Sentenza 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Decreto cautelare 26 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02781/2025REG.PROV.COLL.
N. 04192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2024, proposto da
ER EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
LO TE MA Grazia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, n. 119 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Stefano Fantini; si dà atto che gli avvocati Luca Scipione e Daniela Piccolo hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La sig.ra ER EN ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 febbraio 2024, n. 119 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti, rispettivamente avverso la determinazione dirigenziale del Dipartimento pianificazione e sviluppo organizzativo del Comune di Gaeta n. 936 in data 19 ottobre 2022 di “ nomina della commissione di valutazione per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo-Assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 ”, il verbale con cui la ricorrente non è stata ammessa alla seconda prova scritta, nonché avverso la determinazione dirigenziale n. 1120 in data 1 dicembre 2022 con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura concorsuale.
L’appellante ha partecipato alla procedura concorsuale, ma all’esito della prima prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla, tenutasi il 19 ottobre 2022, non è stata ammessa alla seconda prova scritta (svoltasi il successivo 21 ottobre).
2. – Con il ricorso ed i motivi aggiunti in primo grado la sig.ra ER, nell’impugnare gli atti suindicati, ha dedotto : a) l’illegittimità, per incompetenza, della determinazione di nomina della Commissione da parte del dirigente del Dipartimento pianificazione e sviluppo organizzativo dell’ente, nell’assunto che il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gaeta, all’art. 11, indica come competente il dirigente del Servizio presso cui è indetto il concorso; b) l’illegittimità della decisione, da parte della Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2022, dei criteri di valutazione dopo avere conosciuto il nominativo dei candidati (e dunque dei titoli allegati dagli stessi), in violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994; c) la illegittimità del quiz contenente tre domande errate, previamente non validate dalla Commissione; d) la mancata sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, della dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità; e) la illegittimità derivata dell’approvazione della graduatoria.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
4.- Con il ricorso in appello la signora ER ha reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Gaeta controdeducendo ai motivi avversari e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza che ha disatteso il primo motivo di ricorso volto a contestare la determinazione n. 936 in data 19 ottobre 2022 con cui il dirigente del Dipartimento pianificazione sviluppo organizzativo del Comune di Gaeta ha nominato la commissione giudicatrice del concorso (nelle persone della dott.ssa De Filippis Annamaria quale presidente, del dott. Ottaviani Loreto e della dott.ssa Tatangelo Silvia quali componenti, e quale segretaria la dott.ssa La Posta MA), assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 11 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedente che le commissioni sono presiedute dal dirigente del settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso, il quale provvede poi a nominare i componenti e il segretario. Deduce l’appellante che, seppure sia stato nominato quale presidente della commissione il dirigente del Dipartimento interessato dalla procedura (la dott.ssa De Filippis Annamaria, dirigente del Dipartimento cultura e benessere sociale del Comune di Gaeta), ciò è avvenuto in forza del provvedimento del dirigente di un diverso Dipartimento, che ha anche nominato i componenti e il segretario della commissione stessa, adempimenti che il regolamento comunale rimette al dirigente del settore cui afferisce il posto messo a concorso.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dal primo giudice, presidente della commissione è stato nominato, con la determinazione n. 936 in data 19 ottobre 2022 del dirigente del Dipartimento pianificazione e sviluppo organizzativo dell’ente, il dirigente del Dipartimento interessato dalla procedura concorsuale (la dott.ssa De Filippis Annamaria). E necessariamente al dirigente del settore competente in materia di personale spettava tale nomina, proprio a termini dell’art. 28 dell’invocato regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 507 del 6 maggio 1998. Dall’art. 11 non si desume (né poteva essere) un potere di autonomina, quale presidente, del dirigente del settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso, atteso che le competenze in materia di indizione dei concorsi e delle prove selettive, di nomina dei membri e del segretario delle commissioni spettano al dirigente in materia di personale (art. 28).
Può, al più, rilevarsi qualche difetto di coordinamento tra l’art. 11 e l’art. 28 del regolamento, specie con riguardo alla nomina dei componenti, ma, evidentemente, la nomina della commissione di concorso, seppure contenutisticamente scindibile, è atto unitario, che non ammette adempimenti parziali da parte di organi differenti.
2. – Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 nella prospettiva che la commissione esaminatrice, con il verbale n. 1 del 19 ottobre 2022, ha determinato i criteri ed i sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove, in un momento, dunque, in cui era già a conoscenza dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura, alla stessa comunicati con nota prot. n. 52803 in data 18 ottobre 2022 dal dirigente del Dipartimento pianificazione e sviluppo organizzativo del Comune di Gaeta; in altri termini, per l’appellante, alla data del 18 ottobre 2022 (e dunque prima della nomina della commissione, avvenuta con provvedimento del 19 ottobre 2022), erano conosciuti, stante anche la pubblicazione nell’albo pretorio, i nominativi dei candidati che avevano presentato la domanda di partecipazione ed i rispettivi titoli di studio e di preferenza (e così, in particolare, il componente della commissione dott. Ottaviani e anche la componente Dott.ssa Tatangelo sicuramente conoscevano la candidata LO TE MA Grazia, risultata prima graduata, che era stata già assunta, per lo stesso posto messo a concorso, presso il Consorzio Aipes, del quale il dott. Ottaviani era direttore e la Tatangelo dipendente). L’appellante lamenta, ulteriormente, la mancata pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione, in violazione anche dell’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013, con conseguente violazione delle regole di trasparenza che devono informare la procedura concorsuale, come sintomaticamente evidenziato anche dal fatto che i criteri sono stati stabiliti dalla commissione il 19 ottobre 2022, e dunque lo stesso giorno in cui si è svolta la prima prova scritta.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, incentrato sulla critica del fatto che la commissione abbia conosciuto l’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale prima di predeterminare i criteri di valutazione, va detto che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la commissione sia tenuta, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando il principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possono sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi, con la conseguenza che deve considerarsi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali purché prima della loro effettiva valutazione (Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2018, n. 6979). E’ indubbio, anche nella sistematica del d.P.R. n. 487 del 1994, che la previa conoscenza dell’elenco dei candidati sia fisiologica e comunque tale da non vulnerare le esigenze di trasparenza del procedimento concorsuale.
Nella fattispecie controversa, emerge dal verbale n. 1 che in data 19 ottobre 2022, alle ore 9.20, il segretario della commissione ha sottoposto alla stessa « tutta la documentazione inerente la prova concorsuale, in particolare il bando di concorso e l’elenco dei candidati ammessi con riserva »; i componenti della commissione hanno dichiarato, dopo la lettura dei dati anagrafici degli aspiranti, l’insussistenza di rapporti di parentela, affinità, ovvero ancora di cause di incompatibilità.
Quindi la commissione, riservata la valutazione dei titoli ad una fase successiva all’effettuazione delle prove scritte, nella stessa seduta, ha provveduto a definire i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire come previsto dall’art. 9 del bando.
Nel prosieguo sono iniziate le operazioni concorsuali relative alla prima prova scritta, come emerge dal verbale n. 2, sempre in data 19 ottobre 2022.
Quanto, poi, al profilo dedotto della mancata pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione, in relazione al quale viene lamentata l’omessa pronuncia in primo grado, è sufficiente considerare che gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 non sono posti a tutela delle singole posizioni individuali di interesse, ma per finalità di tutela generale del principio di trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo della risorse pubbliche, sicché la loro mancata osservanza non ridonda in vizio del provvedimento finale, potendo, se del caso, giustificare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
3. – Il terzo, articolato, motivo reitera anzitutto il motivo aggiunto 3.1 di primo grado, con il quale è stato lamentato dalla ricorrente che la commissione esaminatrice, nel predisporre le tre serie di trenta domande a risposta multipla da sorteggiare e da somministrare ai candidati, non ha provveduto ad individuare, con riguardo a ciascuna domanda, la risposta corretta. L’appellante lamenta poi il carattere apparente della motivazione resa dalla sentenza sulla censura (3.2 dei motivi aggiunti) riguardante le due domande uguali e quella con risposte identiche, trattandosi di errori che hanno precluso il raggiungimento dei trenta punti da parte dei candidati, coerente con trenta domande valide; i correttivi adottati dalla commissione violerebbero l’art. 9 del bando di concorso, integrando l’arbitrarietà. Deduce, ancora, l’omessa pronuncia sul motivo 3.3 dei motivi aggiunti con il quale era stato lamentato che alcuni dei quesiti sottoposti ai candidati partecipanti erano formulati in maniera ambigua, sì da non consentire l’univocità delle risposte (il riferimento è in particolare ai quesiti n. 4, n. 12 e n. 14).
Il motivo è infondato.
Quanto alla mancata “validazione” dei quesiti a risposta multipla, l’assunto non appare dimostrato; anzi, dal verbale n. 2, con riferimento alla rilevazione di risposte identiche rispetto alla domanda n. 11, ove si prevede che l’inserimento dell’una o dell’altra sarà ugualmente valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio, sembra implicitamente inferibile che vi è stata una individuazione della risposta corretta rispetto ai singoli quiz. In ogni modo non può ritenersi che tale “validazione” dovesse essere esternata nei verbali.
Con riguardo alla illegittimità dei correttivi apportati alle domande oggetto del quiz (due uguali e una recante due risposte uguali), ritiene il Collegio che nessun pregiudizio gli stessi abbiano apportato ai concorrenti, dovendosi escludere la violazione dell’art. 8 del bando di concorso, prevedente l’attribuzione di un punteggio massimo di punti 30 alla prima prova scritta consistente in quesiti a risposta aperta e/o multipla su temi oggetto del programma di esame. Deve peraltro aggiungersi, in relazione a tale profilo, che la censura appare anche inammissibile per carenza di interesse avendo l’appellante conseguito punti 10/30 alla prima prova scritta, laddove il punteggio minimo richiesto era di 21/30; né è stato argomentato in che modo risulterebbe superata la prova di resistenza.
Da ultimo, non può affermarsi, nei limiti del sindacato sulla ragionevolezza consentito in sede di giurisdizione amministrativa, che i quiz nn. 4, 12 e 14 siano ambigui, consentendo comunque una risposta coerente con il diritto positivo vigente.
4. – Il quarto motivo, denunciando l’omessa pronuncia da parte del primo giudice, reitera il secondo motivo aggiunto con il quale ha lamentato che i componenti della commissione non avrebbero sottoscritto la dichiarazione prevista dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti; deduce altresì che le operazioni preliminari della commissione si sarebbero esaurite in un arco temporale del tutto incongruo (dalle 9.20 alle 9.44 del 19 ottobre 2022).
Il motivo è infondato.
La dichiarazione resa dai componenti della commissione è di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs n. 39 del 2013, oltre che di insussistenza dell’obbligo di astensione; si tratta dell’uso di una modulistica non precisa, ma contenutisticamente adeguata anche ai fini dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, richiedente la dichiarazione della insussistenza di condizioni di incompatibilità tra i componenti e i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ. (riguardante, per l’appunto, le cause di astensione).
Né appare meritevole di positiva valutazione la censura concernente la non ragionevolezza del tempo occorso per le operazioni prodromiche della commissione, descritte nel verbale n. 1 del 19 ottobre 2022.
Senza richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale sull’insindacabilità del tempo dedicato dalla commissione esaminatrice alla correzione delle prove d’esame, che è profilo diverso, occorre comunque considerare che il tempo impiegato dalla commissione nel caso di specie va letto in termini di ragionevolezza rispetto alle incombenze della commissione stessa, non potendosi escludere che parte della documentazione (in particolare, il bando di concorso) fosse già stata studiata dai commissari nella consapevolezza di dovere procedere subito dopo l’insediamento all’espletamento delle prove calendarizzate.
5. – Deriva da quanto sinora esposto anche l’infondatezza del quinto motivo con cui è stata dedotta l’illegittimità derivata dagli atti presupposti (nomina della commissione e verbali delle operazioni concorsuali fino alla prima prova scritta) della non ammissione della appellante alla seconda prova scritta e della finale determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.
6. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
Sussistono comunque le ragioni previste dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio, anche in ragione della limitatissima attività defensionale svolta dal Comune di Gaeta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO