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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2158/2024
Il Tribunale di Napoli OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...], alla C.F._1
Via Pietro Nenni, n. 07 ed elettivamente dom.to in TR
UC (CE) alla Via Caracas n. 28 presso lo studio dell'Avv . Gennaro Grassia che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
nata [...] ad [...] Parte_2
(CE), C.F.: residente in [...]C.F._2
(CE), alla Via Pietro Nenni, n. 7 ed elettivamente domiciliat a in
TR UC (CE) alla Via Caracas n. 28 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Grassia che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24/05/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 4/10/2019 in Castellammare di Stabia (NA), dal quale è nato il figlio
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto Per_1
Pag. 2 di 8 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
I. Condizioni generali. I ricorrenti prestano il reciproco consenso a vivere nel mutuo rispetto in distinte abitazioni.
II. Affidamento ed inclinazioni figlio minore. Il figlio minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
entrambi i genitori, sin d'ora si impegnano reciprocamente a decidere di comune accordo – secondo le inclinazioni del figlio, sentite le maestre e/o specialisti se necessario – eventuali sport e/o hobbies opportuni e/o necessari per il suo sviluppo psico/fisico del figlio.
III. Domicilio figli minori e casa coniugale. Il domicilio del figlio minore fissato presso la madre che all'attualità dichiara essere l'abitazione coniugale in Sant'Arpino (CE), alla via
Pietro Nenni, n. 7; mentre il padre trasferirà la propria residenza altrove ma ha già trasferito il proprio domicilio. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare a mezzo racc.ta a/r. ovvero altro strumento idoneo ogni eventuale spostamento e/o modifica di domicilio per consentire reciprocamente il diritto di visita del figlio minore e la reperibilità a ciascun genitore.
Pag. 3 di 8 IV. Rapporti con i nonni e con i rispettivi genitori. In ogni caso i genitori si obbligano, per quanto di ragione e di opportunità, a far sì che il figlio minore mantenga rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
i ricorrenti si impegnano a favorire in ogni modo la permanenza del minore presso l'altro genitore e a far mantenere buoni rapporti tra gli stessi e la parentela tutta.
V. Diritto di visita del padre e disciplina delle vacanze estive. Le parti concordano che il padre possa tenere con sé il figlio per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché, a partire dal compimento dei tre anni del bambino, potrà tenere con se, a settimane alterne, dalle ore
09.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con pernotto presso il suo domicilio;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dalle 09.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre e dalle 09.00 d el 30 dicembre alle ore 22.00 del 01 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ed il lunedì In Albis dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Per le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi ad agosto in un periodo da concordare almeno due mesi prima. Resta inteso che in caso di trasferimento presso altro domicilio della madre con il minore, le parti concordano identiche condizioni, tuttavia, la madre sin dalla sott oscrizione del presente atto si impegna a consentire al padre eventuali cambiamenti di orari o giorni prefissati in ragione dei giorni e degli orari dei mezzi
Pag. 4 di 8 per raggiungere il domicilio dei figli anche in ragione di eventuali imprevisti.
VI. Mantenimento e spese straordinarie. Tenuto conto delle attuali esigenze del minore, delle risorse dei rispettivi genitori, le parti stabiliscono che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con la corresponsione della somma mensile di euro
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) da versare a mezzo accredito su conto corrente intestato alla madre, entro il 15 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla comparizione delle parti innanzi al presidente;
il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) previo accordo, per il figlio minore che verranno rimborsate entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Per la determinazione delle spese straordinarie, le parti si rifanno al protocollo di intesa sottoscritto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli OR.
VII. Obbligo di comunicazione. Le comunicazioni tra i genitori di cui alla presente avverranno esclusivamente per iscritto. In ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali trasferimenti di residenza e qualora ciò avvenga in altra regione l'accordo deve essere adottato da entrambi i genitori. Le comunicazioni avranno effetto reciprocamente solo con la loro effettiva ricezione da parte del destinatario in quanto si conviene che tale comunicazione abbia effetto recettizio.
Pag. 5 di 8 VIII. Sui mobili della casa coniugale. Le parti dichiarano che i mobili presenti nella casa coniugale sono stati acquistati esclusivamente dal signor e che tra di loro hanno Pt_1
trovato un'intesa sulla divisione del mobilio e/o sul pagamento da parte della signora di un importo relativo al Parte_2
valore attuale dei beni.
IX. Effetti. Con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o causale comunque connesso al loro matrimonio e/o rapporti coniugali/genitoriali e/o per i beni mobili;
che i rapporti tra i genitori sono pacifici ed entrambi si impegnano affinché tali restino anche in futuro nell'interesse supremo del minore .
Con note il depositate l'18/10/2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/02/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 02/10/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la
Pag. 6 di 8 loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di
[...]
(nato a [...] il [...] ) e Parte_1 [...]
, nata il [...]), alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellammare di Stabia (NA), (Atto n. 273, P. II, S.A Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno2019) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
Pag. 7 di 8 d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2158/2024
Il Tribunale di Napoli OR , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...], alla C.F._1
Via Pietro Nenni, n. 07 ed elettivamente dom.to in TR
UC (CE) alla Via Caracas n. 28 presso lo studio dell'Avv . Gennaro Grassia che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
[...]
nata [...] ad [...] Parte_2
(CE), C.F.: residente in [...]C.F._2
(CE), alla Via Pietro Nenni, n. 7 ed elettivamente domiciliat a in
TR UC (CE) alla Via Caracas n. 28 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Grassia che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24/05/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 4/10/2019 in Castellammare di Stabia (NA), dal quale è nato il figlio
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto Per_1
Pag. 2 di 8 pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
I. Condizioni generali. I ricorrenti prestano il reciproco consenso a vivere nel mutuo rispetto in distinte abitazioni.
II. Affidamento ed inclinazioni figlio minore. Il figlio minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
entrambi i genitori, sin d'ora si impegnano reciprocamente a decidere di comune accordo – secondo le inclinazioni del figlio, sentite le maestre e/o specialisti se necessario – eventuali sport e/o hobbies opportuni e/o necessari per il suo sviluppo psico/fisico del figlio.
III. Domicilio figli minori e casa coniugale. Il domicilio del figlio minore fissato presso la madre che all'attualità dichiara essere l'abitazione coniugale in Sant'Arpino (CE), alla via
Pietro Nenni, n. 7; mentre il padre trasferirà la propria residenza altrove ma ha già trasferito il proprio domicilio. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare a mezzo racc.ta a/r. ovvero altro strumento idoneo ogni eventuale spostamento e/o modifica di domicilio per consentire reciprocamente il diritto di visita del figlio minore e la reperibilità a ciascun genitore.
Pag. 3 di 8 IV. Rapporti con i nonni e con i rispettivi genitori. In ogni caso i genitori si obbligano, per quanto di ragione e di opportunità, a far sì che il figlio minore mantenga rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
i ricorrenti si impegnano a favorire in ogni modo la permanenza del minore presso l'altro genitore e a far mantenere buoni rapporti tra gli stessi e la parentela tutta.
V. Diritto di visita del padre e disciplina delle vacanze estive. Le parti concordano che il padre possa tenere con sé il figlio per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché, a partire dal compimento dei tre anni del bambino, potrà tenere con se, a settimane alterne, dalle ore
09.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con pernotto presso il suo domicilio;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dalle 09.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre e dalle 09.00 d el 30 dicembre alle ore 22.00 del 01 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ed il lunedì In Albis dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Per le vacanze estive il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi ad agosto in un periodo da concordare almeno due mesi prima. Resta inteso che in caso di trasferimento presso altro domicilio della madre con il minore, le parti concordano identiche condizioni, tuttavia, la madre sin dalla sott oscrizione del presente atto si impegna a consentire al padre eventuali cambiamenti di orari o giorni prefissati in ragione dei giorni e degli orari dei mezzi
Pag. 4 di 8 per raggiungere il domicilio dei figli anche in ragione di eventuali imprevisti.
VI. Mantenimento e spese straordinarie. Tenuto conto delle attuali esigenze del minore, delle risorse dei rispettivi genitori, le parti stabiliscono che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con la corresponsione della somma mensile di euro
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) da versare a mezzo accredito su conto corrente intestato alla madre, entro il 15 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla comparizione delle parti innanzi al presidente;
il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) previo accordo, per il figlio minore che verranno rimborsate entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Per la determinazione delle spese straordinarie, le parti si rifanno al protocollo di intesa sottoscritto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli OR.
VII. Obbligo di comunicazione. Le comunicazioni tra i genitori di cui alla presente avverranno esclusivamente per iscritto. In ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali trasferimenti di residenza e qualora ciò avvenga in altra regione l'accordo deve essere adottato da entrambi i genitori. Le comunicazioni avranno effetto reciprocamente solo con la loro effettiva ricezione da parte del destinatario in quanto si conviene che tale comunicazione abbia effetto recettizio.
Pag. 5 di 8 VIII. Sui mobili della casa coniugale. Le parti dichiarano che i mobili presenti nella casa coniugale sono stati acquistati esclusivamente dal signor e che tra di loro hanno Pt_1
trovato un'intesa sulla divisione del mobilio e/o sul pagamento da parte della signora di un importo relativo al Parte_2
valore attuale dei beni.
IX. Effetti. Con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o causale comunque connesso al loro matrimonio e/o rapporti coniugali/genitoriali e/o per i beni mobili;
che i rapporti tra i genitori sono pacifici ed entrambi si impegnano affinché tali restino anche in futuro nell'interesse supremo del minore .
Con note il depositate l'18/10/2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 4/02/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 02/10/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la
Pag. 6 di 8 loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di
[...]
(nato a [...] il [...] ) e Parte_1 [...]
, nata il [...]), alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellammare di Stabia (NA), (Atto n. 273, P. II, S.A Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno2019) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
Pag. 7 di 8 d) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8