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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 814/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 814/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
21/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Tunisia in data 30/05/2023 con trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Martinsicuro al n. 39 parte
II serie C anno 2023 - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
1.000,00 per il proprio mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito aveva nei suoi confronti un comportamento violento sia verbalmente che fisicamente, tanto che la stessa aveva vissuto per un periodo in una casa protetta;
-su sollecitazione della propria famiglia di origine era poi tornata nella casa coniugale, ma il marito reiterava i suoi comportamenti violenti, limitava la sua libertà personale e la minacciava tanto che, in data 19/02/2024, lo aveva formalmente denunciato ed era andata via di casa;
-a seguito di tale denuncia il resistente si trovava in stato di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie;
-la ricorrente, che attualmente non parlava la lingua italiana ed era in attesa di permesso di soggiorno, aveva la necessità di un contributo al mantenimento da parte del marito il quale, di contro, era intestatario di vari conti correnti.
Con comparsa in data 02/07/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e della richiesta di mantenimento avanzate dalla moglie.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie aveva sempre avuto un atteggiamento controllante nei suoi confronti, accusandolo falsamente di tradirla, pretendendo ingenti somme di denaro e costosi regali;
-la resistente lavorava stabilmente in un centro benessere ma non aveva mai contribuito economicamente ai bisogni della famiglia, né si era mai occupata delle incombenze domestiche;
-in modo del tutto immotivato la moglie lo aveva denunciato in data 19/02/2024 ma era andata via di casa soltanto il 28/02/2024, a seguito dell'arresto del marito;
-la ricorrente, in precedenza, aveva già contratto 2 matrimoni durati meno di un anno (nel 2015 e nel 2021), dai quali aveva ottenuto il divorzio - asserendo di essere vittima di maltrattamenti - e percependo, in un caso, l'assegno divorzile;
-il ricorrente era attualmente privo di reddito poiché detenuto, mentre la moglie era in possesso di permesso di soggiorno ed aveva una stabile occupazione.
All'udienza in data 20/11/2024, svolta in assenza della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis .42 c.p.c., i Procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la rimessione della causa in decisione con pronuncia limitata allo status.
Il Presidente quindi, stante la conforme volontà delle parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
Successivamente, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di acquisire la dichiarazione della ricorrente circa la volontà di rinunciare alle domande di addebito e di mantenimento e di transigere la controversia. All'udienza del 21/05/2025, quindi, acquisita la dichiarazione anzidetta, la causa
è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 814/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernestina Portelli, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. in data
21/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Tunisia in data 30/05/2023 con trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Martinsicuro al n. 39 parte
II serie C anno 2023 - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
porre a carico di quest'ultimo l'assegno mensile di €
1.000,00 per il proprio mantenimento, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il marito aveva nei suoi confronti un comportamento violento sia verbalmente che fisicamente, tanto che la stessa aveva vissuto per un periodo in una casa protetta;
-su sollecitazione della propria famiglia di origine era poi tornata nella casa coniugale, ma il marito reiterava i suoi comportamenti violenti, limitava la sua libertà personale e la minacciava tanto che, in data 19/02/2024, lo aveva formalmente denunciato ed era andata via di casa;
-a seguito di tale denuncia il resistente si trovava in stato di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie;
-la ricorrente, che attualmente non parlava la lingua italiana ed era in attesa di permesso di soggiorno, aveva la necessità di un contributo al mantenimento da parte del marito il quale, di contro, era intestatario di vari conti correnti.
Con comparsa in data 02/07/2024 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale operata dalla ricorrente ed ha chiesto il rigetto della domanda di addebito e della richiesta di mantenimento avanzate dalla moglie.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie aveva sempre avuto un atteggiamento controllante nei suoi confronti, accusandolo falsamente di tradirla, pretendendo ingenti somme di denaro e costosi regali;
-la resistente lavorava stabilmente in un centro benessere ma non aveva mai contribuito economicamente ai bisogni della famiglia, né si era mai occupata delle incombenze domestiche;
-in modo del tutto immotivato la moglie lo aveva denunciato in data 19/02/2024 ma era andata via di casa soltanto il 28/02/2024, a seguito dell'arresto del marito;
-la ricorrente, in precedenza, aveva già contratto 2 matrimoni durati meno di un anno (nel 2015 e nel 2021), dai quali aveva ottenuto il divorzio - asserendo di essere vittima di maltrattamenti - e percependo, in un caso, l'assegno divorzile;
-il ricorrente era attualmente privo di reddito poiché detenuto, mentre la moglie era in possesso di permesso di soggiorno ed aveva una stabile occupazione.
All'udienza in data 20/11/2024, svolta in assenza della ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis .42 c.p.c., i Procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, chiedendo la rimessione della causa in decisione con pronuncia limitata allo status.
Il Presidente quindi, stante la conforme volontà delle parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
Successivamente, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di acquisire la dichiarazione della ricorrente circa la volontà di rinunciare alle domande di addebito e di mantenimento e di transigere la controversia. All'udienza del 21/05/2025, quindi, acquisita la dichiarazione anzidetta, la causa
è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani