Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 9 aprile 2025 ed iscritta al n. 557
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Strada Comunale detta per la Valsassina n. 6, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Massimo
Giordano del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Lecco, Via Parini n. 33, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dal proc. dom.
avv. Giorgio Vasi del foro di Roma, con elezione di domicilio in Roma, Via Sardegna n. 29, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 26.5.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7
2. Il signor si impegna a cedere, con atto notarile da stipularsi entro due mesi Parte_2
dal deposito del presente ricorso, alla signora a ministero di un Notaio scelto da Parte_1
quest'ultima, la sua quota di proprietà pari al 50% dell'abitazione coniugale (con tutti gli arredi e i beni in essa contenuti) e il box di pertinenza siti in Lecco, via Per la Valsassina n. 6 (sezione LAO-
Foglio 5, mappale 1756, sub 701, S1-TZ.C.U. Cat. A7, cl 2°, vani 13 RC € 2.047,75; Sezione LAO-
foglio 5, mappale 1756, sub 702 Z.C.U. Cat. C6, cl 3°, mq 35, RC 157,26). A fronte della cessione la signora si impegna a riconoscere al signor l'importo di € 50.000 Parte_1 Parte_2
che verrà corrisposto in un'unica soluzione all'atto notarile. Si specifica che tale accordo patrimoniale
è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali vigenti tra i coniugi.
3. In considerazione degli accordi che precedono la signora continuerà ad abitare Parte_1
insieme al figlio nell'attuale abitazione mentre il signor si impegna, entro due Parte_2
mesi dal deposito del presente ricorso, a trasferire altrove la propria residenza rimanendo comunque nella provincia di Lecco.
4. Le rate del mutuo ipotecario rimarranno integralmente a carico della signora Pt_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE
5. Il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i coniugi con collocamento dello Persona_1
stesso presso la madre.
6. In virtù dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro indirizzo di studi, tenendo comunque presente i suoi desideri e le sue inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì
un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
pagina 2 di 7 7. Il padre potrà far visita e tenere con sé secondo il seguente calendario: Persona_1
settimanalmente
- la prima settimana: due giorni consecutivi, indicativamente dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- la seconda settimana dal mercoledì dall'uscita di scuola sino a domenica sino alle ore 21.00 quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
- qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
- durante le festività natalizie e pasquali starà con ciascun genitore, secondo il Persona_1
principio dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al
06.01; dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo);
- il minore trascorrerà compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore Persona_1
secondo il principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive:
- il signor salvo diverso accordo dei genitori, terrà con sé per quindici Pt_2 Persona_1
giorni consecutivi durante il periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il
periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno.
Nell'ipotesi in cui il genitore non comunichi all'altro il periodo prescelto entro il 30.04, questi non potrà contestare la scelta effettuata dalla parte adempiente e ad essa sarà obbligato a adeguarsi indicando un differente periodo. Qualora la scelta del periodo dovesse ricadere per entrambi i genitori nel mese di agosto, ciascuno di essi terrà con sé il figlio dall'01.08 sino al 15.08 o dal 16.08 sino al
31.08, alternativamente di anno in anno. Resta inteso che le vacanze che trascorrerà con la Per_1
madre saranno a carico della madre e quelle che trascorrerà con il padre a carico di quest'ultimo.
8. I genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp - ovvero tramite e-mail agli indirizzi già
noti- con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e pagina 3 di 7 diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute del minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo.
9. I genitori si impegnano l'un l'altra a darsi immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga il figlio in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé il figlio nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività.
10. Le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento-
apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti del minore, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi.
11. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse del minore.
12. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute del figlio minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico pediatra.
13. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
PATRIMONIALI:
14. i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza e indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro.
15. Considerato il tempo di permanenza di presso ciascun genitore le parti concordano che il Per_1
padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 400,00
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al beneficio dell'assegno unico.
16. I coniugi si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio secondo i criteri disposti dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Lecco. 17. Contestualmente al deposito del presente ricorso i coniugi si impegnano a chiudere il conto pagina 4 di 7 corrente comune n.14867 presso banca Intesa San Paolo con suddivisione al 50% della liquidità
giacente.
18. La signora rimarrà unica intestataria del fondo di investimento attualmente Parte_1
agganciato al conto corrente n 1000/00014867 che verrà utilizzato per corrispondere la somma di €
50.000 al signor quale corrispettivo per la cessione. Pt_2
19. Le autovetture Mercedes GLC e Fiat 500 intestate alla signora rimangono in uso e nella Pt_1
titolarità di quest'ultima.
20. I coniugi dichiarano di dare esecuzione alle condizioni di cui al presente atto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
21. Salvo quanto sopra, i coniugi, dichiarano di non aver più nulla ulteriormente a pretendere reciprocamente e di aver allo stato regolato ogni reciproca questione patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 9.4.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione e contestuale divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
esponendo che:
- il matrimonio è stato celebrato il 23.2.2019 in Stratford – Upon – Avon (Regno Unito), e successivamente trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Molfetta (BA), con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio , ancora Persona_1
minorenne;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio è comprovato dalla produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
pagina 5 di 7 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Come detto, contestualmente alla domanda di separazione i coniugi hanno domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Il Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande anche nelle ipotesi di procedimenti consensuali, pur in difetto di un'espressa previsione all'interno dell'art. 473 bis.51 c.p.c.. Resta fermo, però, che il consenso oggi espresso non è idoneo ad impegnare i coniugi anche con riferimento alle condizioni del divorzio, pena la violazione del principio consolidato per cui sono nulli gli accordi di divorzio stipulati in sede di separazione;
perciò viene disposta la rimessione della causa sul ruolo e viene fissato un termine successivo alla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 2 L. 898/1970, al fine di consentire ai coniugi di confermare la propria volontà in merito al divorzio (così Cass. 16.10.2023 n. 28727).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.2.1989 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31.3.1991, sposati il 23.2.2019 in Stratford – Upon – Avon (Regno Unito) (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta – BA - reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, numero
257, serie C);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Molfetta (BA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 27 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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