Articolo 12 della Legge 24 dicembre 2007, n. 245
Articolo 11Articolo 13
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12 gennaio 2008
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell' articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 , e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 :
1) Esercito n. 66;
2) Marina n. 32;
3) Aeronautica n. 22;
4) Carabinieri n. 301;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 :
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 159;
3) Aeronautica n. 64;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell' articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 :
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 10.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 , e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 102 unita'.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 1.028 unita'.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368 , come sostituito dall' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 648 unita'.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 369 unita'.
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, di cui all'unita' previsionale di base "interventi" dei programmi "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nonche' per l'ammodernamento ed il rinnovamento, di cui all'unita' previsionale di base "funzionamento" dei programmi "approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", "approntamento e impiego delle forze terrestri", "approntamento e impiego delle forze navali", "approntamento e impiego delle forze aeree" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2008, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "interventi" dei programmi "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell' articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 .
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dai "Fondi a disposizione" relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , iscritti nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire".
10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 , recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell' art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 ):
«Art. 21. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224 ;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ):
1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate).:
«Art. 9. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e' cosi' stabilito:
aiutanti di battaglia e marescialli maggiori.... 3.500
marescialli capi.... 4.000
marescialli ordinari.... 4.500
sergenti maggiori.... 8.500
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.
La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368 (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina):
«I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo art. 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma.».
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell' art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate):
«La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato regio decreto n. 2440 del 1923 :
«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.».
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni reca: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253).
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell' art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). - 1. E istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.
2. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.
5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell' art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436 , d'importo eccedente quello indicato all' art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari):
«Art. 20 - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.».
«44 - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare».
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici):
«Art. 7. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla corte dei conti.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre, n. 424 reca: Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell' art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17).
Entrata in vigore il 12 gennaio 2008