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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo ConIGliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 513/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Cause in materie di rapporti societari – società di persone”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025,
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Pignataro, c.f. C.F._2
, e dell'Avv. Marco Marigliano, c.f. , in Napoli
[...] CodiceFiscale_3
alla Via Cesario Console n. 19, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello. I predetti procuratori dichiarano 2
di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081/2771605 -
081/0097739 o alternativamente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, con sede in Pompei, alla Via Colle San Bartolomeo n. 50, c.f.
, P.IVA , rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giuseppe Bosco, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso lo studio di questi in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 86 -
PEC: Email_3
APPELLATA
E
n persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
con sede in Scafati, alla Via Montegrappa n. 23, c.f. , rapp.ta e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Ciro Gallo c.f. , del Foro di Torre CodiceFiscale_5
Annunziata, giusta procura ad litem su separato foglio in atti allegata (cfr.
doc.1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Casola di
Napoli, alla Via Gesini n. 23 - PEC: fax: 0818021866. Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di trattazione scritta Parte_1
depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi,
in conformità all'atto di appello, come di seguito indicato : 3
- In riforma della impugnata ordinanza, e previa revoca della stessa accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 9.5.2011 avente ad oggetto fideiussione per cessione di quote societarie.
- In riforma della impugnata ordinanza, per effetto accertare e dichiarare il diritto della IG.ra in virtù della scrittura privata Parte_1
del 9.5.2011 ad ottenere dalle convenute/appellate il pagamento della somma di € 42.500,00 trattenuti a titolo di garanzia in relazione alla cessione di quote di cui in narrativa.
- per l'effetto, condannare le convenute/appellate al pagamento,
ciascuna per quanto di ragione, in favore della IG.ra Parte_1
dell'importo di € 42.500,00 oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
- In riforma della impugnata ordinanza, ed in accoglimento delle doglianze esposte revocare la condanna al risarcimento del danno ex. art. 96
c.p.c. non sussistendone i motivi per l'applicazione.
Per l'appellata in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi,
riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2021 e a tutte le eccezioni, deduzioni e contestazioni ivi svolte, nonché insistendo nell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
della nuova prospettazione ex adverso introdotta concernente l'asserita simulazione del prezzo di cessione dichiarato nel rogito del 9.5.2021 ed impugna e contesta tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.06.2021 in quanto infondato in fatto 4
ed in diritto, come di seguito indicato:
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
o, in subordine rigettarlo nel merito;
[...]
b) condannare essa appellante alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore di essa , Controparte_1
con rimborso forfettario, spese generali del 15% ed aggravio di IVA e CPO
come per legge;
c) in via del tutto subordinata, limitare la condanna della società
comparente al versamento dell'importo di € 25.000,00, con compensazione delle spese di lite.
Per l'appellata in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, tenuto conto della domanda nuova proposta dall'appellante in palese violazione dell'art.345 c.p.c., volta all'accertamento della validità della scrittura privata e di simulazione relativa del prezzo, nonché impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto, come di seguito indicato:
1- in via preliminare, stante la mancanza dei requisiti sanciti dalla legge e la manifesta infondatezza della domanda, ritenere inammissibile l'appello;
2- in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda promossa da essa poiché infondata in fatto e diritto oltre che Parte_1
strumentale e pretestuosa, con conseguente conferma dell'ordinanza rep. 5
225/2021 resa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio rubricato con RG.
n. 9447/19;
3- condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge, anche ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, quantificare e limitare la condanna di essa
[...]
al pagamento della somma di € 17.500,00 CP_2
(diciassettemilaecinquecento/00) con integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 4.2.2021 la IG.ra proponeva Parte_1
impugnazione avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli n. Rep.
225/2021 dell'8.1.2021, con la quale era stato definito il giudizio promosso dalla predetta appellante ex. art. 702bis c.p.c. nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché Controparte_1
della in persona del legale rapp.te pro - tempore Controparte_2
- recante R.G. 9447/2019 - con rigetto della domanda proposta dall'istante nei confronti delle predette parti convenute e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite relative al procedimento, liquidate in favore di queste ultime, e per ciascuna di esse, in € 2.767,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cpa e rimb. forf come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Ciro Gallo;
l'originaria attrice veniva anche condannata al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., con conseguente pagamento della somma di € 1.383,00 in favore della
[...] [...]
CP_3
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, nonché in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro tempore chiedendo, in riforma della gravata decisione, di accogliere la proposta impugnazione e, in riforma della gravata decisione, accogliere le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 28.5.2021 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale, sulla
[...]
base delle argomentazioni ivi esposte, contestava l'impugnazione proposta,
eccependo in particolare la novità - e conseguente inammissibilità in questo grado ex art. 345 c.p.c. - della questione, peraltro del tutto infondata,
riguardante la simulazione del prezzo dichiarato nell'atto notarile del
9.5.2011; concludeva pertanto come sopra indicato.
Con comparsa dell'1.6.2021 si costituiva anche la
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, la quale eccepiva CP_2
che l'appellante si era limitata a riproduce i medesimi motivi prospettati in primo grado, ritenuti manifestatamente infondati e pretestuosi dal Tribunale
di Napoli, introducendo inoltre eccezioni e domande nuove, in palese violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c., sostenendo solo in questo grado una simulazione del prezzo indicato nel rogito notarile mai evidenziata in precedenza;
chiedeva quindi dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, il proposto atto di appello, come da conclusioni sopra riportate.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle 7
conclusioni del 7.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. Parte_1
esponeva che, in data 9.5.2011, con atto per Notaio in Persona_1
qualità di proprietaria dell'85% del capitale sociale della Eurodial S.r.l.,
unitamente alla IG.ra proprietaria del 15 % della Controparte_4
medesima società, aveva stipulato un atto di cessione di quote in favore della e della Controparte_1 Controparte_2
In particolare, essa istante aveva effettuato una prima cessione di una quota pari al valore nominale di € 5.100,00, in favore della Controparte_1
per il corrispettivo complessivo di € 50.000,00, regolato a
[...]
mezzo assegno circolare n. D7.331.778.095-11, tratto sulla banca Unicredit di
Castellamare di Stabia;
inoltre, unitamente alla IG.ra , Controparte_4
aveva effettuato una seconda cessione, per un valore nominale di € 3.750,00
- mentre quest'ultima aveva ceduto l'intera propria partecipazione per un valore nominale di € 1.530,000 - in favore della Controparte_2
Quest'ultima cessione era stata regolata attraverso il pagamento del corrispettivo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.000,00 con assegno circolare n. 8301133993-09, emesso dal Banco di Napoli S.p.A. - Agenzia di 8
Salerno - in favore delal IG.ra , ed € 15.000,00 con assegno Parte_1
circolare n. 8301134008-11, emesso dal Banco di Napoli S.p.A. - Agenzia di
Salerno - in favore della IG.ra Controparte_4
L'istante assumeva quindi che, contestualmente alla stipula del predetto trasferimento di quote, essa aveva sottoscritto - unitamente alla
IG.ra - una scrittura privata avente ad oggetto una Controparte_4
fideiussione personale in favore delle società acquirenti, a garanzia della descritta cessione.
In particolare, con la predetta scrittura privata, Parte_1
unitamente alla IG.ra , aveva rilasciato ampia e illimitata Controparte_4
fideiussione relativamente a tutte le poste sia attive che passive esposte nella situazione patrimoniale allegata, impegnandosi a corrispondere alle cessionarie eventuali somme relative a sopravvenienze passive non indicate nella allegata situazione patrimoniale o ad eventuale inesistenza o contestazione delle poste attive.
In virtù della suddetta fideiussione le società acquirenti avevano quindi trattenuto pro quota, prudenzialmente, la somma di € 50.000,00
impegnandosi a versare - entro la data del 30.6.2011 - qualora dalla verifica formale sulla contabilità non fosse sorta alcuna contestazione, la somma trattenuta nella misura di € 42.500,00 alla IG.ra e di € 7.500,00 Parte_2
alla IG.ra Controparte_4
All'esito della verifica della contabilità, le società acquirenti, pur senza sollevare alcuna contestazione nei confronti delle cedenti, e malgrado il decorso del termine del 30.6.2011, non avevano tuttavia corrisposto la somma di € 42.500,00 alla IG.ra , come previsto dalla menzionata scrittura Pt_1 9
privata del 9.5.2011.
, quindi, essendo rimaste senza effetto le richieste Parte_2
stragiudiziali inviate, chiedeva condannarsi le società cessionarie, odierne parti appellate, al pagamento in proprio favore del predetto importo di €
42.500,00, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 9.7.2020 la convenuta Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per materia del
[...]
giudice adito, per essere competente la Sezione Specializzata per l'Impresa; il primo giudice, tuttavia, con pronuncia sul punto non oggetto di gravame,
affermava la propria competenza.
Nel merito, la comparente sosteneva che, in realtà, come risultava dall'atto pubblico per Notaio l'intero prezzo di acquisto Persona_1
relativo a ciascuna cessione era stato regolarmente incassato dalla parte cedente al momento della sottoscrizione, rilasciandone quietanza,
realizzandosi quindi immediatamente l'effetto traslativo.
Nessuna trattenuta a garanzia era stata in realtà effettuata dalle parti cessionarie, avendo le cedenti incassato l'intero prezzo, corrisposto per ciascuna cessione a mezzo di un unico assegno circolare non trasferibile, di pari importo, regolarmente negoziato e quietanzato.
In realtà, i contraenti avevano effettivamente sottoscritto una scrittura privata riproducente un testo predisposto nel corso delle trattative che, a livello di garanzie per eventuali sopravvenienze passive, prevedeva sia una fideiussione personale delle cedenti, sia una trattenuta di metà del prezzo da parte delle cessionarie;
tale testo era tuttavia divergente rispetto all'accordo 10
sulle garanzie raggiunto e perfezionato in sede di stipula definitiva, limitato alla sola fideiussione personale da parte delle cedenti, tant'è che nessuna trattenuta a garanzia era stata operata dalle cessionarie.
In pratica, quindi, al momento del rogito, le parti avevano dimenticato di aggiornare il testo della scrittura privata riguardante le garanzie a favore dei cessionari, omettendo di depennare quella concernente la trattenuta sul prezzo.
Quanto alla convenuta la stessa, nel Controparte_2
costituirsi con comparsa dell'11.11.2020, dopo avere allo stesso modo eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, precisava che le parti contraenti, antecedentemente alla sottoscrizione del menzionato atto di cessione, avendo raggiunto un accordo sul prezzo di cessione, avevano predisposto privatamente una bozza di scrittura privata in virtù della quale,
a fronte dell'acquisizione delle quote al prezzo concordato, erano state previste, nel caso di eventuali sopravvenienze passive non ancora verificate in bilancio, delle garanzie a favore delle parti cessionarie Controparte_5
e , ed in particolare sia il rilascio
[...] Controparte_2
di fideiussioni personali da parte delle cedenti e che una Pt_1 CP_4
trattenuta della metà del prezzo di cessione da parte delle cessionarie;
tale principio di accordo era stato tuttavia superato dagli accordi raggiunti con la sottoscrizione dell'atto di cessione del 9.5.2011, che non prevedevano alcuna trattenuta a garanzia sul prezzo di vendita.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha disatteso la domanda della dando atto, nell'impugnata ordinanza decisoria, che “dall'esame della Pt_1
documentazione in atti risulta che le resistenti non hanno operato alcuna trattenuta 11
a garanzia del prezzo pattuito versando interamente il prezzo convenuto
(rispettivamente di euro 50.000,00 a mezzo assegno circolare Unicredit nr. D
7.331.778.095-11 regolarmente in cassato e di euro 35.000,00 a mezzo assegno
circolare tratto dal Banco di Napoli spa. Ag Salerno nr. 83011339993-09 titolo
ritirato dalla ricorrente al momento della stipula dell'atto notarile e regolarmente
quietanzato e incassato)”.
Secondo il Tribunale, infatti, la regolamentazione definitiva dei rapporti tra le parti andava individuata nell'atto definitivo notarile (atto per
Notaio del 9.5.2011), anche ai fini del deposito per la Persona_1
necessaria iscrizione nel registro delle imprese edili, utile agli acquirenti per l'esercizio dei diritti sociali il quale aveva certamente un valore preminente rispetto alla antecedente scrittura privata.
In ogni caso, secondo il primo giudice, “pur volendo dare adito alla tesi
della ricorrente , quantunque le parti avessero realmente concordato tale trattenuta a
garanzia sul prezzo di cessione, il prezzo da pattuirsi non sarebbe stato più quello di
rispettivamente euro 50.000,00 e di euro 35.000,00 ma quello di euro 75.000,00 (di
cui euro 50.000,00 versati ed euro 25.000,00 trattenuti ) e quello di 52.500,00 (di cui
euro 35.000,00 versati al momento della stipula dell'atto pubblico ed euro 17.500,00
trattenuti a garanzia per la metà del prezzo).
In tal caso tuttavia parte ricorrente , per sostenere la validità della scrittura
privata , avrebbe dovuto impugnare per vizio del consenso le cessioni contenute
nell'atto notarile rilevando un errore nella indicazione dei corrispettivi nei cinque
anni dalla sottoscrizione mediante un'azione di annullamento ex art.1442 cc. , azione
che oramai risulta prescritta”.
Ciò posto, parte appellante ritiene che il Tribunale abbia 12
erroneamente fondato al propria decisione su di una presunta anteriorità
della scrittura privata - da essa in atti allegata e recante anch'essa la data del
9.5.2011 - rispetto all'atto notarile di trasferimento laddove, dal tenore della stessa e dalle espressioni utilizzate (le parti “hanno alienato” e “non hanno
provveduto”….”prima della vendita”), poteva evincersi con estrema chiarezza che la stessa era stata sottoscritta dopo il trasferimento formale e sostanziale delle quote;
il primo giudice aveva dunque deciso la controversia in senso negativo per l'appellante sulla scorta di un'evidente erronea interpretazione di un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia, concernente il momento perfezionativo dell'accordo.
Peraltro, con riferimento al prezzo, a dire dell'appellante, l'accordo fungeva invece da vera e propria controdichiarazione, costituente scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata delle pattuizioni tra le parti in quanto, pur costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto,
avente carattere negoziale, non si inseriva come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere contestuale alla redazione dell'atto simulato, ma anche successiva.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte che è certamente inammissibile in questo grado di giudizio qualsivoglia rilievo di parte attrice volto a far valere una diversità tra il prezzo indicato nell'atto pubblico di cessione di quote per Notaio del 9.5.2011 e quello reale, peraltro Persona_1
neanche specificamente indicato nella scrittura privata, anch'essa apparentemente datata 9.5.2011; si tratterebbe di una simulazione relativa che avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente eventualmente valere sin dal primo grado di giudizio, trattandosi quindi di deduzione non solo 13
generica, ma soprattutto inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c.
Quanto agli ulteriori rilievi di parte appellante, quest'ultima non ha in realtà fornito alcun elemento certo di riscontro, tale da poter determinare conclusivamente il momento in cui la scrittura privata in questione è stata sottoscritta;
tra l'altro, l'esistenza di pattuizioni in parte diverse, sia in ordine al prezzo convenuto che quanto alle garanzie contenute nell'atto pubblico di cessione, contenute in una vera e propria “controdichiarazione” rispetto all'atto pubblico, avrebbero dovuto costituire oggetto di un'azione di simulazione che non è stata mai ritualmente introdotta da parte appellante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, qualsivoglia accordo avessero raggiunto le parti nel corso delle loro trattative, lo stesso risulta superato per effetto di quanto contenuto nell'atto pubblico stipulato,
con conseguente infondatezza del motivo di gravame sul punto proposto.
L'appellante ha anche censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha condannato essa istante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., come richiesto dalla Controparte_6
quantificato nella misura di metà dell'importo determinato in favore della medesima parte vittoriosa a titolo di spese di lite, e ciò “…attesa la manifesta
infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, costituendo essa espressione di
uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e dunque di un agire
colposo , non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito
alla ricorrente di avvertire l'ingiustizia della propria domanda (cfr. Cass. civ.
18.02.1994 nr. 1592, Trib. Salerno ord. 20.10.2015)”.
L'appellante ha dedotto l'ingiustizia di tale condanna, considerato che 14
essa non aveva “….posto in essere alcun comportamento esercizio dilatorio di
attività processuale come sostenuto in parte motiva dell'ordinanza impugnata
essendo la scrittura privata documento stilato, come convengono in maniera
inequivocabile le parti, successivamente alla vendita; chiedeva peraltro anche una diversa regolamentazione delle spese processuali.
Ritiene la Corte che detto motivo di censura, per come formulato,
debba ritenersi inammissibile, posto che l'appellante non sottopone a motivata critica le ragioni sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto giustificata la pronunciata condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
per lite temeraria, come sopra riportate;
si è infatti limitata, Parte_1
nel proprio atto di impugnazione, a dedurre sul punto che la scrittura privata fatta valere in giudizio sarebbe stata inequivocabilmente predisposta successivamente all'atto pubblico, come invece ritenuto non compiutamente dimostrato da detto giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate da entrambe le parti appellate per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
, e si liquidano in favore delle prime, come da dispositivo che Parte_2
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00)
e della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il 15
presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione di spese e competenze di lite, come liquidate nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, in favore dell'Avv. Ciro
[...]
Gallo, difensore di quest'ultima dichiaratosi anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 4.2.2021, da , nei confronti Parte_1
della in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, e della in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
- tempore, nonché avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli n.
Rep. 225/2021 dell'8.1.2021, così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) condanna , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, Controparte_1
nonché della in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi €
5.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di lite, come liquidate 16
nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Ciro Gallo, difensore di quest'ultima dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di conIGlio del 3.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo ConIGliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 513/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Cause in materie di rapporti societari – società di persone”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025,
e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Pignataro, c.f. C.F._2
, e dell'Avv. Marco Marigliano, c.f. , in Napoli
[...] CodiceFiscale_3
alla Via Cesario Console n. 19, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello. I predetti procuratori dichiarano 2
di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081/2771605 -
081/0097739 o alternativamente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, con sede in Pompei, alla Via Colle San Bartolomeo n. 50, c.f.
, P.IVA , rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Giuseppe Bosco, c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso lo studio di questi in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 86 -
PEC: Email_3
APPELLATA
E
n persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
con sede in Scafati, alla Via Montegrappa n. 23, c.f. , rapp.ta e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Ciro Gallo c.f. , del Foro di Torre CodiceFiscale_5
Annunziata, giusta procura ad litem su separato foglio in atti allegata (cfr.
doc.1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Casola di
Napoli, alla Via Gesini n. 23 - PEC: fax: 0818021866. Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di trattazione scritta Parte_1
depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi,
in conformità all'atto di appello, come di seguito indicato : 3
- In riforma della impugnata ordinanza, e previa revoca della stessa accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 9.5.2011 avente ad oggetto fideiussione per cessione di quote societarie.
- In riforma della impugnata ordinanza, per effetto accertare e dichiarare il diritto della IG.ra in virtù della scrittura privata Parte_1
del 9.5.2011 ad ottenere dalle convenute/appellate il pagamento della somma di € 42.500,00 trattenuti a titolo di garanzia in relazione alla cessione di quote di cui in narrativa.
- per l'effetto, condannare le convenute/appellate al pagamento,
ciascuna per quanto di ragione, in favore della IG.ra Parte_1
dell'importo di € 42.500,00 oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
- In riforma della impugnata ordinanza, ed in accoglimento delle doglianze esposte revocare la condanna al risarcimento del danno ex. art. 96
c.p.c. non sussistendone i motivi per l'applicazione.
Per l'appellata in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro – tempore, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi,
riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2021 e a tutte le eccezioni, deduzioni e contestazioni ivi svolte, nonché insistendo nell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
della nuova prospettazione ex adverso introdotta concernente l'asserita simulazione del prezzo di cessione dichiarato nel rogito del 9.5.2021 ed impugna e contesta tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 23.06.2021 in quanto infondato in fatto 4
ed in diritto, come di seguito indicato:
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra Pt_1
o, in subordine rigettarlo nel merito;
[...]
b) condannare essa appellante alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore di essa , Controparte_1
con rimborso forfettario, spese generali del 15% ed aggravio di IVA e CPO
come per legge;
c) in via del tutto subordinata, limitare la condanna della società
comparente al versamento dell'importo di € 25.000,00, con compensazione delle spese di lite.
Per l'appellata in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni 7.5.2025 e, quindi, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, tenuto conto della domanda nuova proposta dall'appellante in palese violazione dell'art.345 c.p.c., volta all'accertamento della validità della scrittura privata e di simulazione relativa del prezzo, nonché impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto, come di seguito indicato:
1- in via preliminare, stante la mancanza dei requisiti sanciti dalla legge e la manifesta infondatezza della domanda, ritenere inammissibile l'appello;
2- in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda promossa da essa poiché infondata in fatto e diritto oltre che Parte_1
strumentale e pretestuosa, con conseguente conferma dell'ordinanza rep. 5
225/2021 resa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio rubricato con RG.
n. 9447/19;
3- condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge, anche ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, quantificare e limitare la condanna di essa
[...]
al pagamento della somma di € 17.500,00 CP_2
(diciassettemilaecinquecento/00) con integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 4.2.2021 la IG.ra proponeva Parte_1
impugnazione avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli n. Rep.
225/2021 dell'8.1.2021, con la quale era stato definito il giudizio promosso dalla predetta appellante ex. art. 702bis c.p.c. nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché Controparte_1
della in persona del legale rapp.te pro - tempore Controparte_2
- recante R.G. 9447/2019 - con rigetto della domanda proposta dall'istante nei confronti delle predette parti convenute e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite relative al procedimento, liquidate in favore di queste ultime, e per ciascuna di esse, in € 2.767,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cpa e rimb. forf come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Ciro Gallo;
l'originaria attrice veniva anche condannata al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c., con conseguente pagamento della somma di € 1.383,00 in favore della
[...] [...]
CP_3
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, nonché in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro tempore chiedendo, in riforma della gravata decisione, di accogliere la proposta impugnazione e, in riforma della gravata decisione, accogliere le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 28.5.2021 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale, sulla
[...]
base delle argomentazioni ivi esposte, contestava l'impugnazione proposta,
eccependo in particolare la novità - e conseguente inammissibilità in questo grado ex art. 345 c.p.c. - della questione, peraltro del tutto infondata,
riguardante la simulazione del prezzo dichiarato nell'atto notarile del
9.5.2011; concludeva pertanto come sopra indicato.
Con comparsa dell'1.6.2021 si costituiva anche la
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, la quale eccepiva CP_2
che l'appellante si era limitata a riproduce i medesimi motivi prospettati in primo grado, ritenuti manifestatamente infondati e pretestuosi dal Tribunale
di Napoli, introducendo inoltre eccezioni e domande nuove, in palese violazione della norma di cui all'art. 345 c.p.c., sostenendo solo in questo grado una simulazione del prezzo indicato nel rogito notarile mai evidenziata in precedenza;
chiedeva quindi dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, il proposto atto di appello, come da conclusioni sopra riportate.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle 7
conclusioni del 7.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. Parte_1
esponeva che, in data 9.5.2011, con atto per Notaio in Persona_1
qualità di proprietaria dell'85% del capitale sociale della Eurodial S.r.l.,
unitamente alla IG.ra proprietaria del 15 % della Controparte_4
medesima società, aveva stipulato un atto di cessione di quote in favore della e della Controparte_1 Controparte_2
In particolare, essa istante aveva effettuato una prima cessione di una quota pari al valore nominale di € 5.100,00, in favore della Controparte_1
per il corrispettivo complessivo di € 50.000,00, regolato a
[...]
mezzo assegno circolare n. D7.331.778.095-11, tratto sulla banca Unicredit di
Castellamare di Stabia;
inoltre, unitamente alla IG.ra , Controparte_4
aveva effettuato una seconda cessione, per un valore nominale di € 3.750,00
- mentre quest'ultima aveva ceduto l'intera propria partecipazione per un valore nominale di € 1.530,000 - in favore della Controparte_2
Quest'ultima cessione era stata regolata attraverso il pagamento del corrispettivo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.000,00 con assegno circolare n. 8301133993-09, emesso dal Banco di Napoli S.p.A. - Agenzia di 8
Salerno - in favore delal IG.ra , ed € 15.000,00 con assegno Parte_1
circolare n. 8301134008-11, emesso dal Banco di Napoli S.p.A. - Agenzia di
Salerno - in favore della IG.ra Controparte_4
L'istante assumeva quindi che, contestualmente alla stipula del predetto trasferimento di quote, essa aveva sottoscritto - unitamente alla
IG.ra - una scrittura privata avente ad oggetto una Controparte_4
fideiussione personale in favore delle società acquirenti, a garanzia della descritta cessione.
In particolare, con la predetta scrittura privata, Parte_1
unitamente alla IG.ra , aveva rilasciato ampia e illimitata Controparte_4
fideiussione relativamente a tutte le poste sia attive che passive esposte nella situazione patrimoniale allegata, impegnandosi a corrispondere alle cessionarie eventuali somme relative a sopravvenienze passive non indicate nella allegata situazione patrimoniale o ad eventuale inesistenza o contestazione delle poste attive.
In virtù della suddetta fideiussione le società acquirenti avevano quindi trattenuto pro quota, prudenzialmente, la somma di € 50.000,00
impegnandosi a versare - entro la data del 30.6.2011 - qualora dalla verifica formale sulla contabilità non fosse sorta alcuna contestazione, la somma trattenuta nella misura di € 42.500,00 alla IG.ra e di € 7.500,00 Parte_2
alla IG.ra Controparte_4
All'esito della verifica della contabilità, le società acquirenti, pur senza sollevare alcuna contestazione nei confronti delle cedenti, e malgrado il decorso del termine del 30.6.2011, non avevano tuttavia corrisposto la somma di € 42.500,00 alla IG.ra , come previsto dalla menzionata scrittura Pt_1 9
privata del 9.5.2011.
, quindi, essendo rimaste senza effetto le richieste Parte_2
stragiudiziali inviate, chiedeva condannarsi le società cessionarie, odierne parti appellate, al pagamento in proprio favore del predetto importo di €
42.500,00, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 9.7.2020 la convenuta Controparte_1
nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per materia del
[...]
giudice adito, per essere competente la Sezione Specializzata per l'Impresa; il primo giudice, tuttavia, con pronuncia sul punto non oggetto di gravame,
affermava la propria competenza.
Nel merito, la comparente sosteneva che, in realtà, come risultava dall'atto pubblico per Notaio l'intero prezzo di acquisto Persona_1
relativo a ciascuna cessione era stato regolarmente incassato dalla parte cedente al momento della sottoscrizione, rilasciandone quietanza,
realizzandosi quindi immediatamente l'effetto traslativo.
Nessuna trattenuta a garanzia era stata in realtà effettuata dalle parti cessionarie, avendo le cedenti incassato l'intero prezzo, corrisposto per ciascuna cessione a mezzo di un unico assegno circolare non trasferibile, di pari importo, regolarmente negoziato e quietanzato.
In realtà, i contraenti avevano effettivamente sottoscritto una scrittura privata riproducente un testo predisposto nel corso delle trattative che, a livello di garanzie per eventuali sopravvenienze passive, prevedeva sia una fideiussione personale delle cedenti, sia una trattenuta di metà del prezzo da parte delle cessionarie;
tale testo era tuttavia divergente rispetto all'accordo 10
sulle garanzie raggiunto e perfezionato in sede di stipula definitiva, limitato alla sola fideiussione personale da parte delle cedenti, tant'è che nessuna trattenuta a garanzia era stata operata dalle cessionarie.
In pratica, quindi, al momento del rogito, le parti avevano dimenticato di aggiornare il testo della scrittura privata riguardante le garanzie a favore dei cessionari, omettendo di depennare quella concernente la trattenuta sul prezzo.
Quanto alla convenuta la stessa, nel Controparte_2
costituirsi con comparsa dell'11.11.2020, dopo avere allo stesso modo eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, precisava che le parti contraenti, antecedentemente alla sottoscrizione del menzionato atto di cessione, avendo raggiunto un accordo sul prezzo di cessione, avevano predisposto privatamente una bozza di scrittura privata in virtù della quale,
a fronte dell'acquisizione delle quote al prezzo concordato, erano state previste, nel caso di eventuali sopravvenienze passive non ancora verificate in bilancio, delle garanzie a favore delle parti cessionarie Controparte_5
e , ed in particolare sia il rilascio
[...] Controparte_2
di fideiussioni personali da parte delle cedenti e che una Pt_1 CP_4
trattenuta della metà del prezzo di cessione da parte delle cessionarie;
tale principio di accordo era stato tuttavia superato dagli accordi raggiunti con la sottoscrizione dell'atto di cessione del 9.5.2011, che non prevedevano alcuna trattenuta a garanzia sul prezzo di vendita.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha disatteso la domanda della dando atto, nell'impugnata ordinanza decisoria, che “dall'esame della Pt_1
documentazione in atti risulta che le resistenti non hanno operato alcuna trattenuta 11
a garanzia del prezzo pattuito versando interamente il prezzo convenuto
(rispettivamente di euro 50.000,00 a mezzo assegno circolare Unicredit nr. D
7.331.778.095-11 regolarmente in cassato e di euro 35.000,00 a mezzo assegno
circolare tratto dal Banco di Napoli spa. Ag Salerno nr. 83011339993-09 titolo
ritirato dalla ricorrente al momento della stipula dell'atto notarile e regolarmente
quietanzato e incassato)”.
Secondo il Tribunale, infatti, la regolamentazione definitiva dei rapporti tra le parti andava individuata nell'atto definitivo notarile (atto per
Notaio del 9.5.2011), anche ai fini del deposito per la Persona_1
necessaria iscrizione nel registro delle imprese edili, utile agli acquirenti per l'esercizio dei diritti sociali il quale aveva certamente un valore preminente rispetto alla antecedente scrittura privata.
In ogni caso, secondo il primo giudice, “pur volendo dare adito alla tesi
della ricorrente , quantunque le parti avessero realmente concordato tale trattenuta a
garanzia sul prezzo di cessione, il prezzo da pattuirsi non sarebbe stato più quello di
rispettivamente euro 50.000,00 e di euro 35.000,00 ma quello di euro 75.000,00 (di
cui euro 50.000,00 versati ed euro 25.000,00 trattenuti ) e quello di 52.500,00 (di cui
euro 35.000,00 versati al momento della stipula dell'atto pubblico ed euro 17.500,00
trattenuti a garanzia per la metà del prezzo).
In tal caso tuttavia parte ricorrente , per sostenere la validità della scrittura
privata , avrebbe dovuto impugnare per vizio del consenso le cessioni contenute
nell'atto notarile rilevando un errore nella indicazione dei corrispettivi nei cinque
anni dalla sottoscrizione mediante un'azione di annullamento ex art.1442 cc. , azione
che oramai risulta prescritta”.
Ciò posto, parte appellante ritiene che il Tribunale abbia 12
erroneamente fondato al propria decisione su di una presunta anteriorità
della scrittura privata - da essa in atti allegata e recante anch'essa la data del
9.5.2011 - rispetto all'atto notarile di trasferimento laddove, dal tenore della stessa e dalle espressioni utilizzate (le parti “hanno alienato” e “non hanno
provveduto”….”prima della vendita”), poteva evincersi con estrema chiarezza che la stessa era stata sottoscritta dopo il trasferimento formale e sostanziale delle quote;
il primo giudice aveva dunque deciso la controversia in senso negativo per l'appellante sulla scorta di un'evidente erronea interpretazione di un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia, concernente il momento perfezionativo dell'accordo.
Peraltro, con riferimento al prezzo, a dire dell'appellante, l'accordo fungeva invece da vera e propria controdichiarazione, costituente scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata delle pattuizioni tra le parti in quanto, pur costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto,
avente carattere negoziale, non si inseriva come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere contestuale alla redazione dell'atto simulato, ma anche successiva.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte che è certamente inammissibile in questo grado di giudizio qualsivoglia rilievo di parte attrice volto a far valere una diversità tra il prezzo indicato nell'atto pubblico di cessione di quote per Notaio del 9.5.2011 e quello reale, peraltro Persona_1
neanche specificamente indicato nella scrittura privata, anch'essa apparentemente datata 9.5.2011; si tratterebbe di una simulazione relativa che avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente eventualmente valere sin dal primo grado di giudizio, trattandosi quindi di deduzione non solo 13
generica, ma soprattutto inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c.
Quanto agli ulteriori rilievi di parte appellante, quest'ultima non ha in realtà fornito alcun elemento certo di riscontro, tale da poter determinare conclusivamente il momento in cui la scrittura privata in questione è stata sottoscritta;
tra l'altro, l'esistenza di pattuizioni in parte diverse, sia in ordine al prezzo convenuto che quanto alle garanzie contenute nell'atto pubblico di cessione, contenute in una vera e propria “controdichiarazione” rispetto all'atto pubblico, avrebbero dovuto costituire oggetto di un'azione di simulazione che non è stata mai ritualmente introdotta da parte appellante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, qualsivoglia accordo avessero raggiunto le parti nel corso delle loro trattative, lo stesso risulta superato per effetto di quanto contenuto nell'atto pubblico stipulato,
con conseguente infondatezza del motivo di gravame sul punto proposto.
L'appellante ha anche censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha condannato essa istante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., come richiesto dalla Controparte_6
quantificato nella misura di metà dell'importo determinato in favore della medesima parte vittoriosa a titolo di spese di lite, e ciò “…attesa la manifesta
infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, costituendo essa espressione di
uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e dunque di un agire
colposo , non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito
alla ricorrente di avvertire l'ingiustizia della propria domanda (cfr. Cass. civ.
18.02.1994 nr. 1592, Trib. Salerno ord. 20.10.2015)”.
L'appellante ha dedotto l'ingiustizia di tale condanna, considerato che 14
essa non aveva “….posto in essere alcun comportamento esercizio dilatorio di
attività processuale come sostenuto in parte motiva dell'ordinanza impugnata
essendo la scrittura privata documento stilato, come convengono in maniera
inequivocabile le parti, successivamente alla vendita; chiedeva peraltro anche una diversa regolamentazione delle spese processuali.
Ritiene la Corte che detto motivo di censura, per come formulato,
debba ritenersi inammissibile, posto che l'appellante non sottopone a motivata critica le ragioni sulla base delle quali il Tribunale ha ritenuto giustificata la pronunciata condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
per lite temeraria, come sopra riportate;
si è infatti limitata, Parte_1
nel proprio atto di impugnazione, a dedurre sul punto che la scrittura privata fatta valere in giudizio sarebbe stata inequivocabilmente predisposta successivamente all'atto pubblico, come invece ritenuto non compiutamente dimostrato da detto giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate da entrambe le parti appellate per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
, e si liquidano in favore delle prime, come da dispositivo che Parte_2
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00)
e della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il 15
presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione di spese e competenze di lite, come liquidate nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, in favore dell'Avv. Ciro
[...]
Gallo, difensore di quest'ultima dichiaratosi anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 4.2.2021, da , nei confronti Parte_1
della in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, e della in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
- tempore, nonché avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli n.
Rep. 225/2021 dell'8.1.2021, così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) condanna , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, Controparte_1
nonché della in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi €
5.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di lite, come liquidate 16
nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Ciro Gallo, difensore di quest'ultima dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di conIGlio del 3.9.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo