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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/04/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 920/2021RG vertente tra nato a [...] 1'1.3.1969, C.F. C.F. 1 residente a Monte Parte 1
Grimano Terme (PU), via Seriole n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Donata De Nittis, del Foro di
), con studio in Rimini (RN), Corso D'Augusto n. 81, Rimini (C.F. C.F. 2
all'Avv. Michela Pascucci, del Foro di Urbino (C.F. disgiuntamente congiuntamente e
), con studio in AT CO (PU), Piazza Verdi n. 16, elettivamente C.F. 3
domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in AT CO (PU), Piazza Verdi n. 16;
-parte appellante e
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
(), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Scilla ( C.F. 5 ), C.F. 4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro Via San Decenzio n. 3;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.In via preliminare la Corte esamina la richiesta di parte appellata di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive contenute alla pag. 16 dell'atto di citazione di appello:
"(...) le conclusioni del convenuto (odierna parte appellante) trascritte dal Giudice di primo grado nell'epigrafe della sentenza impugnata (....) non corrispondono a quelle precisate nelle note scritte depositate in data 25.6.2021 in palese violazione dell'art. 132 comma 2 n. 3 c.p.c..
Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni".
3.Osserva il Collegio che l'offensività è lesività del valore e dei meriti di qualcuno, la sconvenienza è una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate (cfr. Cass. civ. n. 9707/2003).
Tanto premesso, la Corte ritiene che la frase:
"Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni":
. contiene l' insinuazione di condotte “di maggiore attenzione” del giudice (nei confronti della parte originaria attrice) connesse con aspetti non innocui, sfornite di qualsivoglia riscontro;
è formulata con inammissibile ambiguità laddove da un lato si evocano dubbie ragioni di preferenza nei confronti della parte attrice nonché “odiose supposizioni” e dall'altro si lasciano cadere tale insinuazioni subito dopo averle formulate;
• è effettivamente sconveniente in quanto illazione non inerente all'oggetto della causa ( perché il motivo di censura è solo l'occasione per far balenare il sospetto di una preferenza verso l'originario attore) e del tutto superflua rispetto alle esigenze di difesa processuali tanto più che la frase stessa ingenera immotivati sospetti prendendo spunto da un aspetto marginale della causa e cioè a riguardo delle ragioni dell'erronea trascrizione delle conclusioni in sentenza.
Va pertanto ordinata la cancellazione dell' espressione:
"Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni": contenute nell'atto di citazione in appello in quanto offensiva.
Non sussistono le condizioni per una pronuncia risarcitoria.
4.Con atto di citazione del 19.07.2018 Controparte_1 conveniva in giudizio Parte 1
CP 2 un accordoassumendo di avere stipulato in data 14.7.2012, con il convenuto e con tale sulla premessa che il Controparte_1 avrebbe dovuto ricevere in permuta un appartamento pagato in parte con rimesse di € 62.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 mentre la restante somma di € 60.000,00 a saldo del debito pagabile con una quota del 19% dell'unità immobiliare posta nel complesso residenziale denominato Dopo circa due anni dalla sottoscrizione di tale scrittura, nonostante Org_1
ripetuti solleciti il DE RO non aveva ancora ricevuto la quota del 19% del detto immobile e quindi con lettera raccomandata del 6.6.2014 l'attore aveva invitato il convenuto e il CP 2 a fissare l'appuntamento avanti un notaio per la stipula del relativo atto di trasferimento. Essendo rimasto privo di riscontro il sollecito in 27.6.2014 l'attore aveva convocato il Pt 1 ed il CP 2 a presentarsi avanti il notaio il giorno 16.7.2014 per procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della detta quota del 19%
Avendo disertato l'appuntamento in data 24.11.2017 il CP 1 aveva richiesto al Pt 1 il versamento delle somme a lui dovute pari ad € 60.000,00. Invitato il convenuto a stipulare una convenzione assistita ex art. 3 D. L. 132/14 convertito in L. 162/14 per il pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi cosi ridotta Pt 1 veniva citato in giudizio per il mancato versamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio il Pt 1 contestando la pretesa, ed eccependo che l'impegno al trasferimento della quota di proprietà incombeva solo sul CP_2, pertanto esclusivamente il CP_2 era debitore del [...]
CP 1 e che la scrittura privata del 16.2.2015, firmata da tutti e tre i soggetti, indicava che l'unico debitore dell'attore era il CP 2
Scambiate le note istruttorie ex art. 183 c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
5.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"La domanda attrice va accolta.
Il DE RO assume di aver agito in giudizio per recuperare il 50% del proprio residuo credito ammontante a € 30.000,00 nei confronti del Geom. Pt 1 dopo aver già ricevuto dall'altro coobbligato ossia il CP 2 il restante 50%.
La scrittura datata 14.07.2012 reca tre sottoscrizioni, e ciò quella del DE RO creditore e del CP_2e
Pt 1 debitori.
Cont Tale scrittura rappresenta un riconoscimento di debito incondizionato con cui Maestro, CP 2 e
Pt 1 hanno definito ogni precedente rapporto.
Il credito dedotto risulta pertanto provato nell'ammontare per il tramite della scrittura privata intercorsa tra le parti contenente una ricognizione di debito. Il convenuto non ha mai impugnato per simulazione ( almeno per ciò che lo riguarda) la scrittura contenente il riconoscimento di debito, né chiamato in giudizio il CP_2 per essere da questo garantito o manlevato dalle pretese dell'attore, pur deducendo che "l'unico debitore dell'attore" era il CP_2, con specifico riferimento al documento prodotto.
Deve innanzitutto rilevarsi che, ex actis, emerge che la prova documentale (riconoscimento di debito) è stata fatta valere nel giudizio dall'attore sotto il profilo dell'art. 1988 c.c., così che le altre questioni sulle
"prove legali" di accordi economici o commerciali pregressi devono considerarsi non rilevanti a meno che non si deduca la inesistenza assoluta di ogni rapporto commerciale o economico fra le parti stesse.
Quanto alla valutazione svolta ai sensi dell'art. 1988 c.c., delle prove documentali addotte (scrittura privata), la ricognizione di debito contenuta nella scrittura realizza un'ipotesi di "astrazione processuale", per cui ogni prova testimoniale volta a provare la conferma della esistenza di pregressi accordi economici non rileva ad escludere l'accordo raggiunto a definizione della posizione finale di dare-avere fra le parti.
Deve infatti rammentarsi che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del 6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del
16/9/2013).
Il rapporto pregresso sorto fra le parti non è stato contestato dal convenuto limitandosi questo ad affermare di non essere il proprietario della quota del 19% dell'immobile di cui all'accordo del
14.7.2012, con cui il Controparte_1 avrebbe dovuto ricevere in permuta un appartamento pagato in parte e nel tempo con varie rimesse in denaro, mentre la restante somma residua di € 60.000,00 avrebbe dovuto essere regolata alternativamente o con una cessione di quota dell'unità immobiliare posta nel complesso residenziale denominato o in denaro previo pagamento della somma Org_1 corrispondente sia da parte del Pt 1 che del CP_2 coobbligati, scrittura sottoscritta pacificamente ( firma non disconosciuta) dal Pt 1 stesso senza condizioni quanto al riconoscimento di debito.
La domanda va accolta e le spese legali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro in persona del GOT Dott. Fabrizio Tonni, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda attrice per i motivi di cui in narrativa e per lo effetto condanna Parte 1 a pagare in favore dell'attore la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dal Controparte_1
14.7.2012,
Parte 1 a rifondere in favore dell'attore Controparte 1 le spese di lite che
- condanna liquida ex DM55/2014 e 37/2018 in euro 7.254,00, euro 542,00 per esborsi oltre 15% spese generali
CPA 4% ed iva se dovuta".
6.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla qualificazione ed interpretazione della scrittura privata in data
14.7.2012 ed in particolare alla questione se essa contenga una ricognizione di debito da parte dell'appellante.
7. Precisa la Corte che il primo giudicante, riconoscendo nella scrittura de quo una ricognizione di debito dell'appellante nei confronti dell'appellato, ha deciso la controversia applicando il noto principio dell'astrazione della causa debendi secondo cui il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c. allorché
agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della ricognizione debitoria e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (Cass. civ., Sezione VI, ord. n. 15235/2021; Cass. 11766/2018; Cass. 13506/2014).
8.Ritiene la Corte che la scrittura privata in data 14.7.2012 non contenga una ricognizione di debito da parte dell'appellato.
Il documento de quo (tratto dalla produzione telematica dell'originario attore a doc.1)è il seguente: doc..
R ISPETTORE DIREZIONALE
CATOLICA - of-2012
Accorgo FM Privati
PRETESSO CHE їх бід вок ЧаббоAt Mari No
ress vs no ir pENeuror UN APPARATENTO DOVEVA mor Sure S355 en for Nth Quors 815 20 Q
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9.Osserva il Collegio che l'accordo presenta una sostanziale natura transattiva e contiene un preciso riferimento al rapporto da cui origina:
"Premesso che il Sig. Controparte_1 doveva ricevere in permuta un appartamento a saldo della quota di sua spettanza per l'intervento in Località S. Stefano"
L'appellato non ha fornito alcuna prova che l'appellante fosse il soggetto obbligato nel rapporto originario.
Inoltre nella transazione sono concordate: (a) la determinazione pattizia del valore della prestazione (euro 140.000,00);
(b) le modalità di adempimento.
Nel programma contrattuale, parte del valore della prestazione (euro 60.000,00) doveva essere attribuita con una precisa e circoscritta obbligazione costituita dalla cessione “del 19% dell'unità immobiliare nel complesso residenziale denominato Org_1
10. Precisa la Corte che non può dubitarsi che l'atto in esame debba qualificarsi come transazione stante la presenza di una comune volontà delle parti di comporre una situazione controversa in atto (la "res litigiosa”) e la previsione di un nuovo regolamento di interessi che, mediante reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
Per la configurazione giuridica si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 31.8.2022, n. 25600.
11.Di talché nella presente fattispecie:
• l'accordo de quo non costituisce un riconoscimento di debito ma una transazione;
parti del rapporto transattivo, con riferimento al residuo debito di euro 60.000,00, non possono che essere le stesse parti del rapporto di permuta richiamato in transazione;
l'appellato non ha provato, come suo onere, che l'appellante fosse parte (obbligata) del rapporto che ha originato la transazione mentre l'appellante ha fornito elementi documentali, non specificamente contestati da controparte, che segnalano l'estraneità del Pt 1 alla permuta di appartamento a cui era obbligato il CP_2
• la transazione non prevede una alternativa tra la cessione del 19% dell'unità immobiliare nel complesso residenziale denominato ed il pagamento dei 60.000,00 euro;
la Org_1 transazione genera e costituisce titolo solo ed esclusivamente dell'obbligazione di cessione della quota;
ed è evidente che l'obbligato fosse il soggetto che poteva avere la disponibilità di quella quota;
anche in questo caso la parte appellata non ha dimostrato che fosse l'appellante ad avere la disponibilità della quota mente l'appellante ha fornito elementi documentali che riconducono al CP_2(" posto che era egli stesso (precisamente la sua ditta individuale) ad essersi accordato
Organizzazione_2 per l'acquisto degli appartamenti da costruire incon Org_1
(doc. 1 del fascicolo di I grado di parte appellante);
• in nessun passaggio della scrittura l'appellante è indicato come soggetto passivo del rapporto transattivo originato dalla mancata permuta né vi è prova che egli fosse parte di quest'ultima a cui risulta invece estraneo;
non è
• la partecipazione dell'appellato alla transazione, al contrario della posizione del CP_2 dunque avvenuta nella veste di soggetto passivo dell'obbligazione di trasferimento quote (che interessa nel presente giudizio) ma per garantire il pagamento della somma di euro somma di €
15.000,00 da parte della sua debitrice Parte 2 ; tale obbligazione si riconnette ad una complessa operazione che l'appellante ha documentato e ricostruito (senza specifica contestazione di controparte) e che non interessa nel presente giudizio.
12.La ricostruzione che precede trova definitiva conferma nel successivo accordo tra le stesse parti in data
16.2.2015 prodotta dall'appellante.
Con tale accordo il CP_2 si obbligava a trasferire al CP 1 parte della propria quota di proprietà di un'area edificabile “per estinguere ogni tipo di debito sospeso attualmente esistente per l'intervento edilizio effettuato in Comune di Gradara - Loc. Santo Stefano - ammontante ad euro 60.000,00 nei confronti del Sig. Controparte_1
Dalla scrittura si evince chiaramente che l'obbligato al pagamento dei 60.000,00 di cui alla precedente scrittura del 14.7.2012 era il CP 2e non il Pt 1
13. In sintesi la sentenza di primo grado va integralmente riformata con il rigetto della domanda dell'appellato perché è errata la configurazione dell'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'appellante ed è errato che la scrittura contenga una obbligazione alternativa cessione quote / pagamento di euro 60000,00.
Inoltre è anche errato che l'appellante sia il soggetto passivo della transazione ed in particolare dell'obbligazione di trasferimento quote a cui risulta invece obbligato il terzo CP_2
14. L'appello va accolto ed in totale riforma della gravata sentenza la domanda dell'originario attore/odierno appellato va respinta.
Restano assorbiti ogni ulteriore motivo di gravame, ogni eccezione ed istanza anche istruttoria.
15.Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellato ex art. 96 cpc invocata dall'appellante per il doppio grado :
(a)sia perché non si profila in alcun modo la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale,
(b) sia per il difetto di prova del danno.
16. Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per un terzo stante il rigetto della domanda ex art. 96 cpc dell'appellante e, per il residuo, poste a carico dell'appellato in ragione del principio di causalità e della sua prevalente complessiva soccombenza.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-ordina la cancellazione dell' espressione: “"Può trattarsi anche di un “mero errore”, ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno “innocui”, sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni" contenute nell'atto di citazione in appello;
2-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza respinge la domanda dell'originario attore/odierno appellato;
3-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che, in esito a compensazione per un terzo, sono così liquidate: (a) per il primo grado in euro 8000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 6000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 2 aprile 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 920/2021RG vertente tra nato a [...] 1'1.3.1969, C.F. C.F. 1 residente a Monte Parte 1
Grimano Terme (PU), via Seriole n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Donata De Nittis, del Foro di
), con studio in Rimini (RN), Corso D'Augusto n. 81, Rimini (C.F. C.F. 2
all'Avv. Michela Pascucci, del Foro di Urbino (C.F. disgiuntamente congiuntamente e
), con studio in AT CO (PU), Piazza Verdi n. 16, elettivamente C.F. 3
domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in AT CO (PU), Piazza Verdi n. 16;
-parte appellante e
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
(), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Scilla ( C.F. 5 ), C.F. 4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro Via San Decenzio n. 3;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.In via preliminare la Corte esamina la richiesta di parte appellata di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni ritenute sconvenienti ed offensive contenute alla pag. 16 dell'atto di citazione di appello:
"(...) le conclusioni del convenuto (odierna parte appellante) trascritte dal Giudice di primo grado nell'epigrafe della sentenza impugnata (....) non corrispondono a quelle precisate nelle note scritte depositate in data 25.6.2021 in palese violazione dell'art. 132 comma 2 n. 3 c.p.c..
Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni".
3.Osserva il Collegio che l'offensività è lesività del valore e dei meriti di qualcuno, la sconvenienza è una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate (cfr. Cass. civ. n. 9707/2003).
Tanto premesso, la Corte ritiene che la frase:
"Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni":
. contiene l' insinuazione di condotte “di maggiore attenzione” del giudice (nei confronti della parte originaria attrice) connesse con aspetti non innocui, sfornite di qualsivoglia riscontro;
è formulata con inammissibile ambiguità laddove da un lato si evocano dubbie ragioni di preferenza nei confronti della parte attrice nonché “odiose supposizioni” e dall'altro si lasciano cadere tale insinuazioni subito dopo averle formulate;
• è effettivamente sconveniente in quanto illazione non inerente all'oggetto della causa ( perché il motivo di censura è solo l'occasione per far balenare il sospetto di una preferenza verso l'originario attore) e del tutto superflua rispetto alle esigenze di difesa processuali tanto più che la frase stessa ingenera immotivati sospetti prendendo spunto da un aspetto marginale della causa e cioè a riguardo delle ragioni dell'erronea trascrizione delle conclusioni in sentenza.
Va pertanto ordinata la cancellazione dell' espressione:
"Può trattarsi anche di un "mero errore", ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno
"innocui", sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni": contenute nell'atto di citazione in appello in quanto offensiva.
Non sussistono le condizioni per una pronuncia risarcitoria.
4.Con atto di citazione del 19.07.2018 Controparte_1 conveniva in giudizio Parte 1
CP 2 un accordoassumendo di avere stipulato in data 14.7.2012, con il convenuto e con tale sulla premessa che il Controparte_1 avrebbe dovuto ricevere in permuta un appartamento pagato in parte con rimesse di € 62.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 mentre la restante somma di € 60.000,00 a saldo del debito pagabile con una quota del 19% dell'unità immobiliare posta nel complesso residenziale denominato Dopo circa due anni dalla sottoscrizione di tale scrittura, nonostante Org_1
ripetuti solleciti il DE RO non aveva ancora ricevuto la quota del 19% del detto immobile e quindi con lettera raccomandata del 6.6.2014 l'attore aveva invitato il convenuto e il CP 2 a fissare l'appuntamento avanti un notaio per la stipula del relativo atto di trasferimento. Essendo rimasto privo di riscontro il sollecito in 27.6.2014 l'attore aveva convocato il Pt 1 ed il CP 2 a presentarsi avanti il notaio il giorno 16.7.2014 per procedere alla stipula dell'atto di trasferimento della detta quota del 19%
Avendo disertato l'appuntamento in data 24.11.2017 il CP 1 aveva richiesto al Pt 1 il versamento delle somme a lui dovute pari ad € 60.000,00. Invitato il convenuto a stipulare una convenzione assistita ex art. 3 D. L. 132/14 convertito in L. 162/14 per il pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi cosi ridotta Pt 1 veniva citato in giudizio per il mancato versamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio il Pt 1 contestando la pretesa, ed eccependo che l'impegno al trasferimento della quota di proprietà incombeva solo sul CP_2, pertanto esclusivamente il CP_2 era debitore del [...]
CP 1 e che la scrittura privata del 16.2.2015, firmata da tutti e tre i soggetti, indicava che l'unico debitore dell'attore era il CP 2
Scambiate le note istruttorie ex art. 183 c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
5.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"La domanda attrice va accolta.
Il DE RO assume di aver agito in giudizio per recuperare il 50% del proprio residuo credito ammontante a € 30.000,00 nei confronti del Geom. Pt 1 dopo aver già ricevuto dall'altro coobbligato ossia il CP 2 il restante 50%.
La scrittura datata 14.07.2012 reca tre sottoscrizioni, e ciò quella del DE RO creditore e del CP_2e
Pt 1 debitori.
Cont Tale scrittura rappresenta un riconoscimento di debito incondizionato con cui Maestro, CP 2 e
Pt 1 hanno definito ogni precedente rapporto.
Il credito dedotto risulta pertanto provato nell'ammontare per il tramite della scrittura privata intercorsa tra le parti contenente una ricognizione di debito. Il convenuto non ha mai impugnato per simulazione ( almeno per ciò che lo riguarda) la scrittura contenente il riconoscimento di debito, né chiamato in giudizio il CP_2 per essere da questo garantito o manlevato dalle pretese dell'attore, pur deducendo che "l'unico debitore dell'attore" era il CP_2, con specifico riferimento al documento prodotto.
Deve innanzitutto rilevarsi che, ex actis, emerge che la prova documentale (riconoscimento di debito) è stata fatta valere nel giudizio dall'attore sotto il profilo dell'art. 1988 c.c., così che le altre questioni sulle
"prove legali" di accordi economici o commerciali pregressi devono considerarsi non rilevanti a meno che non si deduca la inesistenza assoluta di ogni rapporto commerciale o economico fra le parti stesse.
Quanto alla valutazione svolta ai sensi dell'art. 1988 c.c., delle prove documentali addotte (scrittura privata), la ricognizione di debito contenuta nella scrittura realizza un'ipotesi di "astrazione processuale", per cui ogni prova testimoniale volta a provare la conferma della esistenza di pregressi accordi economici non rileva ad escludere l'accordo raggiunto a definizione della posizione finale di dare-avere fra le parti.
Deve infatti rammentarsi che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del 6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del
16/9/2013).
Il rapporto pregresso sorto fra le parti non è stato contestato dal convenuto limitandosi questo ad affermare di non essere il proprietario della quota del 19% dell'immobile di cui all'accordo del
14.7.2012, con cui il Controparte_1 avrebbe dovuto ricevere in permuta un appartamento pagato in parte e nel tempo con varie rimesse in denaro, mentre la restante somma residua di € 60.000,00 avrebbe dovuto essere regolata alternativamente o con una cessione di quota dell'unità immobiliare posta nel complesso residenziale denominato o in denaro previo pagamento della somma Org_1 corrispondente sia da parte del Pt 1 che del CP_2 coobbligati, scrittura sottoscritta pacificamente ( firma non disconosciuta) dal Pt 1 stesso senza condizioni quanto al riconoscimento di debito.
La domanda va accolta e le spese legali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro in persona del GOT Dott. Fabrizio Tonni, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie la domanda attrice per i motivi di cui in narrativa e per lo effetto condanna Parte 1 a pagare in favore dell'attore la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali dal Controparte_1
14.7.2012,
Parte 1 a rifondere in favore dell'attore Controparte 1 le spese di lite che
- condanna liquida ex DM55/2014 e 37/2018 in euro 7.254,00, euro 542,00 per esborsi oltre 15% spese generali
CPA 4% ed iva se dovuta".
6.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla qualificazione ed interpretazione della scrittura privata in data
14.7.2012 ed in particolare alla questione se essa contenga una ricognizione di debito da parte dell'appellante.
7. Precisa la Corte che il primo giudicante, riconoscendo nella scrittura de quo una ricognizione di debito dell'appellante nei confronti dell'appellato, ha deciso la controversia applicando il noto principio dell'astrazione della causa debendi secondo cui il destinatario della dichiarazione ex art. 1988 c.c. allorché
agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della ricognizione debitoria e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale (Cass. civ., Sezione VI, ord. n. 15235/2021; Cass. 11766/2018; Cass. 13506/2014).
8.Ritiene la Corte che la scrittura privata in data 14.7.2012 non contenga una ricognizione di debito da parte dell'appellato.
Il documento de quo (tratto dalla produzione telematica dell'originario attore a doc.1)è il seguente: doc..
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9.Osserva il Collegio che l'accordo presenta una sostanziale natura transattiva e contiene un preciso riferimento al rapporto da cui origina:
"Premesso che il Sig. Controparte_1 doveva ricevere in permuta un appartamento a saldo della quota di sua spettanza per l'intervento in Località S. Stefano"
L'appellato non ha fornito alcuna prova che l'appellante fosse il soggetto obbligato nel rapporto originario.
Inoltre nella transazione sono concordate: (a) la determinazione pattizia del valore della prestazione (euro 140.000,00);
(b) le modalità di adempimento.
Nel programma contrattuale, parte del valore della prestazione (euro 60.000,00) doveva essere attribuita con una precisa e circoscritta obbligazione costituita dalla cessione “del 19% dell'unità immobiliare nel complesso residenziale denominato Org_1
10. Precisa la Corte che non può dubitarsi che l'atto in esame debba qualificarsi come transazione stante la presenza di una comune volontà delle parti di comporre una situazione controversa in atto (la "res litigiosa”) e la previsione di un nuovo regolamento di interessi che, mediante reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
Per la configurazione giuridica si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 31.8.2022, n. 25600.
11.Di talché nella presente fattispecie:
• l'accordo de quo non costituisce un riconoscimento di debito ma una transazione;
parti del rapporto transattivo, con riferimento al residuo debito di euro 60.000,00, non possono che essere le stesse parti del rapporto di permuta richiamato in transazione;
l'appellato non ha provato, come suo onere, che l'appellante fosse parte (obbligata) del rapporto che ha originato la transazione mentre l'appellante ha fornito elementi documentali, non specificamente contestati da controparte, che segnalano l'estraneità del Pt 1 alla permuta di appartamento a cui era obbligato il CP_2
• la transazione non prevede una alternativa tra la cessione del 19% dell'unità immobiliare nel complesso residenziale denominato ed il pagamento dei 60.000,00 euro;
la Org_1 transazione genera e costituisce titolo solo ed esclusivamente dell'obbligazione di cessione della quota;
ed è evidente che l'obbligato fosse il soggetto che poteva avere la disponibilità di quella quota;
anche in questo caso la parte appellata non ha dimostrato che fosse l'appellante ad avere la disponibilità della quota mente l'appellante ha fornito elementi documentali che riconducono al CP_2(" posto che era egli stesso (precisamente la sua ditta individuale) ad essersi accordato
Organizzazione_2 per l'acquisto degli appartamenti da costruire incon Org_1
(doc. 1 del fascicolo di I grado di parte appellante);
• in nessun passaggio della scrittura l'appellante è indicato come soggetto passivo del rapporto transattivo originato dalla mancata permuta né vi è prova che egli fosse parte di quest'ultima a cui risulta invece estraneo;
non è
• la partecipazione dell'appellato alla transazione, al contrario della posizione del CP_2 dunque avvenuta nella veste di soggetto passivo dell'obbligazione di trasferimento quote (che interessa nel presente giudizio) ma per garantire il pagamento della somma di euro somma di €
15.000,00 da parte della sua debitrice Parte 2 ; tale obbligazione si riconnette ad una complessa operazione che l'appellante ha documentato e ricostruito (senza specifica contestazione di controparte) e che non interessa nel presente giudizio.
12.La ricostruzione che precede trova definitiva conferma nel successivo accordo tra le stesse parti in data
16.2.2015 prodotta dall'appellante.
Con tale accordo il CP_2 si obbligava a trasferire al CP 1 parte della propria quota di proprietà di un'area edificabile “per estinguere ogni tipo di debito sospeso attualmente esistente per l'intervento edilizio effettuato in Comune di Gradara - Loc. Santo Stefano - ammontante ad euro 60.000,00 nei confronti del Sig. Controparte_1
Dalla scrittura si evince chiaramente che l'obbligato al pagamento dei 60.000,00 di cui alla precedente scrittura del 14.7.2012 era il CP 2e non il Pt 1
13. In sintesi la sentenza di primo grado va integralmente riformata con il rigetto della domanda dell'appellato perché è errata la configurazione dell'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'appellante ed è errato che la scrittura contenga una obbligazione alternativa cessione quote / pagamento di euro 60000,00.
Inoltre è anche errato che l'appellante sia il soggetto passivo della transazione ed in particolare dell'obbligazione di trasferimento quote a cui risulta invece obbligato il terzo CP_2
14. L'appello va accolto ed in totale riforma della gravata sentenza la domanda dell'originario attore/odierno appellato va respinta.
Restano assorbiti ogni ulteriore motivo di gravame, ogni eccezione ed istanza anche istruttoria.
15.Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellato ex art. 96 cpc invocata dall'appellante per il doppio grado :
(a)sia perché non si profila in alcun modo la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale,
(b) sia per il difetto di prova del danno.
16. Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per un terzo stante il rigetto della domanda ex art. 96 cpc dell'appellante e, per il residuo, poste a carico dell'appellato in ragione del principio di causalità e della sua prevalente complessiva soccombenza.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-ordina la cancellazione dell' espressione: “"Può trattarsi anche di un “mero errore”, ma considerato che le conclusioni di parte appella sono state invece riprodotte in maniera accuratissima e completa, la circostanza assume aspetti forse meno “innocui”, sui quali questa difesa non intende lasciarsi andare a inutili e odiose supposizioni" contenute nell'atto di citazione in appello;
2-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza respinge la domanda dell'originario attore/odierno appellato;
3-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite che, in esito a compensazione per un terzo, sono così liquidate: (a) per il primo grado in euro 8000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 6000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 2 aprile 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini