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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Montera Ludovico Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Magno Graziano
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raho Marcello e Roberta Lezzi
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920239014576100000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.01.2024, la ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 16.01.2024 l'intimazione di pagamento n.
05920239014576100000 relativa, tra le altre, ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 35920180002871934000 (contributi IVS anni 2011 e
2012); 2) n. 35920190004719680000 (contributi IVS anno 2010).
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito e la prescrizione del credito. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata e, nel merito, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con memoria nella quale deduceva la regolare CP_2 notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione nonché il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto di previdenza per le domande inerenti all'intimazione e l'attività successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva contestando gli Controparte_3 avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 26.03.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento atteso che tale vizio non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato ma consente la rimessione in termini di parte opponente per la proposizione di eventuali eccezioni processuali o di merito.
Ad ogni buon conto, si osserva che ha documentato la regolare CP_2 degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata. In particolare, dagli atti risulta che l'avviso di addebito 1) n. 35920180002871934000 (contributi IVS anni 2011 e 2012) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 25.07.2018 e l'avviso di addebito 2) n. 35920190004719680000 (contributi IVS anno 2010) è stato notificato a mezzo racc. a.r. in data 18.12.2019.
Risulta altresì che i suddetti avvisi sono stati preceduti rispettivamente da una comunicazione di debito relativa all'anno di imposta 2010, notificata il 26.06.2016, e da una comunicazione di debito relativa agli anni 2011 e 2012 notificata in data 28.06.2017.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, si osserva che nessuna prescrizione risulta maturata per il credito contributivo azionato giacché tra la notifica degli avvisi di addebito (effettuata rispettivamente il 25.07.2018 ed il 18.12.2019)
e la data di notifica dell'intimazione impugnata
05920239014576100000 (16.01.2024) non è decorso il termine quinquennale anche in considerazione della normativa che ha sospeso i termini prescrizionali in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria nel periodo di emergenza Covid.
Sul punto giova ricordare che l'art. 37, comma 2, dl. 18/2020 conv. con modificazioni in l. n. 27/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e, successivamente, l'art. 11, comma 9, dl.
183/183 conv. con modificazioni in l. 21/2021 ha previsto la sospensione dei predetti termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, per un totale di 311 giorni (129+182).
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 800,00,oltre accessori CP_2 come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano Controparte_3 in € 800,00, oltre per legge.
Lecce,08.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa