Articolo 1 della Legge 12 gennaio 1974, n. 8
Articolo 2
Versione
22 febbraio 1974
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Versione
18 ottobre 1975
Art. 1.
In deroga al primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1975, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
All'atto del pagamento in conto, e' corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 , ha disposto (con l'art. 10-bis) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975
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