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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona DE
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1813/2024 DE Ruolo generale affari contenziosi DEl'anno 2024 tra
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in Via Lesca n. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliato a Cupra Marittima via C.F._1
Garibaldi n. 18 presso l'Avv. Lorella Crosta;
-opponente -
e
(Cod. Fisc. e P. Iva con sede legale in Bellante (TE) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Collerenti n. 26, in persona DE legale rappresentante pro tempore (Cod. Controparte_1
Fisc. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Collerenti n. 26, elettivamente domiciliato in Nereto (TE) alla Via Roma n. 150 presso e nello studio DEl'Avv. Massimo De Luca
-opposto-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la Parte_1
revoca DE provvedimento monitorio n. 547/2024, emesso dal Tribunale di Teramo, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale DEl'Ufficio giudiziario adito, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore ed avendo l'opponente residenza e domicilio presso San DE DE RO .
Ha dedotto, ad ogni buon conto, l'infondatezza DEle pretese articolate nel merito chiedendo revoca DE decreto ingiuntivo opposto.
1 Si è costituita il giudizio la la quale ha, in via preliminare, aderito all'eccezione Controparte_1
articolata dall'opponete e, in ogni caso, ha insistito nel merito per la conferma di quanto statuito in sede monitoria.
Effettuate le verifiche preliminari, in sede di prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
L'eccezione di competenza e fondata e va accolta.
Va dichiarata l'incompetenza a fronte DEla violazione DE foro inderogabile di residenza e/o domicilio DE consumatore, il cui radicamento è collocato al di fuori DEl'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio Giudiziario.
Parte opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, tuttavia, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 38 comma 2 c.p.c., in quanto tale norma opera nei soli casi di competenza territoriale derogabile, mentre nel caso di specie vengono in rilievo due ipotesi di competenza inderogabile, la prima DEle quali è rappresentata dal foro DE consumatore, mentre la seconda è la competenza funzionale e appunto inderogabile DE giudice che ha emesso il provvedimento monitorio a decidere l'opposizione.
Di conseguenza, il giudice DEl'opposizione deve, con sentenza, dichiarare l'incompetenza DE giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità DElo stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 21.5.2007,
n. 11748; 11.7.2006, n. 15720; 11.7.2006, n. 15694; 22.6.2005, n. 13353; 9.11.2004, n. 21297;
17.12.2004, n. 2349; 14.7.2003, n. 10981; 4.4.2003, n. 5310; 23.1.1999, n. 656; 17.3.1998, n. 2843;
28.2.1996, n. 1584), non potendo provvedere invece con ordinanza alla cancellazione DEla causa dal ruolo ed alla rimessione DEle parti davanti al giudice ritenuto competete.
Peraltro, la sentenza che rileva l'incompetenza DE giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale a decidere ma, al contrario, definisce il giudizio di opposizione, sicché, in virtù DEla propria competenza funzionale in forza DE principi per cui l'opposizione è incardinata presso il medesimo Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio, il giudice DEl'opposizione non può rimettere al giudice competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità DE decreto opposto (questo giudice aderisce sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la sentenza con cui il giudice DEl'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale DE giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità DE decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva
2 riassunzione DE giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”, Cass. 9.11.2004, n. 21297).
Stante l'adesione di parte opposta si ritiene opportuno compensare le spese di lite per la metà e porle a carico DEla stessa opposta per la restante metà (parametri medi DElo scaglione di riferimento in ordine alle sole fasi di studio ed introduttiva).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona DE giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, per incompetenza DE giudice adito;
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore DEl'opponente di metà DEle spese di giudizio, liquidandole per l'intero in euro 848,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, 21.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona DE
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi DEl'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1813/2024 DE Ruolo generale affari contenziosi DEl'anno 2024 tra
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in Via Lesca n. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliato a Cupra Marittima via C.F._1
Garibaldi n. 18 presso l'Avv. Lorella Crosta;
-opponente -
e
(Cod. Fisc. e P. Iva con sede legale in Bellante (TE) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Collerenti n. 26, in persona DE legale rappresentante pro tempore (Cod. Controparte_1
Fisc. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Collerenti n. 26, elettivamente domiciliato in Nereto (TE) alla Via Roma n. 150 presso e nello studio DEl'Avv. Massimo De Luca
-opposto-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la Parte_1
revoca DE provvedimento monitorio n. 547/2024, emesso dal Tribunale di Teramo, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale DEl'Ufficio giudiziario adito, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore ed avendo l'opponente residenza e domicilio presso San DE DE RO .
Ha dedotto, ad ogni buon conto, l'infondatezza DEle pretese articolate nel merito chiedendo revoca DE decreto ingiuntivo opposto.
1 Si è costituita il giudizio la la quale ha, in via preliminare, aderito all'eccezione Controparte_1
articolata dall'opponete e, in ogni caso, ha insistito nel merito per la conferma di quanto statuito in sede monitoria.
Effettuate le verifiche preliminari, in sede di prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
L'eccezione di competenza e fondata e va accolta.
Va dichiarata l'incompetenza a fronte DEla violazione DE foro inderogabile di residenza e/o domicilio DE consumatore, il cui radicamento è collocato al di fuori DEl'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio Giudiziario.
Parte opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, tuttavia, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 38 comma 2 c.p.c., in quanto tale norma opera nei soli casi di competenza territoriale derogabile, mentre nel caso di specie vengono in rilievo due ipotesi di competenza inderogabile, la prima DEle quali è rappresentata dal foro DE consumatore, mentre la seconda è la competenza funzionale e appunto inderogabile DE giudice che ha emesso il provvedimento monitorio a decidere l'opposizione.
Di conseguenza, il giudice DEl'opposizione deve, con sentenza, dichiarare l'incompetenza DE giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità DElo stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 21.5.2007,
n. 11748; 11.7.2006, n. 15720; 11.7.2006, n. 15694; 22.6.2005, n. 13353; 9.11.2004, n. 21297;
17.12.2004, n. 2349; 14.7.2003, n. 10981; 4.4.2003, n. 5310; 23.1.1999, n. 656; 17.3.1998, n. 2843;
28.2.1996, n. 1584), non potendo provvedere invece con ordinanza alla cancellazione DEla causa dal ruolo ed alla rimessione DEle parti davanti al giudice ritenuto competete.
Peraltro, la sentenza che rileva l'incompetenza DE giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale a decidere ma, al contrario, definisce il giudizio di opposizione, sicché, in virtù DEla propria competenza funzionale in forza DE principi per cui l'opposizione è incardinata presso il medesimo Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio, il giudice DEl'opposizione non può rimettere al giudice competente la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca e/o nullità DE decreto opposto (questo giudice aderisce sul punto all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “la sentenza con cui il giudice DEl'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale DE giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità DE decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva
2 riassunzione DE giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria”, Cass. 9.11.2004, n. 21297).
Stante l'adesione di parte opposta si ritiene opportuno compensare le spese di lite per la metà e porle a carico DEla stessa opposta per la restante metà (parametri medi DElo scaglione di riferimento in ordine alle sole fasi di studio ed introduttiva).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona DE giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- dichiara nullo e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, per incompetenza DE giudice adito;
- condanna la convenuta opposta al pagamento in favore DEl'opponente di metà DEle spese di giudizio, liquidandole per l'intero in euro 848,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, 21.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
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