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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e dell'avv. BALZI RAFFAELLA
( ) VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA GAMBALUNGA N. 64 RIMINIpresso il difensore avv. ANGELINI
MASSIMILIANO reclamante contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
reclamati non costituiti
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata in data 5 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini, ritenuta sussistente la legittimazione del creditore istante, in quanto titolare di un decreto ingiuntivo Controparte_2 rilasciato dal Tribunale di Rimini nelle forme dell'art. 642 c.p.c. per euro 22.571,43 oltre pagina 1 di 5 interessi e spese di ingiunzione (opposto ma confermato con sentenza del Tribunale di Rimini
n. 223/2019), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
2. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il debitore non si era costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII.
Ha altresì rilevato che, all'udienza del 26.11.2024, era comparsa personalmente la liquidatrice recentemente nominata della società resistente, la quale aveva rappresentato che la società era già in liquidazione dal 31.3.2020, non depositava bilanci dal 2018 e non operava più dal 2019.
Ha ritenuto che la società versasse effettivamente in stato di insolvenza, a tal fine osservando che: l'ultimo bilancio approvato e depositato risaliva all'esercizio 2018; l'esecuzione mobiliare tentata dal creditore aveva avuto esito negativo;
risultavano inadempiute obbligazioni pecuniarie, da tempo scadute e di rilevante importo, tra le quali emergeva l'ingente debito erariale.
Ha rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all'art 49 c 5
CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate.
2 Avverso tale sentenza ha proposto reclamo , personalmente e in Parte_1
qualità di socia unica, liquidatore, nonché di legale rappresentante pro tempore della
[...]
la quale, in via preliminare, ha dedotto la nullità della Controparte_1 sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 CCI e del d.l. n. 179/2012, nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione”.
3 A tal fine ha rappresentato che:
Contr
- il ricorso per la liquidazione giudiziale della società e il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati dalla cancelleria del Tribunale a mezzo pec in data 17/09/2024 ai sensi del D.L. n. 179/2012; Contr
- in tale data la società era priva del legale rappresentante da circa due anni, poiché la società veniva sciolta e posta in liquidazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, senza provvedere alla contestuale nomina del liquidatore;
- in data 24/09/2024, veniva iscritta presso il Registro imprese la successione nella titolarità delle quote sociali da (precedente amministratrice), a favore di Per_1 Parte_1
Contr la quale, in tale data, diveniva, pertanto, unica titolare del 100% delle quote sociali della pagina 2 di 5 - in data 05/11/2024 la CCIAA di Rimini comunicava a l'avvenuta iscrizione Parte_1
presso il Registro Imprese del suo nominativo quale liquidatrice della società; Contr
- nei giorni successivi, la liquidatrice accedeva alla posta elettronica della venendo a conoscenza “in maniera del tutto fortuita” della pec della cancelleria del Tribunale di Rimini, contenente il ricorso per liquidazione giudiziale;
- dunque, al momento della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale della società e del
Contr decreto di convocazione delle parti, la era priva del legale rappresentante o, comunque, del curatore speciale ad processum da nominarsi ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ;
- nel lasso di tempo intercorso tra il momento in cui ha preso visione della pec inviata dalla cancelleria e l'udienza prefallimentare, la società non ha potuto far valere i suoi diritti, né assolvere all'onere probatorio circa l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.
4 Nel merito, la reclamante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale artt. 1, 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII.
5 e la Controparte_2 Controparte_3
non si sono costituite.
[...]
6 Il Curatore, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, ha depositato apposita relazione.
7 Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da Controparte_1
il Collegio ha deciso come di seguito.
8 Il reclamo è infondato.
9 Quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 CCII
e del d.l. n. 179/2012, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., basti osservare che la reclamante afferma che in data 08/08/2024 veniva riattivava la PEC aziendale. E in effetti risulta dai registri di cancelleria che la notifica del 17.09.2024 a cura della cancelleria ha avuto esito positivo, e che la stessa è stata regolarmente effettuata presso l'indirizzo pec della debitrice.
10 Si osserva poi che dalle visure camerali prodotte dalla stessa reclamante, Parte_1
è divenuta socia unica della società dal 29.09.2024, e da quella data, dunque, alla
[...] stessa spettava l'amministrazione e la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 2475 c.c., non risultando tale carica riservata a soggetti terzi.
pagina 3 di 5 11 Si osserva, infine, che dal 29.09.2024 (giorno in cui è divenuta socia unica) al 26.11.2024
(giorno dell'udienza prefallimentare) intercorrono sessantatré giorni: un lasso di tempo, dunque, ampiamente superiore al termine di cui all'art.41 CCII, il quale dispone che “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.
12 Il termine di cui sopra dovrebbe intendersi comunque rispettato anche laddove volesse ritenersi che abbia assunto la rappresentanza della Società solo al Parte_1 momento dell'iscrizione nel registro imprese della sua qualità di socia unica e liquidatrice Contr della avvenuta in data 05.11.2024: tra questa ultima data e il giorno dell'udienza, intercorrono, infatti, ventuno giorni.
13 In definitiva, non sussiste alcuna lesione al diritto alla difesa della Società, attesa, come sopra osservato, la regolarità della notifica, l'esistenza di un soggetto legittimato a rappresentare la
Società e l'ampiezza del termine a disposizione di quest'ultima per compiere le opportune difese, o richiedere a tal fine un rinvio (richiesta nella specie nemmeno formulata).
14 Il reclamo è parimenti infondato, laddove deduce l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCI.
15 Incontestata la veste di qualità di imprenditore commerciale, la stessa reclamante espone che, dalla relazione redatta da un proprio consulente circa lo stato patrimoniale della società per gli anni 2021, 2022 e 2023, il totale attivo è pari: al 31/12/2021, ad € 270.997,00; al 30/06/2022, ad € 390.754,00; al 31/12/2022, ad € 390.626,00; al 31/12/2023, ad € 390.244,00.
16 È pertanto superato il requisito dimensionale di cui alla lett. d), n.1, comma primo, dell'art. 2
CCII, risultando un attivo complessivo superiore a euro trecentomila per più esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
17 La medesima circostanza è confermata dal Curatore, il quale nella propria relazione riferisce che il totale attivo (riclassificato secondo quanto previsto dall'art. 2424 c.c) per l'anno 2021 è pari ad euro 391.530, per il 2022 a euro 390.627, e ad euro 390.572 per il 2023.
18 Sebbene non contestata, per completezza espositiva deve rilevarsi la sussistenza degli ulteriori
Contro requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
19 Quanto allo stato di insolvenza, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché -
pagina 4 di 5 non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (ex multis, Cass. n. 13644/2013, Cass. n.
25167/2016, Cass. n. 19414/2017, Cass. n. 28193/2020).
20 Nel caso di specie, l'impossibilità di soddisfare integralmente i creditori si desume dallo squilibrio finanziario della Società, pari a euro -175.613, dato da un attivo liquidabile di soli
274.811, a fronte di un passivo effettivo di euro 450.424 (cfr. relazione Curatore).
21 Tra i debiti societari rientra anche quello verso l'Erario, il quale, sommato al credito alla base del ricorso per la dichiarazione di apertura di l.g, determina il superamento della soglia di cui all'art 49, comma 5, CCII.
22 Per i motivi che precedono il reclamo va pertanto rigettato.
23 Nulla per le spese.
24 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. nulla per le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/05/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 13/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e dell'avv. BALZI RAFFAELLA
( ) VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA GAMBALUNGA N. 64 RIMINIpresso il difensore avv. ANGELINI
MASSIMILIANO reclamante contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
reclamati non costituiti
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 46/2024 emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata in data 5 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini, ritenuta sussistente la legittimazione del creditore istante, in quanto titolare di un decreto ingiuntivo Controparte_2 rilasciato dal Tribunale di Rimini nelle forme dell'art. 642 c.p.c. per euro 22.571,43 oltre pagina 1 di 5 interessi e spese di ingiunzione (opposto ma confermato con sentenza del Tribunale di Rimini
n. 223/2019), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
2. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il debitore non si era costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombente circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII.
Ha altresì rilevato che, all'udienza del 26.11.2024, era comparsa personalmente la liquidatrice recentemente nominata della società resistente, la quale aveva rappresentato che la società era già in liquidazione dal 31.3.2020, non depositava bilanci dal 2018 e non operava più dal 2019.
Ha ritenuto che la società versasse effettivamente in stato di insolvenza, a tal fine osservando che: l'ultimo bilancio approvato e depositato risaliva all'esercizio 2018; l'esecuzione mobiliare tentata dal creditore aveva avuto esito negativo;
risultavano inadempiute obbligazioni pecuniarie, da tempo scadute e di rilevante importo, tra le quali emergeva l'ingente debito erariale.
Ha rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all'art 49 c 5
CCI, anche tenuto conto della informativa pervenuta ex art. 42 CCI da Agenzia delle Entrate.
2 Avverso tale sentenza ha proposto reclamo , personalmente e in Parte_1
qualità di socia unica, liquidatore, nonché di legale rappresentante pro tempore della
[...]
la quale, in via preliminare, ha dedotto la nullità della Controparte_1 sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 CCI e del d.l. n. 179/2012, nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione”.
3 A tal fine ha rappresentato che:
Contr
- il ricorso per la liquidazione giudiziale della società e il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati dalla cancelleria del Tribunale a mezzo pec in data 17/09/2024 ai sensi del D.L. n. 179/2012; Contr
- in tale data la società era priva del legale rappresentante da circa due anni, poiché la società veniva sciolta e posta in liquidazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, senza provvedere alla contestuale nomina del liquidatore;
- in data 24/09/2024, veniva iscritta presso il Registro imprese la successione nella titolarità delle quote sociali da (precedente amministratrice), a favore di Per_1 Parte_1
Contr la quale, in tale data, diveniva, pertanto, unica titolare del 100% delle quote sociali della pagina 2 di 5 - in data 05/11/2024 la CCIAA di Rimini comunicava a l'avvenuta iscrizione Parte_1
presso il Registro Imprese del suo nominativo quale liquidatrice della società; Contr
- nei giorni successivi, la liquidatrice accedeva alla posta elettronica della venendo a conoscenza “in maniera del tutto fortuita” della pec della cancelleria del Tribunale di Rimini, contenente il ricorso per liquidazione giudiziale;
- dunque, al momento della notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale della società e del
Contr decreto di convocazione delle parti, la era priva del legale rappresentante o, comunque, del curatore speciale ad processum da nominarsi ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ;
- nel lasso di tempo intercorso tra il momento in cui ha preso visione della pec inviata dalla cancelleria e l'udienza prefallimentare, la società non ha potuto far valere i suoi diritti, né assolvere all'onere probatorio circa l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.
4 Nel merito, la reclamante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale artt. 1, 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII.
5 e la Controparte_2 Controparte_3
non si sono costituite.
[...]
6 Il Curatore, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, ha depositato apposita relazione.
7 Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate da Controparte_1
il Collegio ha deciso come di seguito.
8 Il reclamo è infondato.
9 Quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 CCII
e del d.l. n. 179/2012, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., basti osservare che la reclamante afferma che in data 08/08/2024 veniva riattivava la PEC aziendale. E in effetti risulta dai registri di cancelleria che la notifica del 17.09.2024 a cura della cancelleria ha avuto esito positivo, e che la stessa è stata regolarmente effettuata presso l'indirizzo pec della debitrice.
10 Si osserva poi che dalle visure camerali prodotte dalla stessa reclamante, Parte_1
è divenuta socia unica della società dal 29.09.2024, e da quella data, dunque, alla
[...] stessa spettava l'amministrazione e la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 2475 c.c., non risultando tale carica riservata a soggetti terzi.
pagina 3 di 5 11 Si osserva, infine, che dal 29.09.2024 (giorno in cui è divenuta socia unica) al 26.11.2024
(giorno dell'udienza prefallimentare) intercorrono sessantatré giorni: un lasso di tempo, dunque, ampiamente superiore al termine di cui all'art.41 CCII, il quale dispone che “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.
12 Il termine di cui sopra dovrebbe intendersi comunque rispettato anche laddove volesse ritenersi che abbia assunto la rappresentanza della Società solo al Parte_1 momento dell'iscrizione nel registro imprese della sua qualità di socia unica e liquidatrice Contr della avvenuta in data 05.11.2024: tra questa ultima data e il giorno dell'udienza, intercorrono, infatti, ventuno giorni.
13 In definitiva, non sussiste alcuna lesione al diritto alla difesa della Società, attesa, come sopra osservato, la regolarità della notifica, l'esistenza di un soggetto legittimato a rappresentare la
Società e l'ampiezza del termine a disposizione di quest'ultima per compiere le opportune difese, o richiedere a tal fine un rinvio (richiesta nella specie nemmeno formulata).
14 Il reclamo è parimenti infondato, laddove deduce l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCI.
15 Incontestata la veste di qualità di imprenditore commerciale, la stessa reclamante espone che, dalla relazione redatta da un proprio consulente circa lo stato patrimoniale della società per gli anni 2021, 2022 e 2023, il totale attivo è pari: al 31/12/2021, ad € 270.997,00; al 30/06/2022, ad € 390.754,00; al 31/12/2022, ad € 390.626,00; al 31/12/2023, ad € 390.244,00.
16 È pertanto superato il requisito dimensionale di cui alla lett. d), n.1, comma primo, dell'art. 2
CCII, risultando un attivo complessivo superiore a euro trecentomila per più esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
17 La medesima circostanza è confermata dal Curatore, il quale nella propria relazione riferisce che il totale attivo (riclassificato secondo quanto previsto dall'art. 2424 c.c) per l'anno 2021 è pari ad euro 391.530, per il 2022 a euro 390.627, e ad euro 390.572 per il 2023.
18 Sebbene non contestata, per completezza espositiva deve rilevarsi la sussistenza degli ulteriori
Contro requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
19 Quanto allo stato di insolvenza, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché -
pagina 4 di 5 non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (ex multis, Cass. n. 13644/2013, Cass. n.
25167/2016, Cass. n. 19414/2017, Cass. n. 28193/2020).
20 Nel caso di specie, l'impossibilità di soddisfare integralmente i creditori si desume dallo squilibrio finanziario della Società, pari a euro -175.613, dato da un attivo liquidabile di soli
274.811, a fronte di un passivo effettivo di euro 450.424 (cfr. relazione Curatore).
21 Tra i debiti societari rientra anche quello verso l'Erario, il quale, sommato al credito alla base del ricorso per la dichiarazione di apertura di l.g, determina il superamento della soglia di cui all'art 49, comma 5, CCII.
22 Per i motivi che precedono il reclamo va pertanto rigettato.
23 Nulla per le spese.
24 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. nulla per le spese;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 06/05/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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