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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _______ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _______ Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena ________ _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°454/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pio Nunziata;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv., Controparte_2
RO IA;
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante PO , in proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall' CP_4 Controparte_5 Avv. Massimo Autieri ( ) e dall'Avv. Dario Adornato ( C.F._1 [...]
) come da procura generale alle liti del 23.01.2023 , rep. n. 37590, a rogito C.F._2
Notaio in Fiumicino -Roma , elettivamente domiciliato in presso Per_1 Parte_1
l'Avvocatura Distrettuale Inps di , Via Calabria n . 82; Parte_1
- APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 28/9/2023 l' Parte_1 impugnava parzialmente la sentenza n. 376-23 del 29.03.2023,
[...]
pronunciata, a definizione del ricorso iscritto al ruolo generale con n. 1955 del 2022, dal
Tribunale di Palmi.
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09420229000993720/000 notificata in data 11.07.2022 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420140005751531000 asseritamente notificata in data 09.12.2014 e gli avvisi di addebito n. 39420180003779947000 e n.
39420190005146424000 asseritamente notificati in data 03.01.2019 e 04.02.2019, ad essa presupposti.
Eccepiva in via preliminare e principale, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420229000993720/000 impugnata per mancata notifica degli atti presupposti (ossia della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito in essa indicati ed elencate, nonché degli ulteriori atti presupposti).
Deduceva, inoltre, la nullità della cartella di pagamento n. 09420140005751531000 per intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva l' contestando integralmente i contenuti del ricorso avversario. CP_5
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità CP_5
dell'opposizione per inosservanza dei termini art. 24 D. Lgs.vo n. 46/99 ed il consolidamento del credito
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_6 l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per tardività dell'opposizione per il mancato rispetto del termine decadenziale di giorni 40 ex art. 24
D.Lgs. 46/99 per vizi di merito oltre il proprio difetto di legittimazione passiva spettante invece all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario.
Rilevava, inoltre, che non era maturata alcuna prescrizione in virtù della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione: preavviso di Fermo n. 09480201500002379000 notificato accoglieva parzialmente il ricorso il 03/04/2015; comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500001261000 notificata il 21/05/2015; Avviso di Intimazione n.
09420179000034592000 notificato il 25/02/2017.
Con la sentenza in esame il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso accertando la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420140005751531000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Sul punto coì motivava: << i crediti portati dalla cartella n. 09420140005751531000 asseritamente notificata in data 09.12.2014 inerenti a sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 soggetti alla prescrizione quinquennale per violazioni in materia di lavoro anno 2010, sottesi Con all'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 notificata il 29.9.2011 (v. all. 1 ), in mancanza di validi atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420229000993720/000
(11.7.2022), questi devono essere dichiarati prescritti. L'intimazione oggi opposta infatti era stata emessa e notificata nei confronti del solo , odierno ricorrente, mentre la Controparte_1
Con Con Sentenza del Tribunale di Palmi n. 59/2013 del 03.4.2013 allegata dall' (v. all. 4 ) di rigetto dell'opposizione promossa dalla sola C.A.R.D.” avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 emessa in solido nei confronti sia del “ CP_1
Con
” che della “ C.A.R.D. (V. all. 2 ), diveniva definitiva
[...] Parte_2 in quanto non appellata ed acquistava efficacia di giudicato nei soli confronti della
, sola opponente, e solo nei suoi confronti poteva iniziare a decorrere il nuovo Parte_2 termine di prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2953 cc.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420229000993720/000
(11.7.2022), era maturata la prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella
09420140005751531000, operante nei soli confronti del estraneo alla pronuncia Controparte_1
giudiziale definitiva del Tribunale civile di Palmi>>.
Avverso tale decisione, con riferimento solo al credito oggetto della cartella pagamento n. 09420140005751531000 a cui era sotteso il credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 emessa in solido nei confronti sia del “ che della “ Controparte_1 [...]
interpone appello l' eccependo che l'interruzione della Parte_3 Parte_1
prescrizione nei confronti di un condebitore solidale si stende anche agli altri.
L'ispettorato pertanto impugna il capo della sentenza affermando che: << la sentenza in è stata emessa nei confronti del coobbligato e che l'art. 1310, comma 1 c.c. che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”. La norma fissa un'eccezione esplicita e cristallina alla regola secondo cui gli effetti delle vicende che riguardano uno dei debitori si estendono agli altri solo se favorevoli. Ciò si spiega con la circostanza che è il creditore ad attivarsi, sicché opera il diverso principio – pure coerente con la ratio dell'istituto – che i fatti influenti sulla permanenza dell'obbligo od estinzione di esso siano opponibili a tutti i soggetti. Dunque, diversamente da quanto opinato nella sentenza appellata, la prescrizione era interrotta, pertanto la sentenza dev'essere annullata>>
Si è costituito l anche quale mandatario CP_5 CP_5
Si è costituito ribadendo la correttezza del percorso motivazionale Controparte_1 seguito in sentenza concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa ex art.127 ter c.p.c. all'esito della camera di consiglio del
28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il motivo di appello ha ad oggetto il capo relativo all'accertamento della prescrizione quinquennale con riferimento al credito portato nella cartella esattoriale n.
09420140005751531000, che secondo il tribunale si sarebbe maturata dopo la notifica della cartella avvenuta in data 9/12/2014 e prima della notifica dell'intimazione; non operando gli effetti della conversione del termine da quinquennale in decennale in forza del giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c.– al condebitore solidale perché non parte di quel processo.
L'assunto non condivisibile.
Se è vero che il giudicato sfavorevole non si estende ai condebitori che non siano stati parte di quel processo, è anche vero che secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione :<< la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio;
dato che il riferimento dell'art. 2953 c.c. al
"diritto" come oggetto di prescrizione permette di ipotizzare l'estensione della prescrizione più lunga alla facoltà di agire contro altri soggetti, come i coobbligati solidali (cfr. Cass. 15.1.1990
n. 141).
Ed invero, nell'applicazione della disposizione dell'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti, riguardo ai quali è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono il decorso di dieci anni, disposizione che costituisce manifestazione del più generale effetto novativo - estintivo prodotto dall'intervento giurisdizionale sul precedente vincolo giuridico, non può prescindersi dalla individuazione del soggetto legittimato all'azione che nasce dal giudicato. Non può pertanto invocare detta prescrizione il creditore che, non essendo stato parte nel processo in cui il giudicato si è formato, ne' erede o avente causa della parte a cui favore è stato accertato il diritto, non ha soggettivamente alcun titolo per avvalersi degli effetti del giudicato stesso.
Diversa cosa è, secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione, l'aspetto passivo, dato che il riferimento dell'art. 2953 al "diritto" come oggetto di prescrizione, non impedisce di ipotizzare l'estensione della più lunga prescrizione anche alle connesse facoltà di agire nei confronti di altri soggetti come i coobbligati solidali e, fra questi, i responsabili civili (V.
Cass. 92-66-863-66; 3928-68; 1173-72; 839-76).
Il generico riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell'intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio . Cas., 5762/99.)
In forza di tale postulato, ché si attaglia perfettamente al caso di specie - giacché, come detto, la sentenza n 59/2013 del 03.4.2013 passata in giudicato (con cui è stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 29/9/2013 al CP_1
-) è stata resa pacificamente nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali , - si deve ritenere che, per effetto di tale condanna anche il diritto di credito nei confronti dell'odierno appellato condebitore divenne prescrivibile in dieci anni, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine decennale e riforma parziale della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata parzialmente e va rigettata la domanda in relazione ai crediti portati nella cartella esattoriale n.
09420140005751531000.
Le spese di lite con riferimento al credito oggetto di impugnazione- essendo passata in giudicato per il resto la sentenza- del doppio grado vengono poste a carico dell'originario Con ricorrente e poste in favore di e . CP_8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 28/09/2023
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
Pa
e dell' in proprio e quale mandatario della Società artolarizzazione
[...] CP_5
dei crediti , e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 CP_8 tempore, avverso la sentenza del Tribunale Giudice del lavoro di Palmi n. 346/2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigettando la domanda originaria in riferimento ai crediti oggetto della cartella esattoriale n. 09420140005751531000
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
e dell' CP_8 Parte_1 Parte_1
quantificate in € 2.540,00 oltre accessori di legge ad ognuno di essi per il primo grado ed
€ 2.906,00 oltre accessori di legge ad ognuno di essi per il secondo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Relatore Il Presidente
( dott.ssa Ginevra Chinè) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti _______ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _______ Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena ________ _Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n°454/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Pio Nunziata;
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv., Controparte_2
RO IA;
(P. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante PO , in proprio e quale mandatario della di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall' CP_4 Controparte_5 Avv. Massimo Autieri ( ) e dall'Avv. Dario Adornato ( C.F._1 [...]
) come da procura generale alle liti del 23.01.2023 , rep. n. 37590, a rogito C.F._2
Notaio in Fiumicino -Roma , elettivamente domiciliato in presso Per_1 Parte_1
l'Avvocatura Distrettuale Inps di , Via Calabria n . 82; Parte_1
- APPELLATI-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti ed atti difensivi delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 28/9/2023 l' Parte_1 impugnava parzialmente la sentenza n. 376-23 del 29.03.2023,
[...]
pronunciata, a definizione del ricorso iscritto al ruolo generale con n. 1955 del 2022, dal
Tribunale di Palmi.
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09420229000993720/000 notificata in data 11.07.2022 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09420140005751531000 asseritamente notificata in data 09.12.2014 e gli avvisi di addebito n. 39420180003779947000 e n.
39420190005146424000 asseritamente notificati in data 03.01.2019 e 04.02.2019, ad essa presupposti.
Eccepiva in via preliminare e principale, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420229000993720/000 impugnata per mancata notifica degli atti presupposti (ossia della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito in essa indicati ed elencate, nonché degli ulteriori atti presupposti).
Deduceva, inoltre, la nullità della cartella di pagamento n. 09420140005751531000 per intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva l' contestando integralmente i contenuti del ricorso avversario. CP_5
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' nonché l'inammissibilità CP_5
dell'opposizione per inosservanza dei termini art. 24 D. Lgs.vo n. 46/99 ed il consolidamento del credito
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_6 l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per tardività dell'opposizione per il mancato rispetto del termine decadenziale di giorni 40 ex art. 24
D.Lgs. 46/99 per vizi di merito oltre il proprio difetto di legittimazione passiva spettante invece all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario.
Rilevava, inoltre, che non era maturata alcuna prescrizione in virtù della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione: preavviso di Fermo n. 09480201500002379000 notificato accoglieva parzialmente il ricorso il 03/04/2015; comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500001261000 notificata il 21/05/2015; Avviso di Intimazione n.
09420179000034592000 notificato il 25/02/2017.
Con la sentenza in esame il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso accertando la prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420140005751531000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Sul punto coì motivava: << i crediti portati dalla cartella n. 09420140005751531000 asseritamente notificata in data 09.12.2014 inerenti a sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 soggetti alla prescrizione quinquennale per violazioni in materia di lavoro anno 2010, sottesi Con all'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 notificata il 29.9.2011 (v. all. 1 ), in mancanza di validi atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420229000993720/000
(11.7.2022), questi devono essere dichiarati prescritti. L'intimazione oggi opposta infatti era stata emessa e notificata nei confronti del solo , odierno ricorrente, mentre la Controparte_1
Con Con Sentenza del Tribunale di Palmi n. 59/2013 del 03.4.2013 allegata dall' (v. all. 4 ) di rigetto dell'opposizione promossa dalla sola C.A.R.D.” avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 emessa in solido nei confronti sia del “ CP_1
Con
” che della “ C.A.R.D. (V. all. 2 ), diveniva definitiva
[...] Parte_2 in quanto non appellata ed acquistava efficacia di giudicato nei soli confronti della
, sola opponente, e solo nei suoi confronti poteva iniziare a decorrere il nuovo Parte_2 termine di prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2953 cc.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420229000993720/000
(11.7.2022), era maturata la prescrizione quinquennale del credito sotteso alla cartella
09420140005751531000, operante nei soli confronti del estraneo alla pronuncia Controparte_1
giudiziale definitiva del Tribunale civile di Palmi>>.
Avverso tale decisione, con riferimento solo al credito oggetto della cartella pagamento n. 09420140005751531000 a cui era sotteso il credito di cui all'ordinanza ingiunzione n. 473/2011 emessa in solido nei confronti sia del “ che della “ Controparte_1 [...]
interpone appello l' eccependo che l'interruzione della Parte_3 Parte_1
prescrizione nei confronti di un condebitore solidale si stende anche agli altri.
L'ispettorato pertanto impugna il capo della sentenza affermando che: << la sentenza in è stata emessa nei confronti del coobbligato e che l'art. 1310, comma 1 c.c. che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”. La norma fissa un'eccezione esplicita e cristallina alla regola secondo cui gli effetti delle vicende che riguardano uno dei debitori si estendono agli altri solo se favorevoli. Ciò si spiega con la circostanza che è il creditore ad attivarsi, sicché opera il diverso principio – pure coerente con la ratio dell'istituto – che i fatti influenti sulla permanenza dell'obbligo od estinzione di esso siano opponibili a tutti i soggetti. Dunque, diversamente da quanto opinato nella sentenza appellata, la prescrizione era interrotta, pertanto la sentenza dev'essere annullata>>
Si è costituito l anche quale mandatario CP_5 CP_5
Si è costituito ribadendo la correttezza del percorso motivazionale Controparte_1 seguito in sentenza concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa ex art.127 ter c.p.c. all'esito della camera di consiglio del
28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il motivo di appello ha ad oggetto il capo relativo all'accertamento della prescrizione quinquennale con riferimento al credito portato nella cartella esattoriale n.
09420140005751531000, che secondo il tribunale si sarebbe maturata dopo la notifica della cartella avvenuta in data 9/12/2014 e prima della notifica dell'intimazione; non operando gli effetti della conversione del termine da quinquennale in decennale in forza del giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c.– al condebitore solidale perché non parte di quel processo.
L'assunto non condivisibile.
Se è vero che il giudicato sfavorevole non si estende ai condebitori che non siano stati parte di quel processo, è anche vero che secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione :<< la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio;
dato che il riferimento dell'art. 2953 c.c. al
"diritto" come oggetto di prescrizione permette di ipotizzare l'estensione della prescrizione più lunga alla facoltà di agire contro altri soggetti, come i coobbligati solidali (cfr. Cass. 15.1.1990
n. 141).
Ed invero, nell'applicazione della disposizione dell'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti, riguardo ai quali è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono il decorso di dieci anni, disposizione che costituisce manifestazione del più generale effetto novativo - estintivo prodotto dall'intervento giurisdizionale sul precedente vincolo giuridico, non può prescindersi dalla individuazione del soggetto legittimato all'azione che nasce dal giudicato. Non può pertanto invocare detta prescrizione il creditore che, non essendo stato parte nel processo in cui il giudicato si è formato, ne' erede o avente causa della parte a cui favore è stato accertato il diritto, non ha soggettivamente alcun titolo per avvalersi degli effetti del giudicato stesso.
Diversa cosa è, secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione, l'aspetto passivo, dato che il riferimento dell'art. 2953 al "diritto" come oggetto di prescrizione, non impedisce di ipotizzare l'estensione della più lunga prescrizione anche alle connesse facoltà di agire nei confronti di altri soggetti come i coobbligati solidali e, fra questi, i responsabili civili (V.
Cass. 92-66-863-66; 3928-68; 1173-72; 839-76).
Il generico riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell'intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio . Cas., 5762/99.)
In forza di tale postulato, ché si attaglia perfettamente al caso di specie - giacché, come detto, la sentenza n 59/2013 del 03.4.2013 passata in giudicato (con cui è stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 29/9/2013 al CP_1
-) è stata resa pacificamente nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali , - si deve ritenere che, per effetto di tale condanna anche il diritto di credito nei confronti dell'odierno appellato condebitore divenne prescrivibile in dieci anni, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso il relativo termine decennale e riforma parziale della sentenza.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata parzialmente e va rigettata la domanda in relazione ai crediti portati nella cartella esattoriale n.
09420140005751531000.
Le spese di lite con riferimento al credito oggetto di impugnazione- essendo passata in giudicato per il resto la sentenza- del doppio grado vengono poste a carico dell'originario Con ricorrente e poste in favore di e . CP_8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il giorno 28/09/2023
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
Pa
e dell' in proprio e quale mandatario della Società artolarizzazione
[...] CP_5
dei crediti , e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 CP_8 tempore, avverso la sentenza del Tribunale Giudice del lavoro di Palmi n. 346/2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigettando la domanda originaria in riferimento ai crediti oggetto della cartella esattoriale n. 09420140005751531000
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
e dell' CP_8 Parte_1 Parte_1
quantificate in € 2.540,00 oltre accessori di legge ad ognuno di essi per il primo grado ed
€ 2.906,00 oltre accessori di legge ad ognuno di essi per il secondo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Relatore Il Presidente
( dott.ssa Ginevra Chinè) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)