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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3977/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3977/2025, promossa con ricorso depositato il 09/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 23.04.1971 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Massaro
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Massaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 7 giugno 2007
(anno 2007 atto n. 42 parte I serie A ) con i seguenti figli:
nata il [...], Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis n.49 e 51 c.p.c. depositato in data 09.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale pronuncia divorzile.
Con riferimento alla separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi con la madre in Malnate, via Torino n.8, presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della stessa, preso atto che il sig. ha già Pt_1 provveduto - da tempo - a rilasciarla e ad acquistare un nuovo immobile in cui attualmente vive.
2) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con l'altro genitore e con i figli stessi, tenuto conto delle abitudini e delle esigenze dei minori;
3) disporre che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario per i figli la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno) entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione ad ottobre 2026.
4) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_2
5) Le spese extra - assegno verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione d i istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale d i corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d ) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e ) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h ) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b ) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina2 di 4 corsi di recupero e lezioni private;
d ) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari i n Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e ) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); J) viaggi e soggiorni di studio i n Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
6) il conto corrente cointestato n. 000042331351 acceso presso la sino ad CP_1 oggi utilizzato per le esigenze dei figli, verrà estinto con divisione del saldo residuo (al 04.08.2025) tra le parti.
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
8) i coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni pendenza economica e di non avere reciprocamente nulla a pretendere.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
pagina3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 07.06.2007, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2007, atto n. 42 parte I, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3977/2025, promossa con ricorso depositato il 09/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 23.04.1971 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Massaro
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Massaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 7 giugno 2007
(anno 2007 atto n. 42 parte I serie A ) con i seguenti figli:
nata il [...], Persona_1
nato il [...]. Persona_2
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis n.49 e 51 c.p.c. depositato in data 09.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale pronuncia divorzile.
Con riferimento alla separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi con la madre in Malnate, via Torino n.8, presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della stessa, preso atto che il sig. ha già Pt_1 provveduto - da tempo - a rilasciarla e ad acquistare un nuovo immobile in cui attualmente vive.
2) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con l'altro genitore e con i figli stessi, tenuto conto delle abitudini e delle esigenze dei minori;
3) disporre che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario per i figli la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno) entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione ad ottobre 2026.
4) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_2
5) Le spese extra - assegno verranno suddivise tra i genitori al 50% secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
2 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione d i istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale d i corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d ) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e ) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h ) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b ) gite scolastiche con pernottamento;
c) pagina2 di 4 corsi di recupero e lezioni private;
d ) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari i n Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e ) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); J) viaggi e soggiorni di studio i n Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
6) il conto corrente cointestato n. 000042331351 acceso presso la sino ad CP_1 oggi utilizzato per le esigenze dei figli, verrà estinto con divisione del saldo residuo (al 04.08.2025) tra le parti.
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
8) i coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni pendenza economica e di non avere reciprocamente nulla a pretendere.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
pagina3 di 4 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 07.06.2007, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2007, atto n. 42 parte I, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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