Versione
22 febbraio 1974
22 febbraio 1974
>
Versione
18 ottobre 1975
18 ottobre 1975
Art. 1.
In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
All'atto del pagamento in conto, e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 , ha disposto (con l'art. 10-bis) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.
In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
All'atto del pagamento in conto, e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 , ha disposto (con l'art. 10-bis) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Salerno, sentenza 17/01/2022, n. 206Provvedimento: […] Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924 modificato dall'articolo 1 della Legge n. 8/1974; che, dunque, il _2 è tenuto, per la sua natura di stazione appaltante, ad applicare la Legge n. 109/1994Leggi di più...
- riserve appaltatore·
- D.P.R. n. 554/1999·
- concessione edilizia·
- collaudo lavori·
- dichiarazione di pubblica utilità·
- interessi moratori·
- inadempimento committente·
- R.D. n. 1063/1962·
- appalto di opere pubbliche·
- decadenza riserva