Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione prima civile riunito in camera di consiglio, composto da:
dott. Silvia Bianchi Presidente
dott. Ivana Morandin Giudice
dott. Sara Pitinari Giudice estensore e relatore nella causa promossa con ricorso per l'omologazione , ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 e ss. e 63 CCII
da on sede legale in Venezia (VE), Via Martiri della Libertà Parte_1
414, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia – Rovigo
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Filippo Lo Presti;
con l'opposizione di rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_3
Venezia;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: opposizione all'omologazione.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate all'udienza del 13.3.2025.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 30 ottobre 2024, la società di seguito anche solo Parte_1
“OVM”) ha depositato ricorso per l'omologazione di due accordi di ristrutturazione ex art. 57 e ss. CCII sottoscritti dalla ricorrente in data 3.7.2024, unitamente a proposta di transazione fiscale di cui all'art. 63 CCII, non accettata da parte dell e per la quale chiede al Tribunale di dare corso al cram down. Parte_3
Gli accordi di ristrutturazione di cui la società ricorrente ha chiesto l'omologa sono stati conclusi essenzialmente con due società riconducibili alla famiglia , in particolare: Pt_2
n. , partita IVA che è amministrata dal figlio di , P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2 Parte_5
, e ha quali soci società partecipata dalla moglie di ,
[...] COroparte_1 Parte_2 [...]
, e dai figli e e il cui capitale è COroparte_2 Parte_5 Parte_6 COroparte_3 detenuto dai soci e . Parte_5 Parte_6
COr L'accordo concluso con revede la ristrutturazione del debito cumulato da nei Parte_4 confronti di tale società e pari al 30.06.2024 al complessivo ammontare di € 294.600,00. In virtù dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto si prevede che la società enga soddisfatta in misura pari Parte_4 al 25% dell'importo totale del credito e, quindi, in misura pari ad € 73.650,00, con stralcio del residuo;
2)la ricorrente ha poi concluso un accordo di ristrutturazione con la società COroparte_5 con sede legale in Scorzè (VE), viale Venezia 58/1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia – Rovigo che ha come presidente del DA P.IVA_4 COroparte_2
, moglie di e come socio unico società partecipata dalla sig.ra
[...] Parte_2 COroparte_1
e dai figli e . Inoltre, è stata amministrata CP_2 Parte_5 Parte_6 COroparte_5 da dal 2017 al 2022, ossia nel periodo di tempo in cui sono stati conclusi i contratti di appalto Parte_2 COr tra e ed è iniziato a maturare il debito che si intende ristrutturare. COroparte_5
COr Infatti, l'accordo concluso tra e ha ad oggetto la ristrutturazione del COroparte_5 debito di € 1.822.046,00 maturato per i lavori di ristrutturazione eseguiti per il rifacimento dell'imbarcazione COr Benetti – cquistata da in data 19.10.2020 e i cui lavori di rifacimento sono stati appaltati in data CP_6
26.10.2020 a COroparte_5
In virtù dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto si prevede che la società COroparte_5 venga soddisfatta in misura pari al 25% dell'importo totale del credito e, quindi, in misura pari ad € 455.512,00.
L'accordo originario ha subito delle modificazioni in data 22.10.2024 rispetto alla sua versione originaria.
Quanto ai termini e alle modalità di pagamento dell'importo di € 455.512,00, l'accordo, nella propria formulazione originaria prevedeva, in sintesi:
i l'acquisto da parte di dell'imbarcazione Benetti al prezzo di COroparte_5 Pt_7
€ 700.000,00, oltre IVA di legge;
COr ii la compensazione del debito di verso per il corrispettivo COroparte_5
d'acquisto dell'imbarcazione con il proprio credito di € 455.512,00;
iii il versamento da parte di in favore di della residua somma COroparte_5 CP_7 di € 244.489,00. La società ha rappresentato che, nelle more del deposito del presente ricorso per omologazione, sono insorte
“criticità” legate a possibili variazioni del valore dell'imbarcazione Benetti e del passivo rappresentato verso COr
e, quindi, la ricorrente e con scrittura COroparte_5 COroparte_5 privata del 22.10.2024 hanno modificato gli accordi precedentemente assunti in data 3.07.2024 nei termini che seguono:
-le parti dell'accordo hanno confermato che il debito da ristrutturare è pari ad € 1.822.046,00 e che verrà soddisfatto in conformità alle previsioni del piano di ristrutturazione in misura pari al 25% e quindi nella misura di € 455.512,00, con stralcio del residuo;
COr
-le parti hanno convenuto la corresponsione di tale importo da parte di nei confronti di COroparte_5 per cassa, con esclusione della compensazione originariamente prevista nell'accordo di
[...] ristrutturazione del 3.07.2024;
-le parti, inoltre, hanno pattuito di anticipare l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione succitato limitatamente alla data prevista per la vendita dell'imbarcazione, con rinuncia alla condizione della definitività dell'omologazione. Segnatamente, le parti hanno stabilito di addivenire alla vendita dell'imbarcazione Benetti
– entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della predetta scrittura privata, al prezzo di € CP_6
700.000,00 da versarsi in n. 10 rate con scadenza, la prima, contestualmente alla vendita e le restanti, con cadenza mensile di pari importo e con saldo entro e non oltre il 31.07.2025.
L'indebitamento complessivo della società è pari ad euro 7.477.471. I creditori aderenti all'accordo rappresentano il 28,2 % del ceto creditorio ( vanta un credito per euro 294.600 pari al 3,9% Parte_4 dell'indebitamento, vanta un credito per euro 1.822.046 pari al 24,3% dell'intero COroparte_8 ceto creditorio). L' vanta un credito pari ad euro 2.827.594,00 che rappresenta il 37,8% Parte_3 dell'indebitamento. Complessivamente, quindi, i tre predetti crediti rappresentano il 66,00 % dell'intero ceto creditorio.
I creditori estranei all'accordo - le banche per euro 2.472.025,00 e altri creditori per euro 61.206,00 - si prevede siano pagati integralmente alle scadenze previste dai piani di ammortamento relativi ai finanziamenti in essere o comunque alle normali scadenze contrattuali, in parte mediante le risorse generate dalla gestione ordinaria della società e, per altra parte, mediante la liquidità che verrà messa a disposizione dal socio unico di
[...]
a titolo di finanziamento. Parte_8
La società ricorrente prevede infine di pagare integralmente il credito nei confronti dei creditori prededucibili stimato per euro 133.600,00.
L' ha proposto opposizione all'omologa entro i termini previsti dalla legge per le seguenti Parte_3 ragioni:
-gli accordi di ristrutturazione sono stati stipulati esclusivamente con società appartenenti al medesimo gruppo COr societario o con parti correlate al solo scopo di imporre ad il cram down fiscale: le due società con le quali sono stati conclusi gli accordi di ristrutturazione, seppure sono dotate di autonomina giuridica e patrimoniale distinta rispetto alla ricorrente e non vi sono tecnicamente tra loro rapporti di controllo/partecipazione, sono 'parti correlate' tenuto conto degli stretti rapporti familiari esistenti tra gli amministratori. ha come presidente del DA , COroparte_5 COroparte_2 moglie di e come socio unico società partecipata dalla sig.ra Parte_2 COroparte_1 CP_2
e dai figli e . Inoltre è stata amministrata da Parte_5 Parte_6 COroparte_5 [...]
dal 2017 al 2022. è amministrata da e ha quali soci Pt_2 Parte_4 Parte_5 [...]
e che ha quali soci e . A tal COroparte_1 COroparte_3 Parte_5 Parte_6 proposito è stato richiamato il “regolamento operazioni con parti correlate” della Consob in vigore dal 31 dicembre 2021 e la relativa appendice (lett. a) punto 3);
Co COr
ha sottolineato che il debito nei confronti di non risulta in alcuna voce di bilancio di al CP_9
31.12.2023, ma risulta essere stato inserito a bilancio solo in data 10.10.2024;
COr
-secondo l'accordo di ristrutturazione proposto non sarebbe conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
-il piano di ristrutturazione proposto è infattibile in quanto non è stato appostato un fondo rischi per l'ulteriore contenzioso tributario non compreso nella proposta di transazione fiscale (Atto n° T5B06T200127/2022 – a.i.
2016 - € 216.582,77; Atto n° T63COCX01356/2017 – a.i. 2013 - € 11.476,08; Atto n° T63COCX01296/2017
- a.i. 2012 - € 256.161,60; Atto n° T63IRCX00016/2017 - a.i. 2011 - € 270.671,48.)
Il Commissario Giudiziale ha depositato parere negativo all'omologa dell'accordo di ristrutturazione in quanto il piano e gli accordi presentano plurime criticità.
In relazione alla questione dei rapporti tra i soggetti che hanno concluso gli accordo di ristrutturazione, il
Commissario Giudiziale ha analizzato la genesi dei crediti che si intendono ristrutturare ed ha evidenziato:
che il credito di per euro 294.600,00 è insorto il 27.6.2024 in ragione del versamento da parte di Parte_4 COr
di un acconto per un'offerta di vendita di FI DO, poi non andata a buon fine. Al venir meno dell'operazione le parti hanno deciso, in luogo della restituzione dell'acconto, la sottoscrizione in data 3.7.2024 di un accordo che ha originato il debito. La società, a cui sono stati chiesti da parte del Commissario Giudiziale chiarimenti in merito alla genesi di tali rapporti, ha rappresentato che “trattasi di un'offerta di vendita di Fiat CO DO formulata da a e per la quale l'acquirente ha versato un acconto di Parte_4 Parte_4 CO euro 294.600 pari al 50% della fornitura complessiva. In questo caso ha effettuato un'operazione di trading tra il proprio fornitore ER CA AD (Barcellona, Spagna) e l'acquirente finale appunto CO
. non è poi riuscita a completare la vendita in virtù dell'accesso alla procedura di Parte_4 ristrutturazione del debito di tal che è rimasto il debito per acconti ricevuti nei confronti di ”. Parte_4
Alla nota 17 a pag. 18 il Commissario Giudiziale ha rilevato inoltre che “Acquisite le schede contabili accese al cliente si è riscontata che dopo l'azzeramento del saldo creditorio al 14.6.2024, il 27.6.2024 Parte_4
è stato contabilizzato, a debito, l'acconto versato da di € 294.600”. Parte_4 Co che il credito di di euro 1.822.046,00 trova origine nei lavori eseguiti sull'imbarcazione Benetti-Mazal, lavori che però alla data di presentazione del ricorso non risultavano ancora contabilizzati (a pag. 18 della Co propria relazione il Commissario Giudiziale ha rilevato che “Con riferimento a invece, si è riscontrato che il credito di € 1.822.046 trova origine nei lavori eseguiti sull'Imbarcazione; lavori che, sulla base delle schede contabili (All. 4 e 5), alla data di presentazione del Ricorso (30.10.2024) non risultavano ancora contabilizzati/pagati”.
In relazione all'operazione di rebuilding dell'imbarcazione, da cui ha origine il credito di COroparte_5
il Commissario Giudiziale ha ricordato che il contratto di appalto è stato sottoscritto in data
[...]
26.10.2020, la successiva integrazione è del 5.12.2022, infine l'ultima integrazione è del 19.01.2023. Tali contratti, così come sottolineato anche dal Commissario Giudiziale, sono estremamente scarni nonostante la rilevante operazione economica (“Trattasi, sostanzialmente, di contratto di appalto, e sue integrazioni, che risultano - se rapportati alla rilevante entità economico finanziaria dei lavori (oltre € 5mln) - assai scarni e scarsamente disciplinanti le modalità (tempi e costi) con le quali detti lavori avrebbero dovuto essere svolti da VZ.”). Il Commissario Giudiziale ha poi sottolineato che non sono stati redatti SAL ma rapportini periodici privi di valori numerici riferibili ad esempio al numero delle ore lavorate o alla quantità di materiali utilizzati.
COr In relazione, invece, al prezzo di cessione dell'imbarcazione da a (euro COroparte_5
700.000,00) il CG ha osservato che il prezzo è pari al valore di vendita in uno 'scenario di liquidazione Co giudiziale', anche se trattasi di vendita effettuata ad un operatore professionale quale COroparte_5
senza le diseconomie proprie della vendita concorsuale.
[...]
COr In data 22.1.2025 la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa e/o integrativa nella quale sono state svolte plurime allegazioni tra cui
COr
-è stato chiarito che le società e la ricorrente non Parte_4 COroparte_5 possono essere definite “parti correlate” in quanto le società non sono controllate o collegate tra loro e vi è solo un rapporto di coniugio e filiazione tra gli amministratori;
-è stata prorogata l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione sino al 31.7.2025;
-sono state dimesse le dichiarazioni di garanzia della società a copertura del “fondo rischi liti CP_10 pendenti” (doc. 98) e a copertura della somma di euro 700.000,00, in caso di esito negativo del contenzioso COr pendente con l' con la precisazione che trattasi di impegni subordinati all'omologa e a fondo perduto. La COr società ricorrente ha rilevato poi che non sussisterebbero le criticità legate al soddisfacimento di per la parte oggetto di transazione fiscale, in quanto gli impegni di pagamento assunti da e dal Parte_2 socio devono intendersi a fondo perduto e a conferma di ciò la memoria integrativa sarebbe stata Pt_8 sottoscritta da e dal socio Parte_2 Pt_8
Il Commissario Giudiziale ha depositato relazione integrativa con parere negativo all'omologa dell'accordo di ristrutturazione. Il Commissario Giudiziale ha rilevato come le criticità inerenti la fattibilità del piano in termini di risorse disponibili sono superate dalle dichiarazioni di garanzia dimesse dalla società e dalla Parte_9 sottoscrizione della memoria integrativa da parte di e Parte_2 Pt_8
È stato richiamato quanto in precedenza già evidenziato in ordine alla natura di 'parti correlate' delle società aderenti all'accordo.
Il Commissario Giudiziale ha ribadito che l'accordo del 22.10.2024 costituisce una modifica rispetto COr all'accordo del 3.7.2024 in quanto l'accordo del 3.7.2024 prevedeva la compensazione del credito di (€ Co 700.000) con il debito verso (€ 455.512) ed il versamento, da CP_5 COroparte_5
[...] COr
ad della differenza di € 244.489 contestualmente alla vendita (post omologa) COroparte_5 dell'imbarcazione. La modifica del 22.10.2024 prevede, invece, la corresponsione a COroparte_5 di € 455.422 “per cassa” successivamente all'omologa e il versamento da
[...] COroparte_5 COr ad di € 700.000 in dieci rate mensili da € 70.000 ciascuna (“E', quindi, di tutta evidenza che sono mutati
i termini finanziari dell'accordo. Incassare € 244.489 (a seguito compensazione) post omologa non equivale ad incassare € 700.000 in dieci rate mensili, talune ante omologa e poi provvedere al pagamento del debito, Co siccome falcidiato, verso di € 455.512”).
****
Il Tribunale ritiene di non poter accogliere il ricorso proposto dalla società Parte_1 [...] non sussistendo i presupposti di legge per poter procedere all'omologa dell'accordo di Parte_1 ristrutturazione con annessa transazione fiscale.
In via di premessa, si rileva che la proposta di transazione fiscale in atti è stata depositata da parte della società ricorrente presso gli uffici competenti in data 5.7.2024 e, quindi, antecedentemente rispetto alla entrata in vigore del decreto correttivo-ter D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 in data 28.09.2024.
Un tanto in merito alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale, che non consta sia stata nuovamente depositata presso gli Uffici fiscali dopo la modifica degli accordi del 22.10.2024, si deve ritenere applicabile la disciplina transitoria in vigore tra il 15 giugno 2023, giorno successivo all'entrata in vigore del
D.L. 69/2023, e il 29 settembre 2024, giorno successivo all'entrata in vigore del c.d. correttivo-ter che in tema di cram down all'art. 63, comma secondo, ccii prevede che “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a.gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b.l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; c.il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e. il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.”
Nel caso in esame, sussisterebbero in linea generale le condizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. a), c), ed e) in quanto gli accordi conclusi non hanno carattere liquidatorio, il credito complessivo vantato dai creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari, almeno formalmente, ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti (28%), la soddisfazione dell'amministrazione finanziaria è pari ad almeno il 30%. Tuttavia, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni previste dalla legge per poter procedere al cram down.
Si ritiene, in primo luogo, che gli accordi sottoscritti non costituiscano dei veri e propri accordi ai sensi dell'art. 57 ccii essendo stati conclusi con una minima parte dei creditori, per crediti la cui origine e/o quantificazione
è incerta, tra soggetti tutti collegati tra loro e i cui amministratori sono riconducibili al medesimo nucleo familiare. In tal senso, si veda quanto enunciato dalla corte d'Appello di Venezia in un caso simile, secondo la quale “E' poi vero che l'accordo di ristrutturazione può intervenire anche con i creditori facenti parti della stesso gruppo (o che avevano fatto parte dello stesso gruppo fino a qualche anno prima e che continuavano ad essere amministrate dalla stessa persona fisica). E' altrettanto vero che non può definirsi accordo di ristrutturazione quello che interviene solo con i soggetti suddetti: accordo utilizzato strumentalmente per imporre all'amministrazione finanziaria il cram-down e così sgravarsi dal consistente debito erariale”
(sentenza n. 2306/2023 e n. 2308/2023 r.g. vol. del 10.4.2024).
Il Collegio rileva, inoltre, che il dissenso manifestato da , il cui voto è determinante ai Parte_3 sensi dell'art. 63, comma secondo, lett. b), non risulta essere irragionevole.
Secondo un condivisibile orientamento, fatto proprio anche dalla Corte di Appello di Venezia, l'istituto del c.d. cram down non consente al Tribunale di superare sempre e comunque la mancata adesione agli accordi dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, bensì solo qualora tali enti siano ingiustificatamente inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione dello strumento di regolazione della crisi di impresa risulti obiettivamente ingiustificato e non ragionevole (Corte d'Appello di Venezia 10.10.2024 RG 1224 del
2024 che ha deciso relativamente a un giudizio di concordato minore).
Infatti, il Collegio è tenuto a valutare la ragionevolezza del diniego espresso dall'Erario, la quale non si può ritenere esclusa quando l'accordo di ristrutturazione o il concordato abbia il solo scopo di sgravarsi di un consistente debito erariale.
La ratio dell'istituto è, in linea generale, quella di superare l'inerzia ingiustificata e irragionevole dell'amministrazione finanziaria a fronte di una proposta risolutiva della crisi di impresa, non, invece, quella di comprimere i diritti del creditore pubblico e liberarsi di un consistente debito erariale coinvolgendo nelle trattative esclusivamente soggetti aventi interessi economici comuni, almeno dal punto di vista dei rapporti familiari tra gli amministratori. In tal senso, oltre alla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia del 10.4.2024 sopra citata, si veda anche la pronuncia della Corte d'Appello di Milano, 23 Febbraio 2023 la quale ha chiarito che il cram down si giustifica quando il rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla proposta di transazione sia irragionevole e non adeguatamente illustrato.
Ne consegue che non può essere omologato l' accordo intervenuto tra un numero ristretto di soggetti creditori tutti legati da rapporti sociali alla società ricorrente debitrice, senza che nessun creditore estraneo alle società suddette abbia aderito all'accordo o sia stato coinvolto in una trattativa.
Nel caso in esame, come si diceva, è agevole constatare che i soggetti aderenti sono essenzialmente due società riconducibili alla famiglia e che vantano crediti di cui non è certa l'origine: Pt_2
-da un lato il credito di per € 294.600 pari al 3,9% dell'indebitamento complessivo, insorto solo Parte_4 qualche giorno prima della conclusione dell'accordo di ristrutturazione e con modalità anomale o comunque non chiare: la ricorrente ha rappresentato di aver versato in data 27.6.2024 nei confronti di un Parte_4 COr acconto per l'acquisto di FI DO e che, al venir meno dell'operazione in ragione dell'accesso di alla procedura di ristrutturazione del debito, le parti hanno deciso in modo del tutto anomalo, in luogo della restituzione dell'acconto, la sottoscrizione in data 3.7.2024 di un accordo di ristrutturazione;
-dall'altro il credito di per € 1.822.046 pari al 24,3% dell'intero ceto creditorio COroparte_8 il quale però non sarebbe stato tempestivamente iscritto a bilancio e di cui vi è incertezza nella effettiva quantificazione, tenuto conto della scarna documentazione contabile a supporto.
Sotto diverso profilo, si osserva, inoltre, che la valutazione circa la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria si presenta non agevole tenuto conto del fatto che l'imbarcazione è stata ceduta al prezzo di euro
700.000,00, a fronte di lavori eseguiti per oltre 5 milioni di euro e non adeguatamente contabilizzati come CO rilevato anche dal Commissario Giudiziale (“ , ad , di poter acquisire gli Stati Avanzamento Lavori Per_1 contrattualmente previsti (19), questa, con Nota 9.1.2024, ha riferito che “lo stato di avanzamento dei lavori,
i servizi prestati e la manodopera fornita da non sono stati formalizzati dalle COroparte_5 parti in “SAL” propriamente intesi in senso tecnico, ma sono stati piuttosto oggetto di compiuta cristallizzazione per il tramite di “rapportini periodici” - privi, peraltro, di valori numerici riferibili (ad esempio) al numero delle ore lavorate o alla quantità di materiali utilizzati - che e erano CP_7 CP_5 solite condividere tra loro.”).
Sempre in relazione alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, si segnala, inoltre, che il Commissario Giudiziale ha ritenuto che l'imbarcazione sia stata ceduta ad un prezzo non CP_11 congruo ( “Da quanto sopra emerge che la vendita dell'Imbarcazione, al prezzo di € 700.000, è stata effettuata
a valore assai prossimo a quello indicato nel Parere Battilana per l'alternativo scenario della vendita in CO Liquidazione Giudiziale anche se, invero, trattasi di vendita effettuata da “in bonis” a soggetto che è in grado di assicurare la continuità di cantiere e, quindi, senza il gravare delle diseconomie proprie della vendita Co concorsuale (la cessionaria è, infatti, il cantiere che finora, quale appaltatore del rebuilding dell'Imbarcazione, ha eseguito i lavori”) di conseguenza nell'alternativa liquidatoria, ove tali considerazioni dovessero essere confermate, sarebbe prospettabile un'azione revocatoria, nella misura del maggior realizzo sul prezzo dell'imbarcazione.
Un tanto si ritiene di non poter accogliere il ricorso per omologazione proposto da parte della società in quanto COr l'opposizione presentata da non risulta essere irragionevole per tutti i motivi sopra espressi.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione prima, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettagliatamente indicato in parte motiva;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della opponente che liquida in euro 7.000,00 oltre accessori di legge;
Si comunichi anche al Commissario Giudiziale.
Venezia, 13.3.2025
Il Presidente
dott. Silvia Bianchi
Il giudice rel.
Dott.ssa Sara Pitinari