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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 1922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1922/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 5/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 25/07/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SE (CE) in data
08/06/1991 e che dalla loro unione sono nati (il 22.11.1991), (il 9.6.1993) e Per_1 Per_2
(il 15.05.2006); Persona_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo. In particolare la NO , insieme al figlio Parte_1 Persona_3 continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, mentre il signor
[...]
ha già trasferito la propria residenza in Chiavenna (SO) alla via G. B. Cerletti n.56; Pt_2
- la circostanza che i figli , e siano allo stato maggiorenni determina Per_1 Per_2 Persona_3
correlata necessità di eludere ogni possibilità di regolamentazione dei rapporti tra i separati coniugi e gli stessi in ordine all'affidamento dei medesimi. In particolare i figli e sono già Per_1 Per_2
sposati ed economicamente autosufficienti, mentre il figlio , maggiorenne, ma non Persona_3
economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre;
- il signor lavora come personale ATA con contratto a tempo determinato, con un Parte_2
reddito mensile di €.1.200,00, mentre la NO lavora in un'impresa di pulizie con un Parte_1
reddito mensile di €.900,00;
- tenuto conto delle diverse condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, il signor , Parte_2
anche e soprattutto in considerazione delle spese che è tenuto ad affrontare per la permanenza fuori regione per motivi di lavoro, verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese alla NO , Parte_1
a titolo di mantenimento per il figlio , la somma di €.150,00. Alla stessa cederà altresì la Persona_3
propria quota dell'assegno unico universale spettante per il figlio . Detta somma sarà Persona_3
rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano alle linee guida recepite nel protocollo d'intesa del 28.03.2024 intercorso tra il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di accettare”.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
SE (CE) il 16/08/1968; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 104, parte II, serie A, anno 1991;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 6/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1922/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 5/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 25/07/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to GIUSEPPE BUCCI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SE (CE) in data
08/06/1991 e che dalla loro unione sono nati (il 22.11.1991), (il 9.6.1993) e Per_1 Per_2
(il 15.05.2006); Persona_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo. In particolare la NO , insieme al figlio Parte_1 Persona_3 continuerà ad abitare nella casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, mentre il signor
[...]
ha già trasferito la propria residenza in Chiavenna (SO) alla via G. B. Cerletti n.56; Pt_2
- la circostanza che i figli , e siano allo stato maggiorenni determina Per_1 Per_2 Persona_3
correlata necessità di eludere ogni possibilità di regolamentazione dei rapporti tra i separati coniugi e gli stessi in ordine all'affidamento dei medesimi. In particolare i figli e sono già Per_1 Per_2
sposati ed economicamente autosufficienti, mentre il figlio , maggiorenne, ma non Persona_3
economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre;
- il signor lavora come personale ATA con contratto a tempo determinato, con un Parte_2
reddito mensile di €.1.200,00, mentre la NO lavora in un'impresa di pulizie con un Parte_1
reddito mensile di €.900,00;
- tenuto conto delle diverse condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, il signor , Parte_2
anche e soprattutto in considerazione delle spese che è tenuto ad affrontare per la permanenza fuori regione per motivi di lavoro, verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese alla NO , Parte_1
a titolo di mantenimento per il figlio , la somma di €.150,00. Alla stessa cederà altresì la Persona_3
propria quota dell'assegno unico universale spettante per il figlio . Detta somma sarà Persona_3
rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano alle linee guida recepite nel protocollo d'intesa del 28.03.2024 intercorso tra il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di accettare”.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
SE (CE) il 16/08/1968; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 104, parte II, serie A, anno 1991;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 6/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio