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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 942/2019 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 20.09.1976, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a Battipaglia (SA) il [...], in [...] e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore (C.F.: Persona_1
), nata a [...] il [...], C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Alfonso Forlenza (C.F.: ), C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli in Salita Arenella n. 9 presso lo studio dell'avv. Gianluca Desiderio (C.F.: C.F._5 ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 14.11.2018 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 22.05.2019, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente NO avvenuta il 22.09.2014 in Battipaglia (SA), venga condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che è proprietaria del locale box sito in Battipaglia Persona_1
(SA) al viale Aristide De Crescenzo n. 102, riportato in catasto fabbricati di Battipaglia al foglio n. 5 particelle nn. 784 sub 55 e della cantinola sita in Battipaglia (SA) al viale Aristide De Crescenzo n. 102, priva degli identificativi catastali definitivi e riportata nella scheda al n.
1099 dell'anno 1981;
- che in data 22.09.2014, in conseguenza di avversi eventi metereologici, le acque del torrente NO sono esondate, allagando e danneggiando i detti immobili nonché i mobili e le attrezzature ivi allocate;
- che le cause dell'esondazione sarebbero la mancata manutenzione del reticolo idrografico e la mancata rimozione di detriti, rifiuti e materiali di vario genere dall'alveo del torrente NO;
- che la Polizia Municipale di Battipaglia e i Vigili del Fuoco intervenivano sul posto, redigendo apposito rapporto;
- che, in seguito alla richiesta di risarcimento dei danni inoltrata al
, quest'ultimo trasmetteva la richiesta all'Ufficio Parte_3
Regionale U.O.D. della Campania, in applicazione della D.G.R. n.
410/2010 e dell'allegata Direttiva (in B.U.R.C. N. 28 del 12.04.2010);
- che in data 12.03.2015 il Genio Civile di Salerno unitamente al
Servizio Territoriale e al Comune di Battipaglia eseguivano l'accertamento dei danni;
- che in data 27.11.2017 veniva notificato formale atto di costituzione in mora alla e al;
Controparte_1 Parte_3
- che con la nota prot. n. 0045969 del 22.01.2018 e la nota prot. n.
0232760 del 10.04.2018 la comunicava l'archiviazione CP_1 dell'istanza di risarcimento e il riconoscimento del minor importo di €
140,00;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad € 8.919,11, come meglio specificati nella perizia di parte.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “voglia il
Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e dichiarare la Controparte_1 responsabile dei danni tutti arrecati e subiti da parte ricorrente e, per l'effetto:
- condannare la convenuta al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente e per le causali di cui sopra, della complessiva somma di €
8.919,11 o a quella maggior o minor somma che sarà accertata da giudice, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dagli immobili e da beni mobili di proprietà degli attori in occasione dell'evento meteorologico de quo del 22.09.2014.
Il tutto maggiorato di interessi da dì dell'evento e sino al soddisfo
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
- dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
…
Nonostante l'avvenuta notifica del ricorso in data 14.11.2018 e la rinotifica, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data
22.05.2019, la non si è costituita in giudizio e va Controparte_1 dichiarata, pertanto, contumace.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Salerno, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8.11.2022 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della propria legittimazione attiva, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, i ricorrenti hanno depositato in giudizio l'atto di compravendita per notaio Per_2 rep. n. 18.067 e racc. n. 4266, con cui ha
[...] Parte_1 acquisito la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, avendo interesse, per spirito di liberalità, di farne acquisire la titolarità alla figlia minorenne , utilizzando a tal fine lo schema del Persona_1 contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c., riservandosi di procedere, all'esito dell'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320
c.c., nell'interesse della beneficiaria, alla dichiarazione di voler profittare della stipula ex art. 1411, comma 2 c.c.
Tuttavia, non è stata depositata una visura catastale o dei RR.II., necessaria per verificare la attuale proprietario o nuda proprietario dei suddetti immobili.
Relativamente, poi, alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e Testimone_1 Tes_2
) hanno confermato che in data 22.09.2014 il torrente
[...]
NO è esondato, allagando la strada del Rione Stella e danneggiando le rimesse e gli interrati ivi esistenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che l'acqua ha invaso i locali dei ricorrenti, per circa un metro e mezzo o due;
- che l'acqua ha danneggiato tutto ciò che vi era dentro, tra cui l'auto,
i mobili e le suppellettili, nonché gli intonaci e le mura;
- che, ai ricorrenti non è stato consentito accedere ai locali per 2 o 3 giorni, necessari ai Vigili del Fuoco per svuotarli dall'acqua.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, sussiste la legittimazione passiva della , poiché ai Controparte_1 sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori.
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla
Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai
Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite,
n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05/12/2011).
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio.
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione. Il perito ha nella propria consulenza tecnica quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 8.919,11, di cui € 2.525,80 per i danni alla cantina ed € 3.424,61 per i danni al box auto ed € 1.963,70 per i beni mobili, indicando le singole voci di danno nel computo metrico allegato alla perizia.
Ebbene, nulla può, tuttavia, essere riconosciuto per gli asseriti danni ai beni mobili per difetto d legittimazione attiva, poiché, premesso che allo stato degli atti depositati, usufruttuario dei detti beni immobili è la sig.ra , non ricorrente, deve ritenersi ai detti ivi Parte_4 presenti siano di proprietà della medesima, in quanto il mero nudo proprietario non può richiedere il risarcimento dei danni per tutto ciò che riguarda l'utilizzo e il godimento del bene, in quanto questi diritti spettano esclusivamente all'usufruttuario (ai sensi degli articoli 978 e ss. c.c.).
Di conseguenza, i ricorrenti non potevano azionare tale pretesa risarcitoria, che avrebbe dovuto essere eventualmente proposta dall'UF , la quale risulta essere l'effettiva Persona_3 utilizzatrice dell'immobile.
Parimenti, non può essere riconosciuto alcun risarcimento in relazione ai danni asseritamente subiti dal box auto e dalla cantina.
Infatti, innanzitutto non risulta provato che la esondazione de qua abbia causato la caduta di una parete lunga anteriore e parzialmente di una lunga posteriore nonché impianti elettrici, in quanto i testimoni non fanno alcun riferimento a tali danni.
Inoltre, poiché dalla perizia di parte risulta che gli altri danni ai detti immobili hanno riguardato la necessità di rifare intonaco e tinteggiatura e la pulizia dei detti locali, si osserva che il risarcimento degli stessi non può essere chiesto dal nudo proprietario, in quanto non si tratta di danni strutturali agli stessi ma di danni che incidono soltanto sul diritto dell'usufruttuario al loro godimento vita natural durante.
Peraltro, si rileva che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia si evince che sia il box auto sia la cantina versavano già in pessime condizioni manutentive, presentando mura lesionate e intonaci compromessi.
Inoltre, non sono state allegate fatture, ricevute o altri documenti idonei a dimostrare gli esborsi sostenuti per i lavori indicati nel computo metrico, quali l'acquisto dell'intonaco e della pittura, il trasporto in discarica dei materiali, ecc..
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti deve essere integralmente rigettata.
Stante la contumacia della nulla si dispone in Controparte_1 ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_1
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 942/2019 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA) il 20.09.1976, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a Battipaglia (SA) il [...], in [...] e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore (C.F.: Persona_1
), nata a [...] il [...], C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Alfonso Forlenza (C.F.: ), C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli in Salita Arenella n. 9 presso lo studio dell'avv. Gianluca Desiderio (C.F.: C.F._5 ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 14.11.2018 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 22.05.2019, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente NO avvenuta il 22.09.2014 in Battipaglia (SA), venga condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che è proprietaria del locale box sito in Battipaglia Persona_1
(SA) al viale Aristide De Crescenzo n. 102, riportato in catasto fabbricati di Battipaglia al foglio n. 5 particelle nn. 784 sub 55 e della cantinola sita in Battipaglia (SA) al viale Aristide De Crescenzo n. 102, priva degli identificativi catastali definitivi e riportata nella scheda al n.
1099 dell'anno 1981;
- che in data 22.09.2014, in conseguenza di avversi eventi metereologici, le acque del torrente NO sono esondate, allagando e danneggiando i detti immobili nonché i mobili e le attrezzature ivi allocate;
- che le cause dell'esondazione sarebbero la mancata manutenzione del reticolo idrografico e la mancata rimozione di detriti, rifiuti e materiali di vario genere dall'alveo del torrente NO;
- che la Polizia Municipale di Battipaglia e i Vigili del Fuoco intervenivano sul posto, redigendo apposito rapporto;
- che, in seguito alla richiesta di risarcimento dei danni inoltrata al
, quest'ultimo trasmetteva la richiesta all'Ufficio Parte_3
Regionale U.O.D. della Campania, in applicazione della D.G.R. n.
410/2010 e dell'allegata Direttiva (in B.U.R.C. N. 28 del 12.04.2010);
- che in data 12.03.2015 il Genio Civile di Salerno unitamente al
Servizio Territoriale e al Comune di Battipaglia eseguivano l'accertamento dei danni;
- che in data 27.11.2017 veniva notificato formale atto di costituzione in mora alla e al;
Controparte_1 Parte_3
- che con la nota prot. n. 0045969 del 22.01.2018 e la nota prot. n.
0232760 del 10.04.2018 la comunicava l'archiviazione CP_1 dell'istanza di risarcimento e il riconoscimento del minor importo di €
140,00;
- che i danni complessivamente verificatisi ammontano ad € 8.919,11, come meglio specificati nella perizia di parte.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “voglia il
Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e dichiarare la Controparte_1 responsabile dei danni tutti arrecati e subiti da parte ricorrente e, per l'effetto:
- condannare la convenuta al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente e per le causali di cui sopra, della complessiva somma di €
8.919,11 o a quella maggior o minor somma che sarà accertata da giudice, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dagli immobili e da beni mobili di proprietà degli attori in occasione dell'evento meteorologico de quo del 22.09.2014.
Il tutto maggiorato di interessi da dì dell'evento e sino al soddisfo
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
- dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
…
Nonostante l'avvenuta notifica del ricorso in data 14.11.2018 e la rinotifica, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data
22.05.2019, la non si è costituita in giudizio e va Controparte_1 dichiarata, pertanto, contumace.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Salerno, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'8.11.2022 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della propria legittimazione attiva, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno, i ricorrenti hanno depositato in giudizio l'atto di compravendita per notaio Per_2 rep. n. 18.067 e racc. n. 4266, con cui ha
[...] Parte_1 acquisito la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, avendo interesse, per spirito di liberalità, di farne acquisire la titolarità alla figlia minorenne , utilizzando a tal fine lo schema del Persona_1 contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 c.c., riservandosi di procedere, all'esito dell'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320
c.c., nell'interesse della beneficiaria, alla dichiarazione di voler profittare della stipula ex art. 1411, comma 2 c.c.
Tuttavia, non è stata depositata una visura catastale o dei RR.II., necessaria per verificare la attuale proprietario o nuda proprietario dei suddetti immobili.
Relativamente, poi, alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi ( e Testimone_1 Tes_2
) hanno confermato che in data 22.09.2014 il torrente
[...]
NO è esondato, allagando la strada del Rione Stella e danneggiando le rimesse e gli interrati ivi esistenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che l'acqua ha invaso i locali dei ricorrenti, per circa un metro e mezzo o due;
- che l'acqua ha danneggiato tutto ciò che vi era dentro, tra cui l'auto,
i mobili e le suppellettili, nonché gli intonaci e le mura;
- che, ai ricorrenti non è stato consentito accedere ai locali per 2 o 3 giorni, necessari ai Vigili del Fuoco per svuotarli dall'acqua.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, sussiste la legittimazione passiva della , poiché ai Controparte_1 sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla , pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1 permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori.
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla
Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai
Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite,
n. 32730 del 18/12/2018 e Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del
05/12/2011).
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio.
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione. Il perito ha nella propria consulenza tecnica quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 8.919,11, di cui € 2.525,80 per i danni alla cantina ed € 3.424,61 per i danni al box auto ed € 1.963,70 per i beni mobili, indicando le singole voci di danno nel computo metrico allegato alla perizia.
Ebbene, nulla può, tuttavia, essere riconosciuto per gli asseriti danni ai beni mobili per difetto d legittimazione attiva, poiché, premesso che allo stato degli atti depositati, usufruttuario dei detti beni immobili è la sig.ra , non ricorrente, deve ritenersi ai detti ivi Parte_4 presenti siano di proprietà della medesima, in quanto il mero nudo proprietario non può richiedere il risarcimento dei danni per tutto ciò che riguarda l'utilizzo e il godimento del bene, in quanto questi diritti spettano esclusivamente all'usufruttuario (ai sensi degli articoli 978 e ss. c.c.).
Di conseguenza, i ricorrenti non potevano azionare tale pretesa risarcitoria, che avrebbe dovuto essere eventualmente proposta dall'UF , la quale risulta essere l'effettiva Persona_3 utilizzatrice dell'immobile.
Parimenti, non può essere riconosciuto alcun risarcimento in relazione ai danni asseritamente subiti dal box auto e dalla cantina.
Infatti, innanzitutto non risulta provato che la esondazione de qua abbia causato la caduta di una parete lunga anteriore e parzialmente di una lunga posteriore nonché impianti elettrici, in quanto i testimoni non fanno alcun riferimento a tali danni.
Inoltre, poiché dalla perizia di parte risulta che gli altri danni ai detti immobili hanno riguardato la necessità di rifare intonaco e tinteggiatura e la pulizia dei detti locali, si osserva che il risarcimento degli stessi non può essere chiesto dal nudo proprietario, in quanto non si tratta di danni strutturali agli stessi ma di danni che incidono soltanto sul diritto dell'usufruttuario al loro godimento vita natural durante.
Peraltro, si rileva che dalla documentazione fotografica allegata alla perizia si evince che sia il box auto sia la cantina versavano già in pessime condizioni manutentive, presentando mura lesionate e intonaci compromessi.
Inoltre, non sono state allegate fatture, ricevute o altri documenti idonei a dimostrare gli esborsi sostenuti per i lavori indicati nel computo metrico, quali l'acquisto dell'intonaco e della pittura, il trasporto in discarica dei materiali, ecc..
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento proposta dai ricorrenti deve essere integralmente rigettata.
Stante la contumacia della nulla si dispone in Controparte_1 ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della CP_1
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo