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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. CAPURRO FILIPPO e BERETTA ANGELO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA PODGORA 1,
MILANO;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. MAGNANI FRANCO, BURRAGATO
GUGLIELMO e MELANDRI MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in BORGO ANTINI N. 3 43100 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«I. Accertare e dichiarare, in relazione a quanto dedotto e documentato in narrativa, l'omissione contributiva relativamente ai contributi da corrispondere all negli anni da 2009 a 2014 CP_2
(compresi) in forza del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente, relativamente ai quali è maturata la prescrizione nei confronti dell e, accertare e dichiarare l'imputabilità di tale CP_2 omissione al . Parte_2
II. Condannare al risarcimento in forma generica del danno potenziale Parte_2 previdenziale ex art. 2116 c.c. comma 1, arrecato al dott. in conseguenza Pt_1 dell'omissione contributiva operata dalla stessa, da intendersi come condanna equitativa per tutte le argomentazioni di cui in narrativa.
In ogni caso
III. Il tutto con riserva di agire ex art. 2116 c.c., comma 2, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per il conseguimento del danno effettivamente patito.
IV. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
1. Nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto inammissibili, e comunque infondate.
2. In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare presso la Controparte_1 quale aveva lavorato dal 6.10.2008 al 12.1.2015, al risarcimento in suo favore del
Pag. 2 di 7 c.d. danno pensionistico da lui subito per l'asserito omesso versamento di contribuzione operato dalla società convenuta.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Occorre premettere che l'odierno ricorrente aveva già adito l'intestato Tribunale con ricorso depositato in data 2.10.2020, iscritto sub n.r.g. 678/2020, chiedendo la condanna dell'odierna convenuta al pagamento in suo favore di € 215.812,31 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c.
6. Il Tribunale, con sentenza n. 44/2024, ha dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente, in quanto, non essendo ancora maturati i requisiti pensionistici in capo al lavoratore, l'unica domanda eventualmente ammissibile sarebbe quella di condanna generica, mentre la domanda di condanna specifica ex art. 2116 co. 2
c.c. o ex art. 13 l. 1338/1962 è appunto esperibile solo una volta verificatosi l'evento dannoso, coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile.
7. Nel presente giudizio, il ricorrente aveva inizialmente proposto una domanda quantomeno ambigua, in quanto veniva chiesta la condanna generica al risarcimento dell'eventuale futuro danno pensionistico che veniva però altresì quantificato in alcuni importi alternativi, identificati anche sulla base delle risultanze della CTU contabile esperita nel corso del giudizio n.r.g. 678/2020 (€
215.812,31, € 198.103,10 o € 142.934,39).
8. Su invito del giudice, la parte ricorrente ha chiesto di modificare le proprie conclusioni, chiedendo la condanna del risarcimento in forma generica del danno potenziale previdenziale ex art. 2116 co. 1 c.c.; la modifica delle conclusioni è stata autorizzata, anche per ragioni di economia processuale e per evitare l'instaurazione di un terzo giudizio sulla stessa questione.
Pag. 3 di 7 9. La domanda, così come da ultimo riformulata, deve ritenersi ammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito quanto segue (Cass. 22 gennaio 2015, n.
1179):
«L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso».
10. Nel caso di specie, è documentale e comunque pacifico tra le parti che il ricorrente vanti un'anzianità contributiva dal mese di ottobre 1994, avendo pertanto versato almeno una settimana contributiva entro il 31.12.1995 (cfr. doc.
1 ricorrente, pag. 1).
11. In ragione di tale circostanza, il ricorrente non sarebbe stato soggetto al regime contributivo con applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2 co. 18 l. 335/1995, in quanto tale norma identifica tra i propri destinatari, appunto, i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dall'1.1.1996.
12. È altresì pacifico che, nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della banca convenuta, quest'ultima abbia versato la contribuzione relativa alla sua posizione applicando tale massimale, versando quindi una contribuzione totale inferiore di € 215.812,31 rispetto a quella che avrebbe dovuto essere versata se non fosse stato applicato il massimale;
contribuzione che, in base a
Pag. 4 di 7 quanto disposto dall'art. 3 co. 9 l. 335/1995, non è più possibile versare a CP_2 in quanto definitivamente prescritta.
13. Risulta dalle produzioni documentali della banca convenuta che, al momento dell'assunzione in , il ricorrente, nel compilare l'apposito modulo Controparte_1 aziendale nel quale i lavoratori sono chiamati ad attestare il proprio status previdenziale, non abbia indicato alcuna anzianità contributiva anteriore all'1.1.1996 (doc. 3 convenuta).
14. Deve in proposito ricordarsi che la responsabilità ex art. 2116 c.c., avendo natura contrattuale, è soggetta al generale regime di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è tenuto a risarcire il danno derivato al creditore dal suo inadempimento salvo che provi che il mancato adempimento sia derivato da causa a lui non imputabile;
pertanto, la sussistenza della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'omissione contributiva presuppone l'esistenza anche dell'elemento soggettivo dell'illecito, quantomeno nella forma della colpa (Cass. 10 febbraio
1999, n. 1138).
15. Per verificare se possano profilarsi nella fattispecie profili di negligenza in capo alla convenuta, possono essere rinvenute utili indicazioni nelle circolari emesse da in materia, in quanto chiarificatrici degli oneri di diligenza imposti sulle CP_2 parti coinvolte.
16. In particolare, la circolare n. 177/1996 (doc. 17 ricorrente):
«agli effetti degli adempimenti contributivi si osservano i seguenti criteri:
a) per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si assesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.
In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.
b) in caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al
Pag. 5 di 7 prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile».
17. Come si evince dal testo della circolare, l'applicazione del massimale retributivo sottoposto al prelievo contributivo è prevista nel caso in cui il lavoratore presenti dichiarazione negativa in merito all'esistenza di periodi di anzianità contributiva anteriori all'1.1.1996 (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) e nel caso in cui non vi siano diverse risultanze «eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro».
18. La diligenza richiesta al datore di lavoro si concretizza quindi nell'acquisizione della dichiarazione dal lavoratore e nella disamina di eventuali altre fonti già in suo possesso, ma non si spinge a imporre al datore di effettuare autonome indagini ulteriori per verificare la veridicità di quanto attestato dal dipendente;
al contrario, il fatto che sia espressamente specificato che il datore è tenuto a esaminare le fonti in suo possesso induce a escludere la sussistenza di un onere a suo carico di reperimento di ulteriori fonti esterne.
19. Del resto, risulterebbe oltremodo gravoso per il datore di lavoro, specie se di grandi dimensioni, acquisire laboriosamente documentazione sulla storia contributiva di tutti i suoi dipendenti, specie se, come nel caso di specie, risalente a diversi anni prima dell'assunzione.
20. Al contrario, risulta ragionevole richiedere al lavoratore di fornire informazioni complete riguardo alla propria storia lavorativa, trattandosi della persona che può più agevolmente reperirle in quanto inerenti alla sua sfera soggettiva.
21. In tal senso si spiega dunque la disposizione della stessa circolare n. 177/1996, che prevede uno specifico obbligo di diligenza in capo al lavoratore, specificando che questi «è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti…».
22. Il mancato versamento della maggiore contribuzione che sarebbe stata dovuta se non fosse stato applicato il massimale di cui all'art. 2 co. 18 l. 335/1995 non può dunque essere imputato a negligenza del datore di lavoro, dipendendo
Pag. 6 di 7 esclusivamente dall'inadempimento del lavoratore ai suoi precisi obblighi di fornire informazioni corrette al datore.
23. Ciò, peraltro, induce a ritenere inconferenti i precedenti giurisprudenziali di merito citati da parte ricorrente, in quanto afferenti a giudizi in cui era in discussione l'obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo nei confronti di sottoposto a un regime di imputabilità non equiparabile a CP_2 quello invece vigente nell'ambito di un'azione risarcitoria.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 15/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. CAPURRO FILIPPO e BERETTA ANGELO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA PODGORA 1,
MILANO;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. MAGNANI FRANCO, BURRAGATO
GUGLIELMO e MELANDRI MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in BORGO ANTINI N. 3 43100 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«I. Accertare e dichiarare, in relazione a quanto dedotto e documentato in narrativa, l'omissione contributiva relativamente ai contributi da corrispondere all negli anni da 2009 a 2014 CP_2
(compresi) in forza del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente, relativamente ai quali è maturata la prescrizione nei confronti dell e, accertare e dichiarare l'imputabilità di tale CP_2 omissione al . Parte_2
II. Condannare al risarcimento in forma generica del danno potenziale Parte_2 previdenziale ex art. 2116 c.c. comma 1, arrecato al dott. in conseguenza Pt_1 dell'omissione contributiva operata dalla stessa, da intendersi come condanna equitativa per tutte le argomentazioni di cui in narrativa.
In ogni caso
III. Il tutto con riserva di agire ex art. 2116 c.c., comma 2, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per il conseguimento del danno effettivamente patito.
IV. Con vittoria di spese, diritti e onorari».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così giudicare:
1. Nel merito: respingere le domande avversarie, in quanto inammissibili, e comunque infondate.
2. In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di condannare presso la Controparte_1 quale aveva lavorato dal 6.10.2008 al 12.1.2015, al risarcimento in suo favore del
Pag. 2 di 7 c.d. danno pensionistico da lui subito per l'asserito omesso versamento di contribuzione operato dalla società convenuta.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Occorre premettere che l'odierno ricorrente aveva già adito l'intestato Tribunale con ricorso depositato in data 2.10.2020, iscritto sub n.r.g. 678/2020, chiedendo la condanna dell'odierna convenuta al pagamento in suo favore di € 215.812,31 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c.
6. Il Tribunale, con sentenza n. 44/2024, ha dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente, in quanto, non essendo ancora maturati i requisiti pensionistici in capo al lavoratore, l'unica domanda eventualmente ammissibile sarebbe quella di condanna generica, mentre la domanda di condanna specifica ex art. 2116 co. 2
c.c. o ex art. 13 l. 1338/1962 è appunto esperibile solo una volta verificatosi l'evento dannoso, coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile.
7. Nel presente giudizio, il ricorrente aveva inizialmente proposto una domanda quantomeno ambigua, in quanto veniva chiesta la condanna generica al risarcimento dell'eventuale futuro danno pensionistico che veniva però altresì quantificato in alcuni importi alternativi, identificati anche sulla base delle risultanze della CTU contabile esperita nel corso del giudizio n.r.g. 678/2020 (€
215.812,31, € 198.103,10 o € 142.934,39).
8. Su invito del giudice, la parte ricorrente ha chiesto di modificare le proprie conclusioni, chiedendo la condanna del risarcimento in forma generica del danno potenziale previdenziale ex art. 2116 co. 1 c.c.; la modifica delle conclusioni è stata autorizzata, anche per ragioni di economia processuale e per evitare l'instaurazione di un terzo giudizio sulla stessa questione.
Pag. 3 di 7 9. La domanda, così come da ultimo riformulata, deve ritenersi ammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito quanto segue (Cass. 22 gennaio 2015, n.
1179):
«L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso».
10. Nel caso di specie, è documentale e comunque pacifico tra le parti che il ricorrente vanti un'anzianità contributiva dal mese di ottobre 1994, avendo pertanto versato almeno una settimana contributiva entro il 31.12.1995 (cfr. doc.
1 ricorrente, pag. 1).
11. In ragione di tale circostanza, il ricorrente non sarebbe stato soggetto al regime contributivo con applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2 co. 18 l. 335/1995, in quanto tale norma identifica tra i propri destinatari, appunto, i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a fare data dall'1.1.1996.
12. È altresì pacifico che, nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della banca convenuta, quest'ultima abbia versato la contribuzione relativa alla sua posizione applicando tale massimale, versando quindi una contribuzione totale inferiore di € 215.812,31 rispetto a quella che avrebbe dovuto essere versata se non fosse stato applicato il massimale;
contribuzione che, in base a
Pag. 4 di 7 quanto disposto dall'art. 3 co. 9 l. 335/1995, non è più possibile versare a CP_2 in quanto definitivamente prescritta.
13. Risulta dalle produzioni documentali della banca convenuta che, al momento dell'assunzione in , il ricorrente, nel compilare l'apposito modulo Controparte_1 aziendale nel quale i lavoratori sono chiamati ad attestare il proprio status previdenziale, non abbia indicato alcuna anzianità contributiva anteriore all'1.1.1996 (doc. 3 convenuta).
14. Deve in proposito ricordarsi che la responsabilità ex art. 2116 c.c., avendo natura contrattuale, è soggetta al generale regime di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è tenuto a risarcire il danno derivato al creditore dal suo inadempimento salvo che provi che il mancato adempimento sia derivato da causa a lui non imputabile;
pertanto, la sussistenza della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'omissione contributiva presuppone l'esistenza anche dell'elemento soggettivo dell'illecito, quantomeno nella forma della colpa (Cass. 10 febbraio
1999, n. 1138).
15. Per verificare se possano profilarsi nella fattispecie profili di negligenza in capo alla convenuta, possono essere rinvenute utili indicazioni nelle circolari emesse da in materia, in quanto chiarificatrici degli oneri di diligenza imposti sulle CP_2 parti coinvolte.
16. In particolare, la circolare n. 177/1996 (doc. 17 ricorrente):
«agli effetti degli adempimenti contributivi si osservano i seguenti criteri:
a) per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si assesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.
In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.
b) in caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al
Pag. 5 di 7 prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo di L. 132 milioni annualmente rivalutabile».
17. Come si evince dal testo della circolare, l'applicazione del massimale retributivo sottoposto al prelievo contributivo è prevista nel caso in cui il lavoratore presenti dichiarazione negativa in merito all'esistenza di periodi di anzianità contributiva anteriori all'1.1.1996 (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) e nel caso in cui non vi siano diverse risultanze «eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro».
18. La diligenza richiesta al datore di lavoro si concretizza quindi nell'acquisizione della dichiarazione dal lavoratore e nella disamina di eventuali altre fonti già in suo possesso, ma non si spinge a imporre al datore di effettuare autonome indagini ulteriori per verificare la veridicità di quanto attestato dal dipendente;
al contrario, il fatto che sia espressamente specificato che il datore è tenuto a esaminare le fonti in suo possesso induce a escludere la sussistenza di un onere a suo carico di reperimento di ulteriori fonti esterne.
19. Del resto, risulterebbe oltremodo gravoso per il datore di lavoro, specie se di grandi dimensioni, acquisire laboriosamente documentazione sulla storia contributiva di tutti i suoi dipendenti, specie se, come nel caso di specie, risalente a diversi anni prima dell'assunzione.
20. Al contrario, risulta ragionevole richiedere al lavoratore di fornire informazioni complete riguardo alla propria storia lavorativa, trattandosi della persona che può più agevolmente reperirle in quanto inerenti alla sua sfera soggettiva.
21. In tal senso si spiega dunque la disposizione della stessa circolare n. 177/1996, che prevede uno specifico obbligo di diligenza in capo al lavoratore, specificando che questi «è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti…».
22. Il mancato versamento della maggiore contribuzione che sarebbe stata dovuta se non fosse stato applicato il massimale di cui all'art. 2 co. 18 l. 335/1995 non può dunque essere imputato a negligenza del datore di lavoro, dipendendo
Pag. 6 di 7 esclusivamente dall'inadempimento del lavoratore ai suoi precisi obblighi di fornire informazioni corrette al datore.
23. Ciò, peraltro, induce a ritenere inconferenti i precedenti giurisprudenziali di merito citati da parte ricorrente, in quanto afferenti a giudizi in cui era in discussione l'obbligo del datore di lavoro di versamento contributivo nei confronti di sottoposto a un regime di imputabilità non equiparabile a CP_2 quello invece vigente nell'ambito di un'azione risarcitoria.
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 15/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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