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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3359 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto domanda di opposizione a precetto vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), alla Via San Giovanni Bosco, n. 206, presso lo studio dell'Avv. Francesco Santoro che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, in qualità di titolai della ditta “FRA. , entrambi C.F._2 Controparte_1
elettivamente domiciliati in Chiaravalle Centrale (CZ), alla Via Luca n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Tino che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta: preliminarmente:
1) sospendere l'efficacia dell'atto impugnato ricorrendo i gravi e fondati motivi richiesti ex lege;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto, in capo agli odierni opposti, a percepire le somme portate dall'atto di precetto e comunque dichiarare nullo e/o annullabile l'atto di precetto in rinnovazione datato 03.05.2015, notificato in data 04.06.2015 tramite il servizio postale, acquisito al protocollo dell'ente comunale in data 04.06.2015 (prot.
n. 1232/2015) accertando e dichiarando, altresì, che nulla è dovuto dal Controparte_2
n. 3359/2015 – Pag. 1
[...] agli odierni opposti, relativamente alla presunta pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto e relativamente alle fatture n. 3/97 e 1/98 per avere corrisposto integralmente tutte le somme richieste per il periodo 16.05.1997-15.07.1998;
3) condannare li odierni opposti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c. da determinare in via equitativa, essendo del tutto evidente la temerarietà della domanda avanzata;
4) con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
Per gli opposti: “Piaccia al Sig. Giudice del Tribunale adito, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta, così provvedere: in via preliminare, per le motivazioni esposte in argomento, rigettare la proposta inibitoria dell'atto impugnato;
nel merito, per quanto esposto
e precisato, rigettare de plano l'opposizione per come proposta in quanto inammissibile, improcedibile, infondata;
è conseguenza logica il rigetto in ogni caso della temeraria domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi legali secondo vigenti tariffe forensi, da distrarre a favore di questa difesa, antistataria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 26 giugno 2015, il in persona Parte_1
del Sindaco p.t., proponeva opposizione, formulando contestuale istanza di sospensione, all'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 4 giugno 2015 con il quale
[...]
e , in proprio ed in qualità di legali rappresentati della ditta “FRA. Pt_2 Parte_3 [...]
” intimavano il pagamento dell'importo di 17.984,45 in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 89/2003, munito di formula esecutiva il 4 gennaio 2013.
A fondamento della spiegata opposizione il deduceva, in particolare: Parte_1
- di aver stipulato con in qualità di titolare della Ditta FRA.CI., contratto Parte_2
d'appalto registrato in Chiaravalle Centrale (CZ) il 22 luglio 1997 al n. 44, per l'esecuzione di lavori di gestione della discarica consortile sita in Località “Parrena” in agro di al Pt_1
servizio del medesimo Ente locale, nonché dei Comuni consorziati di San Vito sullo Ionio,
e ; Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
- che il suddetto contratto, della durata di un anno - dal 16 maggio 1997 al 15 luglio 1998 - prevedeva un corrispettivo, al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, di Lire
38.843,200;
- che ad avviso degli odierni convenuti la somma di cui all'atto di precetto era dovuta “per il mancato pagamento della fattura n. 01/98, per un importo di Lire 21.693.067 e Lire 1316.755, quale residuo della fattura n. 03/1997”;
RGAC. n. 3359/2015 – Pag.
2 - che a seguito della richiesta di pagamento avanzata nell'anno 1998 e della nota risalente al mese di settembre del 1998 con la quale il Commissario Prefettizio all'epoca in servizio presso il Comune opponente aveva sollecitato i Comuni interessati - ciascuno secondo le rispettive quote - al pagamento della fattura n. 1/98 del 20 luglio 1998, il Comune di aveva, con Pt_1
due distinti mandati, corrisposto la somma complessiva di lire 4.810,030 il 30 ottobre 1998; il con mandato di pagamento n. 67 del 10 febbraio 2000, aveva corrisposto Parte_4
la somma di € 2.568,460; il Comune di Centrache – con mandato di pagamento n. 445 del 13 febbraio 1999 aveva provveduto al pagamento dell'importo di Lire 1.859.05, mentre il
[...]
, con mandato di pagamento del 30 dicembre 1998, aveva corrisposto Controparte_3
l'importo di € 8.002,500;
- che in relazione al residuo di cui alla fattura n. 3/97 i Comuni avevano, altresì, provveduto – con mandati di pagamento n. 497 498 del 20 ottobre 1998, n, 274 del 30 luglio 1998 e n. 360 dell'8 novembre 1997 – al pagamento del residuo della fattura n. 3/97, estinguendo pertanto ogni obbligazione;
- che sebbene gli odierni opposti fossero consapevoli degli avvenuti pagamenti – essendo state loro esibite “le sottoscrizioni apposte per quietanza delle somme ricevute”- chiedevano in maniera temeraria l'accoglimento della pretesa creditoria.
L'ente comunale concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, che venisse accertato e dichiarato che nulla era dovuto agli odierni convenuti per “insussistenza di qualsivoglia diritto in capo agli opposti a percepire le somme portate dall'atto di precetto”, nonché la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione.
Domandava, altresì, la condanna degli opposti al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno c. per lite temeraria.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 ottobre 2015, si costituivano in giudizio e , in qualità di titolari della ditta FRA. Parte_2 Parte_3 CP_4
, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della spiegata opposizione, atteso che
[...]
con essa il debitore contestava la pretesa creditoria sulla base di ragioni che avrebbe dovuto far valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo.
RGAC. n. 3359/2015 – Pag. 3 Eccepiva, altresì, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea asserendo che le fatture in questione non erano state saldate dal né prima né dopo la notifica Parte_1 dell'ingiunzione” e si opponeva, infine, all'accoglimento dell'invocata sospensione.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.3. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 novembre
2015, il Giudice allora titolare del ruolo rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 ottobre 2016.
1.4. Dopo diversi rinvii, con Decreto presidenziale n. 8/2024, con cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, il presente giudizio era assegnato alla scrivente in data 19 aprile 2024.
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza cartolare del 10 settembre 2024, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per le seguenti motivazioni.
Premesso che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (cfr. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1650 del 27 gennaio 2014), non appare superfluo rammentare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la invalidità o inefficacia.
Ciò, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex multis Cass. 14636/2017).
RGAC. n. 3359/2015 – Pag. 4 In altri termini, allorché - come nel caso in esame - il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto, pertanto, esecutivo, al debitore è preclusa in sede di opposizione a precetto la possibilità di proporre eccezioni inerenti al rapporto obbligatorio fondamentale sotteso all'emissione del titolo, potendo essere fatti solamente quei fatti modificativi, impeditivi o estintivi che sono successivi alla formazione del titolo medesimo.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto anche dalla giurisprudenza di merito: in tale senso si è espresso il Tribunale Bergamo, Sez. II, 19/01/2022, n. 94 “Se l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con
l'opposizione a precetto”.
Ed ancora, Tribunale di Bari (sentenza n. 2755/2018): “In sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Ciò perché le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono es-sere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art.
645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo”.
2.1. Ebbene, nel caso in esame le doglianze che l'opponente pone a fondamento della proposta opposizione, asserendo l'illegittimità del precetto per intervenuto adempimento dall'obbligazione intervenuto anteriormente alla formazione del titolo, sono infondate giacché trattasi di fatti estintivi e/o modificativi che, essendo antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo n. 89/2003, dovevano esser fatti valere dal mediante opposizione Pt_1 Parte_1
al decreto ingiuntivo medesimo.
Ed invero, non può non rilevarsi che con la spiegata opposizione l'ente comunale afferma l'insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria in capo agli odierni convenuti e, conseguentemente, l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato asserendo di aver provveduto al soddisfacimento del credito e all'adempimento della prestazione mediante una serie di mandati di pagamento precedenti all'emanazione del decreto ingiuntivo n. 89/2003 posto a
RGAC. n. 3359/2015 – Pag. 5 fondamento del precetto. Decreto ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva in data
4 gennaio 2013.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, il Tribunale non può che respingere l'opposizione in esame, atteso che la stessa si fonda fatti che si sarebbero verificati anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo e che, in quanto tali, il debitore avrebbe dovuto far valere con l'opposizione al provvedimento monitorio.
3. In ragione dell'integrale rigetto dell'opposizione a precetto proposta dal Parte_1
deve, altresì, respingersi la richiesta di condanna degli odierni convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata per temerarietà della lite.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando – in ragione del valore della causa – lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000 e, in considerazione della bassa complessità della lite, i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione;
2. rigetta la domanda attorea di condanna degli opposti per lite temeraria;
3. condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite, Parte_1
in favore degli opposti, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Catanzaro, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC. n. 3359/2015 – Pag. 6