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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10271/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
15.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1994, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in Milano Corso Parte_2
XXII marzo n. 37 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO
pagina 1 di 5 Dell' AVV. AGRIMONTI ALIDA in qualità di della minore Controparte_3 [...]
, nata a [...] l'[...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
OGGETTO: Decadenza dalla responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Dichiarare ai sensi dell'art 330 cc e 473 bis e ss. cpc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore biologico signor per violazione dei doveri che la genitorialità CP_1 Controparte_1
comporta
Per il curatore speciale:
Chiede che sia dichiarata la decadenza del padre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuta una relazione more uxorio dalla quale è nata una figlia in data 01.12.2015, Persona_1
con ricorso depositato in data 15.03.2024 la allegava -che il Pt_1 Controparte_1
con ricorso del 03.03.2017 aveva chiesto sentenza ex art 250 c.c. che tenesse luogo del mancato consenso della ricorrente al riconoscimento della figlia, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita e l'onere a suo carico di versare un assegno di euro 200 oltre al 50% delle spese a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, -che ella si era costituita opponendosi al riconoscimento della bambina e all'affido condiviso atteso che il padre era affetto da disturbi di personalità che lo rendevano un soggetto violento ed pagina 2 di 5 incapace di gestire la rabbia, oltre ad avere momenti di dissociazione della personalità, -che dopo la nomina del curatore speciale le parti si erano accordate e la mamma acconsentiva al riconoscimento della minore da parte del padre con aggiunta del cognome paterno, -che nelle more del suddetto procedimento il padre era spartito ed era tornato in Perù e il procedimento si concludeva con sentenza n. 2675/2019 che affidava in via esclusiva la minore alla madre collocandola presso la residenza della stessa, prendeva atto dell'aggiunta del cognome paterno a quello materno e poneva un assegno di 200
Euro a carico del padre oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e disponeva che, qualora il fosse tornato dal Peru, avrebbe dovuto rivolgersi ai servizi sociali, che avrebbero regolamentato CP_1
gli incontri con la figlia, -che dal quel momento ella non aveva avuto più alcuna notizia del , CP_1
-che ella aveva provveduto sotto ogni aspetto anche economico alla figlia insieme al nuovo marito, con il quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare e aveva avuto altre due bambine, -che la minore considerava il marito della madre come un padre, non ricordandosi del che non era mai stato CP_1
presente nella sua vita,
chiedeva, pertanto, di dichiarare ai sensi dell'art 330 cc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore biologico signor per violazione dei doveri che la Controparte_1
genitorialità comporta, con decreto del 09.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
05.12.2024 e veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Agrimonti
Alida, alla suddetta udienza compariva il curatore speciale della minore e la ricorrente la quale dichiarava: “il padre era in Italia nel 2015 circa . l'ho conosciuto in Italia presso la chiesa dei mormoni di cui facciamo parte. Lui però è stato cancellato dai registri come mi ha detto il vescovo della chiesa. Abbiamo avuto una relazione da cui è nata lui non aveva una residenza e viveva in Per_1 un posto letto con altri connazionali. Dopo la causa per il riconoscimento non l' ho più ne visto né sentito. Anzi è scomparso prima della sentenza. Mio padre in Perù ha cercato informazioni dell'
ma non ne ha ricevute.” Il Curatore speciale dichiarava di aver incontrato la minore, CP_1
la quale stava bene ed era tranquilla. Il difensore della ricorrente chiedeva la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica al resistente, in quanto non avvenuta correttamente e il Presidente relatore concesso nuovo termine rinviava all'udienza del 15.04.2025,
pagina 3 di 5 alla suddetta udienza il resistente non compariva e, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ex art. 143, comma 2, c.p.c. in data 9.1.2025, veniva dichiarato contumace. Sentita nuovamente la parte ricorrente questa dichiarava che: “il padre ha fatto il ricorso ex art. 250 c.c. e poi quando sono stati attivati i servizi sociali è sparito. Non ho più visto il padre dall'epoca del primo giudizio. Credo che sia tornato in Perù ma non sono sicura. Lui non aveva i documenti per rimanere in
Italia e non aveva un lavoro fisso quindi mi ha detto che sarebbe tornato in Però. Quando era qui ha visto un paio di volte poi è del tutto sparito ne non si è fatto più sentire neppure telefonicamente.” Per_1
Il curatore speciale si riportava alle dichiarazioni rilasciate alla scorsa udienza e ulteriormente dichiarava: “La bambina è molto serena e vive in un contesto molto sereno con un forte attaccamento nei confronti della mamma, del marito e delle due sorelline nate”. Pertanto, precisate dalle parti le conclusioni nel senso della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre, il
Presidente delegato rigettava i capitoli di prova insistititi da parte ricorrente in quanto irrilevanti e valutativi e rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
Il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, formulata sia dal curatore speciale della minore sia dalla parte ricorrente, sussistendone i presupposti.
E' pacifico, infatti, che il padre, sparendo dalla vita della figlia fin da poco dopo la sua nascita, abbia del tutto trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e che detto comportamento abbia creato grave pregiudizio per la piccola che è stata sostanzialmente privata del padre. Per_1
La scomparsa del padre dalla vita della figlia è stata accertata anche dal giudice del procedimento ex art. 250 c.c. che in sentenza ha dato atto che il padre era rientrato nel suo Paese di origine, non si era presentato ai servizi sociali e non aveva ottemperato all'obbligo di mantenimento della figlia tanto che il Tribunale ha affidato la piccola in via esclusiva alla madre. Per_1
L'assenza del padre si è protratta anche successivamente al quel giudizio così come si è protratto il suo totale inadempimento agli obblighi di natura economica.
Quindi appare palese il rifiuto del ruolo genitoriale da parte del padre. Tale condotta parentale si concreta in un vero abbandono morale e materiale che costituisce grave violazione dei doveri pagina 4 di 5 genitoriali e consente, visto il tempo intercorso tra la sua scomparsa e l'attualità, di pronunciare una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali (Cass. n. 14436/2017).
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre comporta conseguentemente la concentrazione dell'esercizio della responsabilità in capo all'unico genitore ancora nella titolarità della stessa e quindi alla madre, che si è sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità, fornendole un ambiente sereno e tranquillo in cui vivere, con la ricostituzione di un nuovo nucleo familiare che ha visto la nascita di altre due sorelline e la presenza del marito della madre che viene riconosciuto dalla minore come un padre.
Nessuna altra statuizione deve essere adottata, in assenza di ulteriori domande avanzate dalle parti e considerato che l'irreperibilità del padre renderebbe vana e superflua, allo stato, ogni pronuncia.
Infine, attesa la mancata costituzione della parte resistente che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
Gli onorari del curatore speciale verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte resistente, così statuisce:
1. DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_1
l'1.12.2015;
2. DICHIARA essere la madre l'unico genitore titolare delle responsabilità genitoriale sulla figlia, con tutti i poteri/doveri inerenti;
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano in data 28.05.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
15.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1994, rappresentata e difesa dall' avv. con studio in Milano Corso Parte_2
XXII marzo n. 37 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO
pagina 1 di 5 Dell' AVV. AGRIMONTI ALIDA in qualità di della minore Controparte_3 [...]
, nata a [...] l'[...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
OGGETTO: Decadenza dalla responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Dichiarare ai sensi dell'art 330 cc e 473 bis e ss. cpc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore biologico signor per violazione dei doveri che la genitorialità CP_1 Controparte_1
comporta
Per il curatore speciale:
Chiede che sia dichiarata la decadenza del padre
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuta una relazione more uxorio dalla quale è nata una figlia in data 01.12.2015, Persona_1
con ricorso depositato in data 15.03.2024 la allegava -che il Pt_1 Controparte_1
con ricorso del 03.03.2017 aveva chiesto sentenza ex art 250 c.c. che tenesse luogo del mancato consenso della ricorrente al riconoscimento della figlia, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita e l'onere a suo carico di versare un assegno di euro 200 oltre al 50% delle spese a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, -che ella si era costituita opponendosi al riconoscimento della bambina e all'affido condiviso atteso che il padre era affetto da disturbi di personalità che lo rendevano un soggetto violento ed pagina 2 di 5 incapace di gestire la rabbia, oltre ad avere momenti di dissociazione della personalità, -che dopo la nomina del curatore speciale le parti si erano accordate e la mamma acconsentiva al riconoscimento della minore da parte del padre con aggiunta del cognome paterno, -che nelle more del suddetto procedimento il padre era spartito ed era tornato in Perù e il procedimento si concludeva con sentenza n. 2675/2019 che affidava in via esclusiva la minore alla madre collocandola presso la residenza della stessa, prendeva atto dell'aggiunta del cognome paterno a quello materno e poneva un assegno di 200
Euro a carico del padre oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche e disponeva che, qualora il fosse tornato dal Peru, avrebbe dovuto rivolgersi ai servizi sociali, che avrebbero regolamentato CP_1
gli incontri con la figlia, -che dal quel momento ella non aveva avuto più alcuna notizia del , CP_1
-che ella aveva provveduto sotto ogni aspetto anche economico alla figlia insieme al nuovo marito, con il quale aveva costituito un nuovo nucleo familiare e aveva avuto altre due bambine, -che la minore considerava il marito della madre come un padre, non ricordandosi del che non era mai stato CP_1
presente nella sua vita,
chiedeva, pertanto, di dichiarare ai sensi dell'art 330 cc la decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore biologico signor per violazione dei doveri che la Controparte_1
genitorialità comporta, con decreto del 09.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
05.12.2024 e veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Agrimonti
Alida, alla suddetta udienza compariva il curatore speciale della minore e la ricorrente la quale dichiarava: “il padre era in Italia nel 2015 circa . l'ho conosciuto in Italia presso la chiesa dei mormoni di cui facciamo parte. Lui però è stato cancellato dai registri come mi ha detto il vescovo della chiesa. Abbiamo avuto una relazione da cui è nata lui non aveva una residenza e viveva in Per_1 un posto letto con altri connazionali. Dopo la causa per il riconoscimento non l' ho più ne visto né sentito. Anzi è scomparso prima della sentenza. Mio padre in Perù ha cercato informazioni dell'
ma non ne ha ricevute.” Il Curatore speciale dichiarava di aver incontrato la minore, CP_1
la quale stava bene ed era tranquilla. Il difensore della ricorrente chiedeva la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica al resistente, in quanto non avvenuta correttamente e il Presidente relatore concesso nuovo termine rinviava all'udienza del 15.04.2025,
pagina 3 di 5 alla suddetta udienza il resistente non compariva e, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ex art. 143, comma 2, c.p.c. in data 9.1.2025, veniva dichiarato contumace. Sentita nuovamente la parte ricorrente questa dichiarava che: “il padre ha fatto il ricorso ex art. 250 c.c. e poi quando sono stati attivati i servizi sociali è sparito. Non ho più visto il padre dall'epoca del primo giudizio. Credo che sia tornato in Perù ma non sono sicura. Lui non aveva i documenti per rimanere in
Italia e non aveva un lavoro fisso quindi mi ha detto che sarebbe tornato in Però. Quando era qui ha visto un paio di volte poi è del tutto sparito ne non si è fatto più sentire neppure telefonicamente.” Per_1
Il curatore speciale si riportava alle dichiarazioni rilasciate alla scorsa udienza e ulteriormente dichiarava: “La bambina è molto serena e vive in un contesto molto sereno con un forte attaccamento nei confronti della mamma, del marito e delle due sorelline nate”. Pertanto, precisate dalle parti le conclusioni nel senso della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre, il
Presidente delegato rigettava i capitoli di prova insistititi da parte ricorrente in quanto irrilevanti e valutativi e rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
Il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, formulata sia dal curatore speciale della minore sia dalla parte ricorrente, sussistendone i presupposti.
E' pacifico, infatti, che il padre, sparendo dalla vita della figlia fin da poco dopo la sua nascita, abbia del tutto trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale e che detto comportamento abbia creato grave pregiudizio per la piccola che è stata sostanzialmente privata del padre. Per_1
La scomparsa del padre dalla vita della figlia è stata accertata anche dal giudice del procedimento ex art. 250 c.c. che in sentenza ha dato atto che il padre era rientrato nel suo Paese di origine, non si era presentato ai servizi sociali e non aveva ottemperato all'obbligo di mantenimento della figlia tanto che il Tribunale ha affidato la piccola in via esclusiva alla madre. Per_1
L'assenza del padre si è protratta anche successivamente al quel giudizio così come si è protratto il suo totale inadempimento agli obblighi di natura economica.
Quindi appare palese il rifiuto del ruolo genitoriale da parte del padre. Tale condotta parentale si concreta in un vero abbandono morale e materiale che costituisce grave violazione dei doveri pagina 4 di 5 genitoriali e consente, visto il tempo intercorso tra la sua scomparsa e l'attualità, di pronunciare una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali (Cass. n. 14436/2017).
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre comporta conseguentemente la concentrazione dell'esercizio della responsabilità in capo all'unico genitore ancora nella titolarità della stessa e quindi alla madre, che si è sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità, fornendole un ambiente sereno e tranquillo in cui vivere, con la ricostituzione di un nuovo nucleo familiare che ha visto la nascita di altre due sorelline e la presenza del marito della madre che viene riconosciuto dalla minore come un padre.
Nessuna altra statuizione deve essere adottata, in assenza di ulteriori domande avanzate dalle parti e considerato che l'irreperibilità del padre renderebbe vana e superflua, allo stato, ogni pronuncia.
Infine, attesa la mancata costituzione della parte resistente che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
Gli onorari del curatore speciale verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte resistente, così statuisce:
1. DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
nei confronti della figlia minore , nata a [...] Persona_1
l'1.12.2015;
2. DICHIARA essere la madre l'unico genitore titolare delle responsabilità genitoriale sulla figlia, con tutti i poteri/doveri inerenti;
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano in data 28.05.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Anna Cattaneo
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