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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8849 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. VALENTINA CHERCHI, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] bassi), il 26/04/1970, C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in ORISTANO, presso lo studio dell'avv. C.F._2
ANTONELLO GARAU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Il Tribunale, rigettando ogni contraria istanza del : CP_1
1 I. Addebiti la responsabilità della separazione al marito;
Controparte_1
II. con riferimento alla figlia preso atto dell'intervenuta decadenza del dalla Per_1 CP_1
responsabilità genitoriale, confermi l'esclusivo affidamento alla madre;
adottando i più opportuni provvedimenti di natura anche economica affinché la signora possa avere una Parte_1
abitazione adeguata per sé e per i figli conviventi, in condizioni di sicurezza e serenità.
III. disponga a carico del sig. un adeguato contributo economico in favore della Controparte_1
moglie e della figlia non inferiore all'importo già disposto in via provvisoria, con gli Per_1
adeguamenti ISTAT nel frattempo maturati, con prelievo diretto presso il datore di lavoro, per esigenze di loro sicurezza e tutela;
valutando per la stessa ragione la forfettizzazione delle spese straordinarie o in subordine disponendo la partecipazione in misura non inferiore al 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie;
IV. con vittoria di competenze”.
Nell'interesse della parte resistente: “il Tribunale voglia:
a) rimettere la causa in lettura ed ammettere la prova per testi come dedotta con le memorie ex art. 1383 CPC ritualmente depositate revocando il provvedimento di rigetto in data 6.10.2022;
b) rimettere la causa in lettura e nominare Consulente che per un approfondimento sulla personalità
dei coniugi. nel merito si conclude perché il Tribunale Ill.mo dichiari:
c) tenuto il sig. a corrispondere all'altro coniuge per il mantenimento della figlia minore CP_1
la somma di € 350,00 mensili oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive e Per_1
ricreative.
d) Nulla essere dovuto al coniuge perché economicamente indipendente;
e) Nulla disporre a titolo di contributo alimentare per i figli (perché convivente con il padre) Per_2
ed perché economicamente indipendente;
Per_3
f) Rigettare la domanda di addebito della responsabilità della separazione;
in via di subordine e relativamente alla superiore conclusione di cui alla lettera d) che precede g) disporre in favore del coniuge un contributo di € 150,00 mensili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Con ricorso depositato il 12/11/2019, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile in Capoterra (CA) con il 25/11/1999, e che dall'unione Controparte_1
coniugale erano nati i figli (24/07/1999), (7/08/2003), e (17/08/2008); Per_3 Per_2 Per_1
che per tutta la durata del matrimonio aveva subito maltrattamenti fisici e morali da parte del marito, il quale, oltre ad imporle il proprio controllo e la propria volontà in ogni contesto, era solito aggredirla e umiliarla davanti ai figli, e talvolta anche alla presenza di amici e parenti;
che inoltre le era stata consentita una scarsissima autonomia finanziaria benché il conto corrente fisse cointestato ai coniugi, in quanto ogni decisione era assunta dal marito, e ogni acquisto da lei effettuato doveva essere da lui preventivamente autorizzato;
che il convenuto rivolgeva anche ai figli gli stessi comportamenti aggressivi verbalmente e fisicamente, svalutanti e umilianti, in particolare verso e , ma da circa due anni egli aveva iniziato ad avere comportamenti autoritari e Per_3 Per_2
impositivi anche verso la più piccola che nell'ultimo anno la situazione era divenuta Per_1
insostenibile per la quotidianità delle esplosioni d'ira del marito, delle urla, delle spinte e delle minacce, per cui ripetutamente la ricorrente e i figli si erano dovuti chiudere a chiave nelle loro camere in attesa che la furia del passasse;
che la minore , come i fratelli, aveva CP_1 Per_1
assistito a buona parte delle aggressioni del padre, manifestando ormai malesseri quali nausea e mal di testa, o scoppiando in lacrime e stringendosi alla madre, al rientro dell'uomo a casa;
che più volte nell'ultimo anno, madre e figli erano fuggiti dall'abitazione familiare trovando ospitalità altrove per la notte;
che nel settembre 2019 si erano verificati episodi particolarmente gravi, e il 12/09/2019 a seguito dell'ennesima aggressione in cui erano stati coinvolti anche i figli e essa Per_3 Per_1
ricorrente aveva lasciato la casa trovando ospitalità presso i propri familiari insieme ai figli e;
che la figlia , che attraversava un momento delicato della propria Per_3 Per_1 Per_2
adolescenza, era rimasta nella casa familiare e si trovava in una situazione preoccupante priva di controllo e supporto;
che l'abitazione era stata costruita durante il matrimonio in un terreno poco fuori Capoterra con i proventi della vendita della precedente casa coniugale acquistata con mutuo cointestato ai coniugi;
che nel terreno circostante, circa un ettaro e mezzo, il convenuto coltivava un pescheto e un uliveto oltre a maiali e galline, i cui prodotti venivano anche venduti a terzi;
che
3 durante il matrimonio essa ricorrente aveva sempre collaborato in tali attività; che il marito inoltre,
gruista assunto presso la Tecnocasic di Macchiareddu, percepiva lo stipendio di circa 2.000/2.200
euro al mese, oltre tredicesima, premi di produzione, buoni pasto e assegni familiari;
che durante la vita coniugale si era sempre occupata della casa e dei tre figli, cercando di dare il proprio contributo anche attraverso occasionali lavori esterni;
che i tre figli erano studenti;
tutto ciò premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione dei coniugi con addebito al marito, la previsione dell'affidamento esclusivo della minore e di un adeguato contributo economico Per_1
in capo al convenuto per il suo mantenimento e quello dei figli.
Con istanza urgente in data 17/01/2020, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale al fine di poter disporre di una abitazione adeguata per i figli.
Si è costituito in giudizio , con comparsa depositata il 26/02/2020, non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia della separazione ma chiedendo il rigetto dell'addebito e l'affidamento condiviso della minore oltre al rigetto delle pretese economiche avanzate dalla ricorrente. Per_1
Ha contestato le condotte maltrattanti a lui attribuite, sostenendo inoltre che la moglie aveva sempre avuto un ruolo attivo nella gestione delle risorse famigliari, disponendo del conto corrente cointestato.
Ha affermato di essere un bravo padre, e che a parte qualche incomprensione i rapporti con i figli erano sempre stati adeguati, tanto che prima dell'episodio isolato del settembre 2019, vi erano state soltanto normali discussioni familiari. Quanto alla situazione economica dei coniugi, il resistente ha sostenuto di avere un reddito di euro 1.800,00 per 14 mensilità, mentre la ricorrente avrebbe avuto il reddito di circa euro 1.000,00 mensili.
Sentiti i coniugi, con provvedimento del 15/04/2020, il Presidente f.f. ha affidato le minori Per_2
e in via esclusiva alla madre, tenuto conto dell'ordinanza di applicazione della misura Per_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, emessa il 10/01/2020 dal GIP di Cagliari nei confronti del resistente, indagato per maltrattamenti in famiglia, e delle evidenziate violenze verbali e fisiche dell'indagato verso la moglie e i figli e anche alla presenza della Per_3 Per_2
minore riferite dalla ricorrente, dai figli e dalle sorelle della ricorrente. Per_1
4 È stata quindi disposta l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, prevedendo in capo al resistente il versamento della somma mensile di 1.210,00 euro, a titolo di mantenimento della coniuge (euro 400,00) e dei figli (euro 270,00 per ciascuno), ordinando il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato.
Con istanza in data 6/05/2020, la ricorrente ha chiesto che il giudice integrasse l'ordinanza cautelare del Gip di Cagliari ordinando “alla forza pubblica di porre in essere tutte le misure necessarie a
consentire alla signora e ai figli di fare rientro nella casa coniugale in condizioni Parte_1
di sicurezza”, lamentando che nonostante la misura cautelare GIP dell'allontanamento e l'assegnazione disposta dal presidente f.f., il resistente rifiutava di lasciare l'abitazione sostituendone le serrature e impedendole di accedervi, rendendo impossibile l'accesso alla ricorrente anche a causa della sospensione delle esecuzioni per il contingente periodo di emergenza sanitaria (pandemia Covid).
Il giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere per carenza di potere in ordine alla “integrazione”
di provvedimenti del Gip, la cui esecuzione sarebbe spettata in ogni caso al pubblico ministero, e per la insussistenza di una propria competenza in ordine alla esecuzione civile per rilascio.
Il ha proposto reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso dei figli, la regolamentazione degli incontri fra il padre e i figli, e la riduzione dell'assegno a euro 750.
La i è costituita nel procedimento di reclamo chiedendo la conferma dei provvedimenti. CP_2
La Corte d'appello ha respinto il reclamo, rilevando che il reclamante oltre a essere destinatario della misura cautelare dell'allontanamento, era stato rinviato a giudizio per le condotte maltrattanti verso la moglie e i figli, ed era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale dei minori con provvedimento del tribunale per i minorenni del 14/07/2020, altresì osservando, sotto il profilo economico, che l'importo stabilito doveva ritenersi congruo a fronte di un reddito mensile del di 2.184 euro al mese nel 2017, di 2.194 euro nel 2018, non gravato da spese CP_1
documentate, e dell'assenza di redditi propri in capo alla CP_2
Mutato il rito, con sentenza parziale n. 217/2022, è stata pronunciata la separazione personale tra i
5 coniugi.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
Deve preliminarmente essere respinta la domanda di revoca dell'ordinanza assunta dal giudice istruttore in data 6/10/2022, con la quale non sono state ammesse le istanze di prova testimoniale diretta formulate dal resistente.
Il Collegio infatti condivide, in quanto pienamente conforme ai limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale, la valutazione di inammissibilità per la genericità o il carattere valutativo e o l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, quali: “A) vero che il ha sempre lavorato ed ha CP_1
sempre provveduto a tutti i bisogni della famiglia compresi quelli sanitari”; “B) vero che il CP_1
ed il coniuge avevano piacere di ricevere ospiti in casa e che il rapporto appariva abbastanza sereno e basato sulla reciproca stima e fiducia”; “C) vero che il nel 2019 allorquando il rapporto si CP_1
stava incrinando aveva chiesto più volte al coniuge di recarsi presso un Consultorio familiare per essere aiutati nel migliorare il loro rapporto coniugale e comprenderne il disagio che si stava manifestando”; “D) vero che mai la sig.ra aveva lamentato comportamenti minacciosi da Pt_1
parte del coniuge”; “E) vero che il era normalmente gentile e si esprimeva con toni di stima CP_1
nei confronti della moglie;
F) vero che la sig.ra – quando si parlava delle famiglie - aveva Pt_1
sempre manifestato e dichiarato di avere con il un sano e corretto rapporto matrimoniale;
CP_1
G) Vero che il a casa provvedeva, - al rientro dal lavoro - alla sistemazione dell'abitazione CP_1
(lavare pavimenti, riordinare la casa in generale) talvolta anche preparando la cena;
H) Vero che il coniuge aveva la disponibilità della carta di credito e che poteva agire in piena autonomia;
I) Vero
che sino a qualche mese prima della separazione (estate del 2019) il aveva un buon CP_1
rapporto con i figli e che si occupava dell'andamento scolastico e li aiutava – per quanto poteva – a svolgere i compiti;
J) Vero che si adoperava perché i figli svolgessero attività ulteriori di svago,
sportive e altro oltre l'attività scolastica;
K) L) Vero che vi erano stati forti contrasti tra i coniugi allorquando il figlio aveva deciso di coltivare piane di marijuana in casa;
M) vero che la Per_3
6 sig.ra era d'accordo che il figlio producesse la canapa;
N) vero che il era fortemente Pt_1 CP_1
contrario a detta coltivazione;
O) vero che il si è sempre dedicato alla famiglia lavorando CP_1
oltre il lavoro ordinario per cercare di avere un migliore tenore economico al fine di permettere ai figli un benessere migliore così consentendo loro svaghi ed attività diverse rispetto alla frequentazione della sola scuola”.
***
La domanda di addebito deve essere accolta in quanto fondata.
Per consolidato principio giurisprudenziale, le violenze fisiche e morali da parte di uno dei coniugi costituiscono infatti violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all'autore delle violenze (Cass. civ.,
Sez. I, 30/05/2025, n. 14465).
Nel caso in esame, le condotte maltrattanti abitualmente tenute dal resistente nei confronti della moglie e dei figli devono ritenersi provate.
Si deve innanzitutto richiamare la misura cautelare dell'allontanamento impartita dal Gip di Cagliari
nel 2020 al resistente per le violenze verbali e fisiche verso la moglie e i figli, denunciate dalla ricorrente, confermate dai figli e dalle sorelle della ricorrente.
Nel presente giudizio, sorella della ricorrente, ha dichiarato di avere personalmente Persona_4
sentito più di una volta il resistente dire alla moglie “non servi a niente”, “non sei una buona
madre” (udienza 16/01/2023). Ha dichiarato (de relato) che la sorella le aveva riferito che Parte_1
il marito spesso le rivolgeva epiteti come “cazz'e scimpra”, “non servi a niente”, “non sei una
buona moglie né una buona mamma”, “sei proprio una stronza”, o la minacciava dicendole “ti
uccido…, se sei così ti faccio vedere io”.
Ha dichiarato (sempre de relato) che la sorella le aveva riferito delle frequenti esplosioni d'ira del marito, delle spinte, urla e minacce a causa delle quali lei e i figli erano costretti a chiudersi a chiave nelle loro camere.
La teste ha dichiarato inoltre di avere visto personalmente l'ematoma al polso della sorella
7 provocatole dal nel settembre 2019 quando l'aveva per l'ultima volta aggredita CP_1
facendola sbattere contro il cancello della casa, in presenza della figlia , sicché la sorella si Per_1
era definitivamente allontanata dalla casa familiare con i figli e Al riguardo, il Per_3 Per_1
teste ha riferito: “so che mia sorella era uscita di casa con i ragazzi a fare spese. Aveva detto al
marito che sarebbe rientrata un po' più tardi del solito, il ha detto che non importava, era CP_1
tranquillo quando è uscita, mentre quando sono rientrati lei ed i ragazzi li stava aspettando
all'ingresso di casa con urla e molto, molto nervoso. Mia sorella aveva le buste della spesa e lui le
ha lanciate c'era anche che voleva difendere la mamma ed il sig. si è Per_3 CP_1
arrabbiato ed ha preso in mano una bottiglia di vetro;
me lo ha detto mia sorella , (…) il Parte_1
racconto mi è stato fatto da e da , da l'ho saputo successivamente, non Per_3 Per_2 Per_2
subito”.
Lo aveva poi appreso dalla nipote “ricordo che l'ultima volta quando mia sorella è stata Per_1
costretta ad andar via, (…) mi diceva che aveva paura di tornare a casa per la situazione Per_1
che hanno vissuto il giorno in cui sono andati via da casa”.
ha inoltre confermato l'aggressione subita dal nipote nel 2017, quando il Testimone_1 Per_3
sferrò un pugno al volto del figlio spaccandogli il labbro, ed altresì le aggressioni alla CP_1
nipote perché il non accettava l'orientamento sessuale della figlia. Per_2 CP_1
Il teste sorella della ricorrente, ha confermato che, nel 2017, il nipote si era Tes_2 Per_3
recato presso di lei con il labbro sanguinante, accompagnato dalla madre, tamponando la ferita con una maglietta, e che il ragazzo le riferì che fosse stato il padre a provocargli la lesione aggredendolo nella sua camera.
Ha inoltre confermato che il aveva aggredito fisicamente anche la figlia non CP_1 Per_2
accettando che avesse instaurato una relazione con un'altra ragazza.
ha dichiarato di avere appreso dalla sorella dell'aggressione subita Tes_2 Parte_1
nell'agosto/settembre 2019.
Dai provvedimenti in atti del tribunale per i minorenni risulta che i figli delle parti hanno confermato in quella sede i comportamenti maltrattanti del padre sia verso la madre sia verso loro
8 stessi, confermando l'esistenza di un clima familiare carico di tensione, altamente conflittuale e violento.
Risulta in particolare che la minore ha dichiarato che il padre picchiava la madre, il Per_1
fratello e la sorella, e che lei si ritrovava costretta ad assistere a tali scene e a vivere in un clima di
grande pausa e terrore”.
La minore dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, non ha più avuto rapporti Per_1
con il padre.
Occorre rammentare che il è stato dapprima sospeso dalla responsabilità genitoriale CP_1
della minore (provvedimento TM in atti), e poi, secondo quanto da ultimo allegato dalla Per_1
ricorrente, e non contestato dal resistente, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità
genitoriale.
Attraverso i verbali prodotti della testimonianza resa da nel contraddittorio Testimone_3
dibattimentale del processo penale a carico del resistente per maltrattamenti in famiglia, tuttora in corso (produzione del 9/03/2023), risulta confermata la descrizione di un penoso clima familiare
(definito di “terrore”) caratterizzato dai comportamenti di prevaricazione e imposizione violenta del resistente che pretendeva di essere servito dalla moglie senza che mai nulla dovesse mancargli né
“parola sbagliata” potesse pronunciata neppure dai figli (“si arrabbiava per delle sciocchezze, nel
senso che qualsiasi cosa era ritenuta contro di lui per ogni cosa si arrabbiava, con mamma è
sempre stato così, cioè, l'ha sempre aggredita…”.
Le aggressioni verbali alla madre sono state descritte come “la base della quotidianità, cioè da
quando proprio sono entrato alle medie ho sentito sempre di più che questa situazione”.
La madre invece non rispondeva “quasi mai, cioè cosa poteva fare, se gli rispondeva finiva per
peggiorare la situazione, mamma magari si rifugiava in stanza per non sentire”.
ha dichiarato che il padre, quando si arrabbiava, “usciva fuori di sé”, iniziava ad urlare e Per_3
ad aggredirli verbalmente e fisicamente, riportando l'episodio del settembre 2019 in cui “mi sono
proprio messo in mezzo, sono andato, cioè sentivo urla su urla, avevano litigato per il semplice
motivo che mia madre si era dimenticata di lasciare i soldi dell'assicurazione di qualcosa, ora non
9 ricordo bene, (…) allora ha iniziato a urlare, le ha tirato i soldi in faccia, io cioè sono entrato dalla
porta o ho visto questa scena e poi erano faccia a faccia troppo vicini (…) gli ho fatto “Cosa stai
facendo”, cioè allontanati, cioè non fare così, cercavo di placarlo insomma (…) lui ha preso una
bottiglia birra che c'era poggiata sulla penisola e mi ha minacciato che me la rompeva in testa.”
“L'ultima volta quando ce ne siamo andati di casa mi ricordo che lui l'ha spinta verso il cancelletto
e lei ha proprio sbattuto, ora non mi ricordo se fosse il braccio o la gamba, però comunque lì le
aveva lasciato un livido”.
ha inoltre confermato che “a causa dei sempre più frequenti atteggiamenti Testimone_3
prepotenti di mio padre, mia madre spesso si è dovuta rinchiudere a chiave talvolta nella sua
camera da letto per paura delle reazioni pericolose di mio padre con minacce di morte come “ti
bocciu”.
Ha confermato che il padre rivolgeva alla madre frasi come “ti faccio vedere io”, e “la offendeva
con frasi come “non servi a niente”, “sei proprio una stronza”, “cazzu e scimpra”.
Ha confermato che l'episodio di settembre 2019, in cui la madre si era definitivamente allontanata da casa con lo stesso e la figlia , non era stato l'unico in cui erano fuggiti da casa, Per_3 Per_1
ricordando che prima di allora “mamma un giorno mi aveva chiamato al telefono dicendo che se
n'era andata perché aveva avuto l'ennesima lite con mio padre, se n'era andata a piedi con mia
sorellina e io quel giorno era in macchina che stavo tornando da Cagliari, che sono uscito Per_1
con una mia amica e appunto come stavo tornando sono passato direttamente a prendere mia
madre, a mia sorellina l'abbiamo portata da nonna e noi siamo andati in quella casetta dove poi
siamo andati a vivere dopo che ce ne siamo andati da lì (casa coniugale)”.
Ha poi raccontato di alcuni episodi più risalenti nel tempo, ma significativi, in cui ad esempio,
ancora bambino, aveva trovato la madre nascosta dentro l'armadio per paura del padre, o lui stesso era stato apostrofato dal padre, intervenuto in una lite con un suo amichetto, dicendo al figlio
“sei una femminuccia non vali nulla, non sei capace di difenderti”. Per_3
ha testimoniato di diverse aggressioni fisiche da lui stesso subite dal padre, tra le altre, Per_3
una in cui il padre gli aveva rotto il naso con una testata, e in un'altra in cui il padre lo aveva
10 minacciato dicendo che stava andando a prendere il fucile in camera, circostanza che il ragazzo aveva riferito alla nonna paterna affinché intervenisse ma che la donna aveva minimizzato dicendo che gli sarebbe passata.
Ha confermato anche l'episodio di aggressione fisica alla sorella in cui il padre l'aveva Per_2
lanciata sul letto facendole sbattere la testa e l'aveva colpita sulle gambe.
Ha precisato che il padre non assumeva invece questi atteggiamenti verso la più piccola la Per_1
quale assisteva comunque alle violenze e alle ingiurie verso gli altri familiari, e che anche per le continue e pressanti richieste del padre aveva manifestato gravi disagi psicofisici.
In definitiva, l'episodio del settembre 2019 emerge come il culmine di una lunga serie di umiliazioni, psicologiche e fisiche, subite durante il matrimonio dalla ricorrente e dai figli.
La vita dei componenti della famiglia era profondamente centrata e condizionata dai comportamenti alterati e prevaricanti, violenti e insultanti, del , tanto che come dichiarato dalla stessa CP_1
sempre in dibattimento, la figlia monitorava con le telecamere Parte_2 Per_1
presenti in casa quando il padre stava rincasando e diceva alla madre “se arriva papà, non
rispondere, stai zitta, non dire niente” per paura di assistere all'ennesimo episodio di violenza.
Per quanto emerso, la separazione deve essere addebitata a . Controparte_1
***
L'affidamento esclusivo della minore (nata il [...]) alla madre deve essere Per_1
confermato, tenuto conto di quanto comprovato in causa, e della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Quanto ai rapporti economici, risulta dalla dichiarazione testimoniale di e dalle Testimone_3
allegazioni concordi delle parti che i figli maggiorenni e sono entrambi Per_3 Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente, che durante il matrimonio si è occupata prevalentemente della cura della famiglia lavorando solo occasionalmente e saltuariamente, è attualmente occupata alle dipendenze della lavanderia industriale Demi Resort Industry s.r.l. evidenziando un modesto reddito annuo di euro
1.677,88 (C.U. 2020), euro 4.089,56 (C.U. 2021), euro 5.026,71 (C.U. 2024), gravato da oneri
11 abitativi in quanto il resistente mai ha rilasciato in suo favore la casa coniugale.
Il resistente, gruista specializzato presso la TECNOCASIC S.P.A., ha evidenziato un reddito mensile al netto delle imposte pari a euro 2.363,11 (C.U. 2022), 2.321,21 (C.U. 2023), 2.237,45
(C.U. 2024), non gravato da oneri abitativi, né da altre spese periodiche rilevanti.
Non può ritenersi raggiunta la prova degli ulteriori introiti del marito, allegati dalla ricorrente, per la vendita dei prodotti derivanti dalla coltivazione del pescheto, dell'oliveto, e dall'allevamento di galline e maiali, in quanto i testimoni sentiti hanno reso dichiarazioni non concordanti.
Pertanto, considerate le rispettive condizioni economiche, le esigenze abitative della ricorrente sulla quale grava interamente il mantenimento e la cura della minore si ritiene equo determinare Per_1
in euro 1.000,00 la somma mensilmente dovuta dal resistente per il mantenimento della moglie
(500) e della figlia lo di contributo per il mantenimento della figlia (500). Per_1 Per_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono poste in capo al resistente liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Devono inoltre essere liquidate le spese del giudizio di reclamo, interposto dal , e CP_1
respinto dalla Corte d'appello.
Le spese liquidate dovranno essere rifuse dal direttamente in favore dell'Erario, in CP_1
quanto la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 217/2022, pubblicata in data 31/01/2022 è
stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Addebita la separazione a;
Controparte_1
2. Affida la minore in via esclusiva alla madre, in capo alla quale si concentra in Per_1
via esclusiva la responsabilità genitoriale e il potere di assumere ogni decisione nell'interesse della minore;
3. Dispone che corrisponda a la somma Controparte_1 Parte_2
di euro 1.000,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della
12 moglie (500) e della figlia (500), con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia (ad esempio, spese mediche non coperte dal SSN, di istruzione, sportive e/o ricreative) necessarie o utili;
4. Dispone che TECNOCASIC S.P.A., con sede in CAGLIARI, datore di lavoro di
, versi direttamente in favore di l'importo mensile di euro Controparte_1 Parte_1
1.000,00, entro il giorno 5 del mese, dovuta da a titolo di mantenimento Controparte_1
della coniuge e della figlia minore;
Persona_5
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida per il giudizio di separazione in euro 4.000,00 per compensi di avvocato, e per il procedimento cautelare di reclamo in euro 1.600 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 8/07/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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