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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 22761/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22761/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TRUNFIO NICOLA come da procura in atti
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIANTERA AMEDEO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. DI NARDO FERDINANDO;
elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA DEI FIORENTINI,21 80133 NAPOLI presso il difensore avv. CHIANTERA
AMEDEO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza del 17/3/25
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1
n. 5651/20, emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.09.2020, con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento, in favore di della somma di € CP_1
10.980,00 (comprensiva di IVA), oltre spese ed accessori, a titolo di compenso pattuito per l'attività svolta in esecuzione del contratto stipulato in data 20/1/20, di affidamento di incarico per l'attività di “supporto al Consigliere Delegato di
[...]
per l'ottimizzazione delle attività dell'azienda”, contratto stipulato al fine Parte_1 di garantire la tempestività e correttezza dei processi decisionali, nonché il miglioramento dei processi interni alla . Pt_1
L'opponente ha eccepito l'infondatezza della domanda del ricorrente;
in particolare, ha precisato che l'incarico conferito alla società prevedeva l'esecuzione CP_1 delle prestazioni puntualmente elencate nel contratto, con pattuizione di un compenso annuale e previsione dell'erogazione trimestrale del corrispettivo, erogazione costituente una mera modalità di pagamento, in cui però l'intero importo contrattualizzato sarebbe stato riconosciuto alla consegna del lavoro commissionato.
Tanto premesso, l'opponente ha evidenziato che non vi era alcuna prova dell'attività svolta dalla società, cui era stato conferito l'incarico professionale, o dal Per_1 amministratore della società opposta, il quale, in risposta alle richieste della
[...]
aveva inviato solo una relazione (peraltro uguale ad altra relazione Parte_1 inviata in precedenza) sull'attività svolta, priva di supporto documentale cartaceo o digitale. Ha poi dedotto, l'opponente, che la risoluzione del contratto, richiesta dalla società opposta, dopo le dimissioni del Consigliere Delegato, dr.ssa Pt_3 costituiva un grave inadempimento della società, posto che l'incarico non doveva ritenersi conferito a per il supporto solo a “quel consigliere”, bensì alla CP_1
“figura del Consigliere”, e dunque alla dott.ssa ma anche al suo Pt_3 successore. Alla luce di quanto sopra, ha concluso, l'opponente, chiedendo revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5651/20, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposto e respingere ogni avversa istanza di pagamento, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 7 Si è costituita l'opposta società eccependo l'infondatezza dell'opposizione; in particolare, ha dedotto di aver svolto attività di consulenza, con plurimi accessi alla
Mostra ed incontri di lavoro con il responsabile, arch. , con la consigliera Per_2 delegata, dr.ssa nonché con la società esterna Stoà; ha dedotto poi che Pt_3
l'assenza di documentazione cartacea, a comprova dell'attività svolta, era determinata dal fatto che la consulenza aveva la durata di un anno e dunque il programma di lavoro relativamente all'organigramma era ancora in fase di studio e quindi in fase “embrionale”.
Quanto poi all'eccezione secondo la quale l'erogazione trimestrale del corrispettivo costituisse una mera modalità di pagamento, ne ha dedotto l'infondatezza, evidenziando come il compenso fosse stato pattuito e quantificato su base annua, mentre la sua erogazione era su base trimestrale, con la conseguenza che la Pt_1 non poteva esimersi dal pagamento pattuito, vincolandolo al risultato ottenuto.
Infine, ha dedotto che con il contratto di consulenza professionale, la dott.ssa
[...]
, in qualità di Consigliera Delegata di , aveva conferito alla società G.V. Pt_3 Pt_1 ed in particolare al suo rappresentante, socio unico, dr. un Controparte_3 incarico di natura fiduciaria, ciò spiegava la intervenuta domanda di risoluzione del contratto, all'esito delle dimissioni della Consigliera Delegata;
ciò, peraltro, andava anche incontro alla volontà, manifestata dal socio di maggioranza Controparte_4 della , di risolvere i contratti di consulenza in corso, per un'esigenza di Pt_1 risparmio delle risorse pubbliche.
Alla luce di quanto sopra detto, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto condannare in ogni caso la
[...]
al pagamento dei compensi professionali maturati dalla per Parte_1 CP_1
l'attività di consulenza prestata nel trimestre, quantificata nel minore importo ritenuto equo dall'adito Tribunale, oltre la condanna di parte opponente al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 17/3/25 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pagina 3 di 7 Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, per i motivi che di seguito si diranno.
Come dedotto dalle parti e come risultante dalla documentazione in atti, le parti stipulavano un contratto di consulenza aziendale, con cui veniva conferito alla società opposta l'incarico di “supporto al Consigliere Delegato di Parte_1 per l'ottimizzazione delle attività dell'azienda”; detto incarico comprendeva, tra i compiti affidati, l'attività di consulenza in ordine al complesso dei processi, con particolare riferimento all'area commerciale e marketing, patrimonio, servizi, forniture e lavori, organizzazione aziendale, nonché l'attività di consulenza finalizzata al miglioramento ed al controllo dei processi aziendali, in modo da renderli più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi, oltre l'assistenza e il coordinamento delle risorse umane, con particolare riferimento alla attività di programmazione e attuazione degli interventi, in modo tale da limitare il ricorso allo strumento della proroga contrattuale dei contratti di appalto. Il compenso annuo pattuito era di € 36.000,00, oltre Iva, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, previa presentazione di fattura e redazione di relazione sull'attività svolta.
Non v'è dubbio che dal contratto in oggetto derivi, per il professionista, un'obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta non può dirsi subordinato alla realizzazione del risultato programmato.
Ciò, peraltro, non esclude la necessità, ai fini del riconoscimento del compenso alla società incaricata - a fronte della specifica contestazione della Parte_1 committente e dell'eccezione di inadempimento sollevata - della prova dell'esecuzione effettiva e corretta dell'attività professionale richiesta (indipendentemente dal raggiungimento del risultato programmato).
Orbene, ritiene, il Tribunale, che la società non abbia fornito sufficiente prova di aver svolto correttamente e diligentemente il proprio incarico affidatole.
Ed invero, l'opposto, a fronte della specifica contestazione della – che, alla Pt_1 richiesta di pagamento del compenso, rispondeva chiedendo di visionare la documentazione comprovante l'attività svolta – non ha fornito alcuna prova documentale delle dedotte attività. Non ha prodotto verbali di riunione o di incontri pagina 4 di 7 con responsabili della o altri dirigenti, finalizzati ad esaminare le diverse Pt_1 problematiche da risolvere nell'organizzazione aziendale dell'ente committente, non ha depositato eventuali bozze di un nuovo organigramma, più volte richiesto dal responsabile della , né ha depositato lettere di riscontro alle richieste Pt_1 avanzate dall'arch. , responsabile dell'Ufficio Digital Marketing di Mostra (v. Per_2 le mails del 5/3/20 e del 20/5/20), o eventuali relazioni mensili o comunque periodiche, né ha esibito eventuali pareri scritti rilasciati dalla società di consulenza, in ordine alle diverse criticità rilevate a seguito dei colloqui con i dirigenti della
, nè, infine, ha prodotto altra documentazione comprovante eventuali Pt_1 proposte di modifiche alla struttura organizzativa o all'organigramma della . Pt_1
Né la corrispondenza depositata in atti consente di ritenere provata un'attività di consulenza svolta dalla società opposta;
questa, infatti, non ha depositato mails da cui possa desumersi lo studio dei diversi documenti ricevuti dalla o la Pt_1 preparazione di progetti (anche in fase embrionale) di variazione dell'organizzazione aziendale, né ha prodotto risposte inviate alle numerose mails, provenienti dalla dr.ssa o da altri dipendenti degli Uffici della La Pt_4 Parte_1 corrispondenza depositata dall'opposto comprova, effettivamente, che il Per_1 fosse destinatario diretto o, semplicemente, destinatario “per conoscenza” di plurime mails inviate dalla dr.ssa o dall'arch. , ma non vi è in atti alcuna Pt_4 Per_2 mail proveniente dal che possa comprovare un riscontro, un'attività di Per_1 consulenza, non vengono dati consigli diretti a migliorare i processi aziendali funzionali agli obiettivi da realizzare, né vengono proposte soluzioni alle diverse problematiche che venivano, di volta in volta, poste in rilievo.
In conclusione, non risulta, dalle mails depositate in atti, una concreta attività di consulenza del né emergono risposte comprovanti uno studio delle diverse Per_1 problematiche o criticità organizzative lamentate dai dipendenti della Mostra, o comunque comprovanti un'attività di programmazione degli interventi migliorativi.
Dunque, l'opposto non solo non ha prodotto documentazione attestante il lavoro svolto (bozze di organigramma, proposte di progetti inviati ai dirigenti della
[...]
verbali di incontri o riunioni, o altra diversa documentazione), ma non Parte_1 ha depositato nemmeno la corrispondenza attestante l'attività dedotta.
pagina 5 di 7 Né poteva superare tale insufficienza probatoria, la prova testimoniale richiesta dall'opposto, in quanto articolata, in parte, con capi del tutto generici, che non consentono di fornire prova certa della concreta attività professionale dedotta dall'opposto (tanto può dirsi, ad esempio, per i capi 11, 12, 14) o comunque con capi non diretti a provare l'attività di consulenza, ma solo attività meramente preparatoria, fatta di incontri e colloqui con i dirigenti o altro personale della Mostra
e richieste di informazioni, incontri non seguiti, poi, da proposte organizzative e programmatiche (come ad esempio, per i capi 8, 9, 11, 13 contenente riferimenti a diverse questioni di cui il veniva “informato” ma non vengono indicate le Per_1 proposte prospettate) o, infine, capi dai quali si desume lo svolgimento di attività non strettamente connessa all'incarico ricevuto (ad esempio il capo 10).
Dunque, ritiene, il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, che non sia stata fornita prova della corretta e diligente esecuzione, da parte della società opposta, della propria prestazione professionale richiesta con il contratto stipulato dalle parti.
Ulteriore inadempimento ai propri obblighi contrattuali, da parte della società opposta, si ravvisa, poi, nell'intervenuta risoluzione del contratto, ad opera della società, risoluzione che non può dirsi in alcun modo giustificata. Ed invero, come può leggersi nel contratto stipulato, la società opposta riceveva l'incarico di supporto all'attività del Consigliere Delegato di ai fini dell'ottimizzazione Parte_1 delle attività dell'azienda. Dunque, seppur stipulato dalla Consigliera non Pt_4
v'è dubbio che, con il contratto de quo, le parti abbiano voluto conferire alla società di consulenza aziendale, il compito di programmare il miglioramento e l'ottimizzazione dell'attività dell'azienda della Parte_1 indipendentemente dalla persona del Consigliere;
ne consegue che l'attività professionale andava svolta non solo durante l'incarico della Consigliera delegata, dr.ssa ma anche dopo la sostituzione della stessa, verificatasi nel corso Pt_4 dell'anno. La dichiarazione di risoluzione del contratto, senza alcuna valida giustificazione, integra, perciò, un inadempimento, soprattutto in considerazione del fatto che, come dedotto dalla stessa società opposta, l'attività svolta nei primi tre mesi dell'incarico costituiva un'attività di studio dell'organizzazione preesistente, diretta ad acquisire informazioni e, dunque, un'attività embrionale che andava, salvo pagina 6 di 7 giustificate ragioni, completata con lo studio e le conseguenti proposte di modifiche organizzative dell'azienda.
Alla luce di quanto sopra detto, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Pt_1
d'oltremare deve ritenersi fondata;
ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/14, in ragione dell'attività processuale svolta e dell'assenza di istruttoria e di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Barbara Gargia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5651/20 proposta da nei confronti di in persona Parte_1 CP_5 del suo rappresentante p.t., dr. così decide: Controparte_3
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 6/6/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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