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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– OV LE IN Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– CO MA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA ANTONIO P.IVA_1
( ) C.F._1 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRILLO FEDERICO P.IVA_2
( e dell'avv. PISTELLI SIMONE ( ) C.F._2 C.F._3 appellata
Conclusioni per il : «Voglia Parte_1
l'Eccellentissima Corte d'Appello adita riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Siena, in composizione monocratica, n. 48/2024 del 22.1.2024, depositata in cancelleria il 22.1.2024, e, per l'effetto, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti:
● in via istruttoria, ammettere le prove richieste nella memoria ex art. 183,
c. 6, n. 2, c.p.c. del giudizio di primo grado (§ C, ordine di esibizione;
§ D, CTU tecnico-contabile), reiterate al § I dell'atto di appello del 3.7.2024;
● nel merito, in tesi, (a.1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 44 l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (a.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
pag. 2/17 ● nel merito, in prima ipotesi, (b.1) revocare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 67, c. 1, l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (b.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
● nel merito, in seconda ipotesi, (c.1) revocare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 67, c. 2, l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
pag. 3/17 l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (c.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
● nel merito, in ultima ipotesi, (d.1) revocare e pronunciare (e/o, in ipotesi, dichiarare) l'inefficacia e l'inopponibilità ex art. 2901 c.c. nei confronti del delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 sul conto Controparte_3 corrente bancario n. [...] e tramite il collegato servizio di portafoglio RI.BA., intestato alla fallita Parte_1 CP_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto somme destinate alla società fallita, di fatto, CP_1 riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della banca stessa, come individuati nel § A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per
l'effetto, (d.2) condannare la Controparte_4 alla restituzione, in favore del
[...] Controparte_2
di € 27.360,31 o di quella maggiore o minore somma che sarà
[...] accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del 26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all
D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
pag. 4/17 ● in ogni caso, (e.1) condannare la Controparte_3
a risarcire al
[...] Controparte_2 il maggior danno subìto; e, per l'effetto, (e.2) condannare la
[...] [...]
a versare al Controparte_3 [...] una somma pari alla differenza tra il tasso degli Controparte_2 interessi legali determinato ex art. 1284 c.c. e il tasso tempo per tempo praticato sul conto corrente della Curatela, individuato nel § F.2 della Controparte_5
da calcolarsi su € 27.360,31, dalla data di ricezione della messa in mora
[...] del 26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione (o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché rivalutazione monetaria;
● in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, nonché spese di CTP e CTU ove sostenute»; per Controparte_3
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande avanzate in giudizio dal
[...]
in quanto infondate per tutti i motivi in fatto Parte_1
e in diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la promossa impugnazione e confermare la sentenza n. 48/2024 pubbl. il 22/01/2024 ed emessa dal Tribunale di Siena all'esito del procedimento R.G. n. 1317/2022.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Rilevato
Il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 48 del 2024 del Tribunale di Siena, con la quale, tra l'altro, sono state respinte le domande da esso proposte d'inefficacia ex art. 44
l.f. e revocatorie fallimentare e ordinaria con riferimento ai versamenti di pag. 5/17 somme effettuati da terzi debitori della società in bonis a
[...]
(in prosieguo ). Controparte_3 CP_6
Più in particolare, secondo il la banca avrebbe indebitamente CP_2 trattenuto dette somme a pagamento di ri.ba. che la società, in virtù del contratto di conto corrente e di quello connesso di anticipazione di credito su documenti commerciali, aveva presentato prima della dichiarazione di fallimento ma che sono state onorate dai terzi debitori solo successivamente alla stessa.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che era intervenuta la parziale cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta restituzione dell'ammontare di euro 19.480,76, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la compensazione, tema considerato come tempestivamente introdotto in giudizio, così rigettando la domanda del per il residuo importo (euro CP_2
27.360,31) e compensando le spese processuali in ragione della soccombenza reciproca.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo. Sulla compensazione legale: errata ricostruzione dell'iter processuale;
omessa pronuncia;
motivazione contraddittoria;
in ogni caso errata applicazione dell'art. 56 l.fall.»;
2. «Secondo motivo. Sulla confusione ed errata sovrapposizione della compensazione pattizia con la compensazione legale ex art. 56 l.fall.»;
3. «Terzo motivo. Sulla errata analisi in fatto e diritto del testo contrattuale, nonché omessa pronuncia»;
4. «Quarto motivo. Sull'errato richiamo alla giurisprudenza in merito alla compensazione»;
5. «Quinto motivo. Errata interpretazione di Cass. 42008/2021»;
6. «Sesto motivo. Sull'omessa pronuncia in merito alla domanda principale della Curatela»;
pag. 6/17 7. «Settimo motivo. Sulla data certa».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame. CP_6
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 21 ottobre
2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione il sostanzialmente CP_2 lamenta che il Tribunale non abbia rilevato la tardività dell'eccezione di compensazione ex art. 56 l.f. – al più sollevata dalla controparte con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – in ragione della quale, quanto alla residua pretesa, il giudice di prime cure avrebbe deciso in favore della banca, la quale si sarebbe limitata a invocare la compensazione contrattualmente prevista. Peraltro, ove anche tempestivamente eccepita, la compensazione ex art. 56 l.f. non potrebbe operare, implicando che credito e controcredito siano entrambi sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo il lamenta che il Tribunale abbia CP_2 indebitamente sovrapposto la compensazione legale ex art. 56 l.f., comunque inoperante, e quella pattizia, frutto delle previsioni contrattuali e inapplicabile in considerazione dello scioglimento del contratto dovuto alla sopravvenuta declaratoria di fallimento, ai sensi dell'art. 78 l.f., senza alcuna spiegazione in merito alle ragioni di sopravvivenza delle clausole che la contemplano.
Con il terzo motivo il sostiene che queste ultime non si CP_2 riferiscano al caso in cui il contratto bancario sia sciolto ai sensi dell'art. 78
l.f., ma a quello del recesso della banca – peraltro prevedendo un'alternativa
(mantenere le somme versate dai terzi a disposizione del cliente o portarle in detrazione) la cui scelta non potrebbe essere rimessa alla banca – o postulino che il contratto sia ancora aperto. pag. 7/17 Con il quarto motivo il sostiene che il Tribunale abbia CP_2 erroneamente richiamato a conforto della compensazione orientamenti giurisprudenziali formatisi con riferimento al concordato preventivo e all'amministrazione controllata, procedure in cui non opererebbe l'art. 78 l.f., senza dar conto della differenza di regime.
Con il quinto motivo il assume che sia erroneo il riferimento CP_2 alla sentenza n. 42008 del 2021 della Corte di cassazione, in quanto pronunciata con riguardo a una fattispecie in cui non si poteva prescindere dalla perdurante efficacia del contratto di anticipazione di credito contenente la clausola di compensazione, diversamente dal caso di specie.
Con il sesto motivo il lamenta che il Tribunale abbia omesso di CP_2 pronunciare sulla domanda d'inefficacia delle operazioni ex art. 44 l.f. in ragione dello scioglimento del contratto bancario, ai sensi dell'art. 78 l.f., e del conseguente venir meno del collegato contratto di anticipazione e del pactum de compensando ivi contenuto, ciò che avrebbe imposto alla banca di non accettare le somme versate dai debitori o di consegnarle al , senza CP_2 operare alcuna compensazione, nemmeno ex art. 56 l.f., atteso che i crediti non sarebbero sorti tutti anteriormente alla declaratoria di fallimento.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia dato per presupposto che il contratto contenente la clausola di compensazione recasse data certa e fosse pertanto opponibile al . CP_2
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi e in parte ripetitivi, sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza debba essere corretta nei termini che seguono.
1.1. Giova preliminarmente evidenziare ciò che è pacifico tra le parti, ossia che la banca ha già restituito l'ammontare di euro 19.480,76, per cui la contesa rimane limitata al credito di cui alle ri.ba. portate all'anticipazione prima della declaratoria di fallimento della società e solo successivamente onorate dai terzi debitori, per l'importo di euro 27.360,31.
pag. 8/17 1.2. Tanto premesso, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e incontestatamente riferibile alla fattispecie per cui è causa (doc. 7 fasc. ) CP_6 che tra le parti è intercorso un contratto di conto corrente con collegato
«contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti» (allegato D, sempre prodotto sub doc. 7 fasc. ). CP_6
Tali contratti rivestono la forma dell'atto pubblico – essendo allo stesso allegati e parimenti sottoscritti dal notaio (come si evince chiaramente dal timbro apposto in corrispondenza della sua firma) – e recano la data del 24 marzo 2014 a fronte di una dichiarazione di fallimento risalente al 2019.
Il contratto di anticipazione di credito su documentazione commerciale è pertanto dotato di data certa anteriore al fallimento, onde l'assenza di dubbi di opponibilità e l'infondatezza del settimo motivo d'impugnazione.
Il documento negoziale, inoltre, contempla espressamente, tra le condizioni generali, il conferimento alla banca del mandato irrevocabile all'incasso e il diritto di portare le somme incassate a decurtazione o estinzione delle anticipazioni concesse (artt. 1 e 4).
Nella specie è incontestato che venga in rilievo il mandato all'incasso con patto di compensazione, non trattandosi di crediti oggetto di cessione.
Tanto rilevato in fatto, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità – formatasi con riferimento al concordato, ma con considerazioni che, sul punto, possono essere estese al fallimento – «in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione – discendente dal rilievo che attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata mai posta in essere, così rivelando la causa concreta di tutta l'operazione – può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che è configurabile la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la pag. 9/17 compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ.
(disciplinata nella procedura fallimentare dall'art. 56 legge fall.) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti. In particolare, in caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019). Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale – ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito – non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. L'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente. È evidente, invece, che ove il mandato all'incasso della banca fosse espletato in difetto del patto di compensazione stipulato a monte, verrebbe meno il collegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguente unicità del rapporto negoziale, con conseguente applicabilità delle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materia fallimentare, dell'art. 56 legge fall., che non consente la compensazione tra i crediti reciproci se non entrambi preesistenti all'apertura della procedura di concordato preventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n. 22277/2017)» (Cass. n. 28232 del 2023, in motivazione).
pag. 10/17 Dunque, nel caso in esame non v'è comunque spazio per la compensazione ex art. 56 l.f.
Infatti, ad ammettere che il patto di compensazione debba essere travolto dallo scioglimento del contratto a seguito della declaratoria di fallimento – così come sostenuto dall'appellante – l'art. 56 l.f. non potrebbe operare per difetto del requisito della preesistenza dei crediti reciproci all'apertura della procedura;
ove, viceversa, il patto sopravviva, il medesimo art. 56 l.f. non potrebbe trovare applicazione, in quanto i crediti reciproci non avrebbero fonte diversa, ma trarrebbero origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale.
Quanto fin qui illustrato rende non condivisibile – così come lamentato dall'appellante con il secondo motivo d'impugnazione – il richiamo operato dal
Tribunale alla compensazione ex art. 56 l.f. e irrilevante la questione della tempestività della relativa eccezione, senza che, tuttavia, risulti inficiata la statuizione finale, secondo quanto si dirà subito d'appresso, imponendo semplicemente la correzione della motivazione a supporto.
Il tema da affrontare risulta infatti confinato alla possibilità di operatività della compensazione (impropria) di cui alle condizioni contrattuali.
Poiché quanto da esse previsto è stato allegato dalla banca fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[q]uando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale» (Cass. n. 26365 del 2024, in massima), non v'è dubbio che la questione vada esaminata nel merito, assorbito il primo motivo d'impugnazione.
pag. 11/17 Il – con i motivi dal terzo al sesto – sostiene che, una volta CP_2 scioltosi il contratto bancario a seguito della dichiarazione di fallimento, in virtù del dettato dell'art. 78 l.f. anche la clausola di compensazione ivi contenuta venga meno, impedendo alla banca di trattenere le somme versate dai debitori.
Ritiene il Collegio che l'assunto non possa essere condiviso e che, quindi, i motivi con cui esso viene veicolato siano da disattendere.
Esaminando la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento al concordato preventivo e allo scioglimento dei contratti bancari, possibile ai sensi dell'art. 169-bis l.f., può effettivamente affermarsi che esso attinga sia il rapporto di conto corrente che quelli di volta in volta in esso confluenti, come, nella fattispecie, quello nascente dal contratto di anticipazione su documento commerciale.
Occorre tuttavia distinguere il contratto-quadro – che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo o, come nel caso esaminato dal Tribunale, con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione – dalle singole operazioni di anticipazione.
La dichiarazione di fallimento attinge senz'altro il contratto-quadro, producendone lo scioglimento ex nunc: «atteso che, fino a quando non venga meno il rapporto contrattuale esistente tra le parti, la banca è tenuta ad erogare le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie o titoli di credito, a tempo determinato o indeterminato, e fino al tetto massimo convenuto tra le parti. Pertanto se il “fido” concesso, nei precisi termini sopra illustrati, non è ancora stato interamente utilizzato, la banca è tenuta (fino al limite pattuito) ad erogare il credito in coincidenza con la presentazione delle fatture (o altri documenti commerciali) e l'obbligazione dello stesso istituto non può quindi ritenersi interamente eseguita, con la conseguenza che tale rapporto è suscettibile di scioglimento» (Cass. n. 11524 del 2020, in motivazione).
pag. 12/17 Tanto impedisce che il rapporto possa trovare ulteriore svolgimento.
A conclusioni diverse deve, invece, addivenirsi con riferimento alle operazioni di anticipazione già eseguite in attuazione del contratto-quadro in un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, a fronte delle quali la banca non abbia ancora incassato il credito a quel momento.
Con riferimento a esse viene in rilievo il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandato all'incasso con patto di compensazione (Cass. n. 28232 del 2023, cit., in motivazione) – mandato in rem propriam – che danno luogo all'unico complesso rapporto da cui traggono origine le posizioni di debito/credito delle parti.
Tale collegamento è coerente con quanto affermato in generale dalla Corte di cassazione, vale a dire che «[i]l mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo,
e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il punto qualificante del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario consiste nella concomitanza del conferimento con un diverso rapporto che intercorre tra il mandante e il mandatario (o un terzo), concomitanza tale da imprimere al conferimento il carattere di un atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato sia componente (Cass. 01/02/1983 n. 857; Cass. civ., Sez. III, 24/02/1987, n.
1931; Cass. civ., Sez. III, 04/12/2000, n. 15436)» (Cass. n. 3568 del 2024, in motivazione).
Lo scioglimento del contratto di anticipazione non riguarda le singole operazioni già poste in essere in sua esecuzione, con riferimento alle quali il rapporto non è più pendente e dunque non può essere sciolto.
pag. 13/17 Proprio in ragione dell'evidenziato collegamento negoziale, parimenti il mandato all'incasso con patto di compensazione – mandato in rem propriam
«esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia, a copertura della somma anticipata dalla banca» (Cass. n. 42008 del 2021, in motivazione)
– non è destinato a essere travolto con riguardo alle medesime operazioni.
Al contempo, peraltro, il mandato in considerazione non potrebbe comunque essere caducato, atteso che l'art. 78, secondo comma, l.f. confina lo scioglimento automatico al caso di fallimento del mandatario, mentre il contratto sopravvive ove a fallire sia il mandante.
Né si può ritenere che lo scioglimento attinga il solo patto di compensazione.
Infatti, già da tempo risalente la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che, «[s]econdo quanto dispone l'art. 1723, 2 comma c.c. nella parte che qui rileva, il mandato può essere conferito anche nell'interesse del mandante [rectius: del mandatario]. Ricorre in tal caso, secondo una espressione ormai entrata nel comune linguaggio giuridico, la figura del mandato in “rem propriam” e cioè di una sottospecie del tipo negoziale previsto nell'art. 1703 c.c. nel quale la causa concreta si arricchisce per il fatto che il regolamento avuto di mira dalle parti, attraverso la realizzazione anche dell'interesse del mandatario, è destinato a coprire un'area che è normalmente estranea allo schema legale. Si tratta, in sostanza, di situazioni nelle quali l'esecuzione del contratto, oltre a soddisfare l'interesse del mandante, arreca al mandatario un vantaggio ulteriore e diverso rispetto a quello afferente il compenso, e che riviene la sua ragione di essere in un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario, preesistente o costituito con il mandato stesso ed avente ad oggetto il suo mantenimento fino alla esecuzione (Cass. 20 dicembre
1972, n. 3643; Cass. 1 febbraio 1983, n. 857). La sua utilizzazione ha assunto nella pratica un rilievo particolare attesa la sua possibile preordinazione a funzione di garanzia o ad una funzione solutoria, sulla base di una intesa tra mandante e mandatario. Nel primo caso un soggetto, per lo più un pag. 14/17 imprenditore, nel ricevere un finanziamento, conferisce alla banca finanziatrice l'incarico di riscuotere suoi crediti verso terzi e di destinarne l'incasso alla estinzione dei suoi debiti. In situazioni del genere, data la coincidenza tra il finanziamento ed il mandato, appare evidente la creazione di una garanzia
(atipica) contestuale al credito, il cui trattamento giuridico non sembra poter essere diverso da quello delle garanzie tipiche, per la palese analogia tra le due situazioni» (Cass. n. 8806 del 1993, in motivazione).
In sostanza, la causa del mandato all'incasso in rem propriam è arricchita dalla soddisfazione di un interesse anche del mandatario, da realizzare attraverso il trattenimento a compensazione, nella fattispecie, delle somme versate dai terzi debitori del mandante, con riguardo ai cui crediti è precedentemente avvenuta l'anticipazione.
Proprio perché il mandato all'incasso e il patto di compensazione sono collegati tra loro, concorrendo alla configurazione del primo come in rem propriam, al suo mancato scioglimento in caso di fallimento del mandante non può che accompagnarsi il mantenimento del meccanismo che consente di portare le somme incassate a decurtazione del credito per gli importi già anticipati.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che il meccanismo previsto dal contratto di anticipazione agli artt. 1 e 4 delle condizioni generali – previsto per la fisiologia dell'andamento del rapporto – non venga meno in ragione del fallimento della società e sia destinato a continuare a operare con riferimento all'incasso dei crediti per i quali è avvenuta l'anticipazione, lo scioglimento non riguardando la sorte delle operazioni già in essere al momento della sua sopravvenienza.
Ciò legittima la banca a trattenere quanto ricevuto dai terzi debitori della società successivamente al suo fallimento con riguardo alle ri.ba. il cui importo
è stato precedentemente erogato, impedendo di ritenere inefficaci le operazioni limitatamente al profilo dell'incasso ai sensi dell'art. 44 l.f., ciò che è implicito pag. 15/17 nella statuizione della sentenza di primo grado, che ha considerato legittima la compensazione, e impedisce di ravvisare la denunciata omissione di pronuncia, rammentandosi che «[a]d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione» (ex aliis, Cass. n. 2151 del 2021, in massima).
2. In definitiva, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur nei sensi di cui alla motivazione fin qui illustrata.
3. Le domande revocatorie, fallimentare e ordinaria, riproposte dal come da conclusioni riportate in epigrafe, non possono essere CP_2 accolte, in quanto respinte dal giudice di prime cure senza che sul punto la statuizione sia stata fatta oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 16/17 1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 48 del 2024 del Tribunale di Siena,
[...] che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna il a Parte_1 rifondere a Controparte_3 le spese di lite, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso
[...] forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO MA CO OV LE IN
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– OV LE IN Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– CO MA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. COPPOLA ANTONIO P.IVA_1
( ) C.F._1 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRILLO FEDERICO P.IVA_2
( e dell'avv. PISTELLI SIMONE ( ) C.F._2 C.F._3 appellata
Conclusioni per il : «Voglia Parte_1
l'Eccellentissima Corte d'Appello adita riformare parzialmente la sentenza del
Tribunale di Siena, in composizione monocratica, n. 48/2024 del 22.1.2024, depositata in cancelleria il 22.1.2024, e, per l'effetto, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti:
● in via istruttoria, ammettere le prove richieste nella memoria ex art. 183,
c. 6, n. 2, c.p.c. del giudizio di primo grado (§ C, ordine di esibizione;
§ D, CTU tecnico-contabile), reiterate al § I dell'atto di appello del 3.7.2024;
● nel merito, in tesi, (a.1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 44 l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (a.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
pag. 2/17 ● nel merito, in prima ipotesi, (b.1) revocare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 67, c. 1, l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (b.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
● nel merito, in seconda ipotesi, (c.1) revocare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inopponibilità e/o l'inefficacia ex art. 67, c. 2, l.fall. nei confronti del
[...] delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 [...] sul conto corrente bancario n. Controparte_3
[...] e tramite il collegato servizio di portafoglio
RI.BA., intestato alla fallita successivamente alla Parte_1 CP_2 pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto CP_1 somme destinate alla società fallita, di fatto, riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della stessa, come individuati nel CP_1
§ A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per
pag. 3/17 l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per l'effetto, (c.2) condannare la alla restituzione, Controparte_3 in favore del di € 27.360,31 o di quella Controparte_2 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite
CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del
26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
● nel merito, in ultima ipotesi, (d.1) revocare e pronunciare (e/o, in ipotesi, dichiarare) l'inefficacia e l'inopponibilità ex art. 2901 c.c. nei confronti del delle operazioni effettuate dalla Controparte_2 sul conto Controparte_3 corrente bancario n. [...] e tramite il collegato servizio di portafoglio RI.BA., intestato alla fallita Parte_1 CP_2 successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, con cui la stessa ha trattenuto somme destinate alla società fallita, di fatto, CP_1 riducendo l'esposizione debitoria e, dunque, ottenendo pagamenti in favore della banca stessa, come individuati nel § A.2 della Citazione Primo Grado, nonché nei precedenti §§ A.3 e G, per l'importo di € 27.360,31 o per quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa;
e, per
l'effetto, (d.2) condannare la Controparte_4 alla restituzione, in favore del
[...] Controparte_2
di € 27.360,31 o di quella maggiore o minore somma che sarà
[...] accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora del 26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all
D) al momento dell'effettiva restituzione, nonché rivalutazione monetaria;
pag. 4/17 ● in ogni caso, (e.1) condannare la Controparte_3
a risarcire al
[...] Controparte_2 il maggior danno subìto; e, per l'effetto, (e.2) condannare la
[...] [...]
a versare al Controparte_3 [...] una somma pari alla differenza tra il tasso degli Controparte_2 interessi legali determinato ex art. 1284 c.c. e il tasso tempo per tempo praticato sul conto corrente della Curatela, individuato nel § F.2 della Controparte_5
da calcolarsi su € 27.360,31, dalla data di ricezione della messa in mora
[...] del 26.6.2020 (all. 5 fascicolo primo grado, all D) al momento dell'effettiva restituzione (o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite CTU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché rivalutazione monetaria;
● in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, nonché spese di CTP e CTU ove sostenute»; per Controparte_3
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande avanzate in giudizio dal
[...]
in quanto infondate per tutti i motivi in fatto Parte_1
e in diritto esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare la promossa impugnazione e confermare la sentenza n. 48/2024 pubbl. il 22/01/2024 ed emessa dal Tribunale di Siena all'esito del procedimento R.G. n. 1317/2022.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio».
Rilevato
Il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 48 del 2024 del Tribunale di Siena, con la quale, tra l'altro, sono state respinte le domande da esso proposte d'inefficacia ex art. 44
l.f. e revocatorie fallimentare e ordinaria con riferimento ai versamenti di pag. 5/17 somme effettuati da terzi debitori della società in bonis a
[...]
(in prosieguo ). Controparte_3 CP_6
Più in particolare, secondo il la banca avrebbe indebitamente CP_2 trattenuto dette somme a pagamento di ri.ba. che la società, in virtù del contratto di conto corrente e di quello connesso di anticipazione di credito su documenti commerciali, aveva presentato prima della dichiarazione di fallimento ma che sono state onorate dai terzi debitori solo successivamente alla stessa.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che era intervenuta la parziale cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta restituzione dell'ammontare di euro 19.480,76, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per la compensazione, tema considerato come tempestivamente introdotto in giudizio, così rigettando la domanda del per il residuo importo (euro CP_2
27.360,31) e compensando le spese processuali in ragione della soccombenza reciproca.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo. Sulla compensazione legale: errata ricostruzione dell'iter processuale;
omessa pronuncia;
motivazione contraddittoria;
in ogni caso errata applicazione dell'art. 56 l.fall.»;
2. «Secondo motivo. Sulla confusione ed errata sovrapposizione della compensazione pattizia con la compensazione legale ex art. 56 l.fall.»;
3. «Terzo motivo. Sulla errata analisi in fatto e diritto del testo contrattuale, nonché omessa pronuncia»;
4. «Quarto motivo. Sull'errato richiamo alla giurisprudenza in merito alla compensazione»;
5. «Quinto motivo. Errata interpretazione di Cass. 42008/2021»;
6. «Sesto motivo. Sull'omessa pronuncia in merito alla domanda principale della Curatela»;
pag. 6/17 7. «Settimo motivo. Sulla data certa».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame. CP_6
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del 21 ottobre
2025.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione il sostanzialmente CP_2 lamenta che il Tribunale non abbia rilevato la tardività dell'eccezione di compensazione ex art. 56 l.f. – al più sollevata dalla controparte con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – in ragione della quale, quanto alla residua pretesa, il giudice di prime cure avrebbe deciso in favore della banca, la quale si sarebbe limitata a invocare la compensazione contrattualmente prevista. Peraltro, ove anche tempestivamente eccepita, la compensazione ex art. 56 l.f. non potrebbe operare, implicando che credito e controcredito siano entrambi sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo il lamenta che il Tribunale abbia CP_2 indebitamente sovrapposto la compensazione legale ex art. 56 l.f., comunque inoperante, e quella pattizia, frutto delle previsioni contrattuali e inapplicabile in considerazione dello scioglimento del contratto dovuto alla sopravvenuta declaratoria di fallimento, ai sensi dell'art. 78 l.f., senza alcuna spiegazione in merito alle ragioni di sopravvivenza delle clausole che la contemplano.
Con il terzo motivo il sostiene che queste ultime non si CP_2 riferiscano al caso in cui il contratto bancario sia sciolto ai sensi dell'art. 78
l.f., ma a quello del recesso della banca – peraltro prevedendo un'alternativa
(mantenere le somme versate dai terzi a disposizione del cliente o portarle in detrazione) la cui scelta non potrebbe essere rimessa alla banca – o postulino che il contratto sia ancora aperto. pag. 7/17 Con il quarto motivo il sostiene che il Tribunale abbia CP_2 erroneamente richiamato a conforto della compensazione orientamenti giurisprudenziali formatisi con riferimento al concordato preventivo e all'amministrazione controllata, procedure in cui non opererebbe l'art. 78 l.f., senza dar conto della differenza di regime.
Con il quinto motivo il assume che sia erroneo il riferimento CP_2 alla sentenza n. 42008 del 2021 della Corte di cassazione, in quanto pronunciata con riguardo a una fattispecie in cui non si poteva prescindere dalla perdurante efficacia del contratto di anticipazione di credito contenente la clausola di compensazione, diversamente dal caso di specie.
Con il sesto motivo il lamenta che il Tribunale abbia omesso di CP_2 pronunciare sulla domanda d'inefficacia delle operazioni ex art. 44 l.f. in ragione dello scioglimento del contratto bancario, ai sensi dell'art. 78 l.f., e del conseguente venir meno del collegato contratto di anticipazione e del pactum de compensando ivi contenuto, ciò che avrebbe imposto alla banca di non accettare le somme versate dai debitori o di consegnarle al , senza CP_2 operare alcuna compensazione, nemmeno ex art. 56 l.f., atteso che i crediti non sarebbero sorti tutti anteriormente alla declaratoria di fallimento.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia dato per presupposto che il contratto contenente la clausola di compensazione recasse data certa e fosse pertanto opponibile al . CP_2
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi e in parte ripetitivi, sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza debba essere corretta nei termini che seguono.
1.1. Giova preliminarmente evidenziare ciò che è pacifico tra le parti, ossia che la banca ha già restituito l'ammontare di euro 19.480,76, per cui la contesa rimane limitata al credito di cui alle ri.ba. portate all'anticipazione prima della declaratoria di fallimento della società e solo successivamente onorate dai terzi debitori, per l'importo di euro 27.360,31.
pag. 8/17 1.2. Tanto premesso, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e incontestatamente riferibile alla fattispecie per cui è causa (doc. 7 fasc. ) CP_6 che tra le parti è intercorso un contratto di conto corrente con collegato
«contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti» (allegato D, sempre prodotto sub doc. 7 fasc. ). CP_6
Tali contratti rivestono la forma dell'atto pubblico – essendo allo stesso allegati e parimenti sottoscritti dal notaio (come si evince chiaramente dal timbro apposto in corrispondenza della sua firma) – e recano la data del 24 marzo 2014 a fronte di una dichiarazione di fallimento risalente al 2019.
Il contratto di anticipazione di credito su documentazione commerciale è pertanto dotato di data certa anteriore al fallimento, onde l'assenza di dubbi di opponibilità e l'infondatezza del settimo motivo d'impugnazione.
Il documento negoziale, inoltre, contempla espressamente, tra le condizioni generali, il conferimento alla banca del mandato irrevocabile all'incasso e il diritto di portare le somme incassate a decurtazione o estinzione delle anticipazioni concesse (artt. 1 e 4).
Nella specie è incontestato che venga in rilievo il mandato all'incasso con patto di compensazione, non trattandosi di crediti oggetto di cessione.
Tanto rilevato in fatto, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità – formatasi con riferimento al concordato, ma con considerazioni che, sul punto, possono essere estese al fallimento – «in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione – discendente dal rilievo che attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata mai posta in essere, così rivelando la causa concreta di tutta l'operazione – può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che è configurabile la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la pag. 9/17 compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ.
(disciplinata nella procedura fallimentare dall'art. 56 legge fall.) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti. In particolare, in caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019). Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale – ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell'erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall'inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell'istituto di credito – non trova applicazione l'art. 56 legge fall., il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. L'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente. È evidente, invece, che ove il mandato all'incasso della banca fosse espletato in difetto del patto di compensazione stipulato a monte, verrebbe meno il collegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguente unicità del rapporto negoziale, con conseguente applicabilità delle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materia fallimentare, dell'art. 56 legge fall., che non consente la compensazione tra i crediti reciproci se non entrambi preesistenti all'apertura della procedura di concordato preventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n. 22277/2017)» (Cass. n. 28232 del 2023, in motivazione).
pag. 10/17 Dunque, nel caso in esame non v'è comunque spazio per la compensazione ex art. 56 l.f.
Infatti, ad ammettere che il patto di compensazione debba essere travolto dallo scioglimento del contratto a seguito della declaratoria di fallimento – così come sostenuto dall'appellante – l'art. 56 l.f. non potrebbe operare per difetto del requisito della preesistenza dei crediti reciproci all'apertura della procedura;
ove, viceversa, il patto sopravviva, il medesimo art. 56 l.f. non potrebbe trovare applicazione, in quanto i crediti reciproci non avrebbero fonte diversa, ma trarrebbero origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale.
Quanto fin qui illustrato rende non condivisibile – così come lamentato dall'appellante con il secondo motivo d'impugnazione – il richiamo operato dal
Tribunale alla compensazione ex art. 56 l.f. e irrilevante la questione della tempestività della relativa eccezione, senza che, tuttavia, risulti inficiata la statuizione finale, secondo quanto si dirà subito d'appresso, imponendo semplicemente la correzione della motivazione a supporto.
Il tema da affrontare risulta infatti confinato alla possibilità di operatività della compensazione (impropria) di cui alle condizioni contrattuali.
Poiché quanto da esse previsto è stato allegato dalla banca fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[q]uando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale» (Cass. n. 26365 del 2024, in massima), non v'è dubbio che la questione vada esaminata nel merito, assorbito il primo motivo d'impugnazione.
pag. 11/17 Il – con i motivi dal terzo al sesto – sostiene che, una volta CP_2 scioltosi il contratto bancario a seguito della dichiarazione di fallimento, in virtù del dettato dell'art. 78 l.f. anche la clausola di compensazione ivi contenuta venga meno, impedendo alla banca di trattenere le somme versate dai debitori.
Ritiene il Collegio che l'assunto non possa essere condiviso e che, quindi, i motivi con cui esso viene veicolato siano da disattendere.
Esaminando la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento al concordato preventivo e allo scioglimento dei contratti bancari, possibile ai sensi dell'art. 169-bis l.f., può effettivamente affermarsi che esso attinga sia il rapporto di conto corrente che quelli di volta in volta in esso confluenti, come, nella fattispecie, quello nascente dal contratto di anticipazione su documento commerciale.
Occorre tuttavia distinguere il contratto-quadro – che disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo o, come nel caso esaminato dal Tribunale, con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione – dalle singole operazioni di anticipazione.
La dichiarazione di fallimento attinge senz'altro il contratto-quadro, producendone lo scioglimento ex nunc: «atteso che, fino a quando non venga meno il rapporto contrattuale esistente tra le parti, la banca è tenuta ad erogare le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie o titoli di credito, a tempo determinato o indeterminato, e fino al tetto massimo convenuto tra le parti. Pertanto se il “fido” concesso, nei precisi termini sopra illustrati, non è ancora stato interamente utilizzato, la banca è tenuta (fino al limite pattuito) ad erogare il credito in coincidenza con la presentazione delle fatture (o altri documenti commerciali) e l'obbligazione dello stesso istituto non può quindi ritenersi interamente eseguita, con la conseguenza che tale rapporto è suscettibile di scioglimento» (Cass. n. 11524 del 2020, in motivazione).
pag. 12/17 Tanto impedisce che il rapporto possa trovare ulteriore svolgimento.
A conclusioni diverse deve, invece, addivenirsi con riferimento alle operazioni di anticipazione già eseguite in attuazione del contratto-quadro in un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, a fronte delle quali la banca non abbia ancora incassato il credito a quel momento.
Con riferimento a esse viene in rilievo il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione e il mandato all'incasso con patto di compensazione (Cass. n. 28232 del 2023, cit., in motivazione) – mandato in rem propriam – che danno luogo all'unico complesso rapporto da cui traggono origine le posizioni di debito/credito delle parti.
Tale collegamento è coerente con quanto affermato in generale dalla Corte di cassazione, vale a dire che «[i]l mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo,
e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il punto qualificante del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario consiste nella concomitanza del conferimento con un diverso rapporto che intercorre tra il mandante e il mandatario (o un terzo), concomitanza tale da imprimere al conferimento il carattere di un atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato sia componente (Cass. 01/02/1983 n. 857; Cass. civ., Sez. III, 24/02/1987, n.
1931; Cass. civ., Sez. III, 04/12/2000, n. 15436)» (Cass. n. 3568 del 2024, in motivazione).
Lo scioglimento del contratto di anticipazione non riguarda le singole operazioni già poste in essere in sua esecuzione, con riferimento alle quali il rapporto non è più pendente e dunque non può essere sciolto.
pag. 13/17 Proprio in ragione dell'evidenziato collegamento negoziale, parimenti il mandato all'incasso con patto di compensazione – mandato in rem propriam
«esclusivamente finalizzato a realizzare la funzione di garanzia, a copertura della somma anticipata dalla banca» (Cass. n. 42008 del 2021, in motivazione)
– non è destinato a essere travolto con riguardo alle medesime operazioni.
Al contempo, peraltro, il mandato in considerazione non potrebbe comunque essere caducato, atteso che l'art. 78, secondo comma, l.f. confina lo scioglimento automatico al caso di fallimento del mandatario, mentre il contratto sopravvive ove a fallire sia il mandante.
Né si può ritenere che lo scioglimento attinga il solo patto di compensazione.
Infatti, già da tempo risalente la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che, «[s]econdo quanto dispone l'art. 1723, 2 comma c.c. nella parte che qui rileva, il mandato può essere conferito anche nell'interesse del mandante [rectius: del mandatario]. Ricorre in tal caso, secondo una espressione ormai entrata nel comune linguaggio giuridico, la figura del mandato in “rem propriam” e cioè di una sottospecie del tipo negoziale previsto nell'art. 1703 c.c. nel quale la causa concreta si arricchisce per il fatto che il regolamento avuto di mira dalle parti, attraverso la realizzazione anche dell'interesse del mandatario, è destinato a coprire un'area che è normalmente estranea allo schema legale. Si tratta, in sostanza, di situazioni nelle quali l'esecuzione del contratto, oltre a soddisfare l'interesse del mandante, arreca al mandatario un vantaggio ulteriore e diverso rispetto a quello afferente il compenso, e che riviene la sua ragione di essere in un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario, preesistente o costituito con il mandato stesso ed avente ad oggetto il suo mantenimento fino alla esecuzione (Cass. 20 dicembre
1972, n. 3643; Cass. 1 febbraio 1983, n. 857). La sua utilizzazione ha assunto nella pratica un rilievo particolare attesa la sua possibile preordinazione a funzione di garanzia o ad una funzione solutoria, sulla base di una intesa tra mandante e mandatario. Nel primo caso un soggetto, per lo più un pag. 14/17 imprenditore, nel ricevere un finanziamento, conferisce alla banca finanziatrice l'incarico di riscuotere suoi crediti verso terzi e di destinarne l'incasso alla estinzione dei suoi debiti. In situazioni del genere, data la coincidenza tra il finanziamento ed il mandato, appare evidente la creazione di una garanzia
(atipica) contestuale al credito, il cui trattamento giuridico non sembra poter essere diverso da quello delle garanzie tipiche, per la palese analogia tra le due situazioni» (Cass. n. 8806 del 1993, in motivazione).
In sostanza, la causa del mandato all'incasso in rem propriam è arricchita dalla soddisfazione di un interesse anche del mandatario, da realizzare attraverso il trattenimento a compensazione, nella fattispecie, delle somme versate dai terzi debitori del mandante, con riguardo ai cui crediti è precedentemente avvenuta l'anticipazione.
Proprio perché il mandato all'incasso e il patto di compensazione sono collegati tra loro, concorrendo alla configurazione del primo come in rem propriam, al suo mancato scioglimento in caso di fallimento del mandante non può che accompagnarsi il mantenimento del meccanismo che consente di portare le somme incassate a decurtazione del credito per gli importi già anticipati.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che il meccanismo previsto dal contratto di anticipazione agli artt. 1 e 4 delle condizioni generali – previsto per la fisiologia dell'andamento del rapporto – non venga meno in ragione del fallimento della società e sia destinato a continuare a operare con riferimento all'incasso dei crediti per i quali è avvenuta l'anticipazione, lo scioglimento non riguardando la sorte delle operazioni già in essere al momento della sua sopravvenienza.
Ciò legittima la banca a trattenere quanto ricevuto dai terzi debitori della società successivamente al suo fallimento con riguardo alle ri.ba. il cui importo
è stato precedentemente erogato, impedendo di ritenere inefficaci le operazioni limitatamente al profilo dell'incasso ai sensi dell'art. 44 l.f., ciò che è implicito pag. 15/17 nella statuizione della sentenza di primo grado, che ha considerato legittima la compensazione, e impedisce di ravvisare la denunciata omissione di pronuncia, rammentandosi che «[a]d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione» (ex aliis, Cass. n. 2151 del 2021, in massima).
2. In definitiva, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur nei sensi di cui alla motivazione fin qui illustrata.
3. Le domande revocatorie, fallimentare e ordinaria, riproposte dal come da conclusioni riportate in epigrafe, non possono essere CP_2 accolte, in quanto respinte dal giudice di prime cure senza che sul punto la statuizione sia stata fatta oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 16/17 1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 48 del 2024 del Tribunale di Siena,
[...] che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna il a Parte_1 rifondere a Controparte_3 le spese di lite, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso
[...] forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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