CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 38/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 20 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 38/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA FRASCAROLI, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA n. 46, ROMA, per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello, ex art. 83, 3° co., c.p.c.
Parte appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLO Controparte_1 P.IVA_2
CASTELLOTTI (C.F. ), dall'avv. ELIO GIANNI GARIBALDI (C.F. C.F._1
), dall'avv. MARIA DANIELA COGO (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Castellotti in VIA VENEZIA n. 6, ALESSANDRIA, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3°co., c.p.c.
Parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti – Appello avverso sentenza del Tribunale di Alessandria n. 738/2022 pubblicata il 12.09.2022
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentanti, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, n. 783/2022 (R.G. 3220/2019) non notificata e pubblicata il 12.09.2022:
IN VIA PRINCIPALE
- Confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 1119 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.08.2019, condannando l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento delle Parte_2 somme ivi indicate, maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
IN VIA SUBORDINATA
- Condannare l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento, della Parte_2 somma di euro 87.697,50, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con riserva di ogni diritto e difesa. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1 agosto
2019, n. 1119/2019 (R.G. 2556/2019), su istanza di per l'importo complessivo di euro Parte_1
87.697,50 a titolo di interessi moratori maturati a seguito del tardivo pagamento da parte dell'
[...]
di crediti derivanti da forniture di prodotti sanitari e farmaceutici. Parte_2 aveva acquisito, mediante cessione, crediti vantati nei confronti dell' da diverse società Parte_1 Pt_3 operanti nel settore della produzione e distribuzione di medicinali e presidi medico-sanitari, specificamente:
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
La cessione dei crediti era avvenuta mediante atti notarili regolarmente comunicati all' , che
[...] Pt_3
pagina 2 di 16 aveva provveduto al pagamento integrale della sorte capitale, seppur con notevole ritardo rispetto alle scadenze contrattuali.
Il ritardo nei pagamenti, secondo la prospettazione dell'ingiungente, aveva determinato la maturazione di interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, che disciplina la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. divenuta titolare dei crediti ceduti, aveva emesso fatture per gli interessi Parte_1 moratori maturati, contenenti tutti i dettagli del calcolo degli interessi, compresi i riferimenti alle società cedenti, i numeri delle fatture di capitale, le date di emissione e scadenza, le date di incasso, i periodi di maturazione degli interessi e i tassi applicati.
L' aveva corrisposto integralmente il capitale dovuto alle società fornitrici, per un ammontare Pt_3 complessivo di circa undici milioni di euro, di cui circa dieci milioni pagati direttamente a quale Parte_1 cessionaria. Tuttavia, l' si era rifiutata di corrispondere gli interessi moratori richiesti, Parte_2 determinando così l'avvio della procedura monitoria da parte della banca cessionaria.
La fattispecie si inquadra nel contesto dei rapporti commerciali tra fornitori del settore farmaceutico e sanitario e le aziende sanitarie locali, caratterizzati dalla necessità di garantire continuità nelle forniture di beni essenziali per il servizio sanitario nazionale, ma anche dalla complessità delle procedure amministrative e contrattuali che regolano tali rapporti.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo le forme del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall' con atto di citazione dell'8 ottobre 2019. L' ha Pt_3 Parte_2 formulato tre ordini di eccezioni: in via principale, il difetto di legittimazione attiva di in via Parte_1 subordinata, l'inefficacia, nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, l'intervenuta prescrizione degli interessi relativi alle fatture dell'anno 2013 ed eventuali altre. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 31 gennaio 2020, chiedendo Parte_1 preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la Part conferma dello stesso con condanna dell' al pagamento delle somme indicate, maggiorate degli interessi legali. La banca ha prodotto documentazione comprensiva degli atti di cessione dei crediti, redatti con scrittura privata autenticata notarile e muniti delle cartoline di ricevimento attestanti la regolare Part Part comunicazione all nonché la documentazione contrattuale intercorsa tra l' e le società cedenti.
All'udienza del 4 febbraio 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione ritenendo insussistenti i presupposti e ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, Part comma 6, c.p.c. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini assegnati, con l' che ha evidenziato di aver formalizzato atto di rifiuto di cessioni di credito con nota protocollo n. 20212 del 23 febbraio 2018 e di aver rifiutato le fatture per il periodo 29 ottobre 2018 - 19 giugno 2019. CP_4 pagina 3 di 16 ha contestato la rilevanza del rifiuto delle cessioni, sostenendo che la normativa richiamata Parte_1
Part dall' non fosse applicabile al caso di specie per ragioni sia soggettive che oggettive, riguardando il rifiuto un solo contratto di cessione oggetto di causa (cessione del 27.12.2018). La banca ha inoltre evidenziato di aver fornito prova della stipula di contratti con la pubblica amministrazione da parte dei cedenti, precisando che le regole in materia di contrattazione pubblica sono meno rigorose per i rapporti Part contrattuali instaurati con le
Non sono state formulate istanze istruttorie dalle parti, che hanno rinunciato all'assunzione di mezzi di prova. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 marzo 2022, nel corso della quale le parti hanno confermato le rispettive domande e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il processo si è caratterizzato per l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, concentrandosi sulla Part valutazione della documentazione prodotta dalle parti e sull'interpretazione delle norme applicabili. L ha insistito sull'eccezione di nullità dei contratti originari per mancanza della forma scritta ad substantiam e per l'assenza di sottoscrizione da parte del Direttore Generale, mentre ha sostenuto l'incoerenza Parte_1 di tali eccezioni alla luce dell'integrale pagamento del capitale da parte dell' . Parte_2
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 783 del 12 settembre 2022, ha accolto l'opposizione proposta dall' e revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando al rimborso Pt_3 Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 13.430,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, nonché IVA e contributo previdenziale assistenziale.
La decisione si fonda sull'accoglimento, in via assorbente, dell'eccezione di nullità dei contratti originari Part stipulati dall' con i soggetti cedenti per mancanza della forma scritta ad substantiam.
Il Tribunale, al riguardo, ha richiamato e applicato un consolidato orientamento della giurisprudenza di Part legittimità e del Consiglio di Stato, secondo cui l' pur non essendo di per sè soggetta alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è qualificabile come Part
“organismo di diritto pubblico”. Di conseguenza, i contratti stipulati dalla in qualità di
“amministrazione aggiudicatrice” per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del c.d. Codice dei contatti pubblici e richiedono la forma scritta ad substantiam, con il rispetto del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti (rif. art. 11, co. 13 d. lgs. 12.4.2006,
n. 163 così come modificato dall'art. 6, co. 3, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. L. 17 dicembre
2012, n. 221).
pagina 4 di 16 La sentenza ha escluso l'applicabilità dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, che consente la deroga al principio di contestualità per i contratti a trattativa privata, ritenendo che non avesse fornito prova Parte_1 dell'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti legittimanti tale deroga.
Il Tribunale ha analiticamente esaminato la documentazione prodotta da relativa ai rapporti Parte_1 contrattuali con ciascuna delle società cedenti, rilevando in tutti i casi l'assenza di contratti completi aventi forma scritta come previsto dalla legge. Per quanto riguarda , è stata ritenuta insufficiente la CP_2 convenzione non sottoscritta dalla SC IE e gli ordini di fornitura, considerati meri atti esecutivi.
Relativamente ad , la documentazione è stata giudicata incompleta per l'assenza del contratto CP_3 originario. Per , nonostante la produzione di proposte contrattuali, ordini di fornitura e CP_4 autorizzazioni, il Giudice ha ritenuto che la documentazione non costituisse valido contratto per mancanza del principio di contestualità. La sentenza ha inoltre evidenziato che gli ordini di fornitura prodotti non risultavano tutti sottoscritti e, quando sottoscritti, lo erano da soggetti non chiaramente identificati come legittimati a manifestare la volontà dell'Ente. Il Tribunale ha richiamato l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n.
502/1992, secondo cui tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al Direttore Generale, rilevando che non aveva fornito prova delle deleghe che sarebbero state Parte_1 rilasciate dal Direttore Generale.
La decisione ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni proposte dalle parti, applicando il criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione a carattere assorbente idonea a regolare la lite. Il Tribunale ha concluso che, mancando validi contratti originari Part stipulati dall' con i soggetti cedenti, la domanda di non poteva essere accolta e il decreto Parte_1 ingiuntivo doveva essere integralmente revocato.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello articolato su quattro motivi principali, contestando integralmente la Parte_1 decisione di primo grado e denunciando errori sia di fatto che di diritto.
Il primo motivo di appello, intitolato “Sulla dedotta mancanza di validi contratti originari stipulati in forma scritta Parte dall' con i soggetti cedenti in relazione ai crediti per i quali sono maturati gli interessi moratori oggetto della domanda monitoria”, denuncia la violazione degli articoli 1175 del codice civile, 115 del codice di procedura civile e 97 della Costituzione. Part L'appellante ha sostenuto che l'eccezione di nullità dei contratti formulata dall' era palesemente strumentale ed esplorativa, considerato che l' aveva provveduto all'integrale pagamento Parte_2 della sorte capitale per circa undici milioni di euro. ha evidenziato la contraddittorietà del Parte_1
Part comportamento dell' che aveva da un lato ammesso di aver effettuato i pagamenti ad esecuzione di pagina 5 di 16 regolari forniture medico-sanitarie e dall'altro aveva eccepito l'inesistenza dei contratti solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo per evitare il pagamento degli interessi moratori.
La banca ha denunciato la violazione del principio di buona fede e del divieto di abuso del diritto, rilevando Part che l' non aveva mai contestato l'inesistenza dei contratti né in sede di emissione delle fatture di capitale, né in sede di comunicazione delle cessioni, né in sede di emissione delle fatture per interessi moratori. L'appellante ha sottolineato che tutte le fatture per interessi erano state trasmesse tramite Sistema di Interscambio secondo la normativa sulla fatturazione elettronica e risultavano approvate, costituendo riconoscimento di debito.
Il secondo motivo di appello, relativo alla "dedotta necessità che i contratti della P.A. redatti con forma ad substantiam siano contenuti in un unico documento", ha denunciato la violazione dell'art. 17 del R.D. n.
2440/1923. ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9775 del 2022, che Parte_1 ha chiarito come il requisito della forma scritta ad substantiam non richieda necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, essendo ammesse forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale.
L'appellante ha evidenziato la prassi contrattuale vigente nell'ambito del mercato farmaceutico, caratterizzata dalla natura delle prestazioni e dalle contingenze del caso, che varia a seconda della tipologia di fornitura resa all' . Ha sostenuto che alle forme di contrattazione classica si alternano Parte_2 quelle in cui l'accettazione segue alla proposta contrattuale o quelle in cui i fornitori eseguono la prestazione rispondendo a singoli ordinativi di fornitura.
Il terzo motivo di appello ha denunciato l'errata valutazione delle prove documentali offerte in giudizio, con particolare riferimento al rapporto con . ha illustrato lo schema contrattuale della CP_4 Parte_1 proposta-accettazione tipico dell'assistenza protesica, disciplinata dal DPCM 29 novembre 2001 e dal decreto ministeriale n. 332 del 1999. Ha sostenuto che per i dispositivi inclusi nell'elenco n. 1 del
Nomenclatore Tariffario è previsto un sistema di prezzi amministrati basato sulla scelta del fornitore da parte dell'assistito, che esclude la necessità del principio di contestualità.
Il quarto motivo di appello ha contestato la pretesa necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Part Direttore Generale dell' denunciando la violazione degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/ 2001.
L'appellante ha sostenuto che il Direttore Generale può autorizzare sostituti di firma per esigenze di flessibilità gestionale e che molte convenzioni erano state sottoscritte dalla SC IE per espressa previsione di legge regionale e direttiva europea.
L' si è costituita con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2023, chiedendo il rigetto di Pt_3 tutte le domande formulate dall'appellante e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha contestato in toto le difese avversarie, richiamando integralmente le difese svolte nel primo grado di giudizio e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate. pagina 6 di 16 Part Relativamente al primo motivo di appello, l' ha ribadito che l'eccezione di nullità era stata formulata ritualmente fin dall'atto di citazione in opposizione e che tale eccezione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. Ha precisato che l'eventuale mancato rifiuto delle fatture elettroniche non può sanare l'inesistenza o nullità del contratto con la pubblica amministrazione, richiamando l'art. 1423 del codice civile secondo cui il contratto nullo non può produrre alcun effetto e non può essere oggetto di convalida.
L'appellata ha sostenuto che la normativa in materia di fatturazione elettronica prevede la possibilità di rifiutare le fatture solo in ipotesi tassative che non riguardano le eccezioni di nullità. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricognizione di debito non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione soggetta alla forma scritta ad substantiam. Part Quanto al secondo motivo di appello, l' ha evidenziato che la sentenza della Cassazione citata dall'appellante riguarda un caso di concessione che nulla ha a che vedere con il caso di specie. Ha precisato che i contratti dovevano essere stipulati secondo la disciplina del D.Lgs. n. 163/ 2006, che prevede forme specifiche di stipulazione diverse da quelle del Regio Decreto del 1923.
Relativamente al terzo motivo, l'appellata ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato le carenze della documentazione prodotta dall'appellante, rilevando la mancata indicazione della correlazione tra i crediti ceduti e le varie proposte, ordini e autorizzazioni prodotte.
Da ultimo, in merito al quarto motivo di appello, l'appellata ha precisato che solo il Direttore Generale può manifestare validamente la volontà dell' , non essendo applicabili agli enti del servizio Parte_2 sanitario nazionale gli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
5. Tema del contendere
Le questioni controverse emergenti dal giudizio di appello si articolano su diversi profili di diritto sostanziale e processuale, tutti riconducibili al tema centrale della validità dei contratti di fornitura stipulati tra l' e le società cedenti i crediti a con le conseguenti implicazioni sulla debenza degli Pt_3 Parte_1 interessi moratori richiesti.
La questione principale riguarda l'individuazione della disciplina normativa applicabile ai contratti stipulati dalle per l'acquisizione di prodotti farmaceutici e sanitari. Controparte_13
Una seconda questione controversa concerne l'interpretazione del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà nei contratti della pubblica amministrazione. Sul punto, l'appellante invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha ammesso forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale, mentre l'appellata insiste sulla necessità di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.
pagina 7 di 16 Strettamente connessa è la questione relativa alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta da L'appellante sostiene che la documentazione prodotta, comprensiva di convenzioni, ordini di Parte_1 fornitura, autorizzazioni e determine di aggiudicazione, è ampiamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di validi rapporti contrattuali. L'appellata contesta l'idoneità di tale documentazione, rilevando carenze formali e sostanziali che impediscono di configurare contratti completi e validi. Part Un ulteriore profilo controverso riguarda i poteri di rappresentanza dell' e la necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Direttore Generale. sostiene che il Direttore Generale possa delegare i Parte_1 poteri di firma e che molte convenzioni siano state legittimamente sottoscritte dalla SC IE. L' Pt_3 ribatte che solo il Direttore Generale può manifestare validamente la volontà dell'Ente e che non sono
[...] state prodotte le necessarie deleghe.
Di riflesso, si pone anche la questione processuale relativa all'onere della prova dell'esistenza dei contratti e delle relative deleghe di firma. Mentre sostiene di aver assolto l'onere probatorio mediante la Parte_1 produzione della documentazione contrattuale, l contesta l'idoneità di tale documentazione e Pt_3
l'assenza di prova delle deleghe di firma, sostenendo che l'onere probatorio non è stato adempiuto.
La questione dell'abuso del diritto e della buona fede contrattuale costituisce un ulteriore elemento di Part controversia. L'appellante denuncia il comportamento contraddittorio dell' che ha pagato integralmente il capitale per poi eccepire l'inesistenza dei contratti solo per evitare gli interessi moratori.
L'appellata sostiene la legittimità dell'eccezione di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Emerge inoltre la questione dell'applicabilità della normativa europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. richiama, in tema di applicabilità degli interessi moratori, le direttive Parte_1 europee 2011/7 e 2000/35 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sostenendo che l'obbligo di pagare gli interessi di mora nasce per il tardivo pagamento di transazioni commerciali documentate dalle fatture, indipendentemente dalla forma dei contratti a monte. L' non ha specificamente affrontato questo Pt_3 profilo nelle proprie difese. Part La questione della prescrizione degli interessi relativi alle fatture dell'anno 2013, sollevata dall' in via subordinata nel giudizio di primo grado, non è stata oggetto di specifico motivo di appello ma solamente trattata – tardivamente – in comparsa conclusionale, risultando assorbita dalla decisione del Tribunale sulla nullità dei contratti.
6. Motivi della decisione
6.1 Sulla disciplina normativa applicabile ai contratti stipulati dalle Agenzie Sanitarie Locali
La questione centrale attiene alla natura giuridica delle e alle conseguenti Controparte_13 implicazioni sulla disciplina contrattuale applicabile.
pagina 8 di 16 Part Secondo il Giudice di prime cure, come già ricordato, l' rientra nella categoria degli “organismo di diritto pubblico”. Pertanto, sebbene non sia soggetta alla disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato, è comunque tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni previste dal
Codice dei contratti pubblici. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha Part chiarito come i contratti delle pur avendo acquisito autonomia imprenditoriale, restino soggetti alle norme sulla forma scritta ad substantiam quando agiscano quale amministrazione aggiudicatrice.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato una storica sentenza (Cfr. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. Parte 24640), secondo cui “i contratti delle non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici”. Tuttavia, tale esclusione non comporta che tali contratti siano esenti “dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto”.
In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, 12 aprile 2005, n. 1638) ha evidenziato come le rientrino nella nozione di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 2, lett. Controparte_13
b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (successivamente trasfuso nell'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e oggi confluito nell'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale qualifica si fonda sulla sussistenza congiunta di tre requisiti: “quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici”. Pertanto, i contratti stipulati Part dall' in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n.
163/2006, e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del
Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, in quanto trattasi di contratti di rilevanza comunitaria. Part È dunque necessario che i contratti conclusi dall' siano redatti in forma scritta ab substantiam e ciò, al postutto, a prescinde dall'applicazione del R.D. n. 2440/1923 ovvero dei vari Codici dei contratti Pubblici.
La forma scritta, a pena di nullità, svolge infatti una funzione di garanzia nell'interesse dei cittadini e nel regolare svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto consente di individuare con precisione il contenuto del programma negoziale, agevola la verifica della necessaria copertura finanziaria e assicura l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cfr. Cass. civ. ord. 22 marzo 2019, n. 8244).
In tale prospettiva, non si ammettono né equipollenti né la conclusione dei contratti per facta concludentia. Part Invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, i rapporti tra strutture private accreditate e devono necessariamente essere regolati da un contratto in forma scritta ad substantiam, anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
tale requisito formale è imprescindibile, dal momento che pagina 9 di 16 l'accreditamento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la remunerazione delle prestazioni (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 26 febbraio 2025, n. 5043; Cass. civ., sez. III, ord. 13 gennaio
2025, n. 814; Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9739; Cass. civ., sez. III, ord. 20 marzo 2020, n. 7019;
Cass. civ., ord. 3 giugno 2014, n. 12393; Cass. civ., 19 settembre 2013, n. 21477; Cass. civ., 6 luglio 2007, n.
15296).
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la forma scritta ab substantiam non costituisce un mero requisito probatorio, bensì un elemento essenziale ai fini della validità del rapporto contrattuale, la cui assenza comporta una nullità insanabile, non suscettibile di convalida o ratifica. Ne consegue che, l'onere della prova circa l'esistenza di validi accordi scritti, grava sulla struttura privata che richiede il pagamento, non potendo l'obbligo della pubblica amministrazione di corrispondere i compensi essere ricondotto alla mera natura di soggetto accreditato del richiedente. La mancanza di accordi scritti rende irrilevante, ai fini del diritto al compenso, l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, anche se eseguite in continuità con precedenti autorizzazioni (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n.
30208).
Da ultimo, il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. non opera quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, poiché in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere. Ne consegue che il mancato Part rifiuto delle fatture per interessi moratori da parte dell' non può essere interpretato come riconoscimento della validità dei contratti sottostanti, trattandosi di questione attinente alla forma costitutiva del rapporto contrattuale.
6.2 In merito al principio di contestualità e alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta
Il secondo motivo di appello contesta l'interpretazione del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà nei contratti della pubblica amministrazione adottata dal Tribunale di primo grado. L'appellante invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che avrebbe ammesso forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale, mentre il Tribunale ha ritenuto necessaria la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti. Part La questione deve, però, essere inquadrata nell'ambito della disciplina applicabile ai contratti delle
In ordine alla sentenza delle Sezioni Unite del 25 marzo 2022, n. 9775, richiamata dall'appellante, occorre rilevare che la pronuncia attiene a una fattispecie relativa a una concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, caratterizzata da specificità procedimentali che non trovano corrispondenza nel caso di specie. La Suprema Corte aveva precisato che la peculiare posizione del concessionario quale società pagina 10 di 16 concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica non imponeva moduli procedimentali diversi da quelli previsti dall'art. 17 del R.D. n. 2440/1923. Tale principio non è estensibile ai contratti di fornitura farmaceutica, che presentano caratteristiche diverse e sono soggetti alla specifica disciplina del settore sanitario.
Premesso che, in linea generale, i contatti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ab substantiam, la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, va ribadito che l'ipotesi eccezionale di deroga, espressa all'art. 17 R.D. n. 2440/1923, non è riferibile alla fattispecie in esame.
Invero, ai sensi dell'art. 11, co. 13 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dall'art. 6, co. 3, D.l.
18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. L. 17 dicembre 2012, n. 221, il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogate dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Solo più di recente, l'art. 18 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto una disciplina più flessibile, consentendo in alcuni casi il perfezionamento del contratto mediante “corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato”.
In particolare, nei contratti a trattativa privata, qualora stipulati secondo l'uso del commercio e con ditte commerciali, è ammessa la possibilità che il contratto non risulti da un unico documento. Resta tuttavia imprescindibile che il perfezionamento del contratto emerga dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (Cfr. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12316); ne segue, all'evidenza, che tale previsione non è applicabile al caso di specie, sia per l'anteriorità delle fatture rispetto all'entrata in vigore della norma, sia perché tale modalità di perfezionamento è ammessa solo nell'ambito di procedure negoziate o affidamenti diretti, che non ricorono nella presente fattispecie.
E' ben vero che, recentemente, il giudice di legittimità ha chiarito che i contratti stipulati tra
[...]
e strutture private per l'erogazione di prestazioni sanitarie possono validamente prevedere Controparte_13 clausole che regolino prestazioni già precedentemente erogate, configurandosi tali contratti “il risultato finale di un complesso procedimento amministrativo a latere, a formazione necessariamente progressiva” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 22 giugno 2025, n. 16687). Tuttavia, tale orientamento non deroga al requisito della forma scritta, che deve essere comunque rispettata. La natura delle prestazioni, pur caratterizzata da urgenze e contingenze, non giustifica deroghe ai principi sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione.
pagina 11 di 16 L'intera questione è strettamente collegata alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta da
Parte_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante denuncia l'errata valutazione delle prove documentali offerte in giudizio, sostenendo che la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esistenza di validi rapporti contrattuali. L'appellante contesta specificamente la valutazione del Tribunale relativamente alla documentazione concernente i rapporti con le diverse società cedenti, in particolare e le altre CP_4 aziende fornitrici.
L'esame della documentazione contrattuale deve essere condotta alla luce dei principi consolidati in materia di forma dei contratti della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda , la documentazione prodotta consisteva in proposte contrattuali, ordini di CP_4 fornitura e autorizzazioni-collaudi per la consegna degli apparecchi acustici. Tale documentazione, pur evidenziando un'attività negoziale tra le parti, non integra – neppure in questo caso – i requisiti della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione. Le proposte contrattuali unilaterali, gli ordini di fornitura e le autorizzazioni costituiscono atti separati che non evidenziano l'incontro delle volontà delle parti in un unico documento o in documenti inscindibilmente collegati.
La disciplina dell'assistenza protesica prevista dal DPCM 29 novembre 2001 e dal Decreto Ministeriale n.
332/1999 non deroga ai principi generali sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione. Il sistema di prezzi amministrati e la personalizzazione dei dispositivi non giustificano l'omissione dei requisiti formali previsti dalla legge per la validità dei contratti pubblici. La necessità di adattamento del dispositivo alle esigenze del singolo assistito non esclude la possibilità di stipulare un contratto scritto che disciplini compiutamente il rapporto tra le parti.
Relativamente alle altre società cedenti, la documentazione prodotta presenta carenze analoghe, come analiticamente e non censurabilmente motivato dal giudice di prime cure.
Le convenzioni stipulate con la SC IE, pur costituendo parte del quadro normativo di riferimento, Part non sostituiscono la necessità di specifici accordi contrattuali tra e i singoli fornitori. Tali convenzioni, limitandosi a regolare in via generale le condizioni quadro delle forniture, non integrano la Part manifestazione di volontà specifica dell' per i singoli rapporti contrattuali e, sebbene prevedano che l'obbligazione nasca con l'ordinativo delle singole amministrazioni contraenti, non sono idonee a superare l'obbligo della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione.
Le determine di aggiudicazione, gli ordini di fornitura e la documentazione di trasporto prodotta dall'appellante costituiscono atti esecutivi di rapporti contrattuali che presuppongono l'esistenza di un valido titolo negoziale, ma non possono sostituire il contratto scritto richiesto dalla legge. Tali documenti attestano l'esecuzione di prestazioni, ma non dimostrano l'esistenza di un accordo contrattuale validamente formato secondo i requisiti di legge. pagina 12 di 16 Il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato l'insufficienza della documentazione prodotta, rilevando in tutti i casi l'assenza di contratti completi aventi forma scritta come previsto dalla legge. La documentazione prodotta dall'appellante, pur comprensiva di vari elementi contrattuali, non soddisfa il Part requisito della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti delle mancando la necessaria manifestazione formale di volontà dell'ente pubblico attraverso l'organo competente. Tale valutazione è conforme ai principi consolidati in materia e non presenta profili di erroneità o contraddittorietà.
6.3 In ordine agli interessi moratori
In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, “l'esistenza di un titolo in forma scritta tra le strutture private e l' , (…) rappresenta il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che Parte_2 degli interessi” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 29 novembre 2024, n. 30759; Cass. civ., sez. I, ord. 30 agosto 2024,
n. 23384).
Ne consegue che, la nullità dei contratti originari per difetto di forma scritta comporta l'inesistenza del rapporto contrattuale da cui dovrebbero derivare gli interessi moratori richiesti.
In tema di interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 sui crediti vantati dalle strutture sanitarie Part accreditate nei confronti delle il saggio di interessi commerciali è applicabile solo in presenza di un contratto scritto stipulato tra le parti in data successiva all'8 agosto 2002, non essendo sufficiente il mero provvedimento di accreditamento (Cfr. Cass. civ. sez. III, ord. 28 ottobre 2024, n. 27832). La prova dell'esistenza di tale contratto scritto costituisce onere della parte che invoca l'applicazione degli interessi commerciali e non può essere surrogata né dal principio di non contestazione né da comportamenti Part concludenti come l'avvenuto pagamento della sorte capitale da parte dell' in quanto gli atti negoziali della pubblica amministrazione richiedono manifestazioni formali di volontà non surrogabili con comportamenti concludenti. (Cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 31 ottobre 2018, n. 27910).
Invero, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale. Part Nel caso di specie, l'integrale pagamento della sorte capitale da parte dell' non sana la nullità dei contratti originari né comporta riconoscimento della loro validità. Il pagamento può essere giustificato dalla necessità di garantire la continuità delle forniture sanitarie essenziali, ma non implica accettazione delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori.
6.4 In merito ai poteri di rappresentanza e alla sottoscrizione dei contratti
Il quarto motivo di appello contesta la ritenuta necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Part Direttore Generale dell' e l'onere della prova dell'esistenza delle eventuali deleghe di firma. pagina 13 di 16 L'appellante sostiene che il Direttore Generale può delegare i poteri di firma e che molte convenzioni erano state legittimamente sottoscritte dalla SC IE per espressa previsione normativa. Part La questione dei poteri di rappresentanza delle deve essere inquadrata nell'ambito della disciplina specifica del settore sanitario.
L'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale. Tale disposizione ha carattere imperativo e non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 richiamati dall'appellante disciplinano i poteri di delega Part nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ma la loro applicabilità alle deve essere valutata alla luce Part della specifica disciplina del settore sanitario. Le pur avendo acquisito autonomia imprenditoriale, restano soggette alla disciplina speciale prevista dal D. Lgs. n. 502/ 1992, che riserva al Direttore Generale i poteri di gestione e rappresentanza.
La circostanza che molte convenzioni siano state sottoscritte dalla SC IE non risolve la questione della validità dei singoli contratti tra e i fornitori. Come già evidenziato, la SC IE svolge Pt_5 funzioni di centrale di committenza e può stipulare convenzioni quadro, ma ciò non sostituisce la necessità Part di specifici accordi contrattuali tra l' e i singoli fornitori per l'esecuzione delle prestazioni. Le convenzioni quadro disciplinano le condizioni generali delle forniture, ma non integrano la manifestazione Part di volontà specifica dell' per i singoli rapporti.
L'onere della prova dell'esistenza delle deleghe di firma grava sulla parte che invoca la validità del contratto sottoscritto da soggetto diverso dal Direttore Generale. Nel caso di specie, quale cessionaria dei Parte_1 crediti, aveva l'onere di dimostrare la validità dei contratti originari, inclusa la legittimazione del soggetto Part sottoscrittore. La mera provenienza dei documenti dall' non è sufficiente a dimostrare la legittimazione del sottoscrittore, essendo necessaria la prova specifica della delega rilasciata dal Direttore Generale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la volontà della pubblica amministrazione di concludere il negozio deve essere manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere munito dei poteri necessari per vincolare Part l'amministrazione per la quale si obbliga. Tale principio trova applicazione anche nei rapporti tra e fornitori, non potendo essere derogato dalla prassi amministrativa o da esigenze di semplificazione procedurale (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 13 novembre 2024, n. 29274; più risalente, Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59).
Il Tribunale di primo grado ha correttamente rilevato l'assenza di prova delle deleghe di firma e l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la legittimazione dei soggetti sottoscrittori. Tale valutazione è conforme ai principi consolidati in materia di rappresentanza della pubblica amministrazione e non presenta profili di erroneità. pagina 14 di 16
6.5 Sulla questione dell'abuso del diritto Part Secondo la prospettazione di parte appellante, la condotta dell integrerebbe un abuso del diritto, in quanto l'ente avrebbe opposto alla banca cessionaria l'inesistenza dei contratti dai quali originava il proprio debito solo a seguito del pagamento delle fatture di sorte capitali derivanti da tali contratti e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori. Tale comportamento, a giudizio dell'appellante, sarebbe contrario ai principi di buona fede e correttezza, in quanto volto esclusivamente a sottrarsi al pagamento degli accessori, dopo aver adempiuto alle obbligazioni principali.
La giurisprudenza ha chiarito che la nullità per difetto di forma scritta è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non operando alcuna preclusione derivante dal comportamento extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie, l'integrale pagamento della sorte capitale non comporta riconoscimento della validità dei contratti originari né preclude l'eccezione di nullità per vizi di forma. Il pagamento del capitale può essere giustificato dalla necessità di garantire la continuità delle forniture sanitarie essenziali, senza che ciò implichi accettazione di tutte le clausole contrattuali, incluse quelle relative agli interessi moratori.
7. Conclusioni
In definitiva, la fondatezza della pretesa avanzata da in ordine agli interessi moratori presuppone Parte_1
Part la validità dei contratti stipulati tra l' e le società cedenti. Alla luce della documentazione agli atti, non risulta provata la regolare formazione dei suddetti contratti secondo i requisiti di legge.
Pertanto, l'analisi dei motivi di appello conduce alla conferma della decisione di primo grado per ragioni che si pongono su un piano logicamente antecedente rispetto alle specifiche censure formulate dall'appellante. La decisione del Tribunale di primo grado, che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per nullità dei contratti originari, appare quindi corretta e conforme ai principi consolidati in materia. La nullità per difetto di forma scritta costituisce ragione assorbente che preclude l'accoglimento della domanda di interessi moratori, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori questioni controverse.
Ne consegue che, l'appello dev'essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 87.697,50), applicato il medio tariffario per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase istruttoria, non svolta, non si procede ad alcuna liquidazione, per un totale (arrotondato per difetto) di euro 8.400,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 15 di 16 In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
738/2022 del Tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla Prima sezione della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 20 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 38/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA FRASCAROLI, Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA n. 46, ROMA, per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello, ex art. 83, 3° co., c.p.c.
Parte appellante
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLO Controparte_1 P.IVA_2
CASTELLOTTI (C.F. ), dall'avv. ELIO GIANNI GARIBALDI (C.F. C.F._1
), dall'avv. MARIA DANIELA COGO (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Castellotti in VIA VENEZIA n. 6, ALESSANDRIA, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3°co., c.p.c.
Parte appellata
Oggetto: Cessione dei crediti – Appello avverso sentenza del Tribunale di Alessandria n. 738/2022 pubblicata il 12.09.2022
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentanti, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, n. 783/2022 (R.G. 3220/2019) non notificata e pubblicata il 12.09.2022:
IN VIA PRINCIPALE
- Confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 1119 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.08.2019, condannando l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento delle Parte_2 somme ivi indicate, maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
IN VIA SUBORDINATA
- Condannare l' , in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento, della Parte_2 somma di euro 87.697,50, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, rigettare le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con riserva di ogni diritto e difesa. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1 agosto
2019, n. 1119/2019 (R.G. 2556/2019), su istanza di per l'importo complessivo di euro Parte_1
87.697,50 a titolo di interessi moratori maturati a seguito del tardivo pagamento da parte dell'
[...]
di crediti derivanti da forniture di prodotti sanitari e farmaceutici. Parte_2 aveva acquisito, mediante cessione, crediti vantati nei confronti dell' da diverse società Parte_1 Pt_3 operanti nel settore della produzione e distribuzione di medicinali e presidi medico-sanitari, specificamente:
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
La cessione dei crediti era avvenuta mediante atti notarili regolarmente comunicati all' , che
[...] Pt_3
pagina 2 di 16 aveva provveduto al pagamento integrale della sorte capitale, seppur con notevole ritardo rispetto alle scadenze contrattuali.
Il ritardo nei pagamenti, secondo la prospettazione dell'ingiungente, aveva determinato la maturazione di interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, che disciplina la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. divenuta titolare dei crediti ceduti, aveva emesso fatture per gli interessi Parte_1 moratori maturati, contenenti tutti i dettagli del calcolo degli interessi, compresi i riferimenti alle società cedenti, i numeri delle fatture di capitale, le date di emissione e scadenza, le date di incasso, i periodi di maturazione degli interessi e i tassi applicati.
L' aveva corrisposto integralmente il capitale dovuto alle società fornitrici, per un ammontare Pt_3 complessivo di circa undici milioni di euro, di cui circa dieci milioni pagati direttamente a quale Parte_1 cessionaria. Tuttavia, l' si era rifiutata di corrispondere gli interessi moratori richiesti, Parte_2 determinando così l'avvio della procedura monitoria da parte della banca cessionaria.
La fattispecie si inquadra nel contesto dei rapporti commerciali tra fornitori del settore farmaceutico e sanitario e le aziende sanitarie locali, caratterizzati dalla necessità di garantire continuità nelle forniture di beni essenziali per il servizio sanitario nazionale, ma anche dalla complessità delle procedure amministrative e contrattuali che regolano tali rapporti.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo le forme del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dall' con atto di citazione dell'8 ottobre 2019. L' ha Pt_3 Parte_2 formulato tre ordini di eccezioni: in via principale, il difetto di legittimazione attiva di in via Parte_1 subordinata, l'inefficacia, nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente subordinata, l'intervenuta prescrizione degli interessi relativi alle fatture dell'anno 2013 ed eventuali altre. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 31 gennaio 2020, chiedendo Parte_1 preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la Part conferma dello stesso con condanna dell' al pagamento delle somme indicate, maggiorate degli interessi legali. La banca ha prodotto documentazione comprensiva degli atti di cessione dei crediti, redatti con scrittura privata autenticata notarile e muniti delle cartoline di ricevimento attestanti la regolare Part Part comunicazione all nonché la documentazione contrattuale intercorsa tra l' e le società cedenti.
All'udienza del 4 febbraio 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione ritenendo insussistenti i presupposti e ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, Part comma 6, c.p.c. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini assegnati, con l' che ha evidenziato di aver formalizzato atto di rifiuto di cessioni di credito con nota protocollo n. 20212 del 23 febbraio 2018 e di aver rifiutato le fatture per il periodo 29 ottobre 2018 - 19 giugno 2019. CP_4 pagina 3 di 16 ha contestato la rilevanza del rifiuto delle cessioni, sostenendo che la normativa richiamata Parte_1
Part dall' non fosse applicabile al caso di specie per ragioni sia soggettive che oggettive, riguardando il rifiuto un solo contratto di cessione oggetto di causa (cessione del 27.12.2018). La banca ha inoltre evidenziato di aver fornito prova della stipula di contratti con la pubblica amministrazione da parte dei cedenti, precisando che le regole in materia di contrattazione pubblica sono meno rigorose per i rapporti Part contrattuali instaurati con le
Non sono state formulate istanze istruttorie dalle parti, che hanno rinunciato all'assunzione di mezzi di prova. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 marzo 2022, nel corso della quale le parti hanno confermato le rispettive domande e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il processo si è caratterizzato per l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, concentrandosi sulla Part valutazione della documentazione prodotta dalle parti e sull'interpretazione delle norme applicabili. L ha insistito sull'eccezione di nullità dei contratti originari per mancanza della forma scritta ad substantiam e per l'assenza di sottoscrizione da parte del Direttore Generale, mentre ha sostenuto l'incoerenza Parte_1 di tali eccezioni alla luce dell'integrale pagamento del capitale da parte dell' . Parte_2
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 783 del 12 settembre 2022, ha accolto l'opposizione proposta dall' e revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando al rimborso Pt_3 Parte_1 delle spese di lite liquidate in euro 13.430,00 per compensi ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, nonché IVA e contributo previdenziale assistenziale.
La decisione si fonda sull'accoglimento, in via assorbente, dell'eccezione di nullità dei contratti originari Part stipulati dall' con i soggetti cedenti per mancanza della forma scritta ad substantiam.
Il Tribunale, al riguardo, ha richiamato e applicato un consolidato orientamento della giurisprudenza di Part legittimità e del Consiglio di Stato, secondo cui l' pur non essendo di per sè soggetta alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è qualificabile come Part
“organismo di diritto pubblico”. Di conseguenza, i contratti stipulati dalla in qualità di
“amministrazione aggiudicatrice” per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del c.d. Codice dei contatti pubblici e richiedono la forma scritta ad substantiam, con il rispetto del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti (rif. art. 11, co. 13 d. lgs. 12.4.2006,
n. 163 così come modificato dall'art. 6, co. 3, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. L. 17 dicembre
2012, n. 221).
pagina 4 di 16 La sentenza ha escluso l'applicabilità dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, che consente la deroga al principio di contestualità per i contratti a trattativa privata, ritenendo che non avesse fornito prova Parte_1 dell'effettiva sussistenza delle condizioni e dei presupposti legittimanti tale deroga.
Il Tribunale ha analiticamente esaminato la documentazione prodotta da relativa ai rapporti Parte_1 contrattuali con ciascuna delle società cedenti, rilevando in tutti i casi l'assenza di contratti completi aventi forma scritta come previsto dalla legge. Per quanto riguarda , è stata ritenuta insufficiente la CP_2 convenzione non sottoscritta dalla SC IE e gli ordini di fornitura, considerati meri atti esecutivi.
Relativamente ad , la documentazione è stata giudicata incompleta per l'assenza del contratto CP_3 originario. Per , nonostante la produzione di proposte contrattuali, ordini di fornitura e CP_4 autorizzazioni, il Giudice ha ritenuto che la documentazione non costituisse valido contratto per mancanza del principio di contestualità. La sentenza ha inoltre evidenziato che gli ordini di fornitura prodotti non risultavano tutti sottoscritti e, quando sottoscritti, lo erano da soggetti non chiaramente identificati come legittimati a manifestare la volontà dell'Ente. Il Tribunale ha richiamato l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n.
502/1992, secondo cui tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al Direttore Generale, rilevando che non aveva fornito prova delle deleghe che sarebbero state Parte_1 rilasciate dal Direttore Generale.
La decisione ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni proposte dalle parti, applicando il criterio della ragione più liquida, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione a carattere assorbente idonea a regolare la lite. Il Tribunale ha concluso che, mancando validi contratti originari Part stipulati dall' con i soggetti cedenti, la domanda di non poteva essere accolta e il decreto Parte_1 ingiuntivo doveva essere integralmente revocato.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello articolato su quattro motivi principali, contestando integralmente la Parte_1 decisione di primo grado e denunciando errori sia di fatto che di diritto.
Il primo motivo di appello, intitolato “Sulla dedotta mancanza di validi contratti originari stipulati in forma scritta Parte dall' con i soggetti cedenti in relazione ai crediti per i quali sono maturati gli interessi moratori oggetto della domanda monitoria”, denuncia la violazione degli articoli 1175 del codice civile, 115 del codice di procedura civile e 97 della Costituzione. Part L'appellante ha sostenuto che l'eccezione di nullità dei contratti formulata dall' era palesemente strumentale ed esplorativa, considerato che l' aveva provveduto all'integrale pagamento Parte_2 della sorte capitale per circa undici milioni di euro. ha evidenziato la contraddittorietà del Parte_1
Part comportamento dell' che aveva da un lato ammesso di aver effettuato i pagamenti ad esecuzione di pagina 5 di 16 regolari forniture medico-sanitarie e dall'altro aveva eccepito l'inesistenza dei contratti solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo per evitare il pagamento degli interessi moratori.
La banca ha denunciato la violazione del principio di buona fede e del divieto di abuso del diritto, rilevando Part che l' non aveva mai contestato l'inesistenza dei contratti né in sede di emissione delle fatture di capitale, né in sede di comunicazione delle cessioni, né in sede di emissione delle fatture per interessi moratori. L'appellante ha sottolineato che tutte le fatture per interessi erano state trasmesse tramite Sistema di Interscambio secondo la normativa sulla fatturazione elettronica e risultavano approvate, costituendo riconoscimento di debito.
Il secondo motivo di appello, relativo alla "dedotta necessità che i contratti della P.A. redatti con forma ad substantiam siano contenuti in un unico documento", ha denunciato la violazione dell'art. 17 del R.D. n.
2440/1923. ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9775 del 2022, che Parte_1 ha chiarito come il requisito della forma scritta ad substantiam non richieda necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, essendo ammesse forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale.
L'appellante ha evidenziato la prassi contrattuale vigente nell'ambito del mercato farmaceutico, caratterizzata dalla natura delle prestazioni e dalle contingenze del caso, che varia a seconda della tipologia di fornitura resa all' . Ha sostenuto che alle forme di contrattazione classica si alternano Parte_2 quelle in cui l'accettazione segue alla proposta contrattuale o quelle in cui i fornitori eseguono la prestazione rispondendo a singoli ordinativi di fornitura.
Il terzo motivo di appello ha denunciato l'errata valutazione delle prove documentali offerte in giudizio, con particolare riferimento al rapporto con . ha illustrato lo schema contrattuale della CP_4 Parte_1 proposta-accettazione tipico dell'assistenza protesica, disciplinata dal DPCM 29 novembre 2001 e dal decreto ministeriale n. 332 del 1999. Ha sostenuto che per i dispositivi inclusi nell'elenco n. 1 del
Nomenclatore Tariffario è previsto un sistema di prezzi amministrati basato sulla scelta del fornitore da parte dell'assistito, che esclude la necessità del principio di contestualità.
Il quarto motivo di appello ha contestato la pretesa necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Part Direttore Generale dell' denunciando la violazione degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/ 2001.
L'appellante ha sostenuto che il Direttore Generale può autorizzare sostituti di firma per esigenze di flessibilità gestionale e che molte convenzioni erano state sottoscritte dalla SC IE per espressa previsione di legge regionale e direttiva europea.
L' si è costituita con comparsa di costituzione e risposta dell'8 giugno 2023, chiedendo il rigetto di Pt_3 tutte le domande formulate dall'appellante e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha contestato in toto le difese avversarie, richiamando integralmente le difese svolte nel primo grado di giudizio e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate. pagina 6 di 16 Part Relativamente al primo motivo di appello, l' ha ribadito che l'eccezione di nullità era stata formulata ritualmente fin dall'atto di citazione in opposizione e che tale eccezione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. Ha precisato che l'eventuale mancato rifiuto delle fatture elettroniche non può sanare l'inesistenza o nullità del contratto con la pubblica amministrazione, richiamando l'art. 1423 del codice civile secondo cui il contratto nullo non può produrre alcun effetto e non può essere oggetto di convalida.
L'appellata ha sostenuto che la normativa in materia di fatturazione elettronica prevede la possibilità di rifiutare le fatture solo in ipotesi tassative che non riguardano le eccezioni di nullità. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricognizione di debito non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione soggetta alla forma scritta ad substantiam. Part Quanto al secondo motivo di appello, l' ha evidenziato che la sentenza della Cassazione citata dall'appellante riguarda un caso di concessione che nulla ha a che vedere con il caso di specie. Ha precisato che i contratti dovevano essere stipulati secondo la disciplina del D.Lgs. n. 163/ 2006, che prevede forme specifiche di stipulazione diverse da quelle del Regio Decreto del 1923.
Relativamente al terzo motivo, l'appellata ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato le carenze della documentazione prodotta dall'appellante, rilevando la mancata indicazione della correlazione tra i crediti ceduti e le varie proposte, ordini e autorizzazioni prodotte.
Da ultimo, in merito al quarto motivo di appello, l'appellata ha precisato che solo il Direttore Generale può manifestare validamente la volontà dell' , non essendo applicabili agli enti del servizio Parte_2 sanitario nazionale gli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
5. Tema del contendere
Le questioni controverse emergenti dal giudizio di appello si articolano su diversi profili di diritto sostanziale e processuale, tutti riconducibili al tema centrale della validità dei contratti di fornitura stipulati tra l' e le società cedenti i crediti a con le conseguenti implicazioni sulla debenza degli Pt_3 Parte_1 interessi moratori richiesti.
La questione principale riguarda l'individuazione della disciplina normativa applicabile ai contratti stipulati dalle per l'acquisizione di prodotti farmaceutici e sanitari. Controparte_13
Una seconda questione controversa concerne l'interpretazione del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà nei contratti della pubblica amministrazione. Sul punto, l'appellante invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha ammesso forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale, mentre l'appellata insiste sulla necessità di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.
pagina 7 di 16 Strettamente connessa è la questione relativa alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta da L'appellante sostiene che la documentazione prodotta, comprensiva di convenzioni, ordini di Parte_1 fornitura, autorizzazioni e determine di aggiudicazione, è ampiamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di validi rapporti contrattuali. L'appellata contesta l'idoneità di tale documentazione, rilevando carenze formali e sostanziali che impediscono di configurare contratti completi e validi. Part Un ulteriore profilo controverso riguarda i poteri di rappresentanza dell' e la necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Direttore Generale. sostiene che il Direttore Generale possa delegare i Parte_1 poteri di firma e che molte convenzioni siano state legittimamente sottoscritte dalla SC IE. L' Pt_3 ribatte che solo il Direttore Generale può manifestare validamente la volontà dell'Ente e che non sono
[...] state prodotte le necessarie deleghe.
Di riflesso, si pone anche la questione processuale relativa all'onere della prova dell'esistenza dei contratti e delle relative deleghe di firma. Mentre sostiene di aver assolto l'onere probatorio mediante la Parte_1 produzione della documentazione contrattuale, l contesta l'idoneità di tale documentazione e Pt_3
l'assenza di prova delle deleghe di firma, sostenendo che l'onere probatorio non è stato adempiuto.
La questione dell'abuso del diritto e della buona fede contrattuale costituisce un ulteriore elemento di Part controversia. L'appellante denuncia il comportamento contraddittorio dell' che ha pagato integralmente il capitale per poi eccepire l'inesistenza dei contratti solo per evitare gli interessi moratori.
L'appellata sostiene la legittimità dell'eccezione di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Emerge inoltre la questione dell'applicabilità della normativa europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. richiama, in tema di applicabilità degli interessi moratori, le direttive Parte_1 europee 2011/7 e 2000/35 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sostenendo che l'obbligo di pagare gli interessi di mora nasce per il tardivo pagamento di transazioni commerciali documentate dalle fatture, indipendentemente dalla forma dei contratti a monte. L' non ha specificamente affrontato questo Pt_3 profilo nelle proprie difese. Part La questione della prescrizione degli interessi relativi alle fatture dell'anno 2013, sollevata dall' in via subordinata nel giudizio di primo grado, non è stata oggetto di specifico motivo di appello ma solamente trattata – tardivamente – in comparsa conclusionale, risultando assorbita dalla decisione del Tribunale sulla nullità dei contratti.
6. Motivi della decisione
6.1 Sulla disciplina normativa applicabile ai contratti stipulati dalle Agenzie Sanitarie Locali
La questione centrale attiene alla natura giuridica delle e alle conseguenti Controparte_13 implicazioni sulla disciplina contrattuale applicabile.
pagina 8 di 16 Part Secondo il Giudice di prime cure, come già ricordato, l' rientra nella categoria degli “organismo di diritto pubblico”. Pertanto, sebbene non sia soggetta alla disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato, è comunque tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni previste dal
Codice dei contratti pubblici. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha Part chiarito come i contratti delle pur avendo acquisito autonomia imprenditoriale, restino soggetti alle norme sulla forma scritta ad substantiam quando agiscano quale amministrazione aggiudicatrice.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato una storica sentenza (Cfr. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. Parte 24640), secondo cui “i contratti delle non sono di per sé assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, non applicabile agli enti pubblici economici”. Tuttavia, tale esclusione non comporta che tali contratti siano esenti “dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto”.
In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, 12 aprile 2005, n. 1638) ha evidenziato come le rientrino nella nozione di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 2, lett. Controparte_13
b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (successivamente trasfuso nell'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e oggi confluito nell'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale qualifica si fonda sulla sussistenza congiunta di tre requisiti: “quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici”. Pertanto, i contratti stipulati Part dall' in qualità di “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n.
163/2006, e aventi ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del
Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, in quanto trattasi di contratti di rilevanza comunitaria. Part È dunque necessario che i contratti conclusi dall' siano redatti in forma scritta ab substantiam e ciò, al postutto, a prescinde dall'applicazione del R.D. n. 2440/1923 ovvero dei vari Codici dei contratti Pubblici.
La forma scritta, a pena di nullità, svolge infatti una funzione di garanzia nell'interesse dei cittadini e nel regolare svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto consente di individuare con precisione il contenuto del programma negoziale, agevola la verifica della necessaria copertura finanziaria e assicura l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cfr. Cass. civ. ord. 22 marzo 2019, n. 8244).
In tale prospettiva, non si ammettono né equipollenti né la conclusione dei contratti per facta concludentia. Part Invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, i rapporti tra strutture private accreditate e devono necessariamente essere regolati da un contratto in forma scritta ad substantiam, anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
tale requisito formale è imprescindibile, dal momento che pagina 9 di 16 l'accreditamento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la remunerazione delle prestazioni (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 26 febbraio 2025, n. 5043; Cass. civ., sez. III, ord. 13 gennaio
2025, n. 814; Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9739; Cass. civ., sez. III, ord. 20 marzo 2020, n. 7019;
Cass. civ., ord. 3 giugno 2014, n. 12393; Cass. civ., 19 settembre 2013, n. 21477; Cass. civ., 6 luglio 2007, n.
15296).
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la forma scritta ab substantiam non costituisce un mero requisito probatorio, bensì un elemento essenziale ai fini della validità del rapporto contrattuale, la cui assenza comporta una nullità insanabile, non suscettibile di convalida o ratifica. Ne consegue che, l'onere della prova circa l'esistenza di validi accordi scritti, grava sulla struttura privata che richiede il pagamento, non potendo l'obbligo della pubblica amministrazione di corrispondere i compensi essere ricondotto alla mera natura di soggetto accreditato del richiedente. La mancanza di accordi scritti rende irrilevante, ai fini del diritto al compenso, l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, anche se eseguite in continuità con precedenti autorizzazioni (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n.
30208).
Da ultimo, il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. non opera quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, poiché in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere. Ne consegue che il mancato Part rifiuto delle fatture per interessi moratori da parte dell' non può essere interpretato come riconoscimento della validità dei contratti sottostanti, trattandosi di questione attinente alla forma costitutiva del rapporto contrattuale.
6.2 In merito al principio di contestualità e alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta
Il secondo motivo di appello contesta l'interpretazione del principio di contestualità delle manifestazioni di volontà nei contratti della pubblica amministrazione adottata dal Tribunale di primo grado. L'appellante invoca la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che avrebbe ammesso forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale, mentre il Tribunale ha ritenuto necessaria la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti. Part La questione deve, però, essere inquadrata nell'ambito della disciplina applicabile ai contratti delle
In ordine alla sentenza delle Sezioni Unite del 25 marzo 2022, n. 9775, richiamata dall'appellante, occorre rilevare che la pronuncia attiene a una fattispecie relativa a una concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, caratterizzata da specificità procedimentali che non trovano corrispondenza nel caso di specie. La Suprema Corte aveva precisato che la peculiare posizione del concessionario quale società pagina 10 di 16 concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica non imponeva moduli procedimentali diversi da quelli previsti dall'art. 17 del R.D. n. 2440/1923. Tale principio non è estensibile ai contratti di fornitura farmaceutica, che presentano caratteristiche diverse e sono soggetti alla specifica disciplina del settore sanitario.
Premesso che, in linea generale, i contatti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ab substantiam, la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, va ribadito che l'ipotesi eccezionale di deroga, espressa all'art. 17 R.D. n. 2440/1923, non è riferibile alla fattispecie in esame.
Invero, ai sensi dell'art. 11, co. 13 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dall'art. 6, co. 3, D.l.
18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. L. 17 dicembre 2012, n. 221, il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogate dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Solo più di recente, l'art. 18 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto una disciplina più flessibile, consentendo in alcuni casi il perfezionamento del contratto mediante “corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato”.
In particolare, nei contratti a trattativa privata, qualora stipulati secondo l'uso del commercio e con ditte commerciali, è ammessa la possibilità che il contratto non risulti da un unico documento. Resta tuttavia imprescindibile che il perfezionamento del contratto emerga dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (Cfr. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12316); ne segue, all'evidenza, che tale previsione non è applicabile al caso di specie, sia per l'anteriorità delle fatture rispetto all'entrata in vigore della norma, sia perché tale modalità di perfezionamento è ammessa solo nell'ambito di procedure negoziate o affidamenti diretti, che non ricorono nella presente fattispecie.
E' ben vero che, recentemente, il giudice di legittimità ha chiarito che i contratti stipulati tra
[...]
e strutture private per l'erogazione di prestazioni sanitarie possono validamente prevedere Controparte_13 clausole che regolino prestazioni già precedentemente erogate, configurandosi tali contratti “il risultato finale di un complesso procedimento amministrativo a latere, a formazione necessariamente progressiva” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 22 giugno 2025, n. 16687). Tuttavia, tale orientamento non deroga al requisito della forma scritta, che deve essere comunque rispettata. La natura delle prestazioni, pur caratterizzata da urgenze e contingenze, non giustifica deroghe ai principi sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione.
pagina 11 di 16 L'intera questione è strettamente collegata alla valutazione della documentazione contrattuale prodotta da
Parte_1
Con il terzo motivo di appello, l'appellante denuncia l'errata valutazione delle prove documentali offerte in giudizio, sostenendo che la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esistenza di validi rapporti contrattuali. L'appellante contesta specificamente la valutazione del Tribunale relativamente alla documentazione concernente i rapporti con le diverse società cedenti, in particolare e le altre CP_4 aziende fornitrici.
L'esame della documentazione contrattuale deve essere condotta alla luce dei principi consolidati in materia di forma dei contratti della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda , la documentazione prodotta consisteva in proposte contrattuali, ordini di CP_4 fornitura e autorizzazioni-collaudi per la consegna degli apparecchi acustici. Tale documentazione, pur evidenziando un'attività negoziale tra le parti, non integra – neppure in questo caso – i requisiti della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione. Le proposte contrattuali unilaterali, gli ordini di fornitura e le autorizzazioni costituiscono atti separati che non evidenziano l'incontro delle volontà delle parti in un unico documento o in documenti inscindibilmente collegati.
La disciplina dell'assistenza protesica prevista dal DPCM 29 novembre 2001 e dal Decreto Ministeriale n.
332/1999 non deroga ai principi generali sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione. Il sistema di prezzi amministrati e la personalizzazione dei dispositivi non giustificano l'omissione dei requisiti formali previsti dalla legge per la validità dei contratti pubblici. La necessità di adattamento del dispositivo alle esigenze del singolo assistito non esclude la possibilità di stipulare un contratto scritto che disciplini compiutamente il rapporto tra le parti.
Relativamente alle altre società cedenti, la documentazione prodotta presenta carenze analoghe, come analiticamente e non censurabilmente motivato dal giudice di prime cure.
Le convenzioni stipulate con la SC IE, pur costituendo parte del quadro normativo di riferimento, Part non sostituiscono la necessità di specifici accordi contrattuali tra e i singoli fornitori. Tali convenzioni, limitandosi a regolare in via generale le condizioni quadro delle forniture, non integrano la Part manifestazione di volontà specifica dell' per i singoli rapporti contrattuali e, sebbene prevedano che l'obbligazione nasca con l'ordinativo delle singole amministrazioni contraenti, non sono idonee a superare l'obbligo della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione.
Le determine di aggiudicazione, gli ordini di fornitura e la documentazione di trasporto prodotta dall'appellante costituiscono atti esecutivi di rapporti contrattuali che presuppongono l'esistenza di un valido titolo negoziale, ma non possono sostituire il contratto scritto richiesto dalla legge. Tali documenti attestano l'esecuzione di prestazioni, ma non dimostrano l'esistenza di un accordo contrattuale validamente formato secondo i requisiti di legge. pagina 12 di 16 Il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato l'insufficienza della documentazione prodotta, rilevando in tutti i casi l'assenza di contratti completi aventi forma scritta come previsto dalla legge. La documentazione prodotta dall'appellante, pur comprensiva di vari elementi contrattuali, non soddisfa il Part requisito della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti delle mancando la necessaria manifestazione formale di volontà dell'ente pubblico attraverso l'organo competente. Tale valutazione è conforme ai principi consolidati in materia e non presenta profili di erroneità o contraddittorietà.
6.3 In ordine agli interessi moratori
In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, “l'esistenza di un titolo in forma scritta tra le strutture private e l' , (…) rappresenta il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che Parte_2 degli interessi” (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 29 novembre 2024, n. 30759; Cass. civ., sez. I, ord. 30 agosto 2024,
n. 23384).
Ne consegue che, la nullità dei contratti originari per difetto di forma scritta comporta l'inesistenza del rapporto contrattuale da cui dovrebbero derivare gli interessi moratori richiesti.
In tema di interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 sui crediti vantati dalle strutture sanitarie Part accreditate nei confronti delle il saggio di interessi commerciali è applicabile solo in presenza di un contratto scritto stipulato tra le parti in data successiva all'8 agosto 2002, non essendo sufficiente il mero provvedimento di accreditamento (Cfr. Cass. civ. sez. III, ord. 28 ottobre 2024, n. 27832). La prova dell'esistenza di tale contratto scritto costituisce onere della parte che invoca l'applicazione degli interessi commerciali e non può essere surrogata né dal principio di non contestazione né da comportamenti Part concludenti come l'avvenuto pagamento della sorte capitale da parte dell' in quanto gli atti negoziali della pubblica amministrazione richiedono manifestazioni formali di volontà non surrogabili con comportamenti concludenti. (Cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 31 ottobre 2018, n. 27910).
Invero, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale. Part Nel caso di specie, l'integrale pagamento della sorte capitale da parte dell' non sana la nullità dei contratti originari né comporta riconoscimento della loro validità. Il pagamento può essere giustificato dalla necessità di garantire la continuità delle forniture sanitarie essenziali, ma non implica accettazione delle clausole contrattuali relative agli interessi moratori.
6.4 In merito ai poteri di rappresentanza e alla sottoscrizione dei contratti
Il quarto motivo di appello contesta la ritenuta necessità di sottoscrizione dei contratti da parte del Part Direttore Generale dell' e l'onere della prova dell'esistenza delle eventuali deleghe di firma. pagina 13 di 16 L'appellante sostiene che il Direttore Generale può delegare i poteri di firma e che molte convenzioni erano state legittimamente sottoscritte dalla SC IE per espressa previsione normativa. Part La questione dei poteri di rappresentanza delle deve essere inquadrata nell'ambito della disciplina specifica del settore sanitario.
L'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale. Tale disposizione ha carattere imperativo e non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 richiamati dall'appellante disciplinano i poteri di delega Part nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ma la loro applicabilità alle deve essere valutata alla luce Part della specifica disciplina del settore sanitario. Le pur avendo acquisito autonomia imprenditoriale, restano soggette alla disciplina speciale prevista dal D. Lgs. n. 502/ 1992, che riserva al Direttore Generale i poteri di gestione e rappresentanza.
La circostanza che molte convenzioni siano state sottoscritte dalla SC IE non risolve la questione della validità dei singoli contratti tra e i fornitori. Come già evidenziato, la SC IE svolge Pt_5 funzioni di centrale di committenza e può stipulare convenzioni quadro, ma ciò non sostituisce la necessità Part di specifici accordi contrattuali tra l' e i singoli fornitori per l'esecuzione delle prestazioni. Le convenzioni quadro disciplinano le condizioni generali delle forniture, ma non integrano la manifestazione Part di volontà specifica dell' per i singoli rapporti.
L'onere della prova dell'esistenza delle deleghe di firma grava sulla parte che invoca la validità del contratto sottoscritto da soggetto diverso dal Direttore Generale. Nel caso di specie, quale cessionaria dei Parte_1 crediti, aveva l'onere di dimostrare la validità dei contratti originari, inclusa la legittimazione del soggetto Part sottoscrittore. La mera provenienza dei documenti dall' non è sufficiente a dimostrare la legittimazione del sottoscrittore, essendo necessaria la prova specifica della delega rilasciata dal Direttore Generale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la volontà della pubblica amministrazione di concludere il negozio deve essere manifestata dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere munito dei poteri necessari per vincolare Part l'amministrazione per la quale si obbliga. Tale principio trova applicazione anche nei rapporti tra e fornitori, non potendo essere derogato dalla prassi amministrativa o da esigenze di semplificazione procedurale (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 13 novembre 2024, n. 29274; più risalente, Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59).
Il Tribunale di primo grado ha correttamente rilevato l'assenza di prova delle deleghe di firma e l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare la legittimazione dei soggetti sottoscrittori. Tale valutazione è conforme ai principi consolidati in materia di rappresentanza della pubblica amministrazione e non presenta profili di erroneità. pagina 14 di 16
6.5 Sulla questione dell'abuso del diritto Part Secondo la prospettazione di parte appellante, la condotta dell integrerebbe un abuso del diritto, in quanto l'ente avrebbe opposto alla banca cessionaria l'inesistenza dei contratti dai quali originava il proprio debito solo a seguito del pagamento delle fatture di sorte capitali derivanti da tali contratti e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori. Tale comportamento, a giudizio dell'appellante, sarebbe contrario ai principi di buona fede e correttezza, in quanto volto esclusivamente a sottrarsi al pagamento degli accessori, dopo aver adempiuto alle obbligazioni principali.
La giurisprudenza ha chiarito che la nullità per difetto di forma scritta è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non operando alcuna preclusione derivante dal comportamento extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie, l'integrale pagamento della sorte capitale non comporta riconoscimento della validità dei contratti originari né preclude l'eccezione di nullità per vizi di forma. Il pagamento del capitale può essere giustificato dalla necessità di garantire la continuità delle forniture sanitarie essenziali, senza che ciò implichi accettazione di tutte le clausole contrattuali, incluse quelle relative agli interessi moratori.
7. Conclusioni
In definitiva, la fondatezza della pretesa avanzata da in ordine agli interessi moratori presuppone Parte_1
Part la validità dei contratti stipulati tra l' e le società cedenti. Alla luce della documentazione agli atti, non risulta provata la regolare formazione dei suddetti contratti secondo i requisiti di legge.
Pertanto, l'analisi dei motivi di appello conduce alla conferma della decisione di primo grado per ragioni che si pongono su un piano logicamente antecedente rispetto alle specifiche censure formulate dall'appellante. La decisione del Tribunale di primo grado, che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per nullità dei contratti originari, appare quindi corretta e conforme ai principi consolidati in materia. La nullità per difetto di forma scritta costituisce ragione assorbente che preclude l'accoglimento della domanda di interessi moratori, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori questioni controverse.
Ne consegue che, l'appello dev'essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 87.697,50), applicato il medio tariffario per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase istruttoria, non svolta, non si procede ad alcuna liquidazione, per un totale (arrotondato per difetto) di euro 8.400,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 15 di 16 In ragione dell'esito della lite, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
738/2022 del Tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla Prima sezione della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16