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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Caterina Molfino Presidente Relatore dott. Paolo Celentano Consigliere dott. NN Galasso Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel giudizio d'appello avverso la sentenza n. 578/2020 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 9.03.2020 e notificata in data 21.09.2020, iscritto al n.
3301 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2020, avente ad oggetto lesioni personali e pendente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello dall'Avv.
Aloma Piazza (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall' Avv.
Giuseppe Varcaccio Garofalo (C.F. ) C.F._3
APPELLATO NONCHÉ
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma, Persona_1
l'11.09.2020, rep. n. 54368 - racc. n. 154944, registrata l'11.09.2020, dagli Avv.ti
Annaluisa Monaco (C.F. ) e Rosita Leone (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in totale riforma della sentenza di primo grado
1) “nel merito, in accoglimento del primo motivo di gravame, pronunciare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione preliminare sollevata da Pt_1
e per l'effetto dichiarare improponibile la domanda avanzata da Controparte_1
per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 CdA, disponendosi altresì la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa sulla base Parte_1
del provvedimento del giudice di prime cure pari ad € 164.697,32 in favore della
ed € 25.033,19 (oltre ritenuta d'acconto) versati direttamente al patrocinio CP_1
della a titolo di spese legali. Spese di lite di entrambi i gradi del giudizio CP_1
rifuse.
2) In via subordinata nel merito: in riforma della sentenza appellata, rigettarsi le domande di perché infondate in fatto ed in diritto, disponendosi Controparte_1
altresì la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa sulla Parte_1
base del provvedimento del Giudice di prime cure pari ad € 164.697,32 in favore della
ed € 25.033,19 (oltre ritenuta d'acconto) versati direttamente al patrocinio CP_1
della a titolo di spese legali. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 rifuse.
3) In via ulteriormente subordinata nel merito: accertata la sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo a nella causazione del sinistro Controparte_1
avvenuto in data 27.4.2017 nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia ed accertata altresì la manifesta eccessività delle somme liquidate in primo grado e della erroneità della valutazione medico legale espletata in primo grado anche alla luce delle emergenze fattuali apprese dall'appellante dopo l'emissione dell'impugnata sentenza, riformarsi l'impugnata sentenza appellata e per l'effetto ridursi il quantum risarcitorio riconosciuto in favore di , disponendosi altresì la restituzione in Controparte_1 favore di delle somme erogate dalla stessa in eccesso sulla base dei Parte_1
provvedimenti del Giudice di prime cure, rispetto a quanto risulterà di effettiva debenza. Spese di lite compensate per il primo grado e rifuse per il presente gravame”.
In via istruttoria: si formula istanza di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art.
345 c.p.c. dei documenti nuovi prodotti di formazione successiva, per le ragioni tutte dedotte nel summenzionato atto. Disporsi rinnovazione della CTU medico- legale su
per le ragioni tutte ampiamente dedotte nel presente atto. Controparte_1
Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che i fatti appurati nella relazione dell'agenzia investigativa debbano essere provati a mezzo di prova CP_3 testimoniale, si chiede l'ammissione della stessa sui capitoli di prova con i testi indicati alle pagg. 47-50”.
Per parte appellata Controparte_1
“in via preliminare ed assorbente
a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per intervenuto decorso Parte_1
del termine breve atteso il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) rigettare la domanda di parte appellata perché totalmente infondata;
c) rigettare l'istanza di parte appellante in ordine all'acquisizione di nuova documentazione perché tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co.3 c.p.c.
d) accertare e dichiarare la violazione della privacy della sig.ra e Controparte_1
condannare la parte appellante al risarcimento danni a favore della medesima in via equitativa.
Nel merito
a) l'integrale rigetto del primo motivo relativo all'omesso esame dell'eccezione preliminare sollevata in primo grado dall'allora convenuto perché privo di qualsiasi fondamento giuridico
e fattuale;
b) l'integrale rigetto del secondo motivo di appello relativo alla erronea valutazione delle prove in quanto basato su illazioni. Inoltre, con riferimento alla mancata indicazione del nominativo del testimone l'eccezione sollevata è in conflitto con il disposto dell'art. 135, co. 3bis CdA;
c) l'integrale rigetto del terzo motivo relativo al quantum debeatur poiché determinato sulla base di un'accurata relazione tecnica d'ufficio redatta da un professionista esperto in medicina legale.
In via subordinata sulle richieste istruttorie
a) rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU perché tardiva ed inammissibile;
inoltre,
l'eventuale accoglimento di tale richiesta, trattandosi di “produzione di nuove prove”, determinerebbe una evidente violazione dell'art. 345, co.3 cpc
b) rigettare la richiesta di acquisizione di “nuova documentazione” (relazione della presunta agenzia di investigazioni private)
c) si oppone, ancora, alla chiesta ammissione della prova testimoniale articolata da parte appellante perché inammissibile e non afferente ai fatti di causa.
All'esito dell'auspicato rigetto delle domande di parte appellante
a) condannare parte appellante, in favore della parte appellata, al risarcimento che si riterrà equo da riconoscere in virtù dell'art.96 c.p.c.;
b) condannare, ancora, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, come previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod. apportate dal D.M. 37/2018, oltre
IVA e CPA, con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione prevista dall'art.15 del D.M. 585/1994 e dall'art.4, co.2 D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 37/2018, e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
Ha concluso chiedendo: CP_2
1. “in via principale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle medesime CP_2
2. nel merito di accogliere l'appello proposto da Parte_1
3. condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2018, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_4 quale società proprietaria del veicolo Piaggio Liberty targato Controparte_2
DZ 64772, per sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in Pompei in data 27.04.2017.
Assumeva l'attrice che quel giorno, alle ore 14:45 circa, percorreva a piedi Via Unità
d'Italia in Pompei quando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva investita dal motociclo Piaggio Liberty, assicurato per la RCA con e di Parte_1 proprietà di Il conducente del veicolo, Controparte_2 Controparte_5
dipendente delle provenendo da Via Lepanto e svoltando a destra per CP_2
immettersi in Via Unità d'Italia, non concedeva la precedenza al pedone che aveva già iniziato l'attraversamento e la investiva provocandone la caduta al suolo.
Deduceva di aver subito lesioni personali, per le cui cure, tramite propri mezzi, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase, ove veniva riscontrato (v.referto n. 22144 del 27.04.2017) un “trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro, trauma contusivo braccio sinistro e gomito sinistro, escoriazioni con una prognosi di 10 giorni”.
Produceva in giudizio, oltre al richiamato referto di primo accesso, il certificato medico emesso dal Centro Polidiagnostico Mavis in Torre Annunziata, ove era diagnosticata, il 28.04.2017, una “frattura dell'epifisi prossimale dell'omero con modico ingranamento e spostamento dei frammenti. Lieve sub-lussazione scapolo – omerale. Frattura composta del capitello ulnare.” Nella stessa data eseguiva visita ortopedica presso l
[...] che indicava nuovo controllo a 30 giorni. Produceva ulteriore CP_6
documentazione sanitaria.
In data 22.05.2017, per il tramite di posta elettronica certificata, in osservanza del
Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inviava richiesta di risarcimento dei danni subiti alla IA assicurativa la quale Pt_1
provvedeva ad istruire la relativa pratica e nominava il proprio medico fiduciario Dott. per gli accertamenti da eseguire. Asseriva l'attrice, tuttavia, che il Per_2
fiduciario non aveva mai provveduto a fissare un appuntamento per sottoporla a visita medica e che non era mai stata formalizzata alcuna offerta risarcitoria né erano state comunicate le ragioni per le quali la riteneva di non poter formulare alcuna Pt_1
offerta, in contrasto con gli artt. 145 e 148 del d.lgs. 209 del 2005.
Per tali ragioni adiva il Tribunale chiedendo la condanna, Controparte_1
previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, di e di ciascuna per il loro titolo ed in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni patiti ed indicati nella misura di € 173.034,12.
Produceva altresì la relazione medico legale del C.T.P. Dott. Persona_3
datata 09.09.2017, che concludeva per “trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco mediale e LMC e frattura omero sin. con pseudoartrosi e frattura epifisi ulnare” e valutava il danno biologico nella misura complessiva del 27-30%, con ITT di giorni 60, ITP al 50% di 30 giorni e ITP al 25% di 30 giorni, oltre il danno morale.
Si costituiva il 26.03.2018 la per resistere alla domanda di cui chiedeva Parte_1
il rigetto;
nello specifico, eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda per la non osservanza del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/05, atteso che la , nonostante i numerosi inviti e solleciti ricevuti, non si era CP_1
mai sottoposta a visita presso il medico fiduciario della IA, impedendo in tal modo alla medesima di formulare una congrua offerta risarcitoria.
Instaurato il contraddittorio, veniva istruita la causa mediante escussione di un solo teste di parte attrice e svolgimento di CTU medico- legale per l'accertamento dei danni. Il CTU Dott. , all'udienza del 16.01.2020, depositava la Persona_4
propria relazione valutando il danno biologico da invalidità permanente nella misura del 29% con ITT di giorni 34, ITP al 50% in giorni 23 e ITP al 25% in giorni 33 e danno morale a parte.
Con sentenza n. 758/2020, pubblicata in data 9.03.2020 e notificata il 21.09.2020, il
Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva la domanda e, per l'effetto, “1. condanna la in pers. del legale rapp.te p.t. e le , in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , in solido fra loro, della somma Controparte_1
di euro 159.866,37, oltre interessi legali sulla somma devolutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat dalla data del sinistro (27.04.2017) a quello della pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di euro 164.000,30, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo della somma di euro
164.000,30. 2. Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t. e le Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , in
[...] Controparte_1
solido fra loro, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 650,00 per spese ed euro 19.250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% sui compensi, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Pone definitivamente a carico delle convenute, in solido fra loro, le spese di C.T.U. già liquidate”
Il Giudice di prime cure dichiarava la responsabilità esclusiva del veicolo investitore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. e, ritenendo pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario, riconosceva il danno biologico nella misura del 29%, liquidando, in applicazione delle tabelle di Milano del 2018, l'importo di euro 154.366,00, comprensivo dell'aumento del 45% sul danno biologico a titolo di danno morale. Liquidava, inoltre, sulla base delle dette tabelle, 34 gg. di ITT in euro
3.332,00, i gg. al 50% in euro 1.127,00 e i gg. 33 al 25% in euro 808,50 e risarciva le spese mediche documentate nella misura di euro 231,87, per una somma di euro
159.865, 37, oltre interessi e spese per la complessiva somma di euro 164.000,30.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con citazione notificata in Parte_1
data 29.09.2020 ad ed alla IE , introducendo Controparte_1 CP_2 le seguenti censure:
1) omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di merito relativa alla improponibilità della domanda. A parere dell'appellante, infatti, il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), per essersi sempre sottratta la a visite medico legali manifestando in tal modo una condotta CP_1
tutt'altro che collaborativa durante la fase stragiudiziale, con ciò determinando l'improponibilità della domanda;
2) nel merito ( ed in via subordinata ) erronea e contraddittoria valutazione delle prove, stante il fatto che l'unico teste escusso aveva fornito una incerta e lacunosa ricostruzione delle modalità del sinistro e del comportamento della parte danneggiata, peraltro certamente corresponsabile della dinamica del fatto;
3) in ulteriore subordine, erroneità del quantum debeatur, stante l'eccessività della liquidazione, a fronte dei danni effettivamente subiti, valutati in misura eccedente ed arbitraria da parte del Ctu.
Con atto depositato in data 03.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo al gravame ed eccependo in via preliminare: a) l'inammissibilità dell'interposto gravame in quanto proposto oltre il termine breve di impugnazione: il dies a quo andrebbe individuato nel 10.03.2020, data di invio a mezzo PEC della richiesta di pagamento alla IA in Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata;
b) il rigetto dell'autorizzazione all'acquisizione di nuova documentazione avanzata dall'appellante in quanto tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 3 c.p.c.;
c) la declaratoria di violazione della privacy in relazione alla diffusione non autorizzata di rilievi fotografici del marito, del figlio minore della sig.ra e della stessa commessa dalla e, per CP_1 CP_1 Parte_1
l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della parte appellata in via equitativa.
Nel merito ha contestato le censure dell'appellante ed ha formulato domanda di condanna di parte appellante al risarcimento dei danni in virtù dell'art. 96 c.p.c., con rivalsa di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
In relazione al primo motivo di gravame, ha eccepito che controparte non ha formulato l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145
e 148 del D.lgs. 209/2005 nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, di conseguenza, il motivo concretizza una inammissibile nuova eccezione.
Nel merito, ha eccepito che, comunque, l'eccezione è infondata, in quanto la mancata sottoposizione a visita medica non determina improponibilità della domanda, ma solo la sospensione dei termini per formulare l'offerta o per comunicare i motivi del diniego da parte dell'impresa di assicurazione. Inoltre, ha eccepito la tardività della detta eccezione, atteso che il quinto comma dell'art. 148 CdA riconosce all'Ente assicuratore la possibilità di richiedere eventuali integrazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
Ha chiesto, infine, il rigetto delle richieste istruttorie articolate da parte appellante perché tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 345, co. 3 cpc.
Il 13.01.2021 si è costituita in giudizio con comparsa per ribadire Controparte_2 la propria carenza di legittimazione e, nel merito, per sostenere integralmente le ragioni esposte dalla chiedendo di accogliere l'appello proposto Controparte_7 dalla medesima e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento con vittoria di spese del doppio grado.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati di cui all' art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata il 03.01.2025 l'appellata ha introdotto una nuova eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine assegnato dalla Corte ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per provvedere ad integrare la procura.
Nella comparsa conclusionale depositata, la ha introdotto nuova Parte_1
domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla
. A riguardo ella ha dedotto che il 10.03.2020 aveva trasmesso a mezzo CP_1
PEC richiesta di pagamento e relativi conteggi, allegando copia della sentenza n.
578/2020 del Tribunale di Torre Annunziata alla la quale, sulla base di Parte_1 tale richiesta, aveva provveduto all'esecuzione spontanea del titolo pagando il capitale e le spese così come liquidate dal Tribunale. Ebbene, a giudizio dell'appellata,
l'impugnazione sarebbe tardiva e, dunque, inammissibile perché il termine breve ex art. 325 c.p.c. sarebbe spirato in quanto decorrente dalla data suddetta.
L'eccezione è palesemente infondata in quanto il termine acceleratorio entro cui impugnare, indicato dall'art. 325 c.p.c. in 30 giorni, decorre dalla notifica della sentenza che a norma degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c. deve avvenire nel rispetto di specifici requisiti formali da parte del notificante: da un lato è richiesta l'istanza di parte, e, dall'altro, è necessario che la notifica venga effettuata al procuratore costituito, ovvero, nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita personalmente, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto.
Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che: “la notificazione della sentenza di primo grado unitamente ad un atto che si è espressamente qualificato come inteso a sollecitare lo spontaneo adeguamento della controparte alla sentenza stessa o come diffida ad adempiere non
è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della pronuncia stessa” (Cass. n.
12719/2019).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che, con ordinanza del 16.02.2021, la Corte, rilevando la mancata allegazione e prova del potere di rappresentanza in capo al dichiarato delegato pro tempore della invitava, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Parte_1
“il dott. (o solo NN) AM a depositare la prova della sua Persona_5
legittimazione a stare in giudizio per la e tutti i difensori delle parti a depositare Parte_1
telematicamente copie informatiche autenticate delle procure in formato analogico da loro invocate come richiesto dall'art. 83, co.3, p.4, c.p.c.”. All'uopo, rinviava il processo all'udienza del 30.11.2021. Parte appellata e appellante provvedevano ad effettuare i depositi rispettivamente il 18.02.2021 e il 29.03.2021. In particolare, nella medesima data l'impresa assicuratrice provvedeva a depositare la copia del documento di riconoscimento n. di nonché la copia della NumeroD_1 Parte_2
procura speciale, conferita con scrittura privata autenticata da notaio, con cui l'impresa assicurativa in persona del rappresentante legale preposto alla Pt_1
sede secondaria in Italia, assegnava al dott. AM il potere di stare in giudizio in suo nome e per suo conto.
A seguito di ciò, nel corso del giudizio (nello specifico con note allegate ad integrazione del verbale d'udienza del 30.11.2021 e nella comparsa depositata il
03.01.2025 ex art. 190 c.p.c.) la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 proposto per non aver adempiuto parte appellante regolarmente all'ordine di integrazione ex art. 182 comma 2 c.p.c. e ha rilevato l'inesistenza della procura ad litem rilasciata dalla compagnia. A giudizio dell'appellata, non sarebbe possibile identificare il legale rappresentante della perché nel mandato conferito al Pt_1
difensore il soggetto legittimato alla rappresentanza della compagnia è solo Parte_2
mentre nell'atto di appello e nella procura notarile versati in atti (come anche
[...]
in carta d'identità, ove egli si firma è Parte_2 Parte_2
Evidente sarebbe, quindi, per parte appellata il difetto del potere di rappresentanza in capo al dott. che ha sottoscritto la procura al difensore per conto Parte_2 di potere che sarebbe stato dato, invece, al solo Pt_1 Parte_2 A parere della Corte l'eccezione è infondata, tenuto conto del fatto che la parte appellante ha adempiuto all'onere imposto con l'ordinanza suddetta. Occorre evidenziare che la Corte di legittimità, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ha affermato che “Quando la fonte del potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare
l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illeggibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nella intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità in applicazione dell'articolo 182 c.p.c.” (Cass. n. 6799/2020; Cass. n. 8987/2020).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui “la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa”. Tale principio trova applicazione anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce in giudizio sia avvenuto con procura notarile questa deve essere depositata,
a pena di inammissibilità (Cass. n. 576/2021).
Orbene, nel caso di specie, l'impresa assicuratrice appellante, a fronte della richiesta formulata dalla Corte, ha depositato tempestivamente la documentazione attestante l'identità e la legittimazione del dott. AM a rappresentare in giudizio in Pt_1
ogni stato e grado;
il potere di rappresentanza processuale è stato conferito con procura notarile ex art. 77 c.p.c. ed è stato dimostrato mediante la produzione del detto atto di conferimento che egli agisce in nome e per conto della società Pt_1
mentre nessuna prova è stata data da parte appellata circa la circostanza che
[...]
e siano due soggetti diversi;
ne consegue che Parte_2 Parte_2
l'appellata evoca infondatamente l'incertezza sull'identità del legale rappresentante della compagnia assicurativa. È il caso di aggiungere che il difensore della Parte_1
, ottemperando alla richiesta della Corte e depositando copia informatica
[...]
autenticata della procura alle liti firmata dal dott. AM, ha certificato l'autografia della sottoscrizione della parte secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 3, c.p.c.
Tale certificazione, sebbene sia da intendere non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma sia considerata come “autenticazione minore” o “vera di firma” (SS.UU. n. 2075/2024), consente di ritenere certo, almeno fino a querela di falso, che il mandato provenga dal soggetto che l'ha firmato ed attribuisce certezza al suo sottoscrittore.
Per tutte le ragioni esposte la sollevata eccezione è priva di fondamento e l'appello proposto è di conseguenza ammissibile.
Passando all'esame del merito della controversia, va osservato che il primo motivo è fondato e va accolto, dal che deriva l'assorbimento di tutte le altre questioni, quali quella relativa alla produzione in giudizio di nuovi documenti, sollevata dall'appellata
, e le richieste istruttorie hinc et inde formulate. CP_1
Effettivamente il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione preliminare di merito sollevata dalla ritualmente e tempestivamente in comparsa di Parte_1 risposta e argomentata nelle difese successive.
Il vizio qui evidenziato, tuttavia, non produce nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c. ed impone alla Corte l'esame nel merito.
A parere della Corte l'eccezione è fondata stante la cogenza degli artt. 145 e 148 del
D. lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni private).
Nello specifico, secondo il dettato dell'art. 145 C.d.A. “nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi…novanta giorni in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148”.
Appare chiaro che il legislatore ha sancito espressamente l'improponibilità della domanda giudiziale esperita prima del decorso dei termini indicati, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente assicuratore è tenuto a proporre al danneggiato, nei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, una congrua e motivata offerta oppure una comunicazione contenente i motivi di diniego dell'offerta. L'art. 148, co. 2, C.d.A. prevede infatti che “…la richiesta deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma
1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.
Perseguendo lo scopo evidente di agevolare la composizione bonaria della lite in sede stragiudiziale, il legislatore impone in tal modo al danneggiato l'adempimento di specifici doveri di allegazione documentale finalizzati ad attivare la risposta dell'assicuratore. Affinché la procedura di risarcimento descritta dalla norma possa operare è, però, indispensabile che la IA assicurativa sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, formulare un'offerta congrua.
Ed infatti, l'art. 148, co. 3 dispone che il danneggiato, in pendenza dei termini di cui al comma 2, ovvero nei 90 giorni successivi alla richiesta di risarcimento, non può rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno. Qualora ciò accada, i termini per formulare l'offerta o per comunicare i motivi per i quali la IA assicurativa ritiene di non fare offerta sono sospesi.
Giova osservare che la proponibilità della domanda risarcitoria richiede due diversi adempimenti in capo alla parte danneggiata: uno di tipo formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati all'art. 148, tali da consentire all'assicuratore di accertare la responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; l'altro di tipo sostanziale, stante il dovere di collaborazione incombente sia sul danneggiato che sull'assicuratore della R.c.a. nella fase stragiudiziale, conforme ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (in tal senso, Cass.
n. 19354 del 30.09.2016).
Nel caso in esame, la danneggiata ha assunto un contegno tutt'altro che collaborativo, del quale non ha inteso dar conto in sede processuale trincerandosi dietro presunte omissioni della compagnia, rivelatesi infondate;
ha mostrato, in altre parole, di aver tenuto un comportamento non improntato a correttezza. Risulta pienamente provato dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado che la si è sempre sottratta alle visite medico legali fissate dal CP_1 fiduciario della non presentandosi agli appuntamenti, benché notiziata degli Pt_1
stessi per mezzo di comunicazioni al suo avvocato.
Giova sottolineare che, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento danni in data
22.05.2017, la in data 23.05.2017 ha richiesto alla danneggiata di integrare Pt_1 la detta richiesta ai sensi dell'art. 148 ed ha provveduto a dare incarico ad un medico fiduciario per sottoporre a visita medico legale. Veniva Controparte_1
nominato a tale scopo il dr. il quale fissava un primo appuntamento in Per_2
data 08.09.2017, disertato dalla danneggiata senza alcuna giustificazione. In conseguenza di ciò, a quest'ultima veniva comunicato l'11.09.2017 un secondo appuntamento per il 22.09.2017 per la visita medica, alla quale ugualmente la signora si sottraeva.
Il 25.09.2017 il fiduciario della restituiva, quindi, l'incarico ed il 28.09.2017 Pt_1
la IA invitava la a contattare nuovamente il fiduciario incaricato, CP_1 evidenziando che non era in grado di formulare un'offerta in quanto “il lesionato non si era sottoposto a visita”, violando il disposto dell'148 CdA.
Peraltro deve osservarsi che non può sortire alcun esito ad ella favorevole quanto asserisce l'appellata, ovvero di aver invitato a mezzo di posta elettronica il 5.09.2017 il fiduciario a concordare un appuntamento per l'espletamento della visita medico legale presso lo studio del proprio difensore, l'Avv. Varcaccio, in Torre Annunziata
(NA), modalità del tutto anomala;
ciò non rileva ai fini di una condotta diligente anzi la smentisce, non mostrando la disponibilità alla definizione in via stragiudiziale della controversia da parte della , stante la natura meramente dilatoria della CP_1
richiesta in quanto irrituale ed irricevibile.
Al contrario, non consentendo la visita medico - legale al fiduciario della IA
(non potendosi ella sottrarre agli accertamenti necessari alla valutazione del danno), la ha apertamente e reiteratamente violato gli obblighi previsti per la CP_1
procedura risarcitoria;
di conseguenza ha dato corso al contenzioso ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005, pur essendo i termini di cui all'art. 148 ancora sospesi, con derivata improponibilità della domanda. Né potrebbe invocarsi la buona fede della danneggiata nel disertare le visite medico-legali fissate, dal momento che ella ha goduto di assistenza legale anche nella fase stragiudiziale quindi deve necessariamente desumersi che ella fosse informata delle conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, ostinatamente reiterato.
Sul tema qui trattato la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
“a norma dell'art. 145, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c) con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività svolte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private” (Cass.
n. 1829 del 2018). Questo in quanto a carico del danneggiato è posto un onere di diligenza il cui contrappeso è rappresentato dall'obbligo di cooperazione richiesto all'assicuratore. E difatti, l'art. 145 “non è solo una regola processuale di natura prettamente formale, per cui al danneggiato sarebbe prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione; la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine”. (cfr. Cass. 1829/2018). La lettura della disposizione in termini solo formali sarebbe ingiustificatamente riduttiva perché non ne coglierebbe la ratio legis. Occorre ribadire che l'art. 145 contiene un evidente intento deflattivo della materia dei sinistri stradali, come confermato dal Giudice delle
Leggi (Corte cost., sent. 3.05.2012). Il conseguimento di tale finalità non può ritenersi affidato soltanto a modeste dilazioni temporali di sessanta- novanta giorni, ma soprattutto al procedimento ex art.148 CdA che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, spinge verso la conciliazione precontenziosa.
Tale meccanismo è coerente con i principi di correttezza ex art. 1175 e buona fede ex art. 1375, i quali impongono a ciascuna parte un comportamento leale e corretto sostanziandosi in doveri di informazione, di avviso, di solidarietà e di protezione.
Alla stregua delle riflessioni svolte, il primo motivo di appello va accolto, con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda di risarcimento danni proposta da ogni altra istanza o eccezione relativa alla domanda Controparte_1
risarcitoria è superata.
Alla riforma della pronuncia di primo grado consegue la condanna della CP_1
alla restituzione di quanto erogato dalla in esecuzione spontanea della Parte_1 sentenza oggetto dell'odierna riforma. Con riferimento alla decorrenza degli interessi, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento uniforme – tuttavia destante in questa Corte perplessità – ritiene che essa vada individuata nella data del pagamento
( v. Cass. 9245/2020, Cass. 17374/2018, Cass. 5391/2013, Cass. 21699/2011). Nel caso in esame, la pronunzia non può essere dello stesso tenore in quanto la parte istante in restituzione non ha dato prova documentale della data del pagamento. Vero
è che l'appellata in comparsa di risposta ha allegato la circostanza CP_8
dell'esecuzione spontanea della controparte e la ha riferita a due date, 30.3.2020 e
15.4.2020, il che si spiega in quanto il risarcimento al danneggiato e le spese al distrattario corrispondono a due autonome pronunzie;
nell'incertezza della data relativa all'esecuzione in favore della danneggiata ed in difetto di chiarimenti da parte dell'istante, la decorrenza degli interessi sull'importo in restituzione non può che decorrere dalla notifica dell'appello, avvenuta il 29.9.2020 .
Analoga pronunzia di restituzione non può essere adottata nei confronti del procuratore distrattario, tenuto conto del fatto che l'avvocato in questione non è stato convenuto in appello nella detta qualità, predicata dall'art. 93 c.p.c; sul tema, infatti, i giudici di legittimità ritengono, condivisibilmente, che “ L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata” ( Cass. 6225/2022, Cass.
25247/2017). Ne consegue che la suddetta ripetizione dovrà avvenire eventualmente in altra sede.
Analoga pronunzia deve essere adottata in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla per ritenuta violazione della privacy in ragione del CP_1
deposito di una relazione “investigativa”, peraltro di fatto non esaminata dalla Corte
a causa dell'accoglimento del primo motivo d'appello e conseguente superamento delle tematiche oggetto di tale documentazione. Tale richiesta, prescindendosi dalla sua fondatezza, non può essere rivolta a questo giudice d'appello, stante il perimetro dell'impugnazione fissato dall'art. 342 c.p.c. in relazione a quanto ha formato oggetto del giudizio di primo grado.
Quanto alle domande formulate dalla e dalla ex art. 96 c.p.c., la Pt_1 CP_1 prima è tardiva, poiché introdotta non già in udienza di precisazione delle conclusioni
( come ammette Cass. 15964/09) ma solo con la comparsa conclusionale, memoria di natura e contenuto argomentativi;
la seconda perché infondata, stante l'accoglimento del gravame.
In definitiva, a carico della soccombente vanno poste le spese processuali CP_1
sostenute dalla in entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese d'appello Pt_1 sostenute dalla Controparte_2
La liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dall'appellante per questa fase, non condivisibile nell'indicazione di un importo medio anche con riferimento alla fase di trattazione, assai scarna in appello, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00.
Considerate la quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
-per il giudizio di primo grado, € 2.500,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, € 1.600,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 5.700,00 per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione, € 4.250,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria;
in totale € 14.050,00 oltre spese generali nella misura di € 2107,50
- totale per il primo grado € 16.157,50 .
-per il giudizio di appello, € 2.977,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, €
1.911,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 2.163,00 per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione, € 5.103,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria. In totale € 12154,00 oltre € 1823,10 per rimborso delle spese generali ed €
1.165,50 per spese vive documentate = totale per l'appello € 15.142,60 .
In totale generale in favore della per i due gradi € 31.300,00 . Parte_1
In favore della vanno liquidate le sole spese del grado, parametrate Controparte_2
ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettivo contributo processuale, senza compenso della fase di trattazione, considerata la mancata presenza in udienza del procuratore della società; spettano € 4.995,50 oltre € 749,30 per le spese generali, in totale €
5744,80 .
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_2
578/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta da
; Controparte_1
2. condanna alla restituzione di quanto percepito in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale dal
29.9.2020;
3. condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di €
31.300,00 oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
4. condanna al rimborso delle spese del grado sostenute Controparte_1
dalla liquidate in € 5.744,80 oltre agli eventuali ulteriori Controparte_2
accessori se dovuti;
5. rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4/2/2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Caterina Molfino Presidente Relatore dott. Paolo Celentano Consigliere dott. NN Galasso Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel giudizio d'appello avverso la sentenza n. 578/2020 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 9.03.2020 e notificata in data 21.09.2020, iscritto al n.
3301 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi del 2020, avente ad oggetto lesioni personali e pendente
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello dall'Avv.
Aloma Piazza (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall' Avv.
Giuseppe Varcaccio Garofalo (C.F. ) C.F._3
APPELLATO NONCHÉ
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma, Persona_1
l'11.09.2020, rep. n. 54368 - racc. n. 154944, registrata l'11.09.2020, dagli Avv.ti
Annaluisa Monaco (C.F. ) e Rosita Leone (C.F. C.F._4
) C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante in totale riforma della sentenza di primo grado
1) “nel merito, in accoglimento del primo motivo di gravame, pronunciare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione preliminare sollevata da Pt_1
e per l'effetto dichiarare improponibile la domanda avanzata da Controparte_1
per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 CdA, disponendosi altresì la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa sulla base Parte_1
del provvedimento del giudice di prime cure pari ad € 164.697,32 in favore della
ed € 25.033,19 (oltre ritenuta d'acconto) versati direttamente al patrocinio CP_1
della a titolo di spese legali. Spese di lite di entrambi i gradi del giudizio CP_1
rifuse.
2) In via subordinata nel merito: in riforma della sentenza appellata, rigettarsi le domande di perché infondate in fatto ed in diritto, disponendosi Controparte_1
altresì la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa sulla Parte_1
base del provvedimento del Giudice di prime cure pari ad € 164.697,32 in favore della
ed € 25.033,19 (oltre ritenuta d'acconto) versati direttamente al patrocinio CP_1
della a titolo di spese legali. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_1 rifuse.
3) In via ulteriormente subordinata nel merito: accertata la sussistenza di una responsabilità concorsuale in capo a nella causazione del sinistro Controparte_1
avvenuto in data 27.4.2017 nella misura che sarà ritenuta equa di giustizia ed accertata altresì la manifesta eccessività delle somme liquidate in primo grado e della erroneità della valutazione medico legale espletata in primo grado anche alla luce delle emergenze fattuali apprese dall'appellante dopo l'emissione dell'impugnata sentenza, riformarsi l'impugnata sentenza appellata e per l'effetto ridursi il quantum risarcitorio riconosciuto in favore di , disponendosi altresì la restituzione in Controparte_1 favore di delle somme erogate dalla stessa in eccesso sulla base dei Parte_1
provvedimenti del Giudice di prime cure, rispetto a quanto risulterà di effettiva debenza. Spese di lite compensate per il primo grado e rifuse per il presente gravame”.
In via istruttoria: si formula istanza di acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art.
345 c.p.c. dei documenti nuovi prodotti di formazione successiva, per le ragioni tutte dedotte nel summenzionato atto. Disporsi rinnovazione della CTU medico- legale su
per le ragioni tutte ampiamente dedotte nel presente atto. Controparte_1
Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che i fatti appurati nella relazione dell'agenzia investigativa debbano essere provati a mezzo di prova CP_3 testimoniale, si chiede l'ammissione della stessa sui capitoli di prova con i testi indicati alle pagg. 47-50”.
Per parte appellata Controparte_1
“in via preliminare ed assorbente
a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per intervenuto decorso Parte_1
del termine breve atteso il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) rigettare la domanda di parte appellata perché totalmente infondata;
c) rigettare l'istanza di parte appellante in ordine all'acquisizione di nuova documentazione perché tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co.3 c.p.c.
d) accertare e dichiarare la violazione della privacy della sig.ra e Controparte_1
condannare la parte appellante al risarcimento danni a favore della medesima in via equitativa.
Nel merito
a) l'integrale rigetto del primo motivo relativo all'omesso esame dell'eccezione preliminare sollevata in primo grado dall'allora convenuto perché privo di qualsiasi fondamento giuridico
e fattuale;
b) l'integrale rigetto del secondo motivo di appello relativo alla erronea valutazione delle prove in quanto basato su illazioni. Inoltre, con riferimento alla mancata indicazione del nominativo del testimone l'eccezione sollevata è in conflitto con il disposto dell'art. 135, co. 3bis CdA;
c) l'integrale rigetto del terzo motivo relativo al quantum debeatur poiché determinato sulla base di un'accurata relazione tecnica d'ufficio redatta da un professionista esperto in medicina legale.
In via subordinata sulle richieste istruttorie
a) rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU perché tardiva ed inammissibile;
inoltre,
l'eventuale accoglimento di tale richiesta, trattandosi di “produzione di nuove prove”, determinerebbe una evidente violazione dell'art. 345, co.3 cpc
b) rigettare la richiesta di acquisizione di “nuova documentazione” (relazione della presunta agenzia di investigazioni private)
c) si oppone, ancora, alla chiesta ammissione della prova testimoniale articolata da parte appellante perché inammissibile e non afferente ai fatti di causa.
All'esito dell'auspicato rigetto delle domande di parte appellante
a) condannare parte appellante, in favore della parte appellata, al risarcimento che si riterrà equo da riconoscere in virtù dell'art.96 c.p.c.;
b) condannare, ancora, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, come previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod. apportate dal D.M. 37/2018, oltre
IVA e CPA, con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione prevista dall'art.15 del D.M. 585/1994 e dall'art.4, co.2 D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 37/2018, e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
Ha concluso chiedendo: CP_2
1. “in via principale di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle medesime CP_2
2. nel merito di accogliere l'appello proposto da Parte_1
3. condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2018, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la e Controparte_4 quale società proprietaria del veicolo Piaggio Liberty targato Controparte_2
DZ 64772, per sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in Pompei in data 27.04.2017.
Assumeva l'attrice che quel giorno, alle ore 14:45 circa, percorreva a piedi Via Unità
d'Italia in Pompei quando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva investita dal motociclo Piaggio Liberty, assicurato per la RCA con e di Parte_1 proprietà di Il conducente del veicolo, Controparte_2 Controparte_5
dipendente delle provenendo da Via Lepanto e svoltando a destra per CP_2
immettersi in Via Unità d'Italia, non concedeva la precedenza al pedone che aveva già iniziato l'attraversamento e la investiva provocandone la caduta al suolo.
Deduceva di aver subito lesioni personali, per le cui cure, tramite propri mezzi, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Boscotrecase, ove veniva riscontrato (v.referto n. 22144 del 27.04.2017) un “trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro, trauma contusivo braccio sinistro e gomito sinistro, escoriazioni con una prognosi di 10 giorni”.
Produceva in giudizio, oltre al richiamato referto di primo accesso, il certificato medico emesso dal Centro Polidiagnostico Mavis in Torre Annunziata, ove era diagnosticata, il 28.04.2017, una “frattura dell'epifisi prossimale dell'omero con modico ingranamento e spostamento dei frammenti. Lieve sub-lussazione scapolo – omerale. Frattura composta del capitello ulnare.” Nella stessa data eseguiva visita ortopedica presso l
[...] che indicava nuovo controllo a 30 giorni. Produceva ulteriore CP_6
documentazione sanitaria.
In data 22.05.2017, per il tramite di posta elettronica certificata, in osservanza del
Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inviava richiesta di risarcimento dei danni subiti alla IA assicurativa la quale Pt_1
provvedeva ad istruire la relativa pratica e nominava il proprio medico fiduciario Dott. per gli accertamenti da eseguire. Asseriva l'attrice, tuttavia, che il Per_2
fiduciario non aveva mai provveduto a fissare un appuntamento per sottoporla a visita medica e che non era mai stata formalizzata alcuna offerta risarcitoria né erano state comunicate le ragioni per le quali la riteneva di non poter formulare alcuna Pt_1
offerta, in contrasto con gli artt. 145 e 148 del d.lgs. 209 del 2005.
Per tali ragioni adiva il Tribunale chiedendo la condanna, Controparte_1
previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, di e di ciascuna per il loro titolo ed in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni patiti ed indicati nella misura di € 173.034,12.
Produceva altresì la relazione medico legale del C.T.P. Dott. Persona_3
datata 09.09.2017, che concludeva per “trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco mediale e LMC e frattura omero sin. con pseudoartrosi e frattura epifisi ulnare” e valutava il danno biologico nella misura complessiva del 27-30%, con ITT di giorni 60, ITP al 50% di 30 giorni e ITP al 25% di 30 giorni, oltre il danno morale.
Si costituiva il 26.03.2018 la per resistere alla domanda di cui chiedeva Parte_1
il rigetto;
nello specifico, eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda per la non osservanza del combinato disposto degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/05, atteso che la , nonostante i numerosi inviti e solleciti ricevuti, non si era CP_1
mai sottoposta a visita presso il medico fiduciario della IA, impedendo in tal modo alla medesima di formulare una congrua offerta risarcitoria.
Instaurato il contraddittorio, veniva istruita la causa mediante escussione di un solo teste di parte attrice e svolgimento di CTU medico- legale per l'accertamento dei danni. Il CTU Dott. , all'udienza del 16.01.2020, depositava la Persona_4
propria relazione valutando il danno biologico da invalidità permanente nella misura del 29% con ITT di giorni 34, ITP al 50% in giorni 23 e ITP al 25% in giorni 33 e danno morale a parte.
Con sentenza n. 758/2020, pubblicata in data 9.03.2020 e notificata il 21.09.2020, il
Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva la domanda e, per l'effetto, “1. condanna la in pers. del legale rapp.te p.t. e le , in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , in solido fra loro, della somma Controparte_1
di euro 159.866,37, oltre interessi legali sulla somma devolutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat dalla data del sinistro (27.04.2017) a quello della pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di euro 164.000,30, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo della somma di euro
164.000,30. 2. Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t. e le Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , in
[...] Controparte_1
solido fra loro, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 650,00 per spese ed euro 19.250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% sui compensi, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Pone definitivamente a carico delle convenute, in solido fra loro, le spese di C.T.U. già liquidate”
Il Giudice di prime cure dichiarava la responsabilità esclusiva del veicolo investitore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. e, ritenendo pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario, riconosceva il danno biologico nella misura del 29%, liquidando, in applicazione delle tabelle di Milano del 2018, l'importo di euro 154.366,00, comprensivo dell'aumento del 45% sul danno biologico a titolo di danno morale. Liquidava, inoltre, sulla base delle dette tabelle, 34 gg. di ITT in euro
3.332,00, i gg. al 50% in euro 1.127,00 e i gg. 33 al 25% in euro 808,50 e risarciva le spese mediche documentate nella misura di euro 231,87, per una somma di euro
159.865, 37, oltre interessi e spese per la complessiva somma di euro 164.000,30.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con citazione notificata in Parte_1
data 29.09.2020 ad ed alla IE , introducendo Controparte_1 CP_2 le seguenti censure:
1) omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di merito relativa alla improponibilità della domanda. A parere dell'appellante, infatti, il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), per essersi sempre sottratta la a visite medico legali manifestando in tal modo una condotta CP_1
tutt'altro che collaborativa durante la fase stragiudiziale, con ciò determinando l'improponibilità della domanda;
2) nel merito ( ed in via subordinata ) erronea e contraddittoria valutazione delle prove, stante il fatto che l'unico teste escusso aveva fornito una incerta e lacunosa ricostruzione delle modalità del sinistro e del comportamento della parte danneggiata, peraltro certamente corresponsabile della dinamica del fatto;
3) in ulteriore subordine, erroneità del quantum debeatur, stante l'eccessività della liquidazione, a fronte dei danni effettivamente subiti, valutati in misura eccedente ed arbitraria da parte del Ctu.
Con atto depositato in data 03.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
resistendo al gravame ed eccependo in via preliminare: a) l'inammissibilità dell'interposto gravame in quanto proposto oltre il termine breve di impugnazione: il dies a quo andrebbe individuato nel 10.03.2020, data di invio a mezzo PEC della richiesta di pagamento alla IA in Pt_1
esecuzione della sentenza impugnata;
b) il rigetto dell'autorizzazione all'acquisizione di nuova documentazione avanzata dall'appellante in quanto tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 3 c.p.c.;
c) la declaratoria di violazione della privacy in relazione alla diffusione non autorizzata di rilievi fotografici del marito, del figlio minore della sig.ra e della stessa commessa dalla e, per CP_1 CP_1 Parte_1
l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della parte appellata in via equitativa.
Nel merito ha contestato le censure dell'appellante ed ha formulato domanda di condanna di parte appellante al risarcimento dei danni in virtù dell'art. 96 c.p.c., con rivalsa di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
In relazione al primo motivo di gravame, ha eccepito che controparte non ha formulato l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145
e 148 del D.lgs. 209/2005 nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, di conseguenza, il motivo concretizza una inammissibile nuova eccezione.
Nel merito, ha eccepito che, comunque, l'eccezione è infondata, in quanto la mancata sottoposizione a visita medica non determina improponibilità della domanda, ma solo la sospensione dei termini per formulare l'offerta o per comunicare i motivi del diniego da parte dell'impresa di assicurazione. Inoltre, ha eccepito la tardività della detta eccezione, atteso che il quinto comma dell'art. 148 CdA riconosce all'Ente assicuratore la possibilità di richiedere eventuali integrazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
Ha chiesto, infine, il rigetto delle richieste istruttorie articolate da parte appellante perché tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 345, co. 3 cpc.
Il 13.01.2021 si è costituita in giudizio con comparsa per ribadire Controparte_2 la propria carenza di legittimazione e, nel merito, per sostenere integralmente le ragioni esposte dalla chiedendo di accogliere l'appello proposto Controparte_7 dalla medesima e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento con vittoria di spese del doppio grado.
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati di cui all' art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la comparsa conclusionale depositata il 03.01.2025 l'appellata ha introdotto una nuova eccezione relativa alla inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine assegnato dalla Corte ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per provvedere ad integrare la procura.
Nella comparsa conclusionale depositata, la ha introdotto nuova Parte_1
domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla
. A riguardo ella ha dedotto che il 10.03.2020 aveva trasmesso a mezzo CP_1
PEC richiesta di pagamento e relativi conteggi, allegando copia della sentenza n.
578/2020 del Tribunale di Torre Annunziata alla la quale, sulla base di Parte_1 tale richiesta, aveva provveduto all'esecuzione spontanea del titolo pagando il capitale e le spese così come liquidate dal Tribunale. Ebbene, a giudizio dell'appellata,
l'impugnazione sarebbe tardiva e, dunque, inammissibile perché il termine breve ex art. 325 c.p.c. sarebbe spirato in quanto decorrente dalla data suddetta.
L'eccezione è palesemente infondata in quanto il termine acceleratorio entro cui impugnare, indicato dall'art. 325 c.p.c. in 30 giorni, decorre dalla notifica della sentenza che a norma degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c. deve avvenire nel rispetto di specifici requisiti formali da parte del notificante: da un lato è richiesta l'istanza di parte, e, dall'altro, è necessario che la notifica venga effettuata al procuratore costituito, ovvero, nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita personalmente, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto.
Sul tema, la Suprema Corte ha affermato che: “la notificazione della sentenza di primo grado unitamente ad un atto che si è espressamente qualificato come inteso a sollecitare lo spontaneo adeguamento della controparte alla sentenza stessa o come diffida ad adempiere non
è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della pronuncia stessa” (Cass. n.
12719/2019).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che, con ordinanza del 16.02.2021, la Corte, rilevando la mancata allegazione e prova del potere di rappresentanza in capo al dichiarato delegato pro tempore della invitava, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Parte_1
“il dott. (o solo NN) AM a depositare la prova della sua Persona_5
legittimazione a stare in giudizio per la e tutti i difensori delle parti a depositare Parte_1
telematicamente copie informatiche autenticate delle procure in formato analogico da loro invocate come richiesto dall'art. 83, co.3, p.4, c.p.c.”. All'uopo, rinviava il processo all'udienza del 30.11.2021. Parte appellata e appellante provvedevano ad effettuare i depositi rispettivamente il 18.02.2021 e il 29.03.2021. In particolare, nella medesima data l'impresa assicuratrice provvedeva a depositare la copia del documento di riconoscimento n. di nonché la copia della NumeroD_1 Parte_2
procura speciale, conferita con scrittura privata autenticata da notaio, con cui l'impresa assicurativa in persona del rappresentante legale preposto alla Pt_1
sede secondaria in Italia, assegnava al dott. AM il potere di stare in giudizio in suo nome e per suo conto.
A seguito di ciò, nel corso del giudizio (nello specifico con note allegate ad integrazione del verbale d'udienza del 30.11.2021 e nella comparsa depositata il
03.01.2025 ex art. 190 c.p.c.) la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 proposto per non aver adempiuto parte appellante regolarmente all'ordine di integrazione ex art. 182 comma 2 c.p.c. e ha rilevato l'inesistenza della procura ad litem rilasciata dalla compagnia. A giudizio dell'appellata, non sarebbe possibile identificare il legale rappresentante della perché nel mandato conferito al Pt_1
difensore il soggetto legittimato alla rappresentanza della compagnia è solo Parte_2
mentre nell'atto di appello e nella procura notarile versati in atti (come anche
[...]
in carta d'identità, ove egli si firma è Parte_2 Parte_2
Evidente sarebbe, quindi, per parte appellata il difetto del potere di rappresentanza in capo al dott. che ha sottoscritto la procura al difensore per conto Parte_2 di potere che sarebbe stato dato, invece, al solo Pt_1 Parte_2 A parere della Corte l'eccezione è infondata, tenuto conto del fatto che la parte appellante ha adempiuto all'onere imposto con l'ordinanza suddetta. Occorre evidenziare che la Corte di legittimità, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ha affermato che “Quando la fonte del potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare
l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illeggibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nella intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità in applicazione dell'articolo 182 c.p.c.” (Cass. n. 6799/2020; Cass. n. 8987/2020).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui “la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa”. Tale principio trova applicazione anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce in giudizio sia avvenuto con procura notarile questa deve essere depositata,
a pena di inammissibilità (Cass. n. 576/2021).
Orbene, nel caso di specie, l'impresa assicuratrice appellante, a fronte della richiesta formulata dalla Corte, ha depositato tempestivamente la documentazione attestante l'identità e la legittimazione del dott. AM a rappresentare in giudizio in Pt_1
ogni stato e grado;
il potere di rappresentanza processuale è stato conferito con procura notarile ex art. 77 c.p.c. ed è stato dimostrato mediante la produzione del detto atto di conferimento che egli agisce in nome e per conto della società Pt_1
mentre nessuna prova è stata data da parte appellata circa la circostanza che
[...]
e siano due soggetti diversi;
ne consegue che Parte_2 Parte_2
l'appellata evoca infondatamente l'incertezza sull'identità del legale rappresentante della compagnia assicurativa. È il caso di aggiungere che il difensore della Parte_1
, ottemperando alla richiesta della Corte e depositando copia informatica
[...]
autenticata della procura alle liti firmata dal dott. AM, ha certificato l'autografia della sottoscrizione della parte secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 3, c.p.c.
Tale certificazione, sebbene sia da intendere non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma sia considerata come “autenticazione minore” o “vera di firma” (SS.UU. n. 2075/2024), consente di ritenere certo, almeno fino a querela di falso, che il mandato provenga dal soggetto che l'ha firmato ed attribuisce certezza al suo sottoscrittore.
Per tutte le ragioni esposte la sollevata eccezione è priva di fondamento e l'appello proposto è di conseguenza ammissibile.
Passando all'esame del merito della controversia, va osservato che il primo motivo è fondato e va accolto, dal che deriva l'assorbimento di tutte le altre questioni, quali quella relativa alla produzione in giudizio di nuovi documenti, sollevata dall'appellata
, e le richieste istruttorie hinc et inde formulate. CP_1
Effettivamente il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione preliminare di merito sollevata dalla ritualmente e tempestivamente in comparsa di Parte_1 risposta e argomentata nelle difese successive.
Il vizio qui evidenziato, tuttavia, non produce nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c. ed impone alla Corte l'esame nel merito.
A parere della Corte l'eccezione è fondata stante la cogenza degli artt. 145 e 148 del
D. lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni private).
Nello specifico, secondo il dettato dell'art. 145 C.d.A. “nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi…novanta giorni in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148”.
Appare chiaro che il legislatore ha sancito espressamente l'improponibilità della domanda giudiziale esperita prima del decorso dei termini indicati, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente assicuratore è tenuto a proporre al danneggiato, nei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, una congrua e motivata offerta oppure una comunicazione contenente i motivi di diniego dell'offerta. L'art. 148, co. 2, C.d.A. prevede infatti che “…la richiesta deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma
1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.
Perseguendo lo scopo evidente di agevolare la composizione bonaria della lite in sede stragiudiziale, il legislatore impone in tal modo al danneggiato l'adempimento di specifici doveri di allegazione documentale finalizzati ad attivare la risposta dell'assicuratore. Affinché la procedura di risarcimento descritta dalla norma possa operare è, però, indispensabile che la IA assicurativa sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, formulare un'offerta congrua.
Ed infatti, l'art. 148, co. 3 dispone che il danneggiato, in pendenza dei termini di cui al comma 2, ovvero nei 90 giorni successivi alla richiesta di risarcimento, non può rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno. Qualora ciò accada, i termini per formulare l'offerta o per comunicare i motivi per i quali la IA assicurativa ritiene di non fare offerta sono sospesi.
Giova osservare che la proponibilità della domanda risarcitoria richiede due diversi adempimenti in capo alla parte danneggiata: uno di tipo formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente gli elementi indicati all'art. 148, tali da consentire all'assicuratore di accertare la responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; l'altro di tipo sostanziale, stante il dovere di collaborazione incombente sia sul danneggiato che sull'assicuratore della R.c.a. nella fase stragiudiziale, conforme ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (in tal senso, Cass.
n. 19354 del 30.09.2016).
Nel caso in esame, la danneggiata ha assunto un contegno tutt'altro che collaborativo, del quale non ha inteso dar conto in sede processuale trincerandosi dietro presunte omissioni della compagnia, rivelatesi infondate;
ha mostrato, in altre parole, di aver tenuto un comportamento non improntato a correttezza. Risulta pienamente provato dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado che la si è sempre sottratta alle visite medico legali fissate dal CP_1 fiduciario della non presentandosi agli appuntamenti, benché notiziata degli Pt_1
stessi per mezzo di comunicazioni al suo avvocato.
Giova sottolineare che, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento danni in data
22.05.2017, la in data 23.05.2017 ha richiesto alla danneggiata di integrare Pt_1 la detta richiesta ai sensi dell'art. 148 ed ha provveduto a dare incarico ad un medico fiduciario per sottoporre a visita medico legale. Veniva Controparte_1
nominato a tale scopo il dr. il quale fissava un primo appuntamento in Per_2
data 08.09.2017, disertato dalla danneggiata senza alcuna giustificazione. In conseguenza di ciò, a quest'ultima veniva comunicato l'11.09.2017 un secondo appuntamento per il 22.09.2017 per la visita medica, alla quale ugualmente la signora si sottraeva.
Il 25.09.2017 il fiduciario della restituiva, quindi, l'incarico ed il 28.09.2017 Pt_1
la IA invitava la a contattare nuovamente il fiduciario incaricato, CP_1 evidenziando che non era in grado di formulare un'offerta in quanto “il lesionato non si era sottoposto a visita”, violando il disposto dell'148 CdA.
Peraltro deve osservarsi che non può sortire alcun esito ad ella favorevole quanto asserisce l'appellata, ovvero di aver invitato a mezzo di posta elettronica il 5.09.2017 il fiduciario a concordare un appuntamento per l'espletamento della visita medico legale presso lo studio del proprio difensore, l'Avv. Varcaccio, in Torre Annunziata
(NA), modalità del tutto anomala;
ciò non rileva ai fini di una condotta diligente anzi la smentisce, non mostrando la disponibilità alla definizione in via stragiudiziale della controversia da parte della , stante la natura meramente dilatoria della CP_1
richiesta in quanto irrituale ed irricevibile.
Al contrario, non consentendo la visita medico - legale al fiduciario della IA
(non potendosi ella sottrarre agli accertamenti necessari alla valutazione del danno), la ha apertamente e reiteratamente violato gli obblighi previsti per la CP_1
procedura risarcitoria;
di conseguenza ha dato corso al contenzioso ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005, pur essendo i termini di cui all'art. 148 ancora sospesi, con derivata improponibilità della domanda. Né potrebbe invocarsi la buona fede della danneggiata nel disertare le visite medico-legali fissate, dal momento che ella ha goduto di assistenza legale anche nella fase stragiudiziale quindi deve necessariamente desumersi che ella fosse informata delle conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, ostinatamente reiterato.
Sul tema qui trattato la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
“a norma dell'art. 145, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c) con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività svolte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private” (Cass.
n. 1829 del 2018). Questo in quanto a carico del danneggiato è posto un onere di diligenza il cui contrappeso è rappresentato dall'obbligo di cooperazione richiesto all'assicuratore. E difatti, l'art. 145 “non è solo una regola processuale di natura prettamente formale, per cui al danneggiato sarebbe prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione; la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine”. (cfr. Cass. 1829/2018). La lettura della disposizione in termini solo formali sarebbe ingiustificatamente riduttiva perché non ne coglierebbe la ratio legis. Occorre ribadire che l'art. 145 contiene un evidente intento deflattivo della materia dei sinistri stradali, come confermato dal Giudice delle
Leggi (Corte cost., sent. 3.05.2012). Il conseguimento di tale finalità non può ritenersi affidato soltanto a modeste dilazioni temporali di sessanta- novanta giorni, ma soprattutto al procedimento ex art.148 CdA che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, spinge verso la conciliazione precontenziosa.
Tale meccanismo è coerente con i principi di correttezza ex art. 1175 e buona fede ex art. 1375, i quali impongono a ciascuna parte un comportamento leale e corretto sostanziandosi in doveri di informazione, di avviso, di solidarietà e di protezione.
Alla stregua delle riflessioni svolte, il primo motivo di appello va accolto, con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda di risarcimento danni proposta da ogni altra istanza o eccezione relativa alla domanda Controparte_1
risarcitoria è superata.
Alla riforma della pronuncia di primo grado consegue la condanna della CP_1
alla restituzione di quanto erogato dalla in esecuzione spontanea della Parte_1 sentenza oggetto dell'odierna riforma. Con riferimento alla decorrenza degli interessi, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento uniforme – tuttavia destante in questa Corte perplessità – ritiene che essa vada individuata nella data del pagamento
( v. Cass. 9245/2020, Cass. 17374/2018, Cass. 5391/2013, Cass. 21699/2011). Nel caso in esame, la pronunzia non può essere dello stesso tenore in quanto la parte istante in restituzione non ha dato prova documentale della data del pagamento. Vero
è che l'appellata in comparsa di risposta ha allegato la circostanza CP_8
dell'esecuzione spontanea della controparte e la ha riferita a due date, 30.3.2020 e
15.4.2020, il che si spiega in quanto il risarcimento al danneggiato e le spese al distrattario corrispondono a due autonome pronunzie;
nell'incertezza della data relativa all'esecuzione in favore della danneggiata ed in difetto di chiarimenti da parte dell'istante, la decorrenza degli interessi sull'importo in restituzione non può che decorrere dalla notifica dell'appello, avvenuta il 29.9.2020 .
Analoga pronunzia di restituzione non può essere adottata nei confronti del procuratore distrattario, tenuto conto del fatto che l'avvocato in questione non è stato convenuto in appello nella detta qualità, predicata dall'art. 93 c.p.c; sul tema, infatti, i giudici di legittimità ritengono, condivisibilmente, che “ L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata” ( Cass. 6225/2022, Cass.
25247/2017). Ne consegue che la suddetta ripetizione dovrà avvenire eventualmente in altra sede.
Analoga pronunzia deve essere adottata in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla per ritenuta violazione della privacy in ragione del CP_1
deposito di una relazione “investigativa”, peraltro di fatto non esaminata dalla Corte
a causa dell'accoglimento del primo motivo d'appello e conseguente superamento delle tematiche oggetto di tale documentazione. Tale richiesta, prescindendosi dalla sua fondatezza, non può essere rivolta a questo giudice d'appello, stante il perimetro dell'impugnazione fissato dall'art. 342 c.p.c. in relazione a quanto ha formato oggetto del giudizio di primo grado.
Quanto alle domande formulate dalla e dalla ex art. 96 c.p.c., la Pt_1 CP_1 prima è tardiva, poiché introdotta non già in udienza di precisazione delle conclusioni
( come ammette Cass. 15964/09) ma solo con la comparsa conclusionale, memoria di natura e contenuto argomentativi;
la seconda perché infondata, stante l'accoglimento del gravame.
In definitiva, a carico della soccombente vanno poste le spese processuali CP_1
sostenute dalla in entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese d'appello Pt_1 sostenute dalla Controparte_2
La liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata dall'appellante per questa fase, non condivisibile nell'indicazione di un importo medio anche con riferimento alla fase di trattazione, assai scarna in appello, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00.
Considerate la quantità e della qualità dell'attività processuale svolta, gli importi vengono liquidati nel seguente modo:
-per il giudizio di primo grado, € 2.500,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, € 1.600,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 5.700,00 per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione, € 4.250,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria;
in totale € 14.050,00 oltre spese generali nella misura di € 2107,50
- totale per il primo grado € 16.157,50 .
-per il giudizio di appello, € 2.977,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, €
1.911,00 per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, € 2.163,00 per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione, € 5.103,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria. In totale € 12154,00 oltre € 1823,10 per rimborso delle spese generali ed €
1.165,50 per spese vive documentate = totale per l'appello € 15.142,60 .
In totale generale in favore della per i due gradi € 31.300,00 . Parte_1
In favore della vanno liquidate le sole spese del grado, parametrate Controparte_2
ai minimi tariffari, tenuto conto dell'effettivo contributo processuale, senza compenso della fase di trattazione, considerata la mancata presenza in udienza del procuratore della società; spettano € 4.995,50 oltre € 749,30 per le spese generali, in totale €
5744,80 .
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Controparte_2
578/2020, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta da
; Controparte_1
2. condanna alla restituzione di quanto percepito in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi al tasso legale dal
29.9.2020;
3. condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di €
31.300,00 oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
4. condanna al rimborso delle spese del grado sostenute Controparte_1
dalla liquidate in € 5.744,80 oltre agli eventuali ulteriori Controparte_2
accessori se dovuti;
5. rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4/2/2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino