Articolo 7 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 gennaio 1966
Art. 7.
I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti:
1) ruolo ordinario;
2) ruolo degli ufficiali medici di polizia.
Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966