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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 24507/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Alessandro Cabianca, a scioglimento della riserva assunta in data ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 24507-1/2024 R.G., promosso con istanza cautelare ex artt. 669 bis e ss. cod. proc. civ. depositata in data 23.1.2025 da
, con l'avv. MASON FRANCESCO, Parte_1
ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
COMUNE DI MIRA (VE) nonché personalmente il Controparte_2
, in qualità di Ufficiale del Governo, per lo svolgimento delle funzioni di
[...]
Ufficiale d'Anagrafe, resistenti,
In punto: 700 c.p.c in corso di causa.
MOTIVI
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. e contestuale istanza cautelare ex artt. 669 bis e ss. cod. proc. civ., la ricorrente (nata in [...] il Parte_1
29.10.1976), ha dedotto di essere giunta in Italia il 25 aprile 2023 con un visto turistico, di aver conosciuto il Sig. il 1 gennaio 2024 e da lì è iniziata la loro storia Persona_1
d'amore; che dalla metà circa di marzo 2024, i due hanno iniziato a convivere nella casa di proprietà del Sig. , sita in Mira (VE) via Giuliano da Maiano n. 57, attuale domicilio Per_1
della ricorrente ed il 4 luglio 2024 la coppia ha presentato domanda d'iscrizione anagrafica presso il Comune di Mira, in quanto familiare di cittadino italiano e la contestuale istanza d'iscrizione della convivenza di fatto con quest'ultimo; tuttavia, in data 5 luglio 2024, il Comune di Mira ha rigettato l'istanza motivando come segue: “si comunica che la documentazione da lei trasmessa per il cambio di residenza della sig.ra è irricevibile in Parte_1
quanto non è stato allegato il permesso di soggiorno e il codice fiscale della richiedente, documentazione obbligatoria per l'iscrizione in Anagrafe del Cittadino extracomunitario proveniente dall'Estero.
Conseguentemente, per questo motivo, non è altresì possibile ricevere la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, poiché la residenza e l'appartenenza allo stesso nucleo familiare costituiscono il primo presupposto per poter poi istituire una eventuale convivenza di fatto tra due richiedenti”.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, anche con decreto inaudita altera parte, di ordinare al Comune di Mira d'iscrivere la Sig.ra fra la Parte_1
popolazione residente e d'iscrivere la convivenza di fatto fra la medesima e il Sig.
[...]
ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e dell'art. 1, co. 36 e 37, della L. 76/2016, in via Per_1
cautelare nelle more dell'odierno giudizio;
nel merito e in via principale, di accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad essere iscritta fra la popolazione Parte_1
nazionale residente nonché alla registrazione della dichiarazione di convivenza con il Sig.
ex art. 1, co. 36 e 37, L. 76/2016 e D.Lgs. 30/2007 e per l'effetto Persona_1
ordinare al Comune di Mira di procedere all'iscrizione della Sig.ra fra Parte_1
la popolazione nazionale residente e d'iscrivere la dichiarazione di convivenza della Sig.ra e del Sig. ex art. 1, co. 36 e 37, L. 76/2016 e Parte_1 Persona_1
D.Lgs. 30/2007.
Il Comune di Mira, in persona del Sindaco pro tempore in qualità di Ufficiale del Governo, si
è costituito nel presente giudizio cautelare, concludendo per l'inammissibilità del ricorso cautelare e, in ogni caso, per il rigetto nel merito del medesimo per l'insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
Con Decreto del 29/11/2024, è stata rigettata l'istanza di provvedere inaudita altera parte ed
è stata fissata l'udienza di discussione del 19/12/2024, nella quale parte ricorrente ha chiesto un termine per poter replicare alla memoria di costituzione del Comune di Mira;
il
Giudice ha, quindi, concesso a parte ricorrente termine sino al 16/1/2025 per il deposito di eventuali note di replica e ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 23/1/2025, disponendo la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., a seguito della quale l'istanza viene in decisione.
****
Dando seguito a numerosi precedenti di questo Tribunale (Ordinanza 19.09.2022 – R.G. n.
5571/2022; Ordinanza del 11.03.2024 – R.G. n. 1092/2024; Ordinanza del 7.5.2024 – R.G.
n. 9494/2023), si ritiene che l'istanza cautelare proposta da sia Parte_1
inammissibile e comunque, nel merito, infondata per le ragioni di seguito indicate.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, va osservato che la ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale l'adozione in via d'urgenza ed anche inaudita altera parte sostanzialmente di un ordine nei confronti del Comune di Mira di iscrivere la Sig.ra fra la Parte_1
popolazione residente e di iscrivere la convivenza di fatto fra la medesima e il Sig.
[...]
ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e art. 1, co. 36 e 37, L. 76/2016. Per_1
Pertanto, con lo strumento processuale azionato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare non già una “cautela”, avente contenuto anticipatorio e strumentale, bensì una completa e definitiva “tutela”, consistente nell'iscrivere la Sig.ra fra la Parte_1
popolazione residente e la convivenza di fatto fra la medesima e il Sig. , Persona_1
bene giuridico che può essere conseguito dalla parte ricorrente soltanto con la sentenza di accertamento e costitutiva propria del merito.
L'istanza difetta, inoltre, del profilo del fumus bonis iuris.
Parte ricorrente invoca l'applicazione del d.lgs. n. 30/2007, da cui discenderebbe il diritto in capo alla sig.ra di essere iscritta nel registro anagrafico per il sol fatto Parte_1
di essere familiare di cittadino U.E. e a prescindere dal previo riconoscimento o rilascio di un titolo di soggiorno.
L'ordinamento contempla delle ipotesi normative in cui la registrazione o l'iscrizione anagrafica è consentita anche in assenza di un titolo di soggiorno nel caso del familiare del cittadino europeo che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi: in questo senso l'art. 9 del citato d.lgs. n. 30/2007 stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, lo straniero, anche in assenza di un diritto autonomo di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica al pari del cittadino di Stato membro dell'Unione Europa di cui è familiare ed al quale si estendono poi le disposizioni più favorevoli ai sensi del successivo art. 23.
Il concetto di “familiare” rilevante ai fini normativi è individuato dall'art. 2 del d.lgs. n.
30/2007 il quale, al comma 1, stabilisce: “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende a) per cittadino dell'Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) per familiare: il coniuge;
nonché il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello
Stato membro ospitante”.
Il successivo art. 3 specifica che: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, è tenuto ad agevolare l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
Deve essere verificato, dunque se dagli elementi forniti dalla parte ricorrente in sede cautelare, la sig.ra possa essere qualificata quale “familiare” di Parte_1
cittadino italiano, o comunque come soggetto avente diritto ad un trattamento analogo a quello previsto per i familiari (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 30/2007).
Al riguardo, in primo luogo, mette conto di rilevare che e Parte_1 [...]
non si sono uniti in matrimonio, né hanno contratto un'unione civile registrata Per_1
sulla base della legislazione vigente ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30/2007, nè la ricorrente è qualificabile quale familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza, né
è assistita dal sig. per gravi motivi di salute, come previsto dall'anzidetto art. 3, Per_1
comma 2, lett. a) del d.lgs. citato.
Inoltre, non appare esserci allo stato neppure il fumus che la sig.ra la Sig.ra Parte_1
possa ritenersi “partner di cittadino dell'Unione Europea”, poiché non vi è prova di una
[...]
relazione stabile, da intendersi quale un rapporto di fatto contraddistinto da un stabile e comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione di un modello solidale caratterizzato da assistenza morale per il quale l'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
30/2007, richiede comunque che essa sia “debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
Non basta, dunque, qualsiasi manifestazione di volontà delle parti ad attestare la convivenza o la stabile relazione affettiva, ma è necessaria l'acquisizione di elementi probatori che devono necessariamente fare riferimento a fonti esterne rispetto alla sfera personale delle parti e che abbiano un grado di attendibilità idoneo ad offrire riscontro, non tanto della sussistenza di un legame affettivo di coppia, bensì di un rapporto dotato dei crismi della stabilità e delle continuatività, che allo stato difetta completamente, avendo la parte ricorrente prodotto soltanto documentazione fotografica e dichiarazioni delle parti stesse.
In definitiva, gli elementi prodotti non consentono di ritenere che sussista il fumus che la ricorrente sia qualificabile ex art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30/2007 come partner avente una relazione stabile con il cittadino UE con la conseguenza che il ricorso cautelare va respinto per insussistenza anche del profilo del fumus bonis iuris, restando assorbita ogni valutazione in punto di periculum.
P.Q.M.
- Rigetta l'istanza cautelare.
- Spese al definitivo.
Venezia, 31/01/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca