Art. 1.
Pagliara, frazione del comune di Roccalumera, viene eretta a Comune, a datare dalla promulgazione della presente legge.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2136 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L' articolo 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743 , deve essere interpretato nel senso, che ricostituisce l'antico comune di Pagliara, comprendendovi l'abitato di Rocchenere".
Pagliara, frazione del comune di Roccalumera, viene eretta a Comune, a datare dalla promulgazione della presente legge.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2136 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L' articolo 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743 , deve essere interpretato nel senso, che ricostituisce l'antico comune di Pagliara, comprendendovi l'abitato di Rocchenere".