Articolo 42 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 41Articolo 43
Versione
8 novembre 1970
Art. 42. (Assicurazione contro gli infortuni)

I medici sono assicurati, contro gli infortuni che possono verificarsi nel disimpegno dell'incarico, presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); a tal fine l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena stipula apposita convenzione con il predetto istituto.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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