Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
Poichè anche la lesione da parte di un terzo di un diritto di credito, come quella di un diritto assoluto, può cagionare un danno ingiusto, questo è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva in astratto escluso- senza verificare in concreto - l'eventuale rilevanza della dedotta violazione di norme sulla circolazione di un assegno agli effetti della ipotizzata responsabilità extracontrattuale di due istituti di credito, ritenendo che tali irregolarità rilevassero esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale fra banca e cliente).
Commentario • 1
- 1. Omicidio preterintenzionale e principio di colpevolezzaAlberto Aimi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento, la Corte di Assise d'Appello di Milano ha integralmente confermato la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), inflitta in primo grado, ad esito del giudizio abbreviato, nei confronti di due soggetti - il Ferruggio e il Desogus - che avevano cagionato lesioni gravissime ad un proprio vicino di casa - il Battaglia -, il quale tuttavia, già affetto da gravi patologie pregresse, una volta ricoverato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico, si rifiutava di seguire le terapie consigliate, fumava, assumeva cocaina, e, infine, decedeva, a più di due settimane dal pestaggio, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13673 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
ORIGINALE 03673/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tule la aquiliana SEZIONE PRIMA CIVILE del dfritts drerichts. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Fathipoul R.G.N. 28711/03 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 13673 Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere Rep. 2916 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 15/03/06 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: AL MA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1'avvocato pressoTACITO 39, GIULIO FAVINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO PIOVESANA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A. ora SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 3, presso l'avvocato SAVERIO NI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSALIA JEVOLELLA,2006 737 giusta mandato a margine del controricorso;
1 controricorrente -
contro
B.N.L. S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSSU ERMANNO, giusta procura speciale per Notaio Mario Liquori di Roma, rep. n. 135319 del 18.12.03;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1189/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 30/07/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditoper il ricorrente, 1'Avvocato MARTARELLA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la resistente B.N.L., l'avvocato DE ANGELIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la resistente Banco di LI S.p.A., l'avvocato NI SAVERIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo. 2 FATTO E DIRITTO 1. AN EL AS impugna per cassazione la sen- tenza in data 30 luglio 2004 della Corte d'Appello di Venezia, confermativa di quella del Tribunale della stessa città, che ha respinto la domanda di convalida di sequestro giudiziario e di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, da lui proposta - nei confronti della B.N.L. e del Banco di LI (oltrechè di Carlo Lanfranchi, nei cui confronti l'aveva poi ab- bandonata in ragione della sua irreperibilità) - in re- lazione ad un assegno [dell'importo di Lire 70.000.000] tratto sul Banco di LI, a lui consegnato, con fir- ma di girata in bianco della traente (a seguito di compravendita) e che non era, però pervenuto alla Cassa di Risparmio di Savona, cui egli l'aveva, a sua volta, poi spedito con girata in favore della stessa;
ed era stato viceversa negoziato presso la B.N.L. da tale Lan- franchi, correntista di quell'istituto, previa falsifi- cazione del verso del titolo in modo che risultasse de- stinatario, della (seconda) gitata, non più la Cassa ma la ditta del Lanfranchi.
1.1 A fondamento della domanda il DA AS aveva dedotto la riconoscibilità della falsificazione e de- nunciato il difetto di regolarità delle girate (e la mancanza di una finale valida girata per l'incasso) ri- 3 scontrabili sul retro del titolo [in ragione del fatto che il timbro per l'incasso vi risultava apposto prima, e non come avrebbe dovuto, dopo la girata di esso DA - apparente - favore del Lanfranchi;
mentre la AS in firma di quest'ultimo si leggeva, comunque, in calce non già a quella girata per l'incasso che risultava topograficamente così non seguita dalla firma timbro inspiegabilmente dopo altro "per dell'ordinante ma conoscenza e garanzia", per cui formalmente, il Lan- franchi garantiva sé stesso]. Irregolarità, queste, rilevabili, secondo l'attore, con la normale diligenza, e che avrebbero dovuto comun- que imporre ai funzionari dei due istituti e, in parti- colare, a quello della banca trattaria, di rifiutare il [per quelle ragioni, non validol pagamento dell'assegno al Lanfranchi.
1.2 La domanda veniva però respinta dal Tribunale sul duplice rilievo della non riconoscibilità (se non mediante apposite strumentazioni) della falsificazione relativa al destinatario della girata sottoscritta dal DA AS, e della "inesistenza dell'occorrente nesso di causalità tra le citate irregolarità e la fraudolenza appropriazione della somma portata dall'assegno da par- te del Lanfranchi".
1.3 Anche il successivo gravame del DA AS non trovava accoglimento da parte della adita Corte di Ve- nezia la quale, sui punti in contestazione, con senten- za del 30 luglio 2003, a sua volta, rispettivamente: a) confermava la non riconoscibilità della altera- zione operata al fine dell'abusivo incasso del titolo, b) e, "quanto, alle dedotte irregolarità nella cir- colazione dell'assegno", affermava che esse non rileva- vano sotto il profilo della responsabilità extra con- trattuale (che rimaneva quindi esclusa per la ragione sub a), "configurandosi come violazioni della normativa sulla circolazione degli assegni invocabili, come tali, solo nell'ambito del rapporto cartolare e perciò dal traente ovvero dal legittimo portatore del titolo, qua- lità, quest'ultima, sicuramente mancante nell'appellante [il DA AS appuntol posto che questi aveva girato l'assegno, in tal modo perdendo la legit- timazione ad esperire l'azione cartolare”. 2) Da qui dunque l'ulteriore odierna impugnazione, con i due motivi della quale il ricorrente, rispettiva- mente, sostiene: a) che sia stata erroneamente esclusa dai giudici a quibus la sua legittimazione a far valere "ex art. 1218 c.c.", nei confronti delle Banche la violazione della normativa sulla circolazione degli assegni, b) che sia stata del pari erroneamente, comunque, 5 esclusa la rilevanza di quelle violazioni nel quadro della proposta azione di responsabilità extracontrat- tuale.
3. La prima censura è, però, inammissibile. E ciò in quanto sostanzialmentel volta ad accredita- la legittimazione del ricorrente rispetto ad una re azione cartolare, nei confronti delle Banche resisten- ti, la quale non può, comunque, venire in esame in que- sta sede, trattandosi di prospettiva difensiva del tut- to nuova rispetto al thema decidendum, come delimitato con l'atto introduttivo del giudizio (e ribadito in se- di precisazione delle conclusioni), in relazione de all'unica azione di "responsabilità extracontrattuale" proposta dall'attore.
4. Fondato è, viceversa, il residuo secondo mezzo impugnatorio. Con l'affermare la non incidenza delle denunciate irregolarità delle girate agli effetti di una eventuale responsabilità extracontrattuale degli istituti conve- nuti - in ragione della ritenuta rilevanza di siffatte irregolarità esclusivamente sul piano del rapporto con- trattuale tra banca e cliente ha effettivamente, in- fatti errato la Corte territoriale. In particolare, per non aver considerato che per ormai acquisita esegesi giurisprudenziale dell'art. 6 2043 c.c. (risalente alla fondamentale pronunzia n. 174 del 1971, resa nel c.d. "caso Meroni") - il "danno in- giusto" suscettibile di risarcimento, secondo il para- digma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di cred ito, da una lesione cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque, pre- giudicato l'esistenza di quel diritto. In tale prospettiva, appunto, l'attore aveva fatto riferimento ad un titolo di responsabilità aquiliana delle due banche (concorrente con quella, del pari ex- tracontrattuale, addebitabile al falsificatore), sul rilievo che detti istituti - colposamente o dolosamente violando l'obbligo, che a suo avviso, ad ess i incombe- va, di rifiutare il pagamento del titolo in questione, in ragione delle irregolarità presenti sul retro del lo stesso - avrebbero con ciò pregiudicato il suo diritto di credito, relativo all'importo da questo portato, che sarebbe altrimenti rimasto nella sua disponibilità, una volta accertata la falsificazione della girata in favo- re dell'apparente giratorio. Correttamente applicando alla fattispecie sub indi- ce il principio di diritto come sopra enunciato, la Corte di merito avrebbe dovuto, dunque, non g ià esclu- 7 dere in astratto, bensì verificare in concreto l'eventuale rilevanza della dedotta violazione di norme sulla circolazione del titolo agli effetti della pro- spettata responsabilità extracontrattuale delle banche convenute in relazione alla vicenda dell'assegno per cui è causa. Accertando, cioè, se quelle violazioni fossero qualificabili in termini di illecito aq uiliano perché soggettivamente connotate da dolo ° colpa dell'agente operatore, e se a siffatte condotte, in te- si illecite, fosse eziologicamente riconducibile ricon ✓ ducibile la perdita dell'importo dell'assegno subita Я dall'attore, sulla base di un giudizio contro ofiattuale, e ipotetico, conducente alla conclusione che, ove adot- tato dai due istituti il comportamento (che fosse, come si assume) per essi doveroso, quella perdita non si sa- rebbe verificata. Adempimenti, questi, cui provvederà, quindi il giu- dice del rinvio.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al [secondo] motivo accolto, con il conse- guente rinvio della causa alla stessa Corte di Venezia in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
8 La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo;
cassa la sen tenza im- pugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla stessa Corte di Vene- zia, in diversa composizione. Roma, 13 marzo 2006 Il Consigliere estensore Il President e Mario Rosario Moretti Rosario De Musis Play on IL CANCELLIERE Alfonso Madafferi Depositato in Cancelleria 13 GIU, 2006...... -il IL CANCELLIERE ски