Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2024 V.G. promossa da:
C.F. ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
e ivi residente in [...];
e
C.F. ), nata il [...] a [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cupelli (C.F. ) del Foro C.F._3
di Siena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiusi (SI), Via Trieste n. 71, come da procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 28.10.2024)
Oggetto: separazione personale consensuale.
Conclusioni: emissione del provvedimento di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
e hanno presentato domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. Parte_2
473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c.
I ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AN (SI) il
16.01.1994, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie
A, anno 1994.
Le parti hanno, altresì, esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza fra gli stessi è divenuta intollerabile, tanto che, da circa dieci anni, i coniugi non vivono più insieme, hanno diversa residenza e non vi è più comunione sentimentale e spirituale.
Dal matrimonio è nato a [...] il [...] il figlio il quale, pur Persona_1
risultando formalmente ancora residente con la madre, è ormai economicamente indipendente e dimora alternativamente col padre o con la madre.
Alla luce di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto di omologare le seguenti condizioni di separazione:
“1. I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e potranno trasferirsi ovunque, anche all'estero.
2. La moglie rimarrà nella casa coniugale ove già risiede e ne utilizzerà i mobili che l'arredano e tale immobile, già in comproprietà al 50%, diverrà di sua totale esclusiva proprietà.
3. I coniugi, i quali rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento avendo i medesimi trattamenti lavorativi nonché risparmi tali da consentire loro un buon tenore di vita, dichiarano di avere già definito le proprie ragioni circa i risparmi familiari, le varie obbligazioni contratte ed i beni mobili, registrati e non, e con ciò nulla hanno più a pretendere reciprocamente a tale titolo e comunque, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione, le attribuzioni patrimoniali, con relativo riconoscimento alla moglie, della proprietà totale ed esclusiva del bene immobile di cui appresso. 4.
L'immobile, ove risiede la ricorrente, in Via della Rinascita n.22 a AN, composto da villino con annessi al piano terreno e I°, catastalmente identificato al N.C.E.U. di quel comune, al
Foglio 12, Particella 361, Subalterno 4, categ.A/7 a), classe U, consistenza 12 vani, superficie mq.220, rendita €.1.983,19=, già di comproprietà al 50% tra i coniugi, il tutto meglio identificato e plani- metricamente descritto nell'allegata relazione al n.3 (confini SCHIAVONE su due lati, Via della Rinascita, s.s.a.) viene attribuito in piena totale ed esclusiva proprietà alla moglie ricorrente che l'accetta ed acquista con ogni garanzia di legge;
all'uopo si precisa: a) Gli Parte_2
immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo
2 stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, cointestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che: b) - i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n.63374 del 26/04/2002 (all.ti nn.4, 5, 6, e 7 al ricorso); c) - che vi
è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. d) - Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. e) - In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E. n.799066) redatto in data 24.9.2024 dal Geom. di AN, che si allega in originale Parte_3
digitale al presente atto, formandone parte integrante (all.9). La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. f) - La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione;
La parte cedente dichiara inoltre che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono ai medesimi odierni comparenti pervenuti in forza di atto di compravendita in data 2.3.1995 ai rogiti Notaio i Per_2
AN, Rep 44.694/14.998, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di
3 AN in data 9.3.1995 al n.0942 Reg.Gen.d'Ord./n.662 Reg.Part. (all.to n.8) g) - La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. h) Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che ex D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni false e/o reticenti in atti pubblici, che la costruzione del fabbricato di cui le porzioni immobiliari oggetto di trasferimento fanno parte
è avvenuta in epoca anteriore al primo settembre 1967, nonché che: - i titoli edilizi relativi al complesso immobiliare sono regolari, così come attestato dall'Arch. nella propria CP_1
Attestazione di stato legittimo, conformità catastale e conformità urbanistica e di tutela storico ambientale redatta in data 12.9.2024 (allegato n.3 ricorso); - come indicato nella citata perizia, la costruzione del fabbricato di cui fanno parte gli immobili trasferiti è avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente gli stessi sono stati oggetto di interventi edilizi, di cui ai riportati titoli abilitativi depositati presso il Comune di AN;
i) - Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, e che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare”.
Con nota depositata il 12.02.2025, prima della celebrazione della prima udienza già fissata in presenza per il 26/02/2025m le parti hanno atto di aver già provveduto, per ragioni fiscali, al trasferimento dell'immobile suindicato con atto notarile del 29.10.2024 a rogito del Notaio di Montepuciano, Per_3
trascritto in data 11.11.2024, e hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
La Giudice relatrice ha pertanto provveduto, previo differimento della prima udienza, ad assegnare alle parti termine per note in sostituzione di udienza sino al 26/03/2025.
Ciò premesso, preliminarmente, il Tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473bis.51., comma 1, c.p.c.
Nel merito, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale dei coniugi.
Alla luce delle deduzioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese, deve ritenersi che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
4 Inoltre, dagli atti non emerge alcun elemento tale da far ritenere l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, che anzi hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Collegio ritiene che le conclusioni formulate dalle parti, oltre che non contrarie alle disposizioni imperative di legge.
In definitiva, non essendovi rilievi ostativi all'accoglimento della domanda da parte del pubblico ministero, che non ha rassegnato conclusioni, la separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata alle condizioni di cui al ricorso, escluso il trasferimento immobiliare, già formalizzato dinanzi a Notaio.
In ragione della natura consensuale della domanda, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
nel Corso n. 21 e (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
AN (SI) e ivi residente in [...], uniti in matrimonio in AN
(SI) il 16.01.1994, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte
II, serie A, anno 1994, autorizzando gli stessi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in motivazione, escluso il trasferimento immobiliare già intervenuto con atto notarile indicato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siena, così deciso su relazione della dott.ssa Valentina Lisi nella camera di consiglio del 27 marzo
2025.
La Giudice Relatrice Il Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Paolo Bernardini
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