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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1484 nell'anno 2024, vertente tra codice fiscale e partita IVA , con sede legale in Napoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
Marco Aurelio, 39, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra , nata a Parte_2
Napoli il 7 agosto 1957, (C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giustina Ifrigerio (C.F.
,PEC :081377391) C.F._2 Email_1 Email_2 Ema_3
e dall'Avv. Vittorio Torre (C.F. , Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Email_4
Napoli, alla via G.B. Marino 13/A;
-APPELLANTE -
e nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
, nato a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti rappresentati e
[...] C.F._6 difesi, dall'Avv. Mara Messina, C.F. presso il cui studio C.F._7 pagina 1 di 5 eleggono domicilio a Napoli, via Giuseppe Verdi n. 18, indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: Email_5
CP_4
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n° 2146/2024 depositata in data 21 febbraio 2024 e notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2024”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
8.4.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, Parte_1 il 22.3.2024), dinanzi a questa Corte, e CP_1 Controparte_2 CP_3
proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n°
[...]
2146/2024 depositata in data 21 febbraio 2024 e notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2024 con cui, sono state rigettate le domande di parte attrice in primo grado ed è stata condannata parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 50,00 per spese ed euro 10860,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, chiedendo accogliere le domande proposte in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, accertare e dichiarare la vigenza in capo alla del contratto di locazione stipulato tra il Parte_1 sig. e la sig.ra in data 26/03/2002, alla data Persona_1 Controparte_5 dell'affitto del ramo d'azienda del 3/08/2012; - accertare e dichiarare che il trasferimento dell'immobile sito in Napoli alla via Marco Aurelio n. 39, identificato in catasto alla sez. Soc, foglio 4 n. 347, sub. 5, zc 5, cat. C/1, classe 6, consistenza mq
54, sup. mq. 57, RC 1.302,40, con atto per Notaio rep. 37047/racc. 24006, del Per_2
26/10/2021 e trascritto all'Ufficio Provinciale di Napoli 1 in data 5/11/2021, ai n.n. reg. gen. 33028, reg. part. 23852, è avvenuto in violazione dell'art. 38 Legge n.
392/78; - per l'effetto, accertare e dichiarare la propria sostituzione ex tunc nella posizione degli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione in corso al momento della stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda del 3 agosto
2012, con successiva scadenza al 25/03/2014; - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti della del contratto di locazione che risulta stipulato Parte_1
pagina 2 di 5 tra la società ed il sig. e registrato in Controparte_6 Persona_1 data 5 ottobre 2012, avente ad oggetto l'immobile in Napoli alla via Marco Aurelio, 39”.
Iscritta la causa al numero 1484/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 28.3.2024, si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 22.7.2024, e CP_1 Controparte_2 contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza, Controparte_3 dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e Pa comunque infondato;
condannare l'appellante . alle spese e competenze di CP_7 lite, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza depositata in data 11.9.2024 (a seguito di udienza del 10.9.2024 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), ritenuta la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, trattandosi di controversia in materia di locazione e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato e deciso secondo le norme processuali del rito ex art. 447-bis c.p.c.è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 4/3/2025 poi differita all'8.4.2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 22.3.2024, ma
è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 28.3.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. ° 2146/2024 emessa dal Tribunale di Napoli depositata in data 21 febbraio 2024) fosse stata notificata in data 21 febbraio 2024.
L' iscrizione a ruolo (del 28.3.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(21.2.2024, come dedotto e documentato dallo stesso appellante) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 Pt_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito,
pagina 3 di 5 peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
pagina 4 di 5 norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1484/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 2146/2024, depositata in data 21 febbraio 2024 (nel giudizio iscritto al n.r.g 10375/2022 ), notificata in data 21.2.2024;
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , dei compensi professionali del
[...] Controparte_2 Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1484 nell'anno 2024, vertente tra codice fiscale e partita IVA , con sede legale in Napoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
Marco Aurelio, 39, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra , nata a Parte_2
Napoli il 7 agosto 1957, (C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giustina Ifrigerio (C.F.
,PEC :081377391) C.F._2 Email_1 Email_2 Ema_3
e dall'Avv. Vittorio Torre (C.F. , Pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Email_4
Napoli, alla via G.B. Marino 13/A;
-APPELLANTE -
e nata a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._4 CP_2
, nato a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._5 CP_3
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti rappresentati e
[...] C.F._6 difesi, dall'Avv. Mara Messina, C.F. presso il cui studio C.F._7 pagina 1 di 5 eleggono domicilio a Napoli, via Giuseppe Verdi n. 18, indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: Email_5
CP_4
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n° 2146/2024 depositata in data 21 febbraio 2024 e notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2024”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
8.4.2024, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, Parte_1 il 22.3.2024), dinanzi a questa Corte, e CP_1 Controparte_2 CP_3
proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n°
[...]
2146/2024 depositata in data 21 febbraio 2024 e notificata a mezzo pec in data 21 febbraio 2024 con cui, sono state rigettate le domande di parte attrice in primo grado ed è stata condannata parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 50,00 per spese ed euro 10860,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, chiedendo accogliere le domande proposte in primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, accertare e dichiarare la vigenza in capo alla del contratto di locazione stipulato tra il Parte_1 sig. e la sig.ra in data 26/03/2002, alla data Persona_1 Controparte_5 dell'affitto del ramo d'azienda del 3/08/2012; - accertare e dichiarare che il trasferimento dell'immobile sito in Napoli alla via Marco Aurelio n. 39, identificato in catasto alla sez. Soc, foglio 4 n. 347, sub. 5, zc 5, cat. C/1, classe 6, consistenza mq
54, sup. mq. 57, RC 1.302,40, con atto per Notaio rep. 37047/racc. 24006, del Per_2
26/10/2021 e trascritto all'Ufficio Provinciale di Napoli 1 in data 5/11/2021, ai n.n. reg. gen. 33028, reg. part. 23852, è avvenuto in violazione dell'art. 38 Legge n.
392/78; - per l'effetto, accertare e dichiarare la propria sostituzione ex tunc nella posizione degli acquirenti dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione in corso al momento della stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda del 3 agosto
2012, con successiva scadenza al 25/03/2014; - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti della del contratto di locazione che risulta stipulato Parte_1
pagina 2 di 5 tra la società ed il sig. e registrato in Controparte_6 Persona_1 data 5 ottobre 2012, avente ad oggetto l'immobile in Napoli alla via Marco Aurelio, 39”.
Iscritta la causa al numero 1484/2024 del Ruolo generale, a seguito del deposito dell'atto di citazione di appello in data 28.3.2024, si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 22.7.2024, e CP_1 Controparte_2 contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza, Controparte_3 dell'avverso gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e Pa comunque infondato;
condannare l'appellante . alle spese e competenze di CP_7 lite, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza depositata in data 11.9.2024 (a seguito di udienza del 10.9.2024 svoltasi mediante c.d. trattazione scritta), ritenuta la necessità di disporre il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, trattandosi di controversia in materia di locazione e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato e deciso secondo le norme processuali del rito ex art. 447-bis c.p.c.è stato disposto il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio, fissando per la discussione della causa e la decisione, l'udienza collegiale del 4/3/2025 poi differita all'8.4.2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come tale, Parte_1 inammissibile.
Esso è stato proposto, con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 22.3.2024, ma
è stato depositato (ossia iscritto a ruolo) il 28.3.2024, nonostante la sentenza impugnata (la n. ° 2146/2024 emessa dal Tribunale di Napoli depositata in data 21 febbraio 2024) fosse stata notificata in data 21 febbraio 2024.
L' iscrizione a ruolo (del 28.3.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(21.2.2024, come dedotto e documentato dallo stesso appellante) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1 Pt_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito,
pagina 3 di 5 peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del
27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
pagina 4 di 5 norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1484/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 2146/2024, depositata in data 21 febbraio 2024 (nel giudizio iscritto al n.r.g 10375/2022 ), notificata in data 21.2.2024;
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , dei compensi professionali del
[...] Controparte_2 Controparte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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