Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.