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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 28 gennaio 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 2251/24 R. G. e promossa da
Parte 1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP 1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle trattazione scritta, parti e le note di
sostegno, pronuncia la nonché i motivi a seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso;
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato [...]
Parte 1 conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, 1' CP_1 per sentir accertare il proprio diritto a percepire l'assegno unico familiare da ottobre 2023 a marzo 2024, con
al pagamento della somma condanna dell' CP 1
per il titolo e le di euro 1.892,00
mensilità di cui sopra, oltre interessi legali.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente
esponeva di aver presentato, in data
4.2.2022, domanda di assegno unico dall'istituto che aveva familiare, accolta regolarmente erogato i ratei sino a settembre 2023.
Il ricorrente chiariva infatti che l'istituto aveva bloccato il pagamento a
"omocodia", avendo seguito di un caso di
rilevato altro codice fiscale identico appartenente ad altro cittadino senegalese residente a [...].
Il ricorrente, nel dare atto di aver presentato all'Agenzia delle Entrate istanza del codice fiscale, per la modifica precisava che i pagamenti non erano ripresi,
se non a seguito di nuova istanza, accolta da marzo 2024. Agiva in questa per conseguire il pagamento delle spettanze ancora dovute medio tempore.
Si costituiva regolarmente in giudizio
1' CP 1, riferendo che, a seguito della
risoluzione dell'omocodia, una rinuncia alla domanda AUU originariamente proposta, con contestuale proposizione di una nuova
domanda AUU con il nuovo codice fiscale continuità nei pagamenti avrebbe permesso della prestazione.
L'CP 1 aggiungeva che alla base della problematica relativa alla corretta liquidazione della prestazione vi erano
stati motivi meramente tecnici della procedura centralizzata, informatica comunicati alla competente Direzione
centrale e che, una volta risolti, avrebbero consentito di procedere in autotutela e
provvedere al pagamento degli arretrati richiesti. Concludeva affinché la domanda venisse dichiarata accoglibile.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' sostanzialmente pacifico che il ricorrente abbia diritto alla corresponsione dell'assegno unico familiare anche per il periodo ottobre 2023/marzo 2024, durante il quale il quale il pagamento era stato
causa di una situazione disospeso а
"omocodia".
Dalla relazione dell'ufficio CP 1 risulta che, essendo ormai risolta la situazione di
"omocodia" (a seguito dell'assegnazione al codice fiscale),ricorrente di un nuovo l'unico ostacolo all'accoglimento della
domanda è di carattere tecnico, in
considerazione della natura centralizzata della procedura informatica, ostacolo che
risulta emendabile da parte delle sedi non territoriali (v. relazione CP 1).
L' CP 1, quindi, non contesta il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico
familiare per il periodo ottobre 2023-marzo
2024, motivo per cui non si ravvisano ostacoli all'accoglimento della domanda
(considerato, appunto, che non sono in contestazione i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico familiare).
Nulla osta, dunque, al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico familiare da ottobre 2023 a marzo 2024 nella misura non contestata di € 1.892,00,
oltre ad interessi dal dovuto al saldo. La domanda può dunque essere accolta
integralmente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
di Bergamo, in composizione Il Tribunale
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2251/24 r.g.:
1) Dichiara il diritto di Parte 1 a percepire l'assegno unico familiare per i mesi da ottobre 2023 a marzo 2024 e per l'effetto condanna 1' CP 1 al pagamento,
nei confronti di Parte 1 della somma di euro 1.892,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Condanna 1' CP 1 alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
800,00 per compensi professionali, oltre iva, сра e rimborso spese generali (e contributo unificato) come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini