Articolo 2889 del Codice civile
Articolo 2668 terArticolo 2641
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19 aprile 1942
Art. 2889.

(Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facolta' spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' nel termine di trenta giorni proceda in conformita' dell'articolo che segue.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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