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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2423/2021
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-temore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Rimini, Via Flaminia n. 163/E, presso lo studio dell'avv. Filippo Lupo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro a socio unico, in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Schiuma che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENtTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, al fine sentirla condannare al pagamento della somma di € 9.000,00 Parte_1 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Più in dettaglio, la società ricorrente ha allegato, in fatto: di avere ricevuto, in data 02.11.2015, incarico dalla società per l'assistenza in materia fiscale;
che la durata dell'incarico era triennale Parte_1
e rinnovabile, salvo disdetta, per un ulteriore triennio;
che il corrispettivo annuo era pari a € 3.000,00 oltre IVA;
che il pagamento del dovuto era stato corrisposto per il primo triennio;
che in data 11.02.2020,
aveva comunicato il recesso dal contratto, concluso con gli adempimenti fiscali relativi Parte_1 all'anno 2019; ciò premesso, in diritto, ha affermato di essere creditrice dell'intero corrispettivo contrat- tuale, sino alla scadenza del contratto per l'ulteriore triennio, in quanto il recesso, in violazione della specifica norma contrattuale, non era stato inviato tempestivamente e ha chiesto quindi la condanna della convenuta al pagamento di tutte le somme maturate sino alla data della originaria scadenza contrattuale
(prorogata). Si è regolarmente costituita chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda, stante CP_2 l'invalidità della clausola richiamata dal ricorrente e, in via subordinata, ha chiesto ridurre ad equità il quantum del credito eventualmente dovuto alla ricorrente.
1 Il Tribunale di Bologna, con ordinanza cron.n.10150/2021, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è documentalmente provato attraverso la produzione della lettera di incarico, datata 2/11/2015….più dettagliatamente precisate nel corpo del documento;
l'incarico aveva durata triennale dal 1/11/2015 al 31/10/2018 con possibilità di proroga tacita in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata “entro sei mesi dalla prima scadenza contrattuale”. Proprio con riferimento alla durata del contratto, le parti prevedevano espressamente la facoltà del committente
(cliente) di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di specifica motivazione, rima- nendo comunque obbligato al pagamento del compenso dovuto “per l'intera opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2) sino alla prima scadenza contrattuale” (ultima parte dell'art. 9). Se sul contenuto della lettera di incarico non vi sono contestazioni tra le parti, diversa è la qualificazione giuridica della prestazione dedotta in contratto e le conseguenze che ne derivano in tema di disciplina del recesso. La difesa della resistente qualifica la fattispecie come prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.; ai sensi dell'art. 2237 c.c. in caso di recesso il cliente è tenuto a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e al pagamento dell'opera svolta. Può essere pattuita tra le parti una clausola penale che determini a priori l'entità del danno che potrebbe subire il professionista per la revoca dell'incarico –in assenza di colpa- ma l'entità di detta penale, a parere della resistente, non po- trebbe essere commisurata all'intero compenso per l'opera non svolta e, in ogni caso, dovrebbe essere ricondotta ad equità.
La tesi non è condivisibile. Nel caso in oggetto ci si trova difronte al conferimento di un incarico per prestazioni di servizi –di con- sulenza, organizzazione e revisione contabile, amministrativa ecc..- conferito ad una società e non ad un professionista. Manca, dunque, il requisito soggettivo indispensabile per poter qualificare una prestazione d'opera in- tellettuale: il carattere esclusivamente personale della prestazione esplicitamente richiesto dall'art. 2232 c.c.
La prestazione d'opera intellettuale, a differenza della prestazione dedotta nel contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti), si caratterizza con riferimento all'impronta strettamente fiduciaria che deve connotare il rapporto tra professionista e cliente;
quell'intuitus personae che la giurisprudenza di merito e di legit- timità, hanno da sempre indicato come elemento caratterizzante ed imprescindibile del rapporto profes- sionale. Nel caso di specie, l'incarico è conferito da ad una società di capitali, la quale si impegna Parte_1
a fornire i servizi dedotti in contratto attraverso la sua organizzazione di impresa e non professionale.
Il rapporto dedotto in giudizio, pertanto, è disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c. –contratto d'opera- che, in caso di recesso del cliente/committente, prevede il rimborso delle spese già sostenute dal presta- tore e il ristoro del mancato guadagno (art.2227). In tale contesto, la clausola contenuta nell'art. 9, seconda parte, della lettera di conferimento incarico non può essere qualificata come clausola penale in senso proprio bensì come preventiva determinazione del “mancato guadagno”. Trattandosi di pattuizione a contenuto economico lasciata alla libera determinazione delle parti, e non essendo mai stato eccepito un eventuale squilibrio delle posizioni contrattuale tale da determinarne la vessatorietà, la clausola ha piena efficacia nel rapporto di cui si discute, ben conosciuta dalla commit- tente nel momento in cui ha comunicato il proprio recesso e quindi allo stesso opponibile.
2 Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto. La somma di € 9.000,00 oltre IVA, richiesta dalla ricorrente, corrisponde al compenso già maturato, alla data del recesso della committente, per l'annua- lità 2019 (fatt. 14 del 16/1/20) nonché al “mancato guadagno” quantificato sulla base del compenso pattuito fino alla prima scadenza utile del contratto -31/12/21”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale di Bologna abbia ritenuto applicabile al contratto intercorso tra e la disciplina prevista dal codice civile in tema di “contratto Parte_1 Controparte_1 d'opera” (art. 2222 c.c.) e non già di quello in tema di “contratto d'opera professionale” (art. 2229 c.c.). Sostiene al riguardo che, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure, il carattere distintivo tra il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e il contratto di prestazione professionale (artt. 2229 – 2230 c.c.) debba essere individuato nell'intellettualità dell'opera prestata e non già, acriticamente, nella personalità
“fisica” del soggetto che la eroga. Rileva quindi che il tratto caratterizzante, distintivo delle due fattispecie, non possa essere individuato semplicisticamente nella “individualità soggettiva” della prestazione dedotta in contratto, ma nella sussi- stenza o meno del requisito della “professionalità” che la connota;
laddove presente tale connotazione, la disciplina normativa applicabile sarà quella di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. Evidenzia che, nel nostro ordinamento giuridico, le prestazioni professionali possono essere rese sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma associata (società tra professionisti, società di capitali, ecc.).
Quindi, il mero fatto che la società erogatrice delle prestazioni professionali – nel caso in esame – fosse una s.r.l. e non un “professionista persona fisica”, non vale certo a caducare la possibilità che si trattasse di contratto avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione professionale. Osserva quindi che il contratto intercorso tra e ha avuto ad oggetto prestazioni squi- Parte_1 CP_1 sitamente professionali. Infatti, all'art. 1 del contratto si legge testualmente che oggetto dell'incarico è: (i) la consulenza civilistica e fiscale;
(ii) l'esecuzione degli adempimenti fiscali;
(iii) il fornire risposta a quesiti civilistici e fiscali in forma scritta;
(iv) l'assistenza nella tenuta della contabilità; (v) la predisposizione degli adempimenti ci- vilistici e fiscali e la loro trasmissione agli enti preposti;
(vi) la predisposizione dei verbali societari.
Tutte le prestazioni dedotte hanno certamente carattere professionale, non essendo le stesse limitate a mere attività esecutive di prestazioni di servizi. Osserva infine che il contratto è intestato “incarico professionale”, mentre il testo del contratto (l'art. 4) richiama espressamente l'art. 2235 c.c. e, dunque, una norma positiva ricompresa nel capo II del titolo III del V libro del codice civile dedicato alle professioni intellettuali e non al contratto d'opera. Da qui consegue l'applicazione al contratto dell'art. 2237 c.c. in tema di recesso, con conseguente rico- noscimento a del solo compenso professionale maturato per il primo anno di esecuzione Controparte_1 del contratto (ovvero per il periodo che ha preceduto la comunicazione di recesso) e non già l'intero compenso per il triennio contrattuale.
Con il secondo motivo sostiene che, anche nella denegata ipotesi in cui il contratto tra le parti fosse sus- sumibile nell'ambito del contratto d'opera, comunque l'art. 2227 c.c. consente al committente di scio- gliersi anticipatamente dal vincolo contrattuale, avendo l'obbligo di garantire al prestatore d'opera: (i) il pagamento delle spese dal medesimo sostenute sino a quel momento;
(ii) il pagamento dell'opera sino a quel momento svolta;
(iii) il mancato guadagno che – in dipendenza causale con il recesso manifestato dal cliente/committente – il prestatore d'opera abbia subìto.
Se le prime due voci sono praticamente automatiche, la terza costituisce, invece, una mera eventualità.
3 A tale riguardo osserva che il recesso del committente, consente, al contempo, al prestatore d'opera di liberare tempo ed energie per acquisire nuovi incarichi o nuove commesse.
In ogni caso al prestatore d'opera non può mai spettare l'intero compenso originariamente convenuto al momento della conclusione del contratto, perché ciò comporterebbe una palese ipotesi di arricchimento senza causa, ovvero attribuirebbe la patente di validità ad un contratto privo di oggetto e/o di causa in concreto. Rileva che la giurisprudenza qualifica il “mancato guadagno” come “indennizzo” (Cass. Civ., sez. II, 09.01.2020, n. 185; Cass. Civ., 07.11.2012, n. 19265 e altre) e pertanto quest'ultimo non può, né deve avere, per definizione, il medesimo contenuto quantitativo del controvalore contrattuale originariamente previsto, perché, altrimenti, per il prestatore d'opera sarebbe addirittura più conveniente “subire” il re- cesso da parte del cliente/committente, invece che proseguire nella esecuzione dell'incarico affidatogli. Quindi applicando tali principi al caso in esame, consegue che ha svolto la propria attività Controparte_1 professionale per il primo anno, ma non per il secondo e per il terzo anno, giusta comunicazione di recesso da parte della cliente se, dunque, è corretto che la società debba pagare Parte_1 Parte_1
a il corrispettivo per il primo anno del rapporto contrattuale, non altrettanto può valere per Controparte_1 la seconda e la terza annualità. Infatti, in relazione all'esecuzione della prestazione professionale del primo anno, ha cer- Controparte_1 tamente eseguito l'opera professionale affidatale e, per fare ciò, la stessa ha sicuramente sostenuto dei costi (per i materiali utilizzati, per il know-how detenuto, per i servizi necessari per l'esecuzione della prestazione, per il pagamento di professionisti, collaboratori, impiegati, ecc.); per il secondo e per il terzo anno, invece, tali oneri intrinseci non sono stati sostenuti. Pertanto, a fronte della mancata esecuzione delle prestazioni per il secondo e per il terzo anno da parte di quest'ultima ha avuto la possibilità di beneficiare di un considerevole risparmio di spesa;
Controparte_1 risparmio ricollegato, per l'appunto, al sopravvenuto venire meno della giuridica obbligatorietà di svol- gere le obbligazioni contrattuali originariamente pattuite.
Evidenzia quindi che il Tribunale ha erroneamente equiparato il mancato guadagno all'intera misura del corrispettivo contrattuale non ancora maturato (ma maturando) alla data della comunicazione di recesso.
Osserva ancora che, laddove si ritenesse invece il mancato guadagno di conseguente al Controparte_1 recesso comunicato da commisurato alla penale stabilita dalle parti all'art. 9 del con- Parte_1 tratto, si tratterebbe di una penale del tutto sproporzionata, tale da violare, in maniera grave, l'equilibrio negoziale tra le parti e, pertanto, meritevole di equa diminuzione da parte del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Afferma che, anche a volere ipotizzare che la pattuizione in disamina fosse il frutto della libera scelta negoziale delle parti, ciò non toglie che la libertà dei contraenti non possa derogare alle norme positive imposte dall'ordinamento e pertanto, se è stata prevista una penale manifestamente sproporzionata, que- sta deve essere ridotta equamente dal giudice. Rileva ancora che quanto sostenuto dal Tribunale nella parte in cui ha affermato che la clausola di cui alla seconda parte dell'art. 9 del contratto non sia qualificabile come “clausola penale”, ma come “pre- ventiva quantificazione del danno” non è corretta, in quanto si tratta esattamente di penale, come si evince dalla lettera dell'art. 1382 c.c.
Osserva ancora che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, già nel precedente Parte_1 grado di giudizio, ha ampiamente allegato, argomentato e dedotto in relazione alla circostanza dell'inter- venuto sensibile squilibrio del sinallagma contrattuale (§ 4 memoria di costituzione).
4 Chiede quindi che la Corte d'Appello adita riformi l'ordinanza impugnata, riducendo ad equità il quantum del credito eventualmente dovuto a , attesa la mancata esecuzione di 2/3 della prestazione con- CP_1 trattualmente dedotta in contratto tra le parti.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda o la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto CP_1 il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto d'opera (art. 2222 e ss. c.c.) e non già un contratto d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss). Ribadisce che non ha mai provato tale tesi e comunque non ha svolto attività pro- Parte_1 CP_1 fessionale, ma si è limitata a fornire servizi di natura fiscale-amministrativa, in aderenza a quanto con- venzionalmente richiesto, come emerge già dall'entità dello stesso compenso di € 250 mensili, pari a €
12,50 a giorno lavorativo.
Con il contratto dedotto in causa, ha richiesto ed ottenuto da - che opera con il Parte_1 CP_1 proprio personale e i propri collaboratori - dei servizi squisitamente amministrativi, e segnatamente adem- pimenti di natura fiscale presso il Registro delle Imprese e l'Agenzia delle Entrate;
in sostanza - come peraltro specificato nel contratto - servizi di deposito delle dichiarazioni fiscali e di verbali di approva- zione di bilanci;
supporto al personale di nella tenuta della contabilità e dei libri sociali;
Parte_1 eventuali elaborazioni di chiusure contabili infrannuali.
Tutto secondo quanto convenuto nel contratto e ciò indipendentemente dalla intestazione riportata nell'epigrafe di detto atto, su cui ha focalizzato la propria attenzione l'appellante. Evidenzia che l'appellante non ha dato alcuna prova della prevalenza del momento intellettuale su quello materiale e quindi delle prestazioni 'professionali' asseritamente rese in maniera preponderante rispetto ai servizi fiscali-amministrativi dedotti in contratto.
Aggiunge che le attività materiali di tenuta dei libri, di elaborazione dati a fini contabili o fiscali/ ammi- nistrativi, depositi presso enti ed anche la generale consulenza aziendale, possono senz'altro essere servizi svolti da imprese, in ossequio al principio generale di libertà di impresa di servizi.
Rileva quindi che si tratta certamente di un contratto d'opera in generale ex art. 2222 c.c., e, comunque sostiene che non può essere disapplicata la disposizione contrattuale sul recesso voluta dalle parti alla clausola n. 9 del contratto, in favore dell'applicazione dell'art. 2237 c.c. sul recesso nell'ambito delle prestazioni professionali. Aggiunge che, in ogni caso, anche laddove si ritenesse che le prestazioni dedotte nel contratto dovessero integrare quelle intellettuali di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., non vi sarebbe alcuna ragione di disap- plicare la disciplina convenzionale del recesso ex art. 9 , che prevede la corresponsione delle spese soste- nute e dei corrispettivi dovuti sino al momento del recesso (al cui pagamento si è sottratta), Parte_1 oltre che le conseguenze, accettate espressamente dalla committente con la sottoscrizione del contratto, del mancato rispetto del preavviso.
Sul secondo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che la clausola dell'art.9 del contratto, contenesse una preventiva determinazione pattizia dell'indennizzo dovuto al prestatore di ser- vizi, a fronte della facoltà riconosciuta al cliente di recedere in qualsiasi momento con effetto immediato e, in aderenza a tale disposizione, convenzionalmente determinata nell'ambito dell'autonomia contrat- tuale delle parti, ha condannato l'appellante al relativo pagamento, liquidando sia il compenso per l'an- nualità 2019, mai pagato, sia la somma residua corrispondente al dovuto per il triennio in corso, come convenzionalmente pattuito.
5 Afferma che le contestazioni mosse dall'appellante con riferimento al mancato guadagno - che equivar- rebbe ad un indennizzo e come tale non potrebbe essere quantificato nel controvalore contrattuale in origine previsto - sono prive di rilievo, a fronte di una clausola contrattuale chiara, accettata dalle parti e per nulla illegittima o contraria a norme di legge.
Rileva al riguardo che: a) il Tribunale si è limitato ad applicare una pattuizione perfettamente valida e vincolante per le parti;
b) non sussiste alcuna norma che vieta alle parti di pattuire una simile clausola;
c) la volontà contrattuale deve essere rispettata;
d) i contraenti hanno la facoltà di derogare alla disciplina codicistica del recesso.
Rileva quindi che ha tutto il diritto di ottenere un'indennità parametrata ai compensi non per- CP_1 cepiti, secondo quanto stabilito dai contraenti, trattandosi di rinnovo triennale, con preavviso da darsi entro sei mesi dalla scadenza del triennio se non rispettato. Osserva che non è conferente quanto dedotto dall'appellante con riferimento alla clausola penale ex art. 1382 c.c., considerato che detta clausola è notoriamente un patto con il quale, in via forfettaria e preven- tiva, si determina l'ammontare del risarcimento del danno che causano l'inadempimento delle obbliga- zioni o il ritardo nell'adempimento; fatti non ricorrenti nel caso in esame. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti.
È fondato il primo motivo in quanto, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che il contrato stipulato dalle parti fosse un contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. e non già un contratto d'opera intel- lettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e ss.
Difatti non è corretta la motivazione della sentenza impugnata su questo specifico punto, ovvero che
“Manca, dunque, il requisito soggettivo indispensabile per poter qualificare una prestazione d'opera in- tellettuale: il carattere esclusivamente personale della prestazione esplicitamente richiesto dall'art. 2232 c.c. “.
Si osserva, al riguardo che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, il carattere distintivo tra il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e il contratto di prestazione professionale (artt. 2229 – 2230 c.c.) debba essere individuato nell'intellettualità dell'opera prestata e la legge prevede che le prestazioni professionali possano essere rese sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma associata (ex società tra professionisti;
società di capitali, ecc.).
Quindi, il mero fatto che la società erogatrice delle prestazioni professionali fosse una s.r.l. e non un “pro- fessionista persona fisica” non esclude che, nel caso in esame, possa ritenersi stipulato, tra le parti, un contratto avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione professionale.
Difatti il contratto è intestato “incarico professionale. L'art. 1 del contratto prevede testualmente che oggetto dell'incarico è: (i) la consulenza civilistica e fiscale;
(ii) l'esecuzione degli adempimenti fiscali;
(iii) il fornire risposta a quesiti civilistici e fiscali in forma scritta;
(iv) l'assistenza nella tenuta della contabilità; (v) la predisposizione degli adempimenti civilistici e fiscali e la loro trasmissione agli enti preposti;
(vi) la predisposizione dei verbali societari. L'art. 4 del contratto richiama espressamente l'art. 2235 c.c. e, dunque, una norma positiva ricompresa nel capo II del titolo III del V libro del codice civile dedicato alle professioni intellettuali e non al contratto d'opera.
6 Tutte le prestazioni dedotte hanno certamente carattere professionale, non essendo limitate a mere attività esecutive di prestazioni di servizi. Ciò premesso, passando quindi all'esame del secondo motivo di appello, si precisa quanto segue. Il solo fatto che sia ravvisabile un contratto d'opera intellettuale non comporta però che debba necessa- riamente applicarsi l'art. 2237 c.c. in tema di recesso con le conseguenze ivi previste, a fronte della paci- fica accettazione della clausola di cui all'art. 9 del contratto da parte dell'appellante, da questi sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Tale clausola prevede che “Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento revocando il man- dato conferito, senza obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2) sino alla prima scadenza contrattuale”. Si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 1322 c.c., nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, le parti ben possono derogare al dettato dell'art. 2237 c.c. trattandosi di norma non imperativa.
La clausola in esame, quindi non può essere del tutto disapplicata, come richiesto da parte appellante, soltanto perché divergente da detto tipo di contratto, ma deve essere piuttosto interpretata, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1362 e segg. del codice civile. A tale riguardo si osserva che, oggetto del presente giudizio, è proprio l'interpretazione della clausola 9 del contratto stipulato tra le parti, ritualmente depositato sia da che da (doc. Parte_1 CP_1
3, fascicoli di I grado di entrambe le società).
Ebbene, dalla lettura di detta clausola emerge chiaramente che, l'obbligo previsto a carico del cliente
- in caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso - di “rimborsare le spese sostenute CP_2 e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2”, è stato previsto solo con riferimento alla “prima scadenza contrattuale”. Si deve infatti ritenere che, con tale clausola, avesse voluto comunque garantirsi un mancato CP_1 guadagno – nell'eventualità di un recesso di già nel corso del primo triennio di durata con- Parte_1 trattuale - in considerazione del fatto che, per la tipologia di prestazione offerta, è del tutto verosimile che, proprio all'inizio del rapporto contrattuale, l'appellata avrebbe dovuto eseguire e sostenere i mag- giori incombenti (quali la profilazione del cliente, i contatti con i vari uffici, la predisposizione di atti/mo- duli;
il supporto al personale della nella tenuta della contabilità e dei libri sociali, ecc.). Parte_1
Si tratta, sostanzialmente, di attività che, una volta avviate (appunto nel corso del primo triennio), sono tali da richiedere certamente, un minore impegno negli anni successivi. In questi termini deve quindi essere correttamente letta e interpretata la clausola di cui all'art. 9 del con- tratto di cui è causa.
Nel caso in esame, è pacifico che il contratto è stato stipulato in data 02.11.2015 e ha avuto regolare esecuzione fino alla “prima scadenza” dello 02.11.2018 e successivamente, stante la mancata disdetta, è stato rinnovato per un secondo triennio. Durante questo secondo triennio di proroga, ha eseguito regolarmente la propria prestazione CP_1 professionale nell'anno 2019 e non è stata remunerata (fatto pacifico, ammesso anche dal ), Parte_1 mentre, in data 11.02.2020, l'appellante ha comunicato il recesso dal contratto, previsto contrattualmente (art. 9) “in qualsiasi momento…senza obbligo di motivazione” Quindi, fermo restando che la parte relativa al “mancato guadagno” era prevista all'art. 9 solo per “la prima scadenza” (e non è questo il caso in esame), è tenuta a “rimborsare le spese sostenute Parte_1 e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta”.
7 Le spese non sono state richieste, né documentate da , alla quale è pertanto dovuto il solo “com- CP_1 penso dovuto per l'opera già svolta” nell'anno 2019 pari ad € 3000,00 oltre interessi ex Dlgs n.231/2002 con decorrenza dal 16.01.2020 fino al saldo effettivo (V. fattura, doc. 4 fasc. I grado ), mentre CP_1 nulla è dovuto per i due anni successivi. Per tali ragioni ed entro tali limiti l'appello deve essere accolto. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccom- benza e sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri Parte_1 di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore del decisum e non del disputatum (Cass. Sez.Un. sent.n.19014/2007), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale modifica dell'impugnata sentenza, così decide:
- condanna a pagare a la somma di € 3.000,00 oltre interessi ex Dlgs n. Parte_1 CP_1
231/2002 con decorrenza dal 16.01.2020 fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si Parte_1 CP_1 liquidano, per il primo grado, in € 145,00 per spese e in complessivi in € 2.127,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi in € 2.419,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 19.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2423/2021
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-temore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Rimini, Via Flaminia n. 163/E, presso lo studio dell'avv. Filippo Lupo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro a socio unico, in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Schiuma che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENtTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, al fine sentirla condannare al pagamento della somma di € 9.000,00 Parte_1 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Più in dettaglio, la società ricorrente ha allegato, in fatto: di avere ricevuto, in data 02.11.2015, incarico dalla società per l'assistenza in materia fiscale;
che la durata dell'incarico era triennale Parte_1
e rinnovabile, salvo disdetta, per un ulteriore triennio;
che il corrispettivo annuo era pari a € 3.000,00 oltre IVA;
che il pagamento del dovuto era stato corrisposto per il primo triennio;
che in data 11.02.2020,
aveva comunicato il recesso dal contratto, concluso con gli adempimenti fiscali relativi Parte_1 all'anno 2019; ciò premesso, in diritto, ha affermato di essere creditrice dell'intero corrispettivo contrat- tuale, sino alla scadenza del contratto per l'ulteriore triennio, in quanto il recesso, in violazione della specifica norma contrattuale, non era stato inviato tempestivamente e ha chiesto quindi la condanna della convenuta al pagamento di tutte le somme maturate sino alla data della originaria scadenza contrattuale
(prorogata). Si è regolarmente costituita chiedendo dichiararsi l'infondatezza della domanda, stante CP_2 l'invalidità della clausola richiamata dal ricorrente e, in via subordinata, ha chiesto ridurre ad equità il quantum del credito eventualmente dovuto alla ricorrente.
1 Il Tribunale di Bologna, con ordinanza cron.n.10150/2021, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella sola disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è documentalmente provato attraverso la produzione della lettera di incarico, datata 2/11/2015….più dettagliatamente precisate nel corpo del documento;
l'incarico aveva durata triennale dal 1/11/2015 al 31/10/2018 con possibilità di proroga tacita in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata “entro sei mesi dalla prima scadenza contrattuale”. Proprio con riferimento alla durata del contratto, le parti prevedevano espressamente la facoltà del committente
(cliente) di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di specifica motivazione, rima- nendo comunque obbligato al pagamento del compenso dovuto “per l'intera opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2) sino alla prima scadenza contrattuale” (ultima parte dell'art. 9). Se sul contenuto della lettera di incarico non vi sono contestazioni tra le parti, diversa è la qualificazione giuridica della prestazione dedotta in contratto e le conseguenze che ne derivano in tema di disciplina del recesso. La difesa della resistente qualifica la fattispecie come prestazione d'opera intellettuale disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.; ai sensi dell'art. 2237 c.c. in caso di recesso il cliente è tenuto a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e al pagamento dell'opera svolta. Può essere pattuita tra le parti una clausola penale che determini a priori l'entità del danno che potrebbe subire il professionista per la revoca dell'incarico –in assenza di colpa- ma l'entità di detta penale, a parere della resistente, non po- trebbe essere commisurata all'intero compenso per l'opera non svolta e, in ogni caso, dovrebbe essere ricondotta ad equità.
La tesi non è condivisibile. Nel caso in oggetto ci si trova difronte al conferimento di un incarico per prestazioni di servizi –di con- sulenza, organizzazione e revisione contabile, amministrativa ecc..- conferito ad una società e non ad un professionista. Manca, dunque, il requisito soggettivo indispensabile per poter qualificare una prestazione d'opera in- tellettuale: il carattere esclusivamente personale della prestazione esplicitamente richiesto dall'art. 2232 c.c.
La prestazione d'opera intellettuale, a differenza della prestazione dedotta nel contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti), si caratterizza con riferimento all'impronta strettamente fiduciaria che deve connotare il rapporto tra professionista e cliente;
quell'intuitus personae che la giurisprudenza di merito e di legit- timità, hanno da sempre indicato come elemento caratterizzante ed imprescindibile del rapporto profes- sionale. Nel caso di specie, l'incarico è conferito da ad una società di capitali, la quale si impegna Parte_1
a fornire i servizi dedotti in contratto attraverso la sua organizzazione di impresa e non professionale.
Il rapporto dedotto in giudizio, pertanto, è disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c. –contratto d'opera- che, in caso di recesso del cliente/committente, prevede il rimborso delle spese già sostenute dal presta- tore e il ristoro del mancato guadagno (art.2227). In tale contesto, la clausola contenuta nell'art. 9, seconda parte, della lettera di conferimento incarico non può essere qualificata come clausola penale in senso proprio bensì come preventiva determinazione del “mancato guadagno”. Trattandosi di pattuizione a contenuto economico lasciata alla libera determinazione delle parti, e non essendo mai stato eccepito un eventuale squilibrio delle posizioni contrattuale tale da determinarne la vessatorietà, la clausola ha piena efficacia nel rapporto di cui si discute, ben conosciuta dalla commit- tente nel momento in cui ha comunicato il proprio recesso e quindi allo stesso opponibile.
2 Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto. La somma di € 9.000,00 oltre IVA, richiesta dalla ricorrente, corrisponde al compenso già maturato, alla data del recesso della committente, per l'annua- lità 2019 (fatt. 14 del 16/1/20) nonché al “mancato guadagno” quantificato sulla base del compenso pattuito fino alla prima scadenza utile del contratto -31/12/21”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale di Bologna abbia ritenuto applicabile al contratto intercorso tra e la disciplina prevista dal codice civile in tema di “contratto Parte_1 Controparte_1 d'opera” (art. 2222 c.c.) e non già di quello in tema di “contratto d'opera professionale” (art. 2229 c.c.). Sostiene al riguardo che, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure, il carattere distintivo tra il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e il contratto di prestazione professionale (artt. 2229 – 2230 c.c.) debba essere individuato nell'intellettualità dell'opera prestata e non già, acriticamente, nella personalità
“fisica” del soggetto che la eroga. Rileva quindi che il tratto caratterizzante, distintivo delle due fattispecie, non possa essere individuato semplicisticamente nella “individualità soggettiva” della prestazione dedotta in contratto, ma nella sussi- stenza o meno del requisito della “professionalità” che la connota;
laddove presente tale connotazione, la disciplina normativa applicabile sarà quella di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. Evidenzia che, nel nostro ordinamento giuridico, le prestazioni professionali possono essere rese sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma associata (società tra professionisti, società di capitali, ecc.).
Quindi, il mero fatto che la società erogatrice delle prestazioni professionali – nel caso in esame – fosse una s.r.l. e non un “professionista persona fisica”, non vale certo a caducare la possibilità che si trattasse di contratto avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione professionale. Osserva quindi che il contratto intercorso tra e ha avuto ad oggetto prestazioni squi- Parte_1 CP_1 sitamente professionali. Infatti, all'art. 1 del contratto si legge testualmente che oggetto dell'incarico è: (i) la consulenza civilistica e fiscale;
(ii) l'esecuzione degli adempimenti fiscali;
(iii) il fornire risposta a quesiti civilistici e fiscali in forma scritta;
(iv) l'assistenza nella tenuta della contabilità; (v) la predisposizione degli adempimenti ci- vilistici e fiscali e la loro trasmissione agli enti preposti;
(vi) la predisposizione dei verbali societari.
Tutte le prestazioni dedotte hanno certamente carattere professionale, non essendo le stesse limitate a mere attività esecutive di prestazioni di servizi. Osserva infine che il contratto è intestato “incarico professionale”, mentre il testo del contratto (l'art. 4) richiama espressamente l'art. 2235 c.c. e, dunque, una norma positiva ricompresa nel capo II del titolo III del V libro del codice civile dedicato alle professioni intellettuali e non al contratto d'opera. Da qui consegue l'applicazione al contratto dell'art. 2237 c.c. in tema di recesso, con conseguente rico- noscimento a del solo compenso professionale maturato per il primo anno di esecuzione Controparte_1 del contratto (ovvero per il periodo che ha preceduto la comunicazione di recesso) e non già l'intero compenso per il triennio contrattuale.
Con il secondo motivo sostiene che, anche nella denegata ipotesi in cui il contratto tra le parti fosse sus- sumibile nell'ambito del contratto d'opera, comunque l'art. 2227 c.c. consente al committente di scio- gliersi anticipatamente dal vincolo contrattuale, avendo l'obbligo di garantire al prestatore d'opera: (i) il pagamento delle spese dal medesimo sostenute sino a quel momento;
(ii) il pagamento dell'opera sino a quel momento svolta;
(iii) il mancato guadagno che – in dipendenza causale con il recesso manifestato dal cliente/committente – il prestatore d'opera abbia subìto.
Se le prime due voci sono praticamente automatiche, la terza costituisce, invece, una mera eventualità.
3 A tale riguardo osserva che il recesso del committente, consente, al contempo, al prestatore d'opera di liberare tempo ed energie per acquisire nuovi incarichi o nuove commesse.
In ogni caso al prestatore d'opera non può mai spettare l'intero compenso originariamente convenuto al momento della conclusione del contratto, perché ciò comporterebbe una palese ipotesi di arricchimento senza causa, ovvero attribuirebbe la patente di validità ad un contratto privo di oggetto e/o di causa in concreto. Rileva che la giurisprudenza qualifica il “mancato guadagno” come “indennizzo” (Cass. Civ., sez. II, 09.01.2020, n. 185; Cass. Civ., 07.11.2012, n. 19265 e altre) e pertanto quest'ultimo non può, né deve avere, per definizione, il medesimo contenuto quantitativo del controvalore contrattuale originariamente previsto, perché, altrimenti, per il prestatore d'opera sarebbe addirittura più conveniente “subire” il re- cesso da parte del cliente/committente, invece che proseguire nella esecuzione dell'incarico affidatogli. Quindi applicando tali principi al caso in esame, consegue che ha svolto la propria attività Controparte_1 professionale per il primo anno, ma non per il secondo e per il terzo anno, giusta comunicazione di recesso da parte della cliente se, dunque, è corretto che la società debba pagare Parte_1 Parte_1
a il corrispettivo per il primo anno del rapporto contrattuale, non altrettanto può valere per Controparte_1 la seconda e la terza annualità. Infatti, in relazione all'esecuzione della prestazione professionale del primo anno, ha cer- Controparte_1 tamente eseguito l'opera professionale affidatale e, per fare ciò, la stessa ha sicuramente sostenuto dei costi (per i materiali utilizzati, per il know-how detenuto, per i servizi necessari per l'esecuzione della prestazione, per il pagamento di professionisti, collaboratori, impiegati, ecc.); per il secondo e per il terzo anno, invece, tali oneri intrinseci non sono stati sostenuti. Pertanto, a fronte della mancata esecuzione delle prestazioni per il secondo e per il terzo anno da parte di quest'ultima ha avuto la possibilità di beneficiare di un considerevole risparmio di spesa;
Controparte_1 risparmio ricollegato, per l'appunto, al sopravvenuto venire meno della giuridica obbligatorietà di svol- gere le obbligazioni contrattuali originariamente pattuite.
Evidenzia quindi che il Tribunale ha erroneamente equiparato il mancato guadagno all'intera misura del corrispettivo contrattuale non ancora maturato (ma maturando) alla data della comunicazione di recesso.
Osserva ancora che, laddove si ritenesse invece il mancato guadagno di conseguente al Controparte_1 recesso comunicato da commisurato alla penale stabilita dalle parti all'art. 9 del con- Parte_1 tratto, si tratterebbe di una penale del tutto sproporzionata, tale da violare, in maniera grave, l'equilibrio negoziale tra le parti e, pertanto, meritevole di equa diminuzione da parte del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Afferma che, anche a volere ipotizzare che la pattuizione in disamina fosse il frutto della libera scelta negoziale delle parti, ciò non toglie che la libertà dei contraenti non possa derogare alle norme positive imposte dall'ordinamento e pertanto, se è stata prevista una penale manifestamente sproporzionata, que- sta deve essere ridotta equamente dal giudice. Rileva ancora che quanto sostenuto dal Tribunale nella parte in cui ha affermato che la clausola di cui alla seconda parte dell'art. 9 del contratto non sia qualificabile come “clausola penale”, ma come “pre- ventiva quantificazione del danno” non è corretta, in quanto si tratta esattamente di penale, come si evince dalla lettera dell'art. 1382 c.c.
Osserva ancora che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, già nel precedente Parte_1 grado di giudizio, ha ampiamente allegato, argomentato e dedotto in relazione alla circostanza dell'inter- venuto sensibile squilibrio del sinallagma contrattuale (§ 4 memoria di costituzione).
4 Chiede quindi che la Corte d'Appello adita riformi l'ordinanza impugnata, riducendo ad equità il quantum del credito eventualmente dovuto a , attesa la mancata esecuzione di 2/3 della prestazione con- CP_1 trattualmente dedotta in contratto tra le parti.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda o la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto CP_1 il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto d'opera (art. 2222 e ss. c.c.) e non già un contratto d'opera intellettuale (art. 2229 c.c. e ss). Ribadisce che non ha mai provato tale tesi e comunque non ha svolto attività pro- Parte_1 CP_1 fessionale, ma si è limitata a fornire servizi di natura fiscale-amministrativa, in aderenza a quanto con- venzionalmente richiesto, come emerge già dall'entità dello stesso compenso di € 250 mensili, pari a €
12,50 a giorno lavorativo.
Con il contratto dedotto in causa, ha richiesto ed ottenuto da - che opera con il Parte_1 CP_1 proprio personale e i propri collaboratori - dei servizi squisitamente amministrativi, e segnatamente adem- pimenti di natura fiscale presso il Registro delle Imprese e l'Agenzia delle Entrate;
in sostanza - come peraltro specificato nel contratto - servizi di deposito delle dichiarazioni fiscali e di verbali di approva- zione di bilanci;
supporto al personale di nella tenuta della contabilità e dei libri sociali;
Parte_1 eventuali elaborazioni di chiusure contabili infrannuali.
Tutto secondo quanto convenuto nel contratto e ciò indipendentemente dalla intestazione riportata nell'epigrafe di detto atto, su cui ha focalizzato la propria attenzione l'appellante. Evidenzia che l'appellante non ha dato alcuna prova della prevalenza del momento intellettuale su quello materiale e quindi delle prestazioni 'professionali' asseritamente rese in maniera preponderante rispetto ai servizi fiscali-amministrativi dedotti in contratto.
Aggiunge che le attività materiali di tenuta dei libri, di elaborazione dati a fini contabili o fiscali/ ammi- nistrativi, depositi presso enti ed anche la generale consulenza aziendale, possono senz'altro essere servizi svolti da imprese, in ossequio al principio generale di libertà di impresa di servizi.
Rileva quindi che si tratta certamente di un contratto d'opera in generale ex art. 2222 c.c., e, comunque sostiene che non può essere disapplicata la disposizione contrattuale sul recesso voluta dalle parti alla clausola n. 9 del contratto, in favore dell'applicazione dell'art. 2237 c.c. sul recesso nell'ambito delle prestazioni professionali. Aggiunge che, in ogni caso, anche laddove si ritenesse che le prestazioni dedotte nel contratto dovessero integrare quelle intellettuali di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., non vi sarebbe alcuna ragione di disap- plicare la disciplina convenzionale del recesso ex art. 9 , che prevede la corresponsione delle spese soste- nute e dei corrispettivi dovuti sino al momento del recesso (al cui pagamento si è sottratta), Parte_1 oltre che le conseguenze, accettate espressamente dalla committente con la sottoscrizione del contratto, del mancato rispetto del preavviso.
Sul secondo motivo sostiene che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che la clausola dell'art.9 del contratto, contenesse una preventiva determinazione pattizia dell'indennizzo dovuto al prestatore di ser- vizi, a fronte della facoltà riconosciuta al cliente di recedere in qualsiasi momento con effetto immediato e, in aderenza a tale disposizione, convenzionalmente determinata nell'ambito dell'autonomia contrat- tuale delle parti, ha condannato l'appellante al relativo pagamento, liquidando sia il compenso per l'an- nualità 2019, mai pagato, sia la somma residua corrispondente al dovuto per il triennio in corso, come convenzionalmente pattuito.
5 Afferma che le contestazioni mosse dall'appellante con riferimento al mancato guadagno - che equivar- rebbe ad un indennizzo e come tale non potrebbe essere quantificato nel controvalore contrattuale in origine previsto - sono prive di rilievo, a fronte di una clausola contrattuale chiara, accettata dalle parti e per nulla illegittima o contraria a norme di legge.
Rileva al riguardo che: a) il Tribunale si è limitato ad applicare una pattuizione perfettamente valida e vincolante per le parti;
b) non sussiste alcuna norma che vieta alle parti di pattuire una simile clausola;
c) la volontà contrattuale deve essere rispettata;
d) i contraenti hanno la facoltà di derogare alla disciplina codicistica del recesso.
Rileva quindi che ha tutto il diritto di ottenere un'indennità parametrata ai compensi non per- CP_1 cepiti, secondo quanto stabilito dai contraenti, trattandosi di rinnovo triennale, con preavviso da darsi entro sei mesi dalla scadenza del triennio se non rispettato. Osserva che non è conferente quanto dedotto dall'appellante con riferimento alla clausola penale ex art. 1382 c.c., considerato che detta clausola è notoriamente un patto con il quale, in via forfettaria e preven- tiva, si determina l'ammontare del risarcimento del danno che causano l'inadempimento delle obbliga- zioni o il ritardo nell'adempimento; fatti non ricorrenti nel caso in esame. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti.
È fondato il primo motivo in quanto, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che il contrato stipulato dalle parti fosse un contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. e non già un contratto d'opera intel- lettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e ss.
Difatti non è corretta la motivazione della sentenza impugnata su questo specifico punto, ovvero che
“Manca, dunque, il requisito soggettivo indispensabile per poter qualificare una prestazione d'opera in- tellettuale: il carattere esclusivamente personale della prestazione esplicitamente richiesto dall'art. 2232 c.c. “.
Si osserva, al riguardo che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, il carattere distintivo tra il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) e il contratto di prestazione professionale (artt. 2229 – 2230 c.c.) debba essere individuato nell'intellettualità dell'opera prestata e la legge prevede che le prestazioni professionali possano essere rese sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma associata (ex società tra professionisti;
società di capitali, ecc.).
Quindi, il mero fatto che la società erogatrice delle prestazioni professionali fosse una s.r.l. e non un “pro- fessionista persona fisica” non esclude che, nel caso in esame, possa ritenersi stipulato, tra le parti, un contratto avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione professionale.
Difatti il contratto è intestato “incarico professionale. L'art. 1 del contratto prevede testualmente che oggetto dell'incarico è: (i) la consulenza civilistica e fiscale;
(ii) l'esecuzione degli adempimenti fiscali;
(iii) il fornire risposta a quesiti civilistici e fiscali in forma scritta;
(iv) l'assistenza nella tenuta della contabilità; (v) la predisposizione degli adempimenti civilistici e fiscali e la loro trasmissione agli enti preposti;
(vi) la predisposizione dei verbali societari. L'art. 4 del contratto richiama espressamente l'art. 2235 c.c. e, dunque, una norma positiva ricompresa nel capo II del titolo III del V libro del codice civile dedicato alle professioni intellettuali e non al contratto d'opera.
6 Tutte le prestazioni dedotte hanno certamente carattere professionale, non essendo limitate a mere attività esecutive di prestazioni di servizi. Ciò premesso, passando quindi all'esame del secondo motivo di appello, si precisa quanto segue. Il solo fatto che sia ravvisabile un contratto d'opera intellettuale non comporta però che debba necessa- riamente applicarsi l'art. 2237 c.c. in tema di recesso con le conseguenze ivi previste, a fronte della paci- fica accettazione della clausola di cui all'art. 9 del contratto da parte dell'appellante, da questi sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Tale clausola prevede che “Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento revocando il man- dato conferito, senza obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2) sino alla prima scadenza contrattuale”. Si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 1322 c.c., nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, le parti ben possono derogare al dettato dell'art. 2237 c.c. trattandosi di norma non imperativa.
La clausola in esame, quindi non può essere del tutto disapplicata, come richiesto da parte appellante, soltanto perché divergente da detto tipo di contratto, ma deve essere piuttosto interpretata, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1362 e segg. del codice civile. A tale riguardo si osserva che, oggetto del presente giudizio, è proprio l'interpretazione della clausola 9 del contratto stipulato tra le parti, ritualmente depositato sia da che da (doc. Parte_1 CP_1
3, fascicoli di I grado di entrambe le società).
Ebbene, dalla lettura di detta clausola emerge chiaramente che, l'obbligo previsto a carico del cliente
- in caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso - di “rimborsare le spese sostenute CP_2 e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta e per il mancato preavviso di cui al punto 2”, è stato previsto solo con riferimento alla “prima scadenza contrattuale”. Si deve infatti ritenere che, con tale clausola, avesse voluto comunque garantirsi un mancato CP_1 guadagno – nell'eventualità di un recesso di già nel corso del primo triennio di durata con- Parte_1 trattuale - in considerazione del fatto che, per la tipologia di prestazione offerta, è del tutto verosimile che, proprio all'inizio del rapporto contrattuale, l'appellata avrebbe dovuto eseguire e sostenere i mag- giori incombenti (quali la profilazione del cliente, i contatti con i vari uffici, la predisposizione di atti/mo- duli;
il supporto al personale della nella tenuta della contabilità e dei libri sociali, ecc.). Parte_1
Si tratta, sostanzialmente, di attività che, una volta avviate (appunto nel corso del primo triennio), sono tali da richiedere certamente, un minore impegno negli anni successivi. In questi termini deve quindi essere correttamente letta e interpretata la clausola di cui all'art. 9 del con- tratto di cui è causa.
Nel caso in esame, è pacifico che il contratto è stato stipulato in data 02.11.2015 e ha avuto regolare esecuzione fino alla “prima scadenza” dello 02.11.2018 e successivamente, stante la mancata disdetta, è stato rinnovato per un secondo triennio. Durante questo secondo triennio di proroga, ha eseguito regolarmente la propria prestazione CP_1 professionale nell'anno 2019 e non è stata remunerata (fatto pacifico, ammesso anche dal ), Parte_1 mentre, in data 11.02.2020, l'appellante ha comunicato il recesso dal contratto, previsto contrattualmente (art. 9) “in qualsiasi momento…senza obbligo di motivazione” Quindi, fermo restando che la parte relativa al “mancato guadagno” era prevista all'art. 9 solo per “la prima scadenza” (e non è questo il caso in esame), è tenuta a “rimborsare le spese sostenute Parte_1 e a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta”.
7 Le spese non sono state richieste, né documentate da , alla quale è pertanto dovuto il solo “com- CP_1 penso dovuto per l'opera già svolta” nell'anno 2019 pari ad € 3000,00 oltre interessi ex Dlgs n.231/2002 con decorrenza dal 16.01.2020 fino al saldo effettivo (V. fattura, doc. 4 fasc. I grado ), mentre CP_1 nulla è dovuto per i due anni successivi. Per tali ragioni ed entro tali limiti l'appello deve essere accolto. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccom- benza e sono poste a carico di e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri Parte_1 di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore del decisum e non del disputatum (Cass. Sez.Un. sent.n.19014/2007), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale modifica dell'impugnata sentenza, così decide:
- condanna a pagare a la somma di € 3.000,00 oltre interessi ex Dlgs n. Parte_1 CP_1
231/2002 con decorrenza dal 16.01.2020 fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si Parte_1 CP_1 liquidano, per il primo grado, in € 145,00 per spese e in complessivi in € 2.127,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi in € 2.419,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 19.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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