, avente nr. 1197/2021 RG, chiamato
per l'udienza del 21/07/2022 sempre innanzi all'Ill.mo Giudice Dott. Marco Pennisi. NEL MERITO: 5-
In accoglimento dei motivi quinto e sesto, stante l'inesistenza di un valido piano d'abito e dei servizi di
cui alle fatture chieste in pagamento, considerata altresì l'inesistenza di qualsivoglia convenzione e/o
contratto di servizio ex art. 32 Statuto e l'omessa fatturazione e/o comunicazione di tali documenti
posti a fondamento del credito ex art. 34 Statuto, dichiarare inammissibili, improponibili, inaccoglibili
o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate le domande proposte dalla Curatela nei
confronti del , dichiarando per l'effetto l'inesistenza di debiti del Controparte_1 Controparte_1
nei confronti della Curatela di 6- Sempre nel merito, in subordine, in accoglimento del Pt_1
motivo settimo, dichiarare l'inesistenza di obblighi di pagamento in capo al o Controparte_1
comunque l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inesigibilità di qualsiasi pretesa creditoria azionata dalla
Curatela verso il , anche per effetto delle norme sulla forma scritta dei contratti con Controparte_1
la P.A. e delle norme sulla contabilità degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), R.D. 827 del 1924
e R.D. 2440 del 1923 7- Ancora in subordine, in accoglimento dei soprariportati motivi ottavo e nono,
dichiarare, ai sensi dell'art. 2949 c.c. o dell'art. 2948 c.c., la completa l'estinzione di qualsivoglia
diritto di credito azionato dalla Curatela nei confronti del per intervenuta Controparte_1
pagina 3 di 15 prescrizione quinquennale, o, in subordine, per intervenuta estinzione decennale ex art. 2946 c.c.,
dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento del 8- Sempre nel merito, in via CP_1
gradata, in accoglimento dei soprariportati motivi decimo e undicesimo, dichiarare l'inesistenza e/o
l'omessa esecuzione dei servizi oggi richiesti in pagamento o, in subordine, dichiarare il grave
inadempimento della nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017, così accogliendo Parte_1
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta e dal confermando, per l'effetto, CP_1
l'inesistenza di alcun debito del verso 9- in subordine, in accoglimento del CP_1 Pt_1
soprariportato motivo dodicesimo, dichiarare che il ha corrisposto tutto quanto Controparte_1
dovuto alla per i servizi resi, mandandolo assolto da ogni obbligo di pagamento o, in Pt_1
subordine, compensando o comunque decurtando il debito eventualmente ritenuto esistente in capo al
con tutte le somme dal medesimo sostenute dal 2010 al 2017 fino alla concorrenza Controparte_1
della somma di euro ben 4.702.814,14 (quattromilionisettecentoduemilaottocentoquattordici/14) (€
4.164.732 + € 538.081,92 = € 4.702.814,14), come premessa analiticamente determinata ed in atti
documentata. 10- Ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo tredicesimo,
dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al e Controparte_1
l'inapplicabilità dell'invocato principio di sussidiarietà, riconoscendosi l'inderogabilità delle norme in
materia di contabilità pubblica e di validità degli atti e dei contratti con la P.A. 11- Gradatamente,
ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo quattordicesimo, dichiarare in primis
l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti del
, per difeso di legittimazione passiva di quest'ultimo; in subordine dichiarare che Controparte_1
detta domanda è comunque inammissibile e/o improponibile o comunque infondata in fatto ed errata in
diritto per difetto di tutti i requisiti ed i presupposti di legge, mandando assolto il Controparte_1
qua qualsivoglia obbligo di pagamento e/o indennizzo;
in estremo subordine dichiarare comunque che
la proposta azione di arricchimento senza causa è prescritta. 12- in estremo subordine, dichiarare
pagina 4 di 15 parimenti improponibile o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di pagamento degli
interessi morati spiegata dalla Curatela, difettandone del tutto i presupposti. 13- In ultimo, rigettare
comunque le domande avanzate dalla Curatela nei confronti del e dichiarare in Controparte_1
ogni caso l'inesistenza di qualsiasi debito del nei confronti della Curatela. 14- Con vittori di CP_1
spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
La Curatela del conviene in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.852.465,97 a titolo di corrispettivo del servizio relativo al ciclo dei rifiuti che la società avrebbe nel Parte_1 Pt_2
territorio del convenuto secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti CP_1
normativi che hanno disciplinato, nel tempo, la materia.
In subordine il Fallimento attore chiede la condanna dell'ente locale convenuto a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legati al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice deduce: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito unitamente ad Controparte_1
altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
pagina 5 di 15 della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il , è stato espletato da Controparte_1
la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in Parte_1
favore del convenuto, parte delle quali, rimaste non pagate;
d) che pertanto il CP_1 CP_1
è debitore nei confronti dell'ora fallita della somma di €
[...] Parte_1
1.852.465,97, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società ha emesso Parte_1
per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di . CP_1
Il convenuto contesta la domanda chiedendone il rigetto. Formula, in particolare, eccezioni di CP_1
rito, quale l'incompetenza del tribunale di Enna in favore del Tribunale Sezione Specializzata per le
Imprese di Palermo, nonché la cognizione arbitrale per previsione statutaria, ed eccezioni di merito, tra le quali quella relativa all'inadempimento dell'attrice rispetto ai servizi legati al ciclo dei rifiuti, i cui costi, invece, sarebbero stati sostenuti in parte dallo stesso comune convenuto (il quale avrebbe pagato il personale, e talvolta anche i mezzi legati al ciclo dei rifiuti, incaricando anche specifiche imprese)
proprio a fronte dell'inefficienza della società e quella relativa all'assenza di prova alcuna in Pt_1
ordine alle specifiche prestazioni rese e al loro valore economico (recte, ai costi) non potendo far fede alcuna la documentazione versata in atti dalla curatela attrice.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, devesi rilevare che è infondata l'eccepita sussistenza della cognizione arbitrale,
sostenuta dal . Controparte_1
L'eccezione argomenta dall' art. 32 dello Statuto della società , ai sensi del quale: “Tutte le Pt_1
controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere
assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o
contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento
della Camera Arbitrale di Conciliazione di Enna o in mancanza secondo il Regolamento della Camera
pagina 6 di 15 Arbitrale di Conciliazione del territorio più vicino. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un
arbitro/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale
deciderà secondo diritto”.
Senonché, la controversia non appare rientrare nella previsione statutaria.
Segnatamente, difatti, la controversia in esame non attiene a rapporti sociali in quanto parte attrice agisce non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto, sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore.
In altri termini il viene convenuto in giudizio come fruitore delle prestazioni Controparte_1
inerenti al ciclo dei rifiuti.
Infondata è altresì l'eccepita incompetenza del tribunale di Enna in favore del Tribunale di Palermo-
Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto come segue: “Il presente contenzioso, dunque,
ha ad oggetto il ritenuto inadempimento di obblighi nascenti dal contratto di società in essere tra
e il socio , materia che si appartiene e rientra certamente nella Parte_1 Controparte_1
competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, come prevista e regolata dall'art. 3, comma 2°,
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, laddove è previsto espressamente che: Le sezioni
specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società … per le cause e i procedimenti: a)
relativi a rapporti societari … f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di
rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando
una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati
affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario comma 3°. Le sezioni
specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
pagina 7 di 15 connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Come si è detto, anzitutto, la controversia non riguarda rapporti societari, attendo invece al rapporto di scambio di un servizio contro un prezzo.
In secondo luogo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, CP_1
contraddittoriamente, nega l'esistenza di un contratto, va anche rilevato che non esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Ne segue, in terzo luogo, che la causa in esame nemmeno può dirsi connessa con quelle aventi a oggetto rapporti societari o negozi di rilevanza comunitaria.
Venendo al merito della controversia, si ritiene che questa possa essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31),
costituita dalla carente prova dell'an delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del
quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non assolve all'onere probatorio su di essa gravante.
pagina 8 di 15 Invero, quantunque la medesima attrice precisa la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in favore dei Comuni Parte_1
sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di propria competenza
nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare
l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria
società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con
adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società
d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice, tuttavia, non dà
prova dei servizi resi, dell'entità degli stessi e dei relativi costi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevate, segnatamente, che la giurisprudenza condivisibilmente ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
pagina 9 di 15 un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo
prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione
dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”
(così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005).
Tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
pagina 10 di 15 Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.
In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, essendo un ente locale fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_1
pagina 11 di 15 stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
Si noti, sul punto, che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse, mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non viene articolato alcun idoneo mezzo istruttorio volto a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
La prova, difatti, non viene raggiunta nemmeno mediante l'escussione testimoniale.
Anzi, l'assunzione testimoniale (vedasi verbale del 18.6.2024), non fa che sconfessare la tesi di parte attrice giacché i testi addotti -ex dipendenti e dirigenti della società hanno piuttosto Parte_1
confermato che il convenuto, nel corso degli anni, ha provveduto da sé al pagamento del CP_1
personale incaricato di svolgere i servizi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti e, oltre, che il servizio erogato dall'attrice è stato oggetto di diverse interruzioni con conseguente onere a carico dei comuni di provvedere (circostanze, queste, che risultano invero supportate anche dalla documentazione prodotta da parte convenuta).
Soprattutto, i testimoni, anche per l'estrema genericità del capitolato di prova formulata dall'attrice,
non sono stati minimamente in grado di riferire le specifiche prestazioni rese al convenuto CP_1
dalla società , né i relativi costi. Pt_1
Ribadito che l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni e il loro valore economico incombe sull'attore, non può che rilevarsi come tale onere non risulta assolto, ma semmai contraddetto,
pagina 12 di 15 dall'escussione testimoniale.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Va dato atto, poi, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice,
la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Parte_1
Anche l'istanza ex art. 210 c.p.c. si rivela del tutto superflua, oltre che inammissibile. Inammissibile, in quanto generica e, comunque, perché non si ha nemmeno certezza dell'esistenza dei documenti di cui s'intende intimare l'esibizione; superflua, in ogni caso, giacché a nulla gioverebbe all'attrice l'eventuale esibizione di documenti con i quali l'ente convenuto contestava i disservizi, così come a nulla gioverebbe l'inesistenza dei documenti in questione, non essendo sufficiente a provare l'effettiva esecuzione dei servizi e il loro ammontare economico.
Come si è visto, la curatela attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla parte convenuta, formula una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in favore CP_1
della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_1
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
pagina 13 di 15 In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e il valore del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice.
Tali spese sono liquidate in euro 18.977,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 1.000.001,00 a euro
2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
della controversia) a titolo di onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum” pagina 14 di 15 (sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
18.977,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Enna, 19 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 246/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa,
sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e Giuseppe Angelo
Rizzo;
- Attore;
contro
, in persona del sindaco pro tempore, sito in , via Crisa Controparte_1 Controparte_2 CP_1
n. 280, P. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda;
P.IVA_2
- Convenuto
avente a OGGETTO
pagina 1 di 15 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.852.465,97 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre
[...]
interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il
, a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 1.852.465,97, quale saldo Parte_1
dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno
dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo. Con il favore delle spese” In sede di precisazione delle conclusioni, così la curatela attrice: “- in via preliminare, revocare l'ordinanza del 14 luglio 2024, e
ammettere le richieste istruttore della Curatela come indicate nelle note di trattazione scritta per
l'udienza del 28.11.2023, e cioè: 1) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del Controparte_1
di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le
attività di raccolta effettuate dalla;
2) ammettersi CTU contabile al fine di verificare la Parte_1
esatta quantificazione dell'importo ancora dovuto dal convenuto alla società fallita, tenendo CP_1
conto delle contestazioni dell'amministrazione convenuta in ordine alla correttezza degli importi
richiesti e alla luce dei pagamenti eseguiti dall'amministrazione convenuta;
3) nel merito accogliere la
domanda così come proposta con l'atto di citazione”.
Parte convenuta: “1- In accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo primo, dichiarare
l'inesistenza, la nullità o comunque annullare e/o dichiarare inefficace la notifica dell'atto introduttivo
del giudizio inviato dall'attore all'indirizzo “ ssoro.en.it”, poiché non notificato Email_1 CP_1
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dichiarando, per l'effetto, la nullità della notifica e del
giudizio introdotto.
2- in subordine, sempre preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di cui al pagina 2 di 15 superiore motivo secondo, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Enna Adito in favore del
Tribunale delle Imprese di Palermo, competente per materia e per territorio.
3- Ancora
preliminarmente ed in subordine, in accoglimento dell'eccezione di cui al superiore motivo terzo,
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione e delle
domande spiegate per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art.
32 dello Statuto della 4- In ultimo ed ancora preliminarmente, in accoglimento Parte_1
dell'eccezione di cui al superiore motivo quarto, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva
e soggettiva, si chiede al Decidente di voler disporre, anche ai sensi dell'art. 274 c.p., la riunione del
presente giudizio, avente nr. 246/2022 RG a quello, più vecchio, avente nr. 1197/2021 RG, chiamato
per l'udienza del 21/07/2022 sempre innanzi all'Ill.mo Giudice Dott. Marco Pennisi. NEL MERITO: 5-
In accoglimento dei motivi quinto e sesto, stante l'inesistenza di un valido piano d'abito e dei servizi di
cui alle fatture chieste in pagamento, considerata altresì l'inesistenza di qualsivoglia convenzione e/o
contratto di servizio ex art. 32 Statuto e l'omessa fatturazione e/o comunicazione di tali documenti
posti a fondamento del credito ex art. 34 Statuto, dichiarare inammissibili, improponibili, inaccoglibili
o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate le domande proposte dalla Curatela nei
confronti del , dichiarando per l'effetto l'inesistenza di debiti del Controparte_1 Controparte_1
nei confronti della Curatela di 6- Sempre nel merito, in subordine, in accoglimento del Pt_1
motivo settimo, dichiarare l'inesistenza di obblighi di pagamento in capo al o Controparte_1
comunque l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inesigibilità di qualsiasi pretesa creditoria azionata dalla
Curatela verso il , anche per effetto delle norme sulla forma scritta dei contratti con Controparte_1
la P.A. e delle norme sulla contabilità degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), R.D. 827 del 1924
e R.D. 2440 del 1923 7- Ancora in subordine, in accoglimento dei soprariportati motivi ottavo e nono,
dichiarare, ai sensi dell'art. 2949 c.c. o dell'art. 2948 c.c., la completa l'estinzione di qualsivoglia
diritto di credito azionato dalla Curatela nei confronti del per intervenuta Controparte_1
pagina 3 di 15 prescrizione quinquennale, o, in subordine, per intervenuta estinzione decennale ex art. 2946 c.c.,
dichiarando l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento del 8- Sempre nel merito, in via CP_1
gradata, in accoglimento dei soprariportati motivi decimo e undicesimo, dichiarare l'inesistenza e/o
l'omessa esecuzione dei servizi oggi richiesti in pagamento o, in subordine, dichiarare il grave
inadempimento della nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017, così accogliendo Parte_1
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta e dal confermando, per l'effetto, CP_1
l'inesistenza di alcun debito del verso 9- in subordine, in accoglimento del CP_1 Pt_1
soprariportato motivo dodicesimo, dichiarare che il ha corrisposto tutto quanto Controparte_1
dovuto alla per i servizi resi, mandandolo assolto da ogni obbligo di pagamento o, in Pt_1
subordine, compensando o comunque decurtando il debito eventualmente ritenuto esistente in capo al
con tutte le somme dal medesimo sostenute dal 2010 al 2017 fino alla concorrenza Controparte_1
della somma di euro ben 4.702.814,14 (quattromilionisettecentoduemilaottocentoquattordici/14) (€
4.164.732 + € 538.081,92 = € 4.702.814,14), come premessa analiticamente determinata ed in atti
documentata. 10- Ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo tredicesimo,
dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in capo al e Controparte_1
l'inapplicabilità dell'invocato principio di sussidiarietà, riconoscendosi l'inderogabilità delle norme in
materia di contabilità pubblica e di validità degli atti e dei contratti con la P.A. 11- Gradatamente,
ancora in subordine, in accoglimento del soprariportato motivo quattordicesimo, dichiarare in primis
l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa nei confronti del
, per difeso di legittimazione passiva di quest'ultimo; in subordine dichiarare che Controparte_1
detta domanda è comunque inammissibile e/o improponibile o comunque infondata in fatto ed errata in
diritto per difetto di tutti i requisiti ed i presupposti di legge, mandando assolto il Controparte_1
qua qualsivoglia obbligo di pagamento e/o indennizzo;
in estremo subordine dichiarare comunque che
la proposta azione di arricchimento senza causa è prescritta. 12- in estremo subordine, dichiarare
pagina 4 di 15 parimenti improponibile o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda di pagamento degli
interessi morati spiegata dalla Curatela, difettandone del tutto i presupposti. 13- In ultimo, rigettare
comunque le domande avanzate dalla Curatela nei confronti del e dichiarare in Controparte_1
ogni caso l'inesistenza di qualsiasi debito del nei confronti della Curatela. 14- Con vittori di CP_1
spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
La Curatela del conviene in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.852.465,97 a titolo di corrispettivo del servizio relativo al ciclo dei rifiuti che la società avrebbe nel Parte_1 Pt_2
territorio del convenuto secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti CP_1
normativi che hanno disciplinato, nel tempo, la materia.
In subordine il Fallimento attore chiede la condanna dell'ente locale convenuto a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legati al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice deduce: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito unitamente ad Controparte_1
altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre
2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la gestione Parte_1
unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei Comuni
pagina 5 di 15 della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il , è stato espletato da Controparte_1
la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in Parte_1
favore del convenuto, parte delle quali, rimaste non pagate;
d) che pertanto il CP_1 CP_1
è debitore nei confronti dell'ora fallita della somma di €
[...] Parte_1
1.852.465,97, quale somma residua dell'importo delle fatture che la società ha emesso Parte_1
per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di . CP_1
Il convenuto contesta la domanda chiedendone il rigetto. Formula, in particolare, eccezioni di CP_1
rito, quale l'incompetenza del tribunale di Enna in favore del Tribunale Sezione Specializzata per le
Imprese di Palermo, nonché la cognizione arbitrale per previsione statutaria, ed eccezioni di merito, tra le quali quella relativa all'inadempimento dell'attrice rispetto ai servizi legati al ciclo dei rifiuti, i cui costi, invece, sarebbero stati sostenuti in parte dallo stesso comune convenuto (il quale avrebbe pagato il personale, e talvolta anche i mezzi legati al ciclo dei rifiuti, incaricando anche specifiche imprese)
proprio a fronte dell'inefficienza della società e quella relativa all'assenza di prova alcuna in Pt_1
ordine alle specifiche prestazioni rese e al loro valore economico (recte, ai costi) non potendo far fede alcuna la documentazione versata in atti dalla curatela attrice.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, devesi rilevare che è infondata l'eccepita sussistenza della cognizione arbitrale,
sostenuta dal . Controparte_1
L'eccezione argomenta dall' art. 32 dello Statuto della società , ai sensi del quale: “Tutte le Pt_1
controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere
assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o
contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento
della Camera Arbitrale di Conciliazione di Enna o in mancanza secondo il Regolamento della Camera
pagina 6 di 15 Arbitrale di Conciliazione del territorio più vicino. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un
arbitro/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale
deciderà secondo diritto”.
Senonché, la controversia non appare rientrare nella previsione statutaria.
Segnatamente, difatti, la controversia in esame non attiene a rapporti sociali in quanto parte attrice agisce non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto, sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore.
In altri termini il viene convenuto in giudizio come fruitore delle prestazioni Controparte_1
inerenti al ciclo dei rifiuti.
Infondata è altresì l'eccepita incompetenza del tribunale di Enna in favore del Tribunale di Palermo-
Sezione Specializzata in materia di Imprese.
Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto come segue: “Il presente contenzioso, dunque,
ha ad oggetto il ritenuto inadempimento di obblighi nascenti dal contratto di società in essere tra
e il socio , materia che si appartiene e rientra certamente nella Parte_1 Controparte_1
competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, come prevista e regolata dall'art. 3, comma 2°,
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, laddove è previsto espressamente che: Le sezioni
specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società … per le cause e i procedimenti: a)
relativi a rapporti societari … f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di
rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando
una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati
affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario comma 3°. Le sezioni
specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
pagina 7 di 15 connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Come si è detto, anzitutto, la controversia non riguarda rapporti societari, attendo invece al rapporto di scambio di un servizio contro un prezzo.
In secondo luogo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso che, CP_1
contraddittoriamente, nega l'esistenza di un contratto, va anche rilevato che non esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può dirsi che la controversia sub iudice giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.
Ne segue, in terzo luogo, che la causa in esame nemmeno può dirsi connessa con quelle aventi a oggetto rapporti societari o negozi di rilevanza comunitaria.
Venendo al merito della controversia, si ritiene che questa possa essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31),
costituita dalla carente prova dell'an delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del
quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non assolve all'onere probatorio su di essa gravante.
pagina 8 di 15 Invero, quantunque la medesima attrice precisa la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in favore dei Comuni Parte_1
sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di propria competenza
nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare
l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria
società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con
adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società
d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice, tuttavia, non dà
prova dei servizi resi, dell'entità degli stessi e dei relativi costi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevate, segnatamente, che la giurisprudenza condivisibilmente ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: “La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
pagina 9 di 15 un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo
prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase
monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro
giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non
integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione
dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio”
(così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili.
Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005).
Tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
pagina 10 di 15 Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione.
In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, essendo un ente locale fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_1
pagina 11 di 15 stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
Si noti, sul punto, che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse, mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non viene articolato alcun idoneo mezzo istruttorio volto a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
La prova, difatti, non viene raggiunta nemmeno mediante l'escussione testimoniale.
Anzi, l'assunzione testimoniale (vedasi verbale del 18.6.2024), non fa che sconfessare la tesi di parte attrice giacché i testi addotti -ex dipendenti e dirigenti della società hanno piuttosto Parte_1
confermato che il convenuto, nel corso degli anni, ha provveduto da sé al pagamento del CP_1
personale incaricato di svolgere i servizi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti e, oltre, che il servizio erogato dall'attrice è stato oggetto di diverse interruzioni con conseguente onere a carico dei comuni di provvedere (circostanze, queste, che risultano invero supportate anche dalla documentazione prodotta da parte convenuta).
Soprattutto, i testimoni, anche per l'estrema genericità del capitolato di prova formulata dall'attrice,
non sono stati minimamente in grado di riferire le specifiche prestazioni rese al convenuto CP_1
dalla società , né i relativi costi. Pt_1
Ribadito che l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni e il loro valore economico incombe sull'attore, non può che rilevarsi come tale onere non risulta assolto, ma semmai contraddetto,
pagina 12 di 15 dall'escussione testimoniale.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Va dato atto, poi, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice,
la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Parte_1
Anche l'istanza ex art. 210 c.p.c. si rivela del tutto superflua, oltre che inammissibile. Inammissibile, in quanto generica e, comunque, perché non si ha nemmeno certezza dell'esistenza dei documenti di cui s'intende intimare l'esibizione; superflua, in ogni caso, giacché a nulla gioverebbe all'attrice l'eventuale esibizione di documenti con i quali l'ente convenuto contestava i disservizi, così come a nulla gioverebbe l'inesistenza dei documenti in questione, non essendo sufficiente a provare l'effettiva esecuzione dei servizi e il loro ammontare economico.
Come si è visto, la curatela attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla parte convenuta, formula una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in favore CP_1
della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_1
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
pagina 13 di 15 In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e il valore del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice.
Tali spese sono liquidate in euro 18.977,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 1.000.001,00 a euro
2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
della controversia) a titolo di onorari, oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum” pagina 14 di 15 (sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
18.977,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Enna, 19 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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