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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/04/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 655 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/04/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA la quale chiede la decsione della causa con accoglimento della domanda e vittoria di spese nonchè per l'avv. BARONE CP_1
CARMINE il quale chiede la compensazione delle spese di lite attesa la decorrenza differita del requisito sanitario .
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 655 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità L. 222/1984 e assegno di invalidità L: 222/1984)
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Esiti cicatriziali di pregressa asportazione chirurgica di elastofibroma sottoscapolare dx, esiti di pregresso intervento ginocchio sx per meniscectomia (fa uso di tutore); protrusioni discali della colonna 7 lombosacrale con alterazioni degenerative e disidratazione dei nuclei dei dischi intersomatici con erniazione discale paramediana foraminale dx a livello del disco L2-L3; esiti di frattura dello sterno della III e IV costa di sx. “
Lo stesso CTU ha concluso che “Le patologie riferite dalla ricorrente sono patologie croniche che hanno bisogno di essere seguite nel loro andamento. La documentazione presente nel fascicolo e l'esame clinico hanno rilevato deficit fisici e psichici che considerano la stesso avente una riduzione della capacità lavorativa in “occupazioni confacenti alle sue attitudini” ridotte in modo permanente a meno di un terzo Pertanto il ricorso ai sensi dell'ex Legge 222/84 al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità può essere accolto:la capacità di lavoro di parte ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo a decorrere dall' OTTOBRE
2023 epoca del riscontro radiologico delle protrusioni discali a carico di tutta la colonna lombosacrale con revisione al triennio"
- 3 - La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_2
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, attesa la decorrenza dei requisiti sanitari differita a data successiva al ricorso di merito possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all' assegno di invalidità L: 222/1984, a decorrere dal mese di ottobre 2023 e con revisione al triennio
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 19.4.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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